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Sentenza 25 gennaio 2024
Sentenza 25 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 25/01/2024, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2024 |
Testo completo
RG 1475/2022
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Parte_1 C.F._1
Sechi e Mavi Piredda, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Sassari,
Viale Umberto n. 42;
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela
[...] P.IVA_1
Cabiddu, ed elettivamente domiciliato in Sassari, Piazza Marconi n. 8;
CONVENUTO
OGGETTO: infortunio sul lavoro All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, la ricorrente ha convenuto in giudizio l' , allegando di aver subito un infortunio sul lavoro in data CP_1
28.5.2019, comportante la frattura del gomito destro.
2. L' ha quantificato i postumi permanenti riportati dalla ricorrente nella misura del CP_1
10% di invalidità.
3. Parte ricorrente ha contestato le valutazioni operate dall'odierno convenuto, sostenendo che dall'infortunio per cui è causa sarebbero esitati postumi invalidanti permanenti nella misura del 17%, domandando pertanto la costituzione di una rendita in proprio favore, ovvero in subordine la rideterminazione della misura dell'indennizzo.
4. Parte attrice ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
2) dichiararsi tenuto l' a corrispondere in favore della ricorrente una rendita per il CP_1
danno biologico nella misura del 17% salvo veriore, da accertarsi in corso di giudizio,
3) in subordine e salvo gravame dichiararsi tenuto l' a corrispondere in favore della CP_1
ricorrente un indennizzo per il danno biologico nella misura del 15% salvo veriore, da accertarsi in corso di giudizio,
4) condannarsi l' al pagamento delle somme dovute con gli accessori di legge, CP_1
detratto quanto già corrisposto.
5) con vittoria di spese ed onorari, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver percepito onorari”.
5. Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza della domanda e ne ha CP_1 chiesto l'integrale rigetto, confermando le valutazioni già espresse in sede amministrativa.
6. La causa, istruita mediante CTU, è stata decisa all'udienza odierna.
7. L'ausiliare del giudice ha così osservato nell'elaborato peritale: “La ricorrente, in occasione dell'infortunio sul lavoro del 28.5.2019 riportava in seguito a trauma da caduta sul gomito dx la “frattura scomposta dell'epicondilo omerale e del capitello radiale. Tale lesione veniva trattata chirurgicamente con “riduzione cruenta e sintesi con
4 viti e fili di RS (attualmente permangono in sede di epicondilo 3 viti metalliche).
Residuano a tutt'oggi postumi di tale infortunio, sia di natura algica (a livello articolare e da sofferenza del nervo ulnare) che funzionale (vedi nell'esame obiettivo l'articolarità residua), che sensitivi, che cicatriziali. In merito si segnala la richiesta da parte del
Patronato per eseguire Collegiale Medica, all'esecuzione della quale l' si rendeva CP_1
disponibile, senza tuttavia avere successivo riscontro di disponibilità dalla parte ricorrente. Dopo l'attenta valutazione della documentazione medica e l'esame clinico attuale ritengo di potere sostenere che non sia condivisibile la valutazione del danno biologico precedentemente espressa in sede quantificata complessivamente nella CP_1
misura del 10% (6% deficit articolare, 3% mezzi sintesi, 2% cicatrice) in quanto da un lato è stato sottostimato il deficit articolare e non considerata la sofferenza del nervo
2 ulnare, dall'altro è stata sovrastimata la presenza dei mezzi di sintesi e gli esiti cicatriziali. E' da ritenersi che una corretta valutazione debba prevedere:
- un danno biologico nella misura dell'8% per il deficit funzionale di gomito in arto dominante (per criterio analogico proporzionale col cod. 230)
- un danno biologico nella misura del 4% per la sofferenza del nervo ulnare, cod. 165 (è consuetudine che in tale tipologia di lesioni fratturative la morfologia della doccia epitrocleo-olecranica, nella quale decorre tale struttura nervosa, venga sovvertita, con conseguente insorgenza di sdr. canalicolare, a supporto della cui sussistenza è presente oltre che un caratteristico quadro clinico, la positività di esame EMG)
- un danno biologico nella misura del 1-2% per la presenza dei mezzi di sintesi, cod. 306
(piccole viti metalliche pressochè completamente integrate all'interno della struttura ossea)
- un danno biologico dell'1-2% per gli esiti cicatriziali cod. 36 (cicatrici di gomito di modeste dimensioni, non cheloidee, dolenti, piane, non retraenti)”.
8. Il CTU ha quindi così concluso: “ritengo che l'infortunio in oggetto sia responsabile di postumi che determinano, in base alle "tabelle delle menomazioni" approvate con D.M.
12 luglio 2000, un danno biologico complessivo nella misura del 14% (quattordici per cento) del totale”.
9. Le conclusioni rassegnate dal consulente devono essere condivise e fatte proprie dal giudicante, in quanto raggiunte sulla base di criteri della scienza medico-legale scevri da vizi argomentativi e logici, nonché in quanto non contestate dalle parti.
10. Dunque, si deve concludere che risulti in capo al ricorrente un danno biologico complessivo nella misura del 14%, con conseguente diritto a percepire un indennizzo in conto capitale rapportato a tale misura di invalidità, dedotto quanto già riconosciuto dall' con provvedimento del 14.1.2020, oltre interessi legali. CP_1
11. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
12. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- accerta che è affetta da postumi inabilitanti permanenti nella misura del Parte_1
3 14% a seguito dell'infortunio occorso in data 28.5.2019;
- condanna a corrispondere al ricorrente un indennizzo in conto capitale rapportato a CP_1 tale misura di invalidità, dedotto quanto già riconosciuto dall'Istituto con provvedimento del
14.1.2020, oltre interessi legali;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che CP_1
liquida in complessivi € 2.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Sassari, 25/01/2024 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
4
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Parte_1 C.F._1
Sechi e Mavi Piredda, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Sassari,
Viale Umberto n. 42;
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela
[...] P.IVA_1
Cabiddu, ed elettivamente domiciliato in Sassari, Piazza Marconi n. 8;
CONVENUTO
OGGETTO: infortunio sul lavoro All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, la ricorrente ha convenuto in giudizio l' , allegando di aver subito un infortunio sul lavoro in data CP_1
28.5.2019, comportante la frattura del gomito destro.
