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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/10/2025, n. 1429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1429 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2276/2022
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa GL DO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Porto Sant'Elpidio (FM), Piazzale Virgilio n. 9, presso e nello studio degli
Avv. CORSI BARBARA e dell'Avv. PETRELLI FRANCESCO del Foro di Fermo, che la rappresentano e difendono giusta mandato allegato all'atto di costituzione di nuovo difensore depositato telematicamente in data 20.09.2024, a seguito della rinuncia al mandato del precedente difensore, Avv.
RO MA del Foro di Verona
e da
(C.F.: anche quale titolare dell'impresa individuale poi Controparte_2 C.F._1
cessata (P.IVA cessata: ), elettivamente Controparte_3 P.IVA_2
domiciliata in San Bonifacio (VR), loc. Crosaron n. 18, presso e nello studio dell'Avv. GIORDANI VITTORIO del Foro di Verona, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di costituzione di nuovo difensore depositato in data 27.01.2025, a seguito della rinuncia al mandato dei precedenti difensori Avv. CORSO BARBARA e Avv. PETRELLI FRANCESCO del Foro di Verona, a loro volta subentrati nel mandato difensivo a seguito della rinuncia dell'Avv. RO MA del Foro di Verona
Attori contro pagina 1 di 8 in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), Controparte_4 P.IVA_3
società elettivamente domiciliata in Bassano del Grappa (VI), Viale XI Febbraio n. 1, presso e nello studio dell'Avv. GREGGIO SUSANNA e dell'Avv. TRETTI GIOVANNI del Foro di Vicenza, che la rappresentano e difendono giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Avente ad oggetto: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI DELLE PARTI ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa Controparte_2
reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“In via preliminare: si eccepisce la carenza di procura alle liti e/o mandato attoreo e si insiste per l'ammissione della querela di falso di cui all'Atto di Querela di Falso ex artt. 221 e 222 c.p.c. 29/11/2024 chiedendosi che la causa venga rimessa in istruttoria, una volta valutata la rilevanza della querela di falso proposta;
nel merito, in subordine: accertato e dichiarato per tutti i motivi esposti in narrativa che il sistema “Seller Carusando” realizzato dalla società per conto della società di è difforme Controparte_4 CP_1 Controparte_2 da quello commissionato e non permette il pieno utilizzo perché comunque dipendente dal server della convenuta, dichiarata la risoluzione dell'accordo intercorso tra le parti, condannare la società
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ) alla restituzione CP_4 P.IVA_3 in favore delle società attrici della somma di € 22.164,35 a suo tempo versato dalla stessa;
CP_1 in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi che questo Ill.mo Tribunale non dichiarasse la risoluzione dell'accordo con l'integrale restituzione di quanto versato dalla , stabilirsi il minor valore del CP_1 sistema realizzato da Treelab Agenzy s.r.l. e per l'effetto condannarsi quest'ultima alla restituzione delle somme percepite in eccedenza;
sulla domanda riconvenzionale proposta dalla Controparte_4 in via principale, respingersi la domanda proposta dalla perché infondata in fatto e in diritto Controparte_4 essendo gli importi contenuti nelle fatture de quibus assolutamente non dovuti;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che sia ritenuta debitrice totalmente e/o Controparte_1 parzialmente delle somme richieste dalla convenuta, dichiararsi la compensazione parziale tra quanto di diritto della società attrice e quanto ritenuto dovuto da quest'ultima alla convenuta;
in ogni caso: con vittoria di spese, compensi oltre rimborso forfettario 15% ai sensi di legge e distrazione nei riguardi del difensore antistatario”.
