TRIB
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 3315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3315 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 5705/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Daniela Cavaliere,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5705 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2021, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante Parte_1
( ), elettivamente domiciliata in Perugia, via Volte della Pace n. 9, presso lo studio P.IVA_1 dell'avv. Eleonora Costa, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico
Opponente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante ( elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in Cagliari, via Italia n. 138 presso lo studio dell'avv. Giovanni Domenico Melis e dell'avv. Manuela Saddi che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico
Opposta
CONCLUSIONI: Le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 27.11.2024 qui da intendersi riportate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 20.11.2020, il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso di Controparte_1
emetteva il decreto ingiuntivo n. 18373/2020, n. R.G. 51142/2020, con cui intimava a
[...]
il pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 19.726,12 Controparte_2
oltre interessi e spese di giudizio.
L'importo ingiunto deriva dal debito sorto in esecuzione del contratto del 1.5.2018 di collaborazione professionale avente ad oggetto l'erogazione, da parte dell'opposta, di servizi di consulenza finalizzati alla gestione commerciale e promozionale del . Parte_2
Con atto di citazione notificato in data 4.1.2021 la Parte_1
conveniva in giudizio la chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, Controparte_1 deducendo l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, nonché l'errore di calcolo dei crediti ingiunti.
Con comparsa depositata il 22.3.2021 si costituiva in giudizio la Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo impugnato, l'accertamento dell'inadempimento della società e la condanna al pagamento Parte_1
del compenso, previsto a titolo di quota variabile per il periodo 01.05.2019-30.03.202 e il risarcimento del danno da lucro cessante da quantificarsi in via equitativa.
La causa veniva istruita solo documentalemnte e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.11.2024 svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c. e trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
***
Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Preliminarmente, l'opponente eccepiva la violazione dell'art. 642, comma II., c.p.c. per mancata allegazione da parte del creditore delle fatture oggetto del pagamento e dei relativi estratti autentici delle scritture contabili. L'eccezione non merita accoglimento.
Ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio. In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(cfr. Cass. SS.UU. n. 13533 del 30.10.2001).
L'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti è pacifico e incontestato (vd. all. 3 della citazione).
Prescindendo dall'allegazione delle fatture relative prestazioni, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.
La fattura commerciale consiste in una dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti riguardanti un rapporto già costituto, pertanto in caso di contestazione del rapporto tra le parti, la fattura stessa non costituisce un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma viene considerata un mero indizio (cfr. Cass. sent. n. 299/2016 – Cass. sent. n. 11736/2018).
I registri delle fatture possono costituire, ai sensi dell'art. 634, II comma, c.p.c., idonea prova scritta per la emissione del decreto ingiuntivo, con riferimento non solo ai crediti relativi alla somministrazione di merci ma anche a quelli relativi a prestazioni di servizi.
Condizione necessaria affinché la fattura possa assumere valenza di piena prova, rimane il fatto che il rapporto contrattuale non sia messo in discussione, poiché in caso contrario la valenza probatoria della fattura a priori sarebbe senz'altro da ritenersi esclusa.
Nel caso di specie, l'esistenza del contratto stipulato tra le parti, stipulato causa il
01.05.2018, avente ad oggetto la consulenza finalizzata alla gestione commerciale e promozionale del , sito in Cortona e di proprietà di secondo Parte_2 Parte_1 una dettagliata suddivisione tra le parti delle attività della struttura, come specificata all'allegato A del predetto contratto, non è oggetto di contestazione, vertendo l'opposizione unicamente sull' effettivo adempimento delle prestazioni in esso pattuite.
La ha eccepito l'inadempimento ovvero l'adempimento Parte_1 parziale della nell'esecuzione delle attività elencate nell'allegato A del Controparte_1 contratto che consistevano nella revisione dei processi e delle attività, dell'analisi della concorrenza, della implementazione del nuovo pricing nei sistemi di prenotazione, della gestione del pricing e revisione del piano promozionale, nonché della creazione di nuovi canali commerciali per il , non solo per aver fornito – quanto all'arco temporale maggio 2018-aprile Parte_2
2019 - numeri ed analisi del tutto sbagliati e fuorvianti, ma anche per aver sostanzialmente sospeso la propria attività
negli ultimi mesi di collaborazione.
