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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 21/10/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1938 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi - Presidente
2) Dott. Stefano Rago - Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli- Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1938 /2025 vertente tra: TRA
, con l'avv. MARTINELLI DAVIDE;
Parte_1
- RICORRENTE E;
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI All'udienza del 21/10/2025, il procuratore di parte ricorrente ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 10/06/2025, ha convenuto Parte_1 in giudizio dichiarato lo Controparte_1 scioglimento del loro matrimonio, contratto a IA (RE) il 24/12/2011. A tal fine ha allegato che le parti non hanno figli, e che dall'epoca della separazione non si sono riconciliate. La resistente, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita.
1. Domanda di divorzio
Ai sensi dell'art. 3, co. 1, n. 2), della l.898/1970 (così come modificata dalla l. 55/2015), lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970; c) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile». Nel caso per cui si procede, la domanda può essere accolta perché ricorrono tutti i presupposti normativi: al momento della proposizione della domanda era, infatti, trascorso il periodo prescritto dalla legge di ininterrotta separazione delle parti decorrente dalla comparizione davanti al presidente del tribunale, ed è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, vale a dire ed è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, vale a dire la sentenza di separazione del 31/05/2024 (doc. 3). Devono essere, quindi, disposte le formalità di legge.
2. Provvedimenti accessori Non si rendono provvedimenti accessori, non avendo il ricorrente avanzato alcuna richiesta in tal senso.
3. Spese Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili in considerazione dell'esito del giudizio e della circostanza che la resistente, non comparendo, non ha frapposto ostacoli all'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra
[...]
e a IA (RE) il 24/12/2011 Parte_1 Controparte_1
(atto n. 17, parte I, anno 2011);
-manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IA (RE) per quanto di competenza;
-dichiara irripetibili le spese. Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio del 21/10/2025.
Il Giudice est. Il Presidente Lorenzo Meoli Damiano Dazzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi - Presidente
2) Dott. Stefano Rago - Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli- Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1938 /2025 vertente tra: TRA
, con l'avv. MARTINELLI DAVIDE;
Parte_1
- RICORRENTE E;
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI All'udienza del 21/10/2025, il procuratore di parte ricorrente ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 10/06/2025, ha convenuto Parte_1 in giudizio dichiarato lo Controparte_1 scioglimento del loro matrimonio, contratto a IA (RE) il 24/12/2011. A tal fine ha allegato che le parti non hanno figli, e che dall'epoca della separazione non si sono riconciliate. La resistente, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita.
1. Domanda di divorzio
Ai sensi dell'art. 3, co. 1, n. 2), della l.898/1970 (così come modificata dalla l. 55/2015), lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970; c) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile». Nel caso per cui si procede, la domanda può essere accolta perché ricorrono tutti i presupposti normativi: al momento della proposizione della domanda era, infatti, trascorso il periodo prescritto dalla legge di ininterrotta separazione delle parti decorrente dalla comparizione davanti al presidente del tribunale, ed è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, vale a dire ed è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, vale a dire la sentenza di separazione del 31/05/2024 (doc. 3). Devono essere, quindi, disposte le formalità di legge.
2. Provvedimenti accessori Non si rendono provvedimenti accessori, non avendo il ricorrente avanzato alcuna richiesta in tal senso.
3. Spese Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili in considerazione dell'esito del giudizio e della circostanza che la resistente, non comparendo, non ha frapposto ostacoli all'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra
[...]
e a IA (RE) il 24/12/2011 Parte_1 Controparte_1
(atto n. 17, parte I, anno 2011);
-manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IA (RE) per quanto di competenza;
-dichiara irripetibili le spese. Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio del 21/10/2025.
Il Giudice est. Il Presidente Lorenzo Meoli Damiano Dazzi