pagina 2 di 8 ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione Controparte_1
delle proprie istanze istruttorie, così chiedendo:
“In via procedurale, voglia ammettersi la querela di falso proposta dalla come in atti già dedotta ed Controparte_1 argomentata, specie alla luce della iscrizione nel registro degli indagati, presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Verona (n. 5026/2025), dell'Avv. Matteo Tirozzi, con riguardo alla falsa attestazione/certificazione/autenticazione della firma della Sig.ra – di dichiarata Controparte_2
e certa apocrificità – sulla procura speciale a corredo dell'atto di citazione introduttivo della presente causa;
nel caso di accertamento della falsità di firma suddetta, voglia porre a carico dell'Avv. Matteo Tirozzi le eventuali conseguenze negative che possano derivare, per parte attrice, dalla presente causa;
voglia accertare e dichiarare la nullità della espletata C.T.U. ed affidare l'espletamento di nuova consulenza tecnica d'ufficio ad altro professionista;
in via meramente subordinata, voglia chiamare a chiarimenti l'Ing. , come in atti CP_5 puntualizzato;
nel merito, voglia il Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare: in via principale, accertato e dichiarato per tutti i motivi esposti in narrativa che il sistema “ ” realizzato Controparte_6 dalla società per conto della società di è difforme Controparte_4 CP_1 Controparte_2 da quello commissionato e non permette il pieno utilizzo perché comunque dipendente dal server della convenuta, dichiarata la risoluzione dell'accordo intercorso tra le parti, condannare la società
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ) alla restituzione CP_4 P.IVA_3 in favore delle società attrici della somma di € 22.164,35 a suo tempo versato dalla stessa;
CP_1 in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi che questo Ill.mo Tribunale non dichiarasse la risoluzione dell'accordo con l'integrale restituzione di quanto versato dalla , stabilirsi il minor valore del CP_1 sistema realizzato da Treelab Agenzy s.r.l. e per l'effetto condannarsi quest'ultima alla restituzione delle somme percepite in eccedenza;
sulla domanda riconvenzionale proposta dalla Controparte_4 in via principale, respingersi la domanda proposta dalla perché infondata in fatto e in diritto Controparte_4 essendo gli importi contenuti nelle fatture de quibus assolutamente non dovuti;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che sia ritenuta debitrice totalmente e/o Controparte_1 parzialmente delle somme richieste dalla convenuta, dichiararsi la compensazione parziale tra quanto di diritto della società attrice e quanto ritenuto dovuto da quest'ultima alla convenuta;
in ogni caso, con vittoria di spese, compensi oltre rimborso forfettario 15% ai sensi di legge”.
ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo: Controparte_4
“Respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, mel merito, in via principale:
pagina 3 di 8 rigettarsi tutte le domande proposte dalle attrici nei confronti della in quanto Controparte_4 infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in atti;
nel merito, in via riconvenzionale: accertare l'inadempimento contrattuale in capo alle attrici e, per l'effetto, condannare le stesse all'integrale pagamento dell'importo di € 6.176,25 (IVA inclusa), oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza di ogni fattura al saldo, in virtù delle fatture rimaste insolute e relative alle prestazioni svolte da in favore di , o della diversa somma (maggiore o Controparte_4 CP_1 minore) che sarà ritenuta di giustizia;
in ogni caso, spese e competenze di lite interamente rifuse, oltre a spese della C.T.U.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , nella sua duplice dichiarata qualità Controparte_2
di titolare della ditta individuale di Carusando di BO e di legale rappresentante di CP_2
esponeva: che , oggi nel maggio Controparte_1 Controparte_3 Controparte_1
2020 aveva commissionato a la realizzazione di un software denominato Controparte_4
“ per implementare la propria attività di e-commerce nel settore dell'abbigliamento, Controparte_6
al contempo commissionando alla medesima società la manutenzione del proprio sito internet;
che le parti avevano concordato un compenso di € 22.164,35 per la prima attività e di € 8.413,12 per la seconda attività; che con riguardo a quest'ultima la controparte aveva emesso tre fatture senza tener conto che alcune prestazioni erano già state pagate;
che la committente quindi aveva interrotto il rapporto e chiesto la consegna dei codici sorgente e delle credenziali di accesso al software, grazie ai quali aveva così appurato che il software medesimo non poteva essere utilizzato se non con il server della controparte e che inoltre non erano state rispettate tutte le direttive impartite al momento del conferimento dell'incarico. Parte attrice chiedeva dunque che venisse dichiarata la risoluzione del contratto e che venisse restituita la somma di € 22.164,35 o in subordine la differenza tra il corrispettivo pagato e l'effettivo valore del prodotto realizzato.
