Sentenza 22 febbraio 2022
Decreto cautelare 13 luglio 2022
Ordinanza cautelare 31 agosto 2022
Sentenza 22 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 22/02/2022, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/02/2022
N. 00305/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00489/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 489 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Santarcangelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cisternino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giancarmine Moggia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- dell’Ordinanza -OMISSIS-, notificata in pari data, con cui il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Cisternino « letta l ’ annotazione di servizio del Comando di Polizia Locale in data -OMISSIS-da cui rilevasi che, presso il condominio sito in via -OMISSIS-, lungo il prospetto laterale sinistro del fabbricato, in difformità dell ’ originario titolo edilizio (Nulla Osta per esecuzione lavori edili -OMISSIS-), risulta effettuata la chiusura del “pozzo luce” con conseguente aumento di cubatura e superficie », ingiungeva a -OMISSIS-quale amministratrice del condominio « di demolire il manufatto indicato in premessa, oltre al ripristino stato dei luoghi interessati dalla sua esecuzione, a propria cura e spese entro novanta giorni dalla data di notifica della presente », in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;
- della annotazione di servizio del Comando di Polizia Locale del -OMISSIS-
- dei verbali, sconosciuti, di accertamento da parte del Comando di polizia Locale;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cisternino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2022 il dott. Nino Dello Preite;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È impugnato il provvedimento con cui è stato ingiunto al ricorrente di demolire le opere abusive - realizzate in difformità rispetto all’originario titolo edilizio - rilevate sul prospetto laterale sinistro dell’immobile sito in Cisternino alla -OMISSIS-, e consistenti nella chiusura di un “pozzo luce” , con conseguente aumento di cubatura e superfici.
1.1. A sostegno del ricorso, la parte ha addotto, con plurimi ed articolati ordini di censura, i vizi della violazione di legge e dell’eccesso di potere, nelle sue varie figure sintomatiche, chiedendo l’annullamento degli atti gravati, con vittoria delle spese di lite.
1.2. Si è costituito in giudizio il Comune di Cisternino, instando per la reiezione del ricorso, con ogni conseguenza di legge anche in ordine agli onorari ed alle spese di giudizio.
1.3. All’udienza pubblica del 2 febbraio 2022, previo scambio di memorie difensive ex art. 73 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente si duole della carente motivazione dell’atto gravato e della presupposta annotazione di servizio del Comando di Polizia Locale, in quanto l’abuso sarebbe superficialmente e laconicamente identificato mediante semplice riferimento alla “chiusura del pozzo luce lungo il prospetto laterale sinistro del fabbricato” .
2.1. Nella prospettazione attorea, detto riferimento sarebbe del tutto inadeguato a sorreggere l’ingiunzione, in quanto nel corpo di fabbrica de qua agitur non vi è mai stato alcun pozzo luce o cavedio; l’impropria rappresentazione delle opere abusive difetterebbe di quel minimum contenutistico comunque preteso dalla giurisprudenza in subiecta materia , ed in particolare impedirebbe all’interessato di identificare le opere oggetto dell’ordine di demolizione.
2.2. A dire della parte, può soltanto supporsi che l’area ritenuta abusiva attenga a modifiche che, in realtà, sono state regolarmente autorizzate e sono contenute nel progetto di variante - assentito fin dal 1968 – “con cui si è intervenuto all ’ altezza del punto di unione tra i due corpi di fabbrica” .
2.3. Si lamenta, ancora, che nel provvedimento impugnato sia parimenti deficitaria l’indicazione delle norme violate, stante il generico richiamo al d.P.R. n. 380/2001 e al D. Lgs. n. 267/2000, che impedirebbe di comprendere se si controverta di una difformità edilizia totale oppure parziale, ipotesi quest’ultima cui accede un differente regime sanzionatorio, in ragione della irrogabilità della sanzione di cui all’art. 34 d.P.R. n. 380/2001 soltanto nei confronti del responsabile dell’abuso, nonché della possibilità di fiscalizzazione dell’abuso in caso di impossibilità di demolizione senza compromettere la parte legittima.
