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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/12/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI ME - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1692 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. MIASI CONCETTA, come da C.F._1
procura in atti,
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. ALOISI SALVATORE, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
22/05/2025, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di VILLAFRANCA TIRRENA (ME) il
29/07/2010, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 15, parte II, serie
A; - che dall'unione erano nati i figli, il 25/06/2014 e Persona_1 [...]
il 17/03/2018; Persona_2
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I figli saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso la madre.
3. Il padre incontrerà figli il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15 :00 e fino alle
21:00; a fine settimana alternati, il signor preleverà i figli il venerdì pomeriggio alle CP_1
ore 15,00 e li riaccompagnerà la domenica sera presso l'abitazione della madre alle ore 21,00.
Nelle settimane in cui è previsto il pernottamento, il padre incontrerà i figli il martedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 21:00; Durante le vacanze natalizie e pasquali si seguirà il criterio dell'alternanza, ovvero un anno la vigilia di Natale e il giorno di natale con un genitore così come la vigilia e il giorno di capodanno con l'altro. Le festività dell'Epifania e quella del 15 agosto saranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore. - In occasione delle festività pasquali, i figli trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore il giorno di
Pasqua o di pasquetta. - durante il periodo estivo(dal 15 giugno al 02 settembre) i figli trascorreranno con il padre due settimane non consecutive. - le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta seguendo il criterio di alternanza della presenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore e comunque sempre tenendo presente le esigenze e la volontà dei minori e le esigenze lavorative di entrambi genitori. In caso di disaccordo per i ponti e le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
- i minori trascorreranno i compleanni dei coniugi con i rispettivi genitori tenuto conto degli impegni lavorativi di quest'ultimi; lo stesso dicasi per la festa del papà e la festa della mamma, mentre i giorni del compleanno dei figli verranno possibilmente trascorsi dalla famiglia assieme, in caso di disaccordo i minori resteranno a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro sempre secondo il criterio dell'alternanza annuale;
- Entrambi i coniugi dichiarano che durante i periodi di permanenza favoriranno i quotidiani rapporti tra i minori e l'altro genitore ed i parenti dell'altro genitore;
-Le suddette modalità potranno essere modificate in base alle esigenze dei figli e agli impegni lavorativi dei genitori. -I genitori hanno l'obbligo di dare reciproca comunicazione del loro recapito, anche telefonico, mettendo a conoscenza l'altro di eventuali trasferimenti di residenza o di domicilio proprio o dei figli in altre località. Ogni decisione di particolare rilevanza relativamente all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli (nel campo della scuola e della formazione, delle cure sanitarie, dello sport, del tempo libero, etc), verrà presa in accordo tra i due genitori.
4. Il signor , a titolo di concorso al CP_1
mantenimento per i figli, verserà alla signora entro il 5 di ogni mese la Parte_2
somma di € .480,00 (annualmente rivalutata secondo indici ISTAT) e contribuirà al 50% delle spese straordinarie previa approvazione delle stesse, ivi comprese la metà delle spese in corso per il dentista. A siffatto ultimo riguardo si concorda che: 1) devono ritenersi spese ordinarie nell'interesse dei figli, come tali ricomprese tra gli oneri ricoperti dall'assegno di mantenimento, le spese di: vitto, abbigliamento, abitazione, tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie), materiale scolastico di cancelleria, mensa, acquisto di medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e, comunque, di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), trasporto urbano, ricariche telefoniche, per uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, barbiere, compleanno degli amici e/o compagni;
2) Per spese straordinarie, da sostenere a cura di entrambi i genitori, solo se preventivamente comunicate e concordate, devono intendersi: le spese scolastiche relative ad iscrizioni e rette di scuole private, le spese di iscrizione a corsi, le rette e le eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche o private;
le spese per corsi di ripetizione;
le spese per viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
le spese di natura ludica o parascolastica (quali corsi di ballo, lingua, musica, pittura, informatica); le spese per frequenza di centri estivi;
le spese per viaggi di istruzione o vacanze trascorse senza la presenza dei genitori;
le spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto;
le spese per lo svolgimento di attività sportiva;
le spese per prestazioni medico - sanitarie non sostenute dal SN :; le spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
per esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e/o logopedia, se ed in quanto prescritti, le spese per cure ortodontiche ed odontoiatriche non somministrate dal SN o, in caso di impossibilità, da professioni privati previa ricerca di mercato;
le spese di bollo ed assicurazione per il mezzo di trasporto;
le spese tutte occorrenti per la prima comunione, la cresima ed i compleanni, comprensivamente a quelle che saranno a riguardare i correlativi festeggiamenti in locali pubblici, e così anche quanto al festeggiamento del 18° compleanno de i figli.