Costituitasi in giudizio, replicava che la contestazione inerente all'errata Controparte_4
fatturazione era generica e che la parte inadempiente era l'attrice, la quale aveva immotivatamente rifiutato il pagamento dell'importo di € 6.176,25 così ostacolando impedendo il completamento dell'implementazione concordata. La società convenuta chiedeva così il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la condanna della controparte al pagamento della suindicata somma, oltre interessi come per legge.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, nonché all'esito dello scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c. ratione temporis vigente, la causa veniva istruita mediante pagina 4 di 8 assunzione della prova orale parzialmente ammessa e mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio. A operazioni peritali in corso, in data 9.9.2024 il procuratore attoreo, l'Avv. Tirozzi Matteo, rinunciava al mandato difensivo. Sia - in data 20.9.2024 - che nel frattempo aveva Controparte_1
mutato la figura del legale rappresentante, sia - in data 27.9.2024 - , quale titolare Controparte_2
dell'impresa individuale Carusando di BO RI IA rispetto alla quale non vi è distinzione di soggettività giuridica, si costituivano con il patrocinio di nuovi difensori, l'Avv. Corsi Barbara e l'Avv.
PE NC, i quali presentavano querela di falso incidentale avverso la procura alle liti depositata dall'Avv. Tirozzi Matteo in allegato all'atto di citazione. Tale istanza veniva dichiarata inammissibile dal giudicante. In data 27.1.2025 si costituita in giudizio con il patrocinio di un nuovo Controparte_2
difensore, l'Avv. Giordani Vittorio, riproponendo la medesima querela di falso, che veniva parimenti dichiarata inammissibile dal giudicante. All'udienza del 15.4.2025 veniva comunicata la rinuncia dell'Avv. Corsi Barbara e dell'Avv. PE NC al mandato difensivo in precedenza loro conferito da . Concluse nel frattempo le operazioni peritali, all'udienza di precisazione delle Controparte_2
conclusioni, le quali venivano rassegnate dalle parti come in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione di un termine ridotto a trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e il termine di legge di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
Tanto premesso, va innanzitutto confermata l'inammissibilità della querela di falso incidentale riproposta dalle due parti attrici ancora nelle rispettive difese finali. È noto che: “In tema di querela di falso … la norma affid[a] all'istruttore il giudizio sulla rilevanza processuale dell'atto inciso dalla querela e sull'ammissibilità della proposizione della stessa” (Cass. n. 988/2021). Non ogni querela di falso proposta dalle parti deve aver seguito nel processo pendente, ma solo quella finalizzata ad accertare la genuinità di un documento rilevante nell'ottica decisoria.
Nel caso di specie, la procura alle liti allegata all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio non assume tale crisma di rilevanza. Difatti, se anche fosse falsa, la decisione nel merito potrebbe in ogni caso essere assunta sulla scorta dell'attività posta in essere dai nuovi procuratori muniti di un mandato difensivo la cui validità non è in contestazione: in primis, in forza del nuovo mandato sia Controparte_1
sia risultano regolarmente costituiti in giudizio;
in secundis, l'attività compiuta Controparte_2
successivamente alla costituzione dei nuovi difensori è stata compiuta legittimamente;
in tertiis,
l'attività antecedente è stata validata e confermata dai medesimi difensori subentranti, i quali si sono costituiti “riportandosi integralmente a quanto esposto, dedotto, eccepito e prodotto dall'Avv. Matteo
pagina 5 di 8 Tirozzi, richiamate tutte le ragioni e difese espresse negli atti depositati in giudizio, dal medesimo anzidetto procuratore e difensore, ivi compresi l'atto introduttivo ed i verbali di udienza, che fanno propri, così come ogni altro argomento, tesi, eccezione, domanda ed istanza anche istruttoria avanzata negli scritti difensivi già agli atti, nonché a verbale, che devono ritenersi qui tutti per intero riproposti”.
E non si tratta di una mera clausola di stile, non solo per la sua complessa articolazione, ma altresì perché nello stesso atto (dep. 20.9.2024 e dep. 27.9.2024) i procuratori medesimi danno atto di aver ricevuto, ancor prima del mandato poi allegato alla nuova comparsa di costituzione, “un mandato meramente esplorativo finalizzato a poter visionale gli atti di causa”.
Si ribadisce quindi l'inammissibilità della querela di falso incidentalmente proposta dalle società attrici.