In particolare, l'opponente contestava i dati posti a fondamento della richiesta monitoria in quanto calcolati unicamente sul fatturato derivante dal numero di prenotazioni, deducendone il contrasto con gli accordi contrattuali che invece assegnavano all'opposta un compenso del 15% sull'aumento del ricavo effettivo (vd. all. 2 ricorso monitorio).
L'opponente rilevava che l'aumento del fatturato calcolato da Controparte_1
comprendeva anche il fatturato derivante dagli eventi organizzati presso il Tale ricavo, nel Pt_2 periodo di riferimento dell'anno 2018-2019, sarebbe stato soltanto di € 39.589,00 e non già di €
63.793,00 (vd. all. 6 citazione) e che gran parte dell'aumento dei ricavi fosse riconducibile alla scelta strategica, di cui rivendicava la paternità, di destinare la “Residenza 1” al servizio del Pt_2
piuttosto che, come accaduto negli anni precedenti, alla locazione a lungo termine (vd. all. 7-8-9-10 citazione).
Infine, l'opponente, producendo l'allegato del proprio fatturato, deduceva che l'aumento di ricavato fosse da ricondurre ai clienti procacciati direttamente e senza l'ausilio della società CP_1
(vd. all. 11 – 12 citazione).
[...]
Tuttavia, la tesi attorea non trova conforto nella documentazione prodotta dall'opposta.
In particolare, si rileva che l'allegato A del contratto, dedicato all'attività di analisi marginalità e costi, espressamente imputava all'opponente il compito di fornire i dati di bilancio a cui sarebbero conseguite le azioni strategiche di competenza dell'opposta. Sulla scorta dei dati forniti dalla nel luglio 2019, le Parte_1
parti rilevavano la incongruità dei dati che, di conseguenza, avevano falsato le conseguenti analisi strategiche tanto da concordare sulla necessità di un report di riallineamento (vd. all. 3 - 7 comparsa di costituzione). Il nuovo report non è stato mai contestato dall'opponente se non nel presente giudizio (vd. all. 8 comparsa di costituzione).
L'opposta, inoltre, ha prodotto corrispondenza attestante la effettiva esecuzione delle ulteriori attività di revisione del pricing strategico utile alla determinazione del miglior prezzo da offrire all'utente e di trasmissione del report di andamento.
Da parte sua, l'opponente non ha dimostrato di aver adempiuto alle attività di propria competenza né ha mai contestato i report periodici (vd. all. 4-5-6 comparsa di costituzione).
Inoltre, correttamente adempiendo al proprio incarico, la ha Controparte_1 dimostrato di aver reperito nuovi possibili partners, demandando poi all'opponente la conclusione dell'accordo (vd. all. 9-10-11 comparsa di costituzione e all. da 2 a 15 della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 di . Controparte_1
Sul punto, la non ha fornito prova di aver dato Parte_1
riscontro.
Si ritiene, pertanto, che nessun inadempimento può essere addebitato alla Controparte_1
[...]
Ulteriore motivo di opposizione è l'interpretazione dell' Allegato B nella parte in cui le parti convenivano che: “i compensi sono basati su una formula mista di compensi fissi mensili e variabili annui: […] i compensi variabili sono definiti nel 15% dell'incremento dei ricavi generati grazie alle attività gestite da dal , anno su anno, rispetto alla Controparte_1 Parte_2
baseline di partenza definita con la data di firma di questo contratto e considerando il periodo di riferimento di dodici mesi di prenotazione precedenti”.
Orbene, dal tenore letterale di tale disposizione si evince che con l'allegato B del contratto le parti hanno pattuito i compensi delle prestazioni secondo un doppio binario distinguendoli tra fissi, in misura di € 1.100,00 mensili (oltre IVA), e variabili, pari al 15% “dell'incremento dei ricavi generati grazie alle attività gestite da dal anno su anno” (vd. Controparte_1 Parte_2
all. B contratto). Dalla richiamata corrispondenza tra le parti, nonché dai comportamenti dalle stesse adottati nel corso dell'esecuzione dell'incarico, può evincersi che per “ricavo” debba intendersi il costo base della stanza (cd. room only) al netto dei costi relativi ai servizi ulteriori, le spese e tasse.