5. L a casa familiare sita in Saponara
(Me), Via Nazionale n. 152/A, viene assegnata alla signora , genitore collocatari o dei Pt_1
minori, che vi rimarrà fino a che non reperirà un nuovo immobile in cui trasferirsi con i figli.
Sino a quando la casa familiare sarà abitata dalla signora e dai figli, il signor Pt_1 CP_1
contribuirà al pagamento del 50% delle spese di gestione (Tari, acqua, luce, gas, internet,
Prime Amazon etc). Tale contributo, limitato alla casa familiare sita in Via Nazionale n.
152/A, cesserà automaticamente al momento del trasferimento della signora e dei figli Pt_1
presso un'altra abitazione.
6. Il signor o si impegna a lasciare la casa familiare il giorno Pt_3
seguente l'udienza di separazione e a consegnare la copia delle chiavi di casa, attualmente in possesso della madre dello stesso.
7. La signora e il signor esprimono reciproco Pt_1 CP_1
assenso al rilascio /rinnovo dei personali documenti validi per l'espatrio.
8. La signora Pt_1
e il signor dichiarano di essere economicamente autonomi e indipendenti e rinunciano CP_1
ad ogni forma di mantenimento.
9. La signora e il signor concordano che i Buoni Pt_1 CP_1
"SOLUZIONE EREDITA'" sottoscritti dalla signora con soldi ereditati dalla propria Pt_1
madre e collegati al libretto NR. 42475885 cointestato con , alla naturale CP_1
scadenza del 30/12/2027 verranno incassati dalla signora ”. Parte_2
All'udienza del 19/11/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 22/05/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e , nato Parte_1 CP_1
a ME (ME) il 28/02/1974, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di VILLAFRANCA TIRRENA (ME) di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 29/07/2010, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 15, parte
II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 27/11/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI ME - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1692 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. MIASI CONCETTA, come da C.F._1
procura in atti,
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. ALOISI SALVATORE, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
22/05/2025, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di VILLAFRANCA TIRRENA (ME) il
29/07/2010, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 15, parte II, serie
A; - che dall'unione erano nati i figli, il 25/06/2014 e Persona_1 [...]
il 17/03/2018; Persona_2
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I figli saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso la madre.
3. Il padre incontrerà figli il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15 :00 e fino alle
21:00; a fine settimana alternati, il signor preleverà i figli il venerdì pomeriggio alle CP_1
ore 15,00 e li riaccompagnerà la domenica sera presso l'abitazione della madre alle ore 21,00.
Nelle settimane in cui è previsto il pernottamento, il padre incontrerà i figli il martedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 21:00; Durante le vacanze natalizie e pasquali si seguirà il criterio dell'alternanza, ovvero un anno la vigilia di Natale e il giorno di natale con un genitore così come la vigilia e il giorno di capodanno con l'altro. Le festività dell'Epifania e quella del 15 agosto saranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore. - In occasione delle festività pasquali, i figli trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore il giorno di
Pasqua o di pasquetta. - durante il periodo estivo(dal 15 giugno al 02 settembre) i figli trascorreranno con il padre due settimane non consecutive. - le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta seguendo il criterio di alternanza della presenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore e comunque sempre tenendo presente le esigenze e la volontà dei minori e le esigenze lavorative di entrambi genitori. In caso di disaccordo per i ponti e le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
- i minori trascorreranno i compleanni dei coniugi con i rispettivi genitori tenuto conto degli impegni lavorativi di quest'ultimi; lo stesso dicasi per la festa del papà e la festa della mamma, mentre i giorni del compleanno dei figli verranno possibilmente trascorsi dalla famiglia assieme, in caso di disaccordo i minori resteranno a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro sempre secondo il criterio dell'alternanza annuale;
- Entrambi i coniugi dichiarano che durante i periodi di permanenza favoriranno i quotidiani rapporti tra i minori e l'altro genitore ed i parenti dell'altro genitore;
-Le suddette modalità potranno essere modificate in base alle esigenze dei figli e agli impegni lavorativi dei genitori. -I genitori hanno l'obbligo di dare reciproca comunicazione del loro recapito, anche telefonico, mettendo a conoscenza l'altro di eventuali trasferimenti di residenza o di domicilio proprio o dei figli in altre località. Ogni decisione di particolare rilevanza relativamente all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli (nel campo della scuola e della formazione, delle cure sanitarie, dello sport, del tempo libero, etc), verrà presa in accordo tra i due genitori.
