Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 10/04/2026, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00432/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00403/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 403 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ezio Bonanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Crescenzio n. 2;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per il risarcimento
di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e futuri, per l'insorgenza di diffusi -OMISSIS- -OMISSIS-, in soggetto con pregressa esposizione ad amianto, riconosciute causa di servizio e poi causa di servizio in particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l'ordinarietà, ai sensi dell'art. 1, co. 564 della l. 23 dicembre 2005, n. 266 e dell’art. 1 del D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 e quindi con equiparazione alle vittime del dovere, infermità riconducibili al servizio prestato in Marina Militare quale -OMISSIS-, e con responsabilità contrattuale del Ministero della Difesa, con quantificazione equitativa, e con diritto alla liquidazione in favore dell'odierno ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2026 il dott. CO TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso in riassunzione (originariamente proposto innanzi al T.A.R. Lazio, poi dichiaratosi territorialmente incompetente con ordinanza-OMISSIS-), notificato in data 3 maggio 2024 e depositato in medesima data, il nominato in epigrafe ha esposto quanto segue.
2. Il ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del Ministero della Difesa tra il -OMISSIS-, svolgendo l’attività di-OMISSIS- sia a bordo di unità navali sia in basi a terra della Marina Militare; in tale periodo sarebbe stato esposto a notevoli quantità di amianto presente negli edifici e nelle imbarcazioni, senza disporre di alcun sistema di protezione personale.
Dopo aver ricevuto la diagnosi -OMISSIS-, con separate istanze, il ricorrente ha richiesto il riconoscimento della dipendenza dal servizio della suddetta infermità e delle provvidenze legate allo status di c.d. vittima del dovere, ai sensi del D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243.
Il Ministero della Difesa, rispettivamente con decreti n. -OMISSIS-, acquisito il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio espresso nell’adunanza n. -OMISSIS-, ha accolto le domande, ritenendo documentata l’esposizione ad amianto.
3. Il ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, eccependo in via preliminare l’intervenuta prescrizione del diritto; nel merito, ha contestato la fondatezza della pretesa e, in subordine, ha invocato la compensatio lucri cum damno tra il risarcimento eventualmente da corrispondere e i diversi indennizzi già riconosciuti al ricorrente.
Le parti hanno depositato ulteriori memorie in vista dell’udienza pubblica del 27 febbraio 2026, alla quale la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
DIRITTO
4. In via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla parte resistente, secondo la quale il diritto al risarcimento del danno si sarebbe già prescritto poiché i primi sintomi della malattia, da cui – in tesi – decorrerebbe il dies a quo della prescrizione decennale ex art. 2947 c.c., sarebbero sorti intorno al 1991-1995.
L’eccezione è infondata.
4.1. Sul punto il Collegio non può che richiamare il costante orientamento della giurisprudenza secondo il quale, in caso di « malattia causata al dipendente nell'espletamento del lavoro dal comportamento colposo del datore di lavoro, il diritto al conseguente risarcimento del danno può essere fatto valere fin dal momento in cui l'origine professionale della malattia può ritenersi oggettivamente conoscibile dal danneggiato, indipendentemente dalle effettive valutazioni soggettive dello stesso » (Cass. civ., Sez. lav., 31 maggio 2010, n. 13284, conf. Cass. civ, Sez. lav., 10 ottobre 2024, n. 26456, Cons. Stato, Sez. IV, 30 ottobre 2018, n. 6166). Più nello specifico, « la conoscibilità deve essere saldamente ancorata a due parametri oggettivi, uno interno e l'altro esterno al soggetto leso ovvero, rispettivamente, la ordinaria diligenza ed il livello di conoscenze scientifiche dell'epoca. In relazione al soggetto leso l'ordinaria diligenza si esaurisce nel portarsi presso una struttura sanitaria per gli accertamenti sui fenomeni patologici avvertiti mentre l'elemento esterno va apprezzato in relazione alla comune conoscenza scientifica che era ragionevole richiedere in una data epoca in merito alla patologia manifestatasi ai soggetti cui la persona lesa si è rivolta o avrebbe dovuto rivolgersi » (Cass. civ., Sez. VI, 13 dicembre 2018, n. 32376).