Passando ad esaminare il merito della controversia, ritiene il giudicante di poter fondare la propria decisione, soprattutto a fronte della contraddittorietà delle deposizioni testimoniali in ordine all'effettivo funzionamento del sistema informatico oggetto di causa, sulla C.T.U. disposta nel corso del giudizio, in quanto completa ed esaustiva, oltre che scevra di vizi logici, giuridici o procedurali. E non merita accoglimento l'eccezione attorea di nullità della C.T.U. medesima, non ravvisandosi nella presente fattispecie alcuna violazione del contraddittorio, in quanto le operazioni peritali sono state sempre condivise con entrambi i C.T.P. (ed eventuali errori nella trasmissione dei documenti sono stati prontamente emendati, tanto che parte attrice non individua quale vulnus sostanziale avrebbe subito in conseguenza delle carenze formali di cui infondatamente si duole).
Il C.T.U. ha esaminato le varie contestazioni attoree e ne ha riconosciuto la parziale fondatezza, ravvisando talune difformità del prodotto informatico fornito rispetto al contenuto degli accordi intercorsi tra le parti.
Ebbene, ferma la qualificazione del contratto tra le medesime parti stipulato alla stregua di un contratto di appalto, si rileva che le difformità riscontrate non sono tali da rendere l'opera “del tutto inadatta alla sua destinazione”, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1668, c. 2, c.c.: il C.T.U. riferisce infatti che il software realizzato da era idoneo a svolgere tutte le principali funzioni cui era Controparte_4
preposto. Di conseguenza, va rigettata la domanda di risoluzione del contratto proposta in via principale da Controparte_1
I difetti ravvisati determinano però una diminuzione del valore del prodotto per cui è causa, che si può assumere corrispondente al costo da sostenere per la loro eliminazione, calcolato dal C.T.U., con argomentata e condivisibile motivazione, nella somma di € 1.560,00 in totale (cfr. pag. 29 dell'elaborato peritale).
pagina 6 di 8 Tale somma deve essere dunque decurtata dalla pretesa creditoria ancora avanzata da Controparte_4
nei confronti di sulla base di tre fatture commerciali del valore complessivo di €
[...] Controparte_1
6.176,25 oneri compresi e al netto di un acconto già versato (doc. 5 attoreo). Parte attrice non contesta che siano state eseguite le prestazioni corrispondenti a tali fatture, ma afferma – tanto in atto di citazione quanto nella prima memoria istruttoria – che controparte non avrebbe tenuto conto di taluni pagamenti già intervenuti e avrebbe duplicato alcune voci di spesa. Tali assunti sono rimasti però del tutto sforniti di prova (l'unico capitolo di prova orale articolato in proposito, il n. 9, non è stato infatti ammesso in quanto formulato in termini del tutto generici e valutativi) e non sono stati nemmeno riproposti nelle difese conclusive. va dunque condannata a corrispondere a la somma di € 4.616,25 Controparte_1 Controparte_4
oltre interessi ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture (computando da quella di più recente emissione) al soddisfo.
Non può essere invece oggetto di disamina l'eccezione attorea di invalidità del subappalto che sarebbe stato posto in essere dalla società convenuta, in quanto trattasi di una difesa nuova ed esposta tardivamente solo negli scritti finali.
In forza del principio della prevalente soccombenza, le spese di lite vanno compensate per un terzo, mentre i restanti due terzi vanno posti a carico delle parti attrici e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 26.000 a € 52.000).
Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente e per intero a carico della parte soccombente. La stessa deve inoltre rifondere alla società convenuta il compenso versato al C.T.P. così come documentate in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta le domande di risoluzione e restituzione proposte da e da Controparte_1 CP_2
[...]
2. condanna a corrispondere a la somma di € 4.616,25 oltre Controparte_1 Controparte_4
interessi come indicato in parte motiva;
pagina 7 di 8 3. condanna e , in solido tra loro, a rifondere in favore di Controparte_7 Controparte_2
le spese di lite, liquidate in € 1.496,40 per esborsi e in € 5.077,34 per Controparte_4
compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
4. pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente e per intero, a carico di e , in solido tra loro, condannando le stesse a rifondere Controparte_1 Controparte_2
a quanto eventualmente da questa versato in corso di causa a titolo di Controparte_4
compenso del C.T.U.
Così deciso in Vicenza, il 10 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa GL DO
pagina 8 di 8
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa GL DO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Porto Sant'Elpidio (FM), Piazzale Virgilio n. 9, presso e nello studio degli
Avv. CORSI BARBARA e dell'Avv. PETRELLI FRANCESCO del Foro di Fermo, che la rappresentano e difendono giusta mandato allegato all'atto di costituzione di nuovo difensore depositato telematicamente in data 20.09.2024, a seguito della rinuncia al mandato del precedente difensore, Avv.
RO MA del Foro di Verona
e da
(C.F.: anche quale titolare dell'impresa individuale poi Controparte_2 C.F._1
cessata (P.IVA cessata: ), elettivamente Controparte_3 P.IVA_2
domiciliata in San Bonifacio (VR), loc. Crosaron n. 18, presso e nello studio dell'Avv. GIORDANI VITTORIO del Foro di Verona, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di costituzione di nuovo difensore depositato in data 27.01.2025, a seguito della rinuncia al mandato dei precedenti difensori Avv. CORSO BARBARA e Avv. PETRELLI FRANCESCO del Foro di Verona, a loro volta subentrati nel mandato difensivo a seguito della rinuncia dell'Avv. RO MA del Foro di Verona
Attori contro pagina 1 di 8 in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), Controparte_4 P.IVA_3
società elettivamente domiciliata in Bassano del Grappa (VI), Viale XI Febbraio n. 1, presso e nello studio dell'Avv. GREGGIO SUSANNA e dell'Avv. TRETTI GIOVANNI del Foro di Vicenza, che la rappresentano e difendono giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Avente ad oggetto: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI DELLE PARTI ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa Controparte_2
reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“In via preliminare: si eccepisce la carenza di procura alle liti e/o mandato attoreo e si insiste per l'ammissione della querela di falso di cui all'Atto di Querela di Falso ex artt. 221 e 222 c.p.c. 29/11/2024 chiedendosi che la causa venga rimessa in istruttoria, una volta valutata la rilevanza della querela di falso proposta;
nel merito, in subordine: accertato e dichiarato per tutti i motivi esposti in narrativa che il sistema “Seller Carusando” realizzato dalla società per conto della società di è difforme Controparte_4 CP_1 Controparte_2 da quello commissionato e non permette il pieno utilizzo perché comunque dipendente dal server della convenuta, dichiarata la risoluzione dell'accordo intercorso tra le parti, condannare la società
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ) alla restituzione CP_4 P.IVA_3 in favore delle società attrici della somma di € 22.164,35 a suo tempo versato dalla stessa;
CP_1 in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi che questo Ill.mo Tribunale non dichiarasse la risoluzione dell'accordo con l'integrale restituzione di quanto versato dalla , stabilirsi il minor valore del CP_1 sistema realizzato da Treelab Agenzy s.r.l. e per l'effetto condannarsi quest'ultima alla restituzione delle somme percepite in eccedenza;
sulla domanda riconvenzionale proposta dalla Controparte_4 in via principale, respingersi la domanda proposta dalla perché infondata in fatto e in diritto Controparte_4 essendo gli importi contenuti nelle fatture de quibus assolutamente non dovuti;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che sia ritenuta debitrice totalmente e/o Controparte_1 parzialmente delle somme richieste dalla convenuta, dichiararsi la compensazione parziale tra quanto di diritto della società attrice e quanto ritenuto dovuto da quest'ultima alla convenuta;
in ogni caso: con vittoria di spese, compensi oltre rimborso forfettario 15% ai sensi di legge e distrazione nei riguardi del difensore antistatario”.