2.4. Con il secondo ordine di censure, viene dedotto il difetto di legittimazione passiva del condominio e, per l’effetto, dell’amministratrice dello stesso, quale destinataria dell’ordinanza de qua , in quanto le opere abusive oggetto dell’ingiunzione di demolizione riguarderebbero ampliamenti delle singole unità abitative di proprietà esclusiva dei condomini.
2.5. Con il terzo motivo, la difesa attorea sostiene la legittimità delle difformità contestate dall’Amministrazione, trattandosi di opere realizzate prima del settembre 1967 al di fuori del centro abitato di Cisternino, peraltro assentite a seguito di progetto in variante (in sanatoria) approvato dalla C.E.C. e dal Sindaco. La validità del titolo abilitativo così formatosi sarebbe corroborata dal costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui - fino all’entrata in vigore della L. n. 10/1977 - in materia edilizia vigeva il principio di libertà della forma provvedimentale, sicché anche il parere positivo reso dalla C.E.C. in data 9.2.1968 ed avallato dal Sindaco quale organo competente ex art. 31 della L. n. 1150/1942, equivarrebbe ad ogni effetto di legge alla licenza edilizia, potendo ritenersi esternato il provvedimento autorizzatorio anche in forma implicita, mediante comportamenti concludenti espressivi della volontà provvedimentale della P.A.
2.6. Si deduce, ancora, che la mancata adozione di un atto formale sulla richiesta di variante del 1968, lungi dal configurare una carenza procedimentale, rappresenterebbe una precisa scelta dell’Amministrazione Comunale, in modo da ricondurre tutto l’intervento edilizio all’unico titolo abilitativo originario, ossia alla licenza edilizia n. -OMISSIS-inoltre, trattandosi di “variante in sanatoria” ed essendosi dotato il Comune di Cisternino del suo primo Piano di Fabbricazione nel 1974, all’epoca non vi era alcuno strumento urbanistico, né altra normativa tecnica, rispetto ai quali operare la valutazione di conformità dell’opera da sanare.
2.7. Infine, con gli ultimi due motivi di ricorso, parte ricorrente ha, in sintesi, dedotto che gli atti gravati sarebbero invalidi per i seguenti ulteriori profili:
- l’omessa comunicazione di avvio del procedimento nelle forme previste dagli artt. 7 e ss. l. 241/1990, non superabile neppure ai sensi dell’art. 21 octies della medesima legge (quarto motivo di ricorso);
- la carenza istruttoria e motivazionale, in quanto la P.A. non si sarebbe avveduta della presenza di un progetto in variante alla originaria licenza edilizia, né avrebbe valutato – ai fini dell’irrogazione della sanzione pecuniaria sostitutiva di cui all’art. 34, co. 2, d.P.R. n. 380/2001 – le conseguenze della demolizione dell’opera abusiva , la quale “inciderebbe sulle strutture portanti di tutto il corpo di fabbrica, minando la stabilità della parte pacificamente legittima del fabbricato” (quinto motivo di ricorso).
3. Reputa anzitutto in Collegio che non sia positivamente apprezzabile il secondo motivo di ricorso - con cui si censura il difetto di legittimazione passiva del condominio – alla stregua del chiaro disposto dell’art. 1131, 2° comma, cod. civ., che prescrive: “Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall ’ articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall ’ assemblea, l ’ amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi. Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell ’ edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell ’ autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto” .
3.1. Ed invero, l’oggetto del provvedimento sanzionatorio che ne occupa è un abuso edilizio localizzato sulla facciata laterale dell’immobile condominiale che, a termine dell’art. 1117 cod. civ., costituisce, per l’appunto, oggetto di proprietà comune, sicché l’Amministrazione ha individuato il condominio ricorrente quale destinatario dell’ordinanza di demolizione.
3.2. L’allegata adibizione delle opere a volume privato delle singole unità abitative non immuta la natura di “ parte comune ” dell’area oggetto dell’abuso edilizio e la circostanza - addotta dal ricorrente - di essere nella materiale impossibilità di ottemperare al provvedimento repressivo comporta, semmai, l’obbligo dell’amministratore del condominio (a pena di revoca dell’incarico e sotto comminatoria del risarcimento dei danni) di comunicare il provvedimento ai singoli condomini, ai sensi del 3° comma del richiamato art. 1131 c.c., che testualmente dispone “qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell ’ amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all ’ assemblea dei condomini” .