4.2. Pertanto, la domanda risarcitoria, esercitata nel 2019, appare tempestiva, considerato che la patologia è divenuta oggettivamente percepibile a partire dal 2012, anno nel quale è stata per la prima volta clinicamente accertata.
5. Nel merito, quanto alla sussistenza del nesso causale e del danno patito, si osserva quanto segue.
Per quanto concerne la pretesa di risarcimento del danno alla salute derivante dall’attività lavorativa, il Collegio ritiene che il lavoratore abbia assolto l’onere probatorio su di lui incombente, consistente nel « provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro » (Cons. Stato, Sez. VI, 10 dicembre 2018, n. 6952).
In particolare, per la prova del nesso causale tra la malattia e la nocività dell’ambiente di lavoro è possibile fare ricorso all’accertamento della derivazione causale della patologia dall’ambiente lavorativo operata in sede di equo indennizzo; infatti, è orientamento costante della Corte di Cassazione quello secondo cui « l’autonomia dei due istituti dell’equo indennizzo e del risarcimento del danno procurato da malattia professionale non esclude che si possa realizzare una vasta area di coincidenza del nesso causale della patologia, sia ai fini dell'equo indennizzo che della malattia » (Cass. civ., Sez. III, 22 agosto 2018, n. 20889; cfr. Cons. Stato, Sez. II, 18 gennaio 2023, n. 636; Id., 19 aprile 2022, n. 2956; T.A.R. Liguria, Sez. I, 7 gennaio 2022, n. 15, che ritiene che la derivazione causale della malattia del ricorrente dall’ambiente di lavoro risulti dimostrata dai provvedimenti con cui l’Amministrazione ha riconosciuto la causa di servizio delle infermità e lo status di vittima del dovere).
Applicando tali coordinate al caso di specie, si può ritenere plausibile la derivazione causale della malattia dall’ambiente di lavoro, sulla base di quanto affermato nel decreto del 12 novembre 2014, n. 2855, con cui il Ministero della Difesa ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell’infermità « ispessimenti pleurici a placche e pseudonodulari di asbestosi » (doc. 1 resistente) e al decreto del 14 dicembre 2015, n. 335, che ha attribuito al ricorrente la qualità di soggetto equiparato alle vittime del dovere e ha ricondotto l’insorgenza della patologia « alle particolari condizioni ambientali od operative e causalmente connessa al servizio prestato a bordo di Unità navali, la cui costruzione risale al periodo in cui l’utilizzo dell’amianto era comunemente impiegato e non sottoposto a restrizioni » (doc. 2 resistente). Infatti, come chiarito dal Consiglio di Stato, l’accertamento ai fini dell’equo indennizzo « non può non essere preso in considerazione e può fornire elementi di giudizio » (Cons. Stato, n. 636 del 2023, cit.).
5.1. Nondimeno, il Collegio ritiene che il tema del nesso causale debba essere approfondito alla luce dell’abitudine tabagica del ricorrente, affermata dal Ministero e non contestata dallo stesso. Se non altro, secondo la giurisprudenza, si tratta di un fattore in grado di incidere sul quantum risarcibile ai sensi dell’art. 1227 c.c.; se da un lato, infatti, « il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole (nella specie, dell’obbligato), non esclude il rapporto di causalità fra l’azione od omissione e l’evento », dall’altro, « il risarcimento deve essere diminuito, ai sensi dell’art. 1227 cod. civ., in quanto il danno è stato cagionato con il concorso colposo del danneggiato e, in particolare, con il fumo » (T.A.R. Liguria, n. 15 del 2022, cit., confermata in appello da Cons. Stato, Sez. II, 24 febbraio 2025, n. 1526).
5.2. Inoltre, tra le parti vi è divergenza circa l’entità del grado invalidante delle lesioni patite: infatti il ricorrente le stima nella misura del 50%, mentre l’Amministrazione, rifacendosi ai suddetti provvedimenti, le considera non superiori all’8%.