pagina 2 di 8 ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione Controparte_1
delle proprie istanze istruttorie, così chiedendo:
“In via procedurale, voglia ammettersi la querela di falso proposta dalla come in atti già dedotta ed Controparte_1 argomentata, specie alla luce della iscrizione nel registro degli indagati, presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Verona (n. 5026/2025), dell'Avv. Matteo Tirozzi, con riguardo alla falsa attestazione/certificazione/autenticazione della firma della Sig.ra – di dichiarata Controparte_2
e certa apocrificità – sulla procura speciale a corredo dell'atto di citazione introduttivo della presente causa;
nel caso di accertamento della falsità di firma suddetta, voglia porre a carico dell'Avv. Matteo Tirozzi le eventuali conseguenze negative che possano derivare, per parte attrice, dalla presente causa;
voglia accertare e dichiarare la nullità della espletata C.T.U. ed affidare l'espletamento di nuova consulenza tecnica d'ufficio ad altro professionista;
in via meramente subordinata, voglia chiamare a chiarimenti l'Ing. , come in atti CP_5 puntualizzato;
nel merito, voglia il Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare: in via principale, accertato e dichiarato per tutti i motivi esposti in narrativa che il sistema “ ” realizzato Controparte_6 dalla società per conto della società di è difforme Controparte_4 CP_1 Controparte_2 da quello commissionato e non permette il pieno utilizzo perché comunque dipendente dal server della convenuta, dichiarata la risoluzione dell'accordo intercorso tra le parti, condannare la società
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ) alla restituzione CP_4 P.IVA_3 in favore delle società attrici della somma di € 22.164,35 a suo tempo versato dalla stessa;
CP_1 in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi che questo Ill.mo Tribunale non dichiarasse la risoluzione dell'accordo con l'integrale restituzione di quanto versato dalla , stabilirsi il minor valore del CP_1 sistema realizzato da Treelab Agenzy s.r.l. e per l'effetto condannarsi quest'ultima alla restituzione delle somme percepite in eccedenza;
sulla domanda riconvenzionale proposta dalla Controparte_4 in via principale, respingersi la domanda proposta dalla perché infondata in fatto e in diritto Controparte_4 essendo gli importi contenuti nelle fatture de quibus assolutamente non dovuti;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che sia ritenuta debitrice totalmente e/o Controparte_1 parzialmente delle somme richieste dalla convenuta, dichiararsi la compensazione parziale tra quanto di diritto della società attrice e quanto ritenuto dovuto da quest'ultima alla convenuta;
in ogni caso, con vittoria di spese, compensi oltre rimborso forfettario 15% ai sensi di legge”.
ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo: Controparte_4
“Respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, mel merito, in via principale:
pagina 3 di 8 rigettarsi tutte le domande proposte dalle attrici nei confronti della in quanto Controparte_4 infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in atti;
nel merito, in via riconvenzionale: accertare l'inadempimento contrattuale in capo alle attrici e, per l'effetto, condannare le stesse all'integrale pagamento dell'importo di € 6.176,25 (IVA inclusa), oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza di ogni fattura al saldo, in virtù delle fatture rimaste insolute e relative alle prestazioni svolte da in favore di , o della diversa somma (maggiore o Controparte_4 CP_1 minore) che sarà ritenuta di giustizia;
in ogni caso, spese e competenze di lite interamente rifuse, oltre a spese della C.T.U.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , nella sua duplice dichiarata qualità Controparte_2
di titolare della ditta individuale di Carusando di BO e di legale rappresentante di CP_2
esponeva: che , oggi nel maggio Controparte_1 Controparte_3 Controparte_1
2020 aveva commissionato a la realizzazione di un software denominato Controparte_4
“ per implementare la propria attività di e-commerce nel settore dell'abbigliamento, Controparte_6
al contempo commissionando alla medesima società la manutenzione del proprio sito internet;
che le parti avevano concordato un compenso di € 22.164,35 per la prima attività e di € 8.413,12 per la seconda attività; che con riguardo a quest'ultima la controparte aveva emesso tre fatture senza tener conto che alcune prestazioni erano già state pagate;
che la committente quindi aveva interrotto il rapporto e chiesto la consegna dei codici sorgente e delle credenziali di accesso al software, grazie ai quali aveva così appurato che il software medesimo non poteva essere utilizzato se non con il server della controparte e che inoltre non erano state rispettate tutte le direttive impartite al momento del conferimento dell'incarico. Parte attrice chiedeva dunque che venisse dichiarata la risoluzione del contratto e che venisse restituita la somma di € 22.164,35 o in subordine la differenza tra il corrispettivo pagato e l'effettivo valore del prodotto realizzato.
