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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 13/02/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1049/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di MA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Elisabetta Pagliarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1049/2024 promossa da:
) rappresentata e difesa dall' Avv. BARDINI Parte_1 C.F._1
NICOLA;
RICORRENTE
contro
) Controparte_1 P.IVA_1
) Controparte_2 C.F._2
RESISTENTI CONTUMACI
Oggetto: cancellazione della trascrizione di domanda giudiziale ex art. 2668 c.c.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Accertarsi la sussistenza dei presupposti alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita in data 17/03/2016 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di MA (Nota di Trascrizione RG 2679, RP 1811) contro
e di cui all'immobile censito al Catasto Terreni del Comune di Sustinente, Controparte_1
Fg. 12, mappale 235/236.
Conseguentemente, disporre e ordinare la cancellazione, con relativa annotazione, della domanda giudiziale trascritta in data 17/03/2016 presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di MA con Nota di Trascrizione RG 2679, RP 1811)
contro
CP_1
e di cui all'immobile censito al Catasto Terreni del Comune di Sustinente, Fg. 12,
[...] mappale 235/236 con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari di MA da ogni responsabilità;
C) con vittoria di spese ed onorari a carico del come per altro già Controparte_1 concordato tra le parti in sede transattiva.”
Concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies ss. c.p.c., parte ricorrente ha formulato le domande indicate in epigrafe, allegando:
• di aver proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in data 9.06.2014 al fine di accertare la realizzazione di alcune opere edilizie in violazione delle norme di pianificazione e governo del territorio del Comune di Sustinente da parte di;
Controparte_1
• che il procedimento veniva iscritto al n. 2785/2014 R.G. Tribunale di MA e la domanda veniva trascritta il 17/3/2016 sugli immobili oggetto di causa, ai nn. R.G. 2679 e
R.P. 1811;
• nelle more del procedimento, il 7.12.2016, fu dichiarato il fallimento di e Controparte_1 la causa veniva riassunta nei confronti del curatore fallimentare;
• il 12.04.2018 le parti raggiungevano un accordo transattivo, con impegno ad abbandonare il procedimento n. 2785/2014 R.G., il quale infatti fu dichiarato estinto in data 19.06.2018 per inattività delle parti ex artt. 309 e 181 c.p.c., senza che fu disposta la cancellazione della domanda giudiziale;
• successivamente, il 2.07.2021 il cespite oggetto del predetto procedimento fu aggiudicato, a seguito di vendita competitiva, a e trasferito alla stessa, previo Controparte_2 pagamento del corrispettivo, il 27.02.2023;
pagina 2 di 4 • che è dunque necessario disporre ai sensi dell'art. 2668 c.c. la cancellazione della predetta domanda giudiziale, tutt'oggi gravante sul cespite.
2. Nonostante la regolarità della notifica, nessuno dei resistenti si è costituito ed entrambi sono stati dichiarati contumaci.
3. La causa, previa acquisizione documentale, è stata dunque rimessa in decisione a seguito di discussione orale.
***
4. La domanda è fondata e va accolta.
5. L'art. 2668 c. 2 c.c., infatti, prevede che la cancellazione “deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti”.
6. Nel caso di specie, sono state prodotte dalla ricorrente in atti sia copia del ricorso introduttivo del procedimento n. 2785/2014 R.G. Tribunale di MA (cfr. doc. 1 fascicolo attoreo); sia copia della nota di trascrizione integrale della domanda giudiziale formulata allora dall'odierna ricorrente (cfr. doc. 2 allegato alle note depositate dalla ricorrente il 15.01.2025); sia copia del provvedimento di estinzione del 19.06.2018 della causa iscritta al n. 2785/2014 R.G. Tribunale di MA per inattività delle parti ai sensi dell'art. 309 c.p.c. (doc. 5 fascicolo attoreo).
Non può dunque esservi dubbio sulla fondatezza della domanda oggi formulata dalla ricorrente.
7. Nulla deve provvedersi sulle spese, considerata la natura del procedimento, la mancata costituzione delle parti resistenti e dunque la mancata opposizione delle stesse alla domanda attorea, pur prendendo atto dell'accordo transattivo stragiudiziale intervenuto tra l'odierna ricorrente ed il circa l'impegno del Controparte_1
Fallimento stesso di farsi carico delle spese relative alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale (cfr. doc. 4 fascicolo attoreo).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così giudica:
ordina all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di MA, Servizio di Pubblicità Immobiliare, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale svolta in via principale da nel procedimento iscritto al n. 2785/2014 R.G. Parte_2
Tribunale di MA, di cui alla nota di trascrizione n. 2679 Reg. Gen e n. 1811 Reg. Part.
pagina 3 di 4 presentata in data 17.03.2016 (n. 1 presentazione);
nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
MA, 13/02/2025
La Giudice
Elisabetta Pagliarini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di MA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Elisabetta Pagliarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1049/2024 promossa da:
) rappresentata e difesa dall' Avv. BARDINI Parte_1 C.F._1
NICOLA;
RICORRENTE
contro
) Controparte_1 P.IVA_1
) Controparte_2 C.F._2
RESISTENTI CONTUMACI
Oggetto: cancellazione della trascrizione di domanda giudiziale ex art. 2668 c.c.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Accertarsi la sussistenza dei presupposti alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita in data 17/03/2016 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di MA (Nota di Trascrizione RG 2679, RP 1811) contro
e di cui all'immobile censito al Catasto Terreni del Comune di Sustinente, Controparte_1
Fg. 12, mappale 235/236.