5.3. Per queste ragioni, il Tribunale ritiene di dover disporre una verificazione, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., affinché, esaminati gli atti di causa e compiute tutte le indagini all’uopo necessarie, compresa la visita del ricorrente, l’organismo incaricato risponda ai seguenti quesiti: 1) accerti e descriva la patologia di cui attualmente soffre il ricorrente, posta a fondamento della pretesa risarecitoria; 2) accerti e descriva il nesso causale tra la malattia e l’esposizione prolungata all’amianto durante l’attività lavorativa, evidenziando e quantificando l’eventuale incidenza di concause sull’eziologia e sul decorso della patologia, in particolare del fumo; 3) indichi le conseguenze, in termini di danno biologico (danno permanente e invalidità temporanea, tempo per tempo) determinate dall’insorgenza della patologia, con valutazione in termini di punteggio o di percentuale dell’incidenza di detto danno sull’integrità psico-fisica del ricorrente; 4) indichi l’incidenza della patologia sullo svolgimento e sulla qualità delle ordinarie attività della vita dell’interessato e i presumibili riflessi di ordine soggettivo, rilevanti per la liquidazione del danno morale; 5) infine proponga una quantificazione complessiva, mediante l’utilizzo delle tabelle del Tribunale di Milano, del danno da lesione dell’integrità psicofisica subito dal ricorrente stesso, esplicitando analiticamente le componenti e i criteri di calcolo impiegati.
5.4. Nomina per la verificazione il Direttore dell’unità operativa complessa di medicina legale presso l’Ospedale Policlinico San Martino di Genova, con facoltà di delega ad altro medico legale di comprovata esperienza.
Il Verificatore è autorizzato ad accedere al fascicolo telematico e a chiedere alle parti interessate tutte le informazioni e i documenti ritenuti utili all’espletamento dell’incarico come sopra individuato e delimitato; è altresì autorizzato a svolgere qualsiasi ulteriore accertamento che riterrà utile, ivi compresa la visita personale del ricorrente.
5.4.1. Per lo svolgimento della verificazione devono essere fissati i seguenti termini:
- il termine dell’8 maggio 2026, per l’eventuale nomina, a cura delle parti, di propri consulenti tecnici, che saranno autorizzati a partecipare alla verificazione;
- il termine del 31 luglio 2026, per la trasmissione, a cura del Verificatore, di uno schema della propria relazione alle parti e, se nominati, anche ai consulenti tecnici di parte;
- il termine del 25 settembre 2026, per la trasmissione al Verificatore, a cura dei consulenti tecnici di parte o comunque delle parti, delle loro eventuali osservazioni e conclusioni;
- il termine del 15 ottobre 2026, per il deposito in Segreteria della relazione finale del Verificatore.
Il compenso spettante sarà determinato alla fine dell’incarico, previa presentazione di un’apposita parcella.
Considerato che il Ministero ha eccepito la compensatio lucri cum damno con indennizzi già elargiti, riservata ogni decisione sull’operatività di tale istituto nel caso di specie, si dispone comunque l’acquisizione, in capo al Ministero, entro il termine del 15 ottobre 2026, di una circostanziata e aggiornata relazione che dia conto di tutti gli importi corrisposti, quali provvidenze a vario titolo, anche da altre Amministrazioni, in favore del ricorrente, in dipendenza della patologia per la quale è causa, corredata della relativa documentazione.
6. La decisione di ogni altra questione e la statuizione sulle spese sono rinviate alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, rigetta l’eccezione di prescrizione e dispone gli incombenti istruttori di cui in narrativa.
Riserva la decisione su ogni altra questione e sulla liquidazione delle spese alla sentenza definitiva.
Fissa per il prosieguo della trattazione l’udienza pubblica del 17 dicembre 2026.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ordina alla Segreteria di comunicare la presente sentenza all’Organismo verificatore.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, co. 1 e 2 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'art. 9, parr. 1 e 4 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’art. 2- septies del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PE AR, Presidente
Marcello Bolognesi, Primo Referendario
CO TI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO TI | PE AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.