2. L' ha quantificato i postumi permanenti riportati dalla ricorrente nella misura del CP_1
10% di invalidità.
3. Parte ricorrente ha contestato le valutazioni operate dall'odierno convenuto, sostenendo che dall'infortunio per cui è causa sarebbero esitati postumi invalidanti permanenti nella misura del 17%, domandando pertanto la costituzione di una rendita in proprio favore, ovvero in subordine la rideterminazione della misura dell'indennizzo.
4. Parte attrice ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
2) dichiararsi tenuto l' a corrispondere in favore della ricorrente una rendita per il CP_1
danno biologico nella misura del 17% salvo veriore, da accertarsi in corso di giudizio,
3) in subordine e salvo gravame dichiararsi tenuto l' a corrispondere in favore della CP_1
ricorrente un indennizzo per il danno biologico nella misura del 15% salvo veriore, da accertarsi in corso di giudizio,
4) condannarsi l' al pagamento delle somme dovute con gli accessori di legge, CP_1
detratto quanto già corrisposto.
5) con vittoria di spese ed onorari, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver percepito onorari”.
5. Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza della domanda e ne ha CP_1 chiesto l'integrale rigetto, confermando le valutazioni già espresse in sede amministrativa.
6. La causa, istruita mediante CTU, è stata decisa all'udienza odierna.
7. L'ausiliare del giudice ha così osservato nell'elaborato peritale: “La ricorrente, in occasione dell'infortunio sul lavoro del 28.5.2019 riportava in seguito a trauma da caduta sul gomito dx la “frattura scomposta dell'epicondilo omerale e del capitello radiale. Tale lesione veniva trattata chirurgicamente con “riduzione cruenta e sintesi con
4 viti e fili di RS (attualmente permangono in sede di epicondilo 3 viti metalliche).
Residuano a tutt'oggi postumi di tale infortunio, sia di natura algica (a livello articolare e da sofferenza del nervo ulnare) che funzionale (vedi nell'esame obiettivo l'articolarità residua), che sensitivi, che cicatriziali. In merito si segnala la richiesta da parte del
Patronato per eseguire Collegiale Medica, all'esecuzione della quale l' si rendeva CP_1
disponibile, senza tuttavia avere successivo riscontro di disponibilità dalla parte ricorrente. Dopo l'attenta valutazione della documentazione medica e l'esame clinico attuale ritengo di potere sostenere che non sia condivisibile la valutazione del danno biologico precedentemente espressa in sede quantificata complessivamente nella CP_1
misura del 10% (6% deficit articolare, 3% mezzi sintesi, 2% cicatrice) in quanto da un lato è stato sottostimato il deficit articolare e non considerata la sofferenza del nervo
2 ulnare, dall'altro è stata sovrastimata la presenza dei mezzi di sintesi e gli esiti cicatriziali. E' da ritenersi che una corretta valutazione debba prevedere:
- un danno biologico nella misura dell'8% per il deficit funzionale di gomito in arto dominante (per criterio analogico proporzionale col cod. 230)
- un danno biologico nella misura del 4% per la sofferenza del nervo ulnare, cod. 165 (è consuetudine che in tale tipologia di lesioni fratturative la morfologia della doccia epitrocleo-olecranica, nella quale decorre tale struttura nervosa, venga sovvertita, con conseguente insorgenza di sdr. canalicolare, a supporto della cui sussistenza è presente oltre che un caratteristico quadro clinico, la positività di esame EMG)
- un danno biologico nella misura del 1-2% per la presenza dei mezzi di sintesi, cod. 306
(piccole viti metalliche pressochè completamente integrate all'interno della struttura ossea)
- un danno biologico dell'1-2% per gli esiti cicatriziali cod. 36 (cicatrici di gomito di modeste dimensioni, non cheloidee, dolenti, piane, non retraenti)”.
8. Il CTU ha quindi così concluso: “ritengo che l'infortunio in oggetto sia responsabile di postumi che determinano, in base alle "tabelle delle menomazioni" approvate con D.M.
12 luglio 2000, un danno biologico complessivo nella misura del 14% (quattordici per cento) del totale”.
9. Le conclusioni rassegnate dal consulente devono essere condivise e fatte proprie dal giudicante, in quanto raggiunte sulla base di criteri della scienza medico-legale scevri da vizi argomentativi e logici, nonché in quanto non contestate dalle parti.
10. Dunque, si deve concludere che risulti in capo al ricorrente un danno biologico complessivo nella misura del 14%, con conseguente diritto a percepire un indennizzo in conto capitale rapportato a tale misura di invalidità, dedotto quanto già riconosciuto dall' con provvedimento del 14.1.2020, oltre interessi legali. CP_1
11. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
12. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- accerta che è affetta da postumi inabilitanti permanenti nella misura del Parte_1
3 14% a seguito dell'infortunio occorso in data 28.5.2019;
- condanna a corrispondere al ricorrente un indennizzo in conto capitale rapportato a CP_1 tale misura di invalidità, dedotto quanto già riconosciuto dall'Istituto con provvedimento del
14.1.2020, oltre interessi legali;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che CP_1
liquida in complessivi € 2.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Sassari, 25/01/2024 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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