Costituitasi in giudizio, replicava che la contestazione inerente all'errata Controparte_4
fatturazione era generica e che la parte inadempiente era l'attrice, la quale aveva immotivatamente rifiutato il pagamento dell'importo di € 6.176,25 così ostacolando impedendo il completamento dell'implementazione concordata. La società convenuta chiedeva così il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la condanna della controparte al pagamento della suindicata somma, oltre interessi come per legge.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, nonché all'esito dello scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c. ratione temporis vigente, la causa veniva istruita mediante pagina 4 di 8 assunzione della prova orale parzialmente ammessa e mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio. A operazioni peritali in corso, in data 9.9.2024 il procuratore attoreo, l'Avv. Tirozzi Matteo, rinunciava al mandato difensivo. Sia - in data 20.9.2024 - che nel frattempo aveva Controparte_1
mutato la figura del legale rappresentante, sia - in data 27.9.2024 - , quale titolare Controparte_2
dell'impresa individuale Carusando di BO RI IA rispetto alla quale non vi è distinzione di soggettività giuridica, si costituivano con il patrocinio di nuovi difensori, l'Avv. Corsi Barbara e l'Avv.
PE NC, i quali presentavano querela di falso incidentale avverso la procura alle liti depositata dall'Avv. Tirozzi Matteo in allegato all'atto di citazione. Tale istanza veniva dichiarata inammissibile dal giudicante. In data 27.1.2025 si costituita in giudizio con il patrocinio di un nuovo Controparte_2
difensore, l'Avv. Giordani Vittorio, riproponendo la medesima querela di falso, che veniva parimenti dichiarata inammissibile dal giudicante. All'udienza del 15.4.2025 veniva comunicata la rinuncia dell'Avv. Corsi Barbara e dell'Avv. PE NC al mandato difensivo in precedenza loro conferito da . Concluse nel frattempo le operazioni peritali, all'udienza di precisazione delle Controparte_2
conclusioni, le quali venivano rassegnate dalle parti come in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione di un termine ridotto a trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e il termine di legge di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
Tanto premesso, va innanzitutto confermata l'inammissibilità della querela di falso incidentale riproposta dalle due parti attrici ancora nelle rispettive difese finali. È noto che: “In tema di querela di falso … la norma affid[a] all'istruttore il giudizio sulla rilevanza processuale dell'atto inciso dalla querela e sull'ammissibilità della proposizione della stessa” (Cass. n. 988/2021). Non ogni querela di falso proposta dalle parti deve aver seguito nel processo pendente, ma solo quella finalizzata ad accertare la genuinità di un documento rilevante nell'ottica decisoria.
Nel caso di specie, la procura alle liti allegata all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio non assume tale crisma di rilevanza. Difatti, se anche fosse falsa, la decisione nel merito potrebbe in ogni caso essere assunta sulla scorta dell'attività posta in essere dai nuovi procuratori muniti di un mandato difensivo la cui validità non è in contestazione: in primis, in forza del nuovo mandato sia Controparte_1
sia risultano regolarmente costituiti in giudizio;
in secundis, l'attività compiuta Controparte_2
successivamente alla costituzione dei nuovi difensori è stata compiuta legittimamente;
in tertiis,
l'attività antecedente è stata validata e confermata dai medesimi difensori subentranti, i quali si sono costituiti “riportandosi integralmente a quanto esposto, dedotto, eccepito e prodotto dall'Avv. Matteo
pagina 5 di 8 Tirozzi, richiamate tutte le ragioni e difese espresse negli atti depositati in giudizio, dal medesimo anzidetto procuratore e difensore, ivi compresi l'atto introduttivo ed i verbali di udienza, che fanno propri, così come ogni altro argomento, tesi, eccezione, domanda ed istanza anche istruttoria avanzata negli scritti difensivi già agli atti, nonché a verbale, che devono ritenersi qui tutti per intero riproposti”.
E non si tratta di una mera clausola di stile, non solo per la sua complessa articolazione, ma altresì perché nello stesso atto (dep. 20.9.2024 e dep. 27.9.2024) i procuratori medesimi danno atto di aver ricevuto, ancor prima del mandato poi allegato alla nuova comparsa di costituzione, “un mandato meramente esplorativo finalizzato a poter visionale gli atti di causa”.
Si ribadisce quindi l'inammissibilità della querela di falso incidentalmente proposta dalle società attrici.