4. Il signor , a titolo di concorso al CP_1
mantenimento per i figli, verserà alla signora entro il 5 di ogni mese la Parte_2
somma di € .480,00 (annualmente rivalutata secondo indici ISTAT) e contribuirà al 50% delle spese straordinarie previa approvazione delle stesse, ivi comprese la metà delle spese in corso per il dentista. A siffatto ultimo riguardo si concorda che: 1) devono ritenersi spese ordinarie nell'interesse dei figli, come tali ricomprese tra gli oneri ricoperti dall'assegno di mantenimento, le spese di: vitto, abbigliamento, abitazione, tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie), materiale scolastico di cancelleria, mensa, acquisto di medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e, comunque, di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), trasporto urbano, ricariche telefoniche, per uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, barbiere, compleanno degli amici e/o compagni;
2) Per spese straordinarie, da sostenere a cura di entrambi i genitori, solo se preventivamente comunicate e concordate, devono intendersi: le spese scolastiche relative ad iscrizioni e rette di scuole private, le spese di iscrizione a corsi, le rette e le eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche o private;
le spese per corsi di ripetizione;
le spese per viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
le spese di natura ludica o parascolastica (quali corsi di ballo, lingua, musica, pittura, informatica); le spese per frequenza di centri estivi;
le spese per viaggi di istruzione o vacanze trascorse senza la presenza dei genitori;
le spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto;
le spese per lo svolgimento di attività sportiva;
le spese per prestazioni medico - sanitarie non sostenute dal SN :; le spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
per esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e/o logopedia, se ed in quanto prescritti, le spese per cure ortodontiche ed odontoiatriche non somministrate dal SN o, in caso di impossibilità, da professioni privati previa ricerca di mercato;
le spese di bollo ed assicurazione per il mezzo di trasporto;
le spese tutte occorrenti per la prima comunione, la cresima ed i compleanni, comprensivamente a quelle che saranno a riguardare i correlativi festeggiamenti in locali pubblici, e così anche quanto al festeggiamento del 18° compleanno de i figli.
5. L a casa familiare sita in Saponara
(Me), Via Nazionale n. 152/A, viene assegnata alla signora , genitore collocatari o dei Pt_1
minori, che vi rimarrà fino a che non reperirà un nuovo immobile in cui trasferirsi con i figli.
Sino a quando la casa familiare sarà abitata dalla signora e dai figli, il signor Pt_1 CP_1
contribuirà al pagamento del 50% delle spese di gestione (Tari, acqua, luce, gas, internet,
Prime Amazon etc). Tale contributo, limitato alla casa familiare sita in Via Nazionale n.
152/A, cesserà automaticamente al momento del trasferimento della signora e dei figli Pt_1
presso un'altra abitazione.
6. Il signor o si impegna a lasciare la casa familiare il giorno Pt_3
seguente l'udienza di separazione e a consegnare la copia delle chiavi di casa, attualmente in possesso della madre dello stesso.
7. La signora e il signor esprimono reciproco Pt_1 CP_1
assenso al rilascio /rinnovo dei personali documenti validi per l'espatrio.
8. La signora Pt_1
e il signor dichiarano di essere economicamente autonomi e indipendenti e rinunciano CP_1
ad ogni forma di mantenimento.
9. La signora e il signor concordano che i Buoni Pt_1 CP_1
"SOLUZIONE EREDITA'" sottoscritti dalla signora con soldi ereditati dalla propria Pt_1
madre e collegati al libretto NR. 42475885 cointestato con , alla naturale CP_1
scadenza del 30/12/2027 verranno incassati dalla signora ”. Parte_2
All'udienza del 19/11/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 22/05/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e , nato Parte_1 CP_1
a ME (ME) il 28/02/1974, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di VILLAFRANCA TIRRENA (ME) di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 29/07/2010, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 15, parte
II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 27/11/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.