Articolo 42 della Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
Articolo 41Articolo 43
Versione
16 febbraio 1963
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Versione
16 febbraio 2001
Art. 42.
Il ((Presidente della Regione))
a) rappresenta la Regione, convoca e presiede la Giunta regionale e ne dirige e coordina l'attivita', sopraintende agli uffici e servizi regionali;
b) promulga, le leggi regionali ed emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;
c) esercita, le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi e, dallo Statuto regionale.
Entrata in vigore il 16 febbraio 2001