Conseguentemente, disporre e ordinare la cancellazione, con relativa annotazione, della domanda giudiziale trascritta in data 17/03/2016 presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di MA con Nota di Trascrizione RG 2679, RP 1811)
contro
CP_1
e di cui all'immobile censito al Catasto Terreni del Comune di Sustinente, Fg. 12,
[...] mappale 235/236 con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari di MA da ogni responsabilità;
C) con vittoria di spese ed onorari a carico del come per altro già Controparte_1 concordato tra le parti in sede transattiva.”
Concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies ss. c.p.c., parte ricorrente ha formulato le domande indicate in epigrafe, allegando:
• di aver proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in data 9.06.2014 al fine di accertare la realizzazione di alcune opere edilizie in violazione delle norme di pianificazione e governo del territorio del Comune di Sustinente da parte di;
Controparte_1
• che il procedimento veniva iscritto al n. 2785/2014 R.G. Tribunale di MA e la domanda veniva trascritta il 17/3/2016 sugli immobili oggetto di causa, ai nn. R.G. 2679 e
R.P. 1811;
• nelle more del procedimento, il 7.12.2016, fu dichiarato il fallimento di e Controparte_1 la causa veniva riassunta nei confronti del curatore fallimentare;
• il 12.04.2018 le parti raggiungevano un accordo transattivo, con impegno ad abbandonare il procedimento n. 2785/2014 R.G., il quale infatti fu dichiarato estinto in data 19.06.2018 per inattività delle parti ex artt. 309 e 181 c.p.c., senza che fu disposta la cancellazione della domanda giudiziale;
• successivamente, il 2.07.2021 il cespite oggetto del predetto procedimento fu aggiudicato, a seguito di vendita competitiva, a e trasferito alla stessa, previo Controparte_2 pagamento del corrispettivo, il 27.02.2023;
pagina 2 di 4 • che è dunque necessario disporre ai sensi dell'art. 2668 c.c. la cancellazione della predetta domanda giudiziale, tutt'oggi gravante sul cespite.
2. Nonostante la regolarità della notifica, nessuno dei resistenti si è costituito ed entrambi sono stati dichiarati contumaci.
3. La causa, previa acquisizione documentale, è stata dunque rimessa in decisione a seguito di discussione orale.
***
4. La domanda è fondata e va accolta.
5. L'art. 2668 c. 2 c.c., infatti, prevede che la cancellazione “deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti”.
6. Nel caso di specie, sono state prodotte dalla ricorrente in atti sia copia del ricorso introduttivo del procedimento n. 2785/2014 R.G. Tribunale di MA (cfr. doc. 1 fascicolo attoreo); sia copia della nota di trascrizione integrale della domanda giudiziale formulata allora dall'odierna ricorrente (cfr. doc. 2 allegato alle note depositate dalla ricorrente il 15.01.2025); sia copia del provvedimento di estinzione del 19.06.2018 della causa iscritta al n. 2785/2014 R.G. Tribunale di MA per inattività delle parti ai sensi dell'art. 309 c.p.c. (doc. 5 fascicolo attoreo).
Non può dunque esservi dubbio sulla fondatezza della domanda oggi formulata dalla ricorrente.
7. Nulla deve provvedersi sulle spese, considerata la natura del procedimento, la mancata costituzione delle parti resistenti e dunque la mancata opposizione delle stesse alla domanda attorea, pur prendendo atto dell'accordo transattivo stragiudiziale intervenuto tra l'odierna ricorrente ed il circa l'impegno del Controparte_1
Fallimento stesso di farsi carico delle spese relative alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale (cfr. doc. 4 fascicolo attoreo).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così giudica:
ordina all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di MA, Servizio di Pubblicità Immobiliare, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale svolta in via principale da nel procedimento iscritto al n. 2785/2014 R.G. Parte_2
Tribunale di MA, di cui alla nota di trascrizione n. 2679 Reg. Gen e n. 1811 Reg. Part.
pagina 3 di 4 presentata in data 17.03.2016 (n. 1 presentazione);
nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
MA, 13/02/2025
La Giudice
Elisabetta Pagliarini
pagina 4 di 4