Passando ad esaminare il merito della controversia, ritiene il giudicante di poter fondare la propria decisione, soprattutto a fronte della contraddittorietà delle deposizioni testimoniali in ordine all'effettivo funzionamento del sistema informatico oggetto di causa, sulla C.T.U. disposta nel corso del giudizio, in quanto completa ed esaustiva, oltre che scevra di vizi logici, giuridici o procedurali. E non merita accoglimento l'eccezione attorea di nullità della C.T.U. medesima, non ravvisandosi nella presente fattispecie alcuna violazione del contraddittorio, in quanto le operazioni peritali sono state sempre condivise con entrambi i C.T.P. (ed eventuali errori nella trasmissione dei documenti sono stati prontamente emendati, tanto che parte attrice non individua quale vulnus sostanziale avrebbe subito in conseguenza delle carenze formali di cui infondatamente si duole).
Il C.T.U. ha esaminato le varie contestazioni attoree e ne ha riconosciuto la parziale fondatezza, ravvisando talune difformità del prodotto informatico fornito rispetto al contenuto degli accordi intercorsi tra le parti.
Ebbene, ferma la qualificazione del contratto tra le medesime parti stipulato alla stregua di un contratto di appalto, si rileva che le difformità riscontrate non sono tali da rendere l'opera “del tutto inadatta alla sua destinazione”, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1668, c. 2, c.c.: il C.T.U. riferisce infatti che il software realizzato da era idoneo a svolgere tutte le principali funzioni cui era Controparte_4
preposto. Di conseguenza, va rigettata la domanda di risoluzione del contratto proposta in via principale da Controparte_1
I difetti ravvisati determinano però una diminuzione del valore del prodotto per cui è causa, che si può assumere corrispondente al costo da sostenere per la loro eliminazione, calcolato dal C.T.U., con argomentata e condivisibile motivazione, nella somma di € 1.560,00 in totale (cfr. pag. 29 dell'elaborato peritale).
pagina 6 di 8 Tale somma deve essere dunque decurtata dalla pretesa creditoria ancora avanzata da Controparte_4
nei confronti di sulla base di tre fatture commerciali del valore complessivo di €
[...] Controparte_1
6.176,25 oneri compresi e al netto di un acconto già versato (doc. 5 attoreo). Parte attrice non contesta che siano state eseguite le prestazioni corrispondenti a tali fatture, ma afferma – tanto in atto di citazione quanto nella prima memoria istruttoria – che controparte non avrebbe tenuto conto di taluni pagamenti già intervenuti e avrebbe duplicato alcune voci di spesa. Tali assunti sono rimasti però del tutto sforniti di prova (l'unico capitolo di prova orale articolato in proposito, il n. 9, non è stato infatti ammesso in quanto formulato in termini del tutto generici e valutativi) e non sono stati nemmeno riproposti nelle difese conclusive. va dunque condannata a corrispondere a la somma di € 4.616,25 Controparte_1 Controparte_4
oltre interessi ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture (computando da quella di più recente emissione) al soddisfo.
Non può essere invece oggetto di disamina l'eccezione attorea di invalidità del subappalto che sarebbe stato posto in essere dalla società convenuta, in quanto trattasi di una difesa nuova ed esposta tardivamente solo negli scritti finali.
In forza del principio della prevalente soccombenza, le spese di lite vanno compensate per un terzo, mentre i restanti due terzi vanno posti a carico delle parti attrici e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 26.000 a € 52.000).
Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente e per intero a carico della parte soccombente. La stessa deve inoltre rifondere alla società convenuta il compenso versato al C.T.P. così come documentate in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta le domande di risoluzione e restituzione proposte da e da Controparte_1 CP_2
[...]
2. condanna a corrispondere a la somma di € 4.616,25 oltre Controparte_1 Controparte_4
interessi come indicato in parte motiva;
pagina 7 di 8 3. condanna e , in solido tra loro, a rifondere in favore di Controparte_7 Controparte_2
le spese di lite, liquidate in € 1.496,40 per esborsi e in € 5.077,34 per Controparte_4
compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
4. pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente e per intero, a carico di e , in solido tra loro, condannando le stesse a rifondere Controparte_1 Controparte_2
a quanto eventualmente da questa versato in corso di causa a titolo di Controparte_4
compenso del C.T.U.
Così deciso in Vicenza, il 10 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa GL DO
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