a) al comma 1, le parole: "ovvero a norma dell'articolo 557 del codice" sono soppresse;
b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: "Non si applica la disposizione dell'articolo, 75 comma 3, del codice";
c) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
"4-bis. In caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato e' rimesso in termini per chiedere la medesima. Il giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato".