Articolo 53 della Legge 16 dicembre 1999, n. 479
Articolo 52Articolo 54
Versione
2 gennaio 2000
Art. 53. 1. All'articolo 141 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "ovvero a norma dell'articolo 557 del codice" sono soppresse;
b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: "Non si applica la disposizione dell'articolo, 75 comma 3, del codice";
c) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
"4-bis. In caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato e' rimesso in termini per chiedere la medesima. Il giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato".
Entrata in vigore il 2 gennaio 2000
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