4. Anche il quarto motivo di ricorso non coglie nel segno, atteso che - come ripetutamente affermato in giurisprudenza - va esclusa la necessità della previa comunicazione di avvio del procedimento per i provvedimenti repressivi degli abusi edilizi, finalizzati al ripristino dell’assetto urbanistico violato e applicanti la sanzione prevista ex lege , aventi pertanto carattere vincolato ( ex multis , per tutte, sentenza T.A.R. Calabria n. 583 del 23 giugno 2017).
5. Parimenti infondata è la quinta censura, limitatamente alla mancata valutazione da parte della P.A. in punto di eventuale pregiudizio alla porzione dell’immobile legittimamente edificata: tale valutazione, infatti, va effettuata in sede di adozione del provvedimento di acquisizione, a seguito dell’accertamento della inottemperanza all’ordine di demolizione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 12.7.2021, n. 5264).
5.1. La giurisprudenza amministrativa formatasi in materia ha, infatti, costantemente avuto modo di ribadire che “Qualora sussistano pericoli per la parte del fabbricato legittimamente realizzata, la possibilità di non procedere alla demolizione deve essere valutata dall ’ Amministrazione Pubblica competente nella fase esecutiva del procedimento, che è una fase successiva ed autonoma rispetto all ’ adozione dell ’ ordine repressivo” (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 12/07/2021, n. 5264).
6. Si appalesano invece fondati i profili di censura con cui si denuncia la carenza istruttoria e motivazionale, giacché nel provvedimento impugnato non è esattamente intelligibile quale sia la porzione di fabbricato oggetto del provvedimento di demolizione, né viene fatto alcun cenno alla variante edilizia di cui la parte attrice ha dimostrato, in questa sede, l’esistenza.
6.1. Ed invero, nel provvedimento gravato non solo non è indicata con precisione la porzione di fabbricato oggetto di demolizione ( ordinandosi sic et simpliciter la demolizione del manufatto “indicato in premessa”, peraltro facendo riferimento ad un concetto - come quello di “chiusura del pozzo luce” - che, a livello logico e semantico, appare incompatibile con un abuso realizzato sul prospetto ), ma emerge nettamente il difetto istruttorio da cui è viziata la determinazione finale, giacché la P.A. non si è avveduta che l’immobile de quo è stato interessato da una variante alla originaria licenza edilizia.
6.2. Dagli atti di causa, offerti in produzione dalla difesa attorea, emerge l’esistenza di una variante in sanatoria, approvata dalla C.E.C. il 9.2.1968 e controfirmata dal Sindaco, di cui non si fa alcun cenno nel provvedimento gravato e negli atti presupposti.
6.3. In particolare, dall’esame della sezione grafica della “pianta tipo dei piani” , allegata al progetto di variante de qua agitur , emerge che è stata autorizzata una “veranda” accessibile dal contiguo appartamento, inserita tra i due corpi di fabbrica sul prospetto laterale sinistro; inoltre nel grafico allegato al progetto risulta un ulteriore ampliamento per il solo piano terra, contraddistinto da un’area in nero.
6.4. La ridetta variante, peraltro, si appalesa quale valido titolo edilizio, in quanto prima dell’entrata in vigore della legge 28.1.1977, n. 10, l’approvazione apposta dal Sindaco al verbale della seduta della commissione edilizia nella quale era stato espresso parere favorevole al progetto esibito costituiva vera e propria determinazione positiva sulla domanda, e cioè autorizzazione a costruire (sicché il documento formale di rilascio del titolo rivestiva contenuto puramente ricognitivo e non poteva essere negato, in quanto atto esecutivo e dovuto - cfr. Cons. Stato 21.5.1984, n. 376; Cons. Stato 2.12.2013, n. 5732).
7. Per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto sotto i profili del difetto di istruttoria e di motivazione, con conseguente annullamento dell’ordinanza gravata e fatta salva la riedizione del potere sanzionatorio in capo all’Amministrazione; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nei confronti del Comune di Cisternino, mentre vanno compensate avuto riguardo al controinteressato, non costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Cisternino, in persona del legale rappresentante pro tempore , alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, che liquida nella complessiva somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Spese compensate nei confronti del controinteressato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.