Invero, che il parametro di baseline per la determinazione dei compensi variabili dovesse calcolarsi sul servizio di prenotazione della singola stanza (room only) registrate nei dodici mesi precedenti per il raffronto con quanto registrato nei dodici mesi successivi (dati finali) si evince dai documenti prodotti (vd. all. 4 – 7 – 8 comparsa di costituzione), in cui si prende la base di calcolo fossero le prenotazioni room only, senza alcuna distinzione tra prenotazioni annullate o confermate.
E che ciò dovesse avvenire al netto dei costi relativi ai servizi ulteriori, le spese e tasse, si evince dalla circostanza che l'epurazione di questi costi era stato oggetto di attività di riallineamento.
Così come appare destituita di qualsiasi fondamento la distinzione proposta dall'opponente tra “canale diretto” e “canale indiretto” di clientela con cui si pretende di escludere dalla base di riferimento (baseline), per determinare la quota variabile, le prenotazioni derivanti da contatti diretti e personali della proprietà del tutto arbitrariamente non ricondotti all'attività posta in essere dalla
Controparte_1
Con riferimento ai ricavi derivanti dall'appartamento denominato “Residenza 1”, non vi è riscontro nel contratto in merito ad una eventuale diverso parametro cui riferirsi per il calcolo del compenso.
Non è stata provata dall'opponente alcuna circostanza che escluda che l'adempimento dell'opposta abbia inciso sull'aumento delle prenotazioni relative anche alla Residenza 1, né possono rilevarsi specifiche caratteristiche distintive tra le singole residenze.
In caso di contestazione di inadempimento impeditivo nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, il debitore potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore l'onere di provare il proprio adempimento (Cfr. Cass. Ord. 20719/2023).
Nel caso di specie, la ha precisamente allegato documentazione Controparte_1
idonea a dimostrare la fondatezza della propria pretesa essendosi, invece, la parte opponente limitata a dedurre generiche interpretazioni del vincolo contrattuale non supportate da riscontro probatorio.
Infondata, invece, la domanda di condanna dell'opponente al pagamento del compenso, previsto a titolo di quota variabile per il periodo 01.05.2019 - 30.03.2020, poiché sfornita di prova, risultando i mezzi di prova addotti inidonei a comprovare l'inadempimento per tale periodo successivo.
Inoltre, parte opposta chiedeva il risarcimento del danno da lucro cessante derivante da pregiudizio determinato dai ripetuti inadempimenti contrattuali e dai ritardi causati dalla
[...]
identificati nella assenza di liquidità derivante dalla mancata Parte_1
corresponsione delle diverse quote fisse e variabili e dalla conseguente impossibilità di investire in nuove e diverse opportunità di crescita commerciale.
La domanda deve ritenersi infondata.
Sul punto, ritiene la Suprema Corte che il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità e non di mera possibilità, che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito (cfr. Ord. Cass.
29486/2024).
Ancora, il risarcimento del danno da lucro cessante non può essere riconosciuto automaticamente esigendo, invece, la prova dell'esistenza di elementi oggettivi e certi da cui desumente l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile.
Parte opposta non ha allegato in modo specifico gli elementi e le circostanze di cui sarebbe composto detto danno, sicchè l'allegazione è sfornita di riscontro probatorio, non essendo stati ritenuti idonei a suffragare tale prova i mezzi istruttori dedotti.
Stante l'esito del giudizio sussistono i presupposti per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli artt. 645 e 275 c.p.c.;
il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da avverso la Parte_1 Controparte_1
osì provvede:
[...] -rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 18373/2020, n. R.G.
51142/2020 emesso dal Tribunale ordinario di Roma il 20.11.2020;
- rigetta le domande proposte da Controparte_1
-dichiara compensate, tra le parti, le spese di lite.
Roma, 4 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Daniela Cavaliere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Daniela Cavaliere,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5705 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2021, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante Parte_1
( ), elettivamente domiciliata in Perugia, via Volte della Pace n. 9, presso lo studio P.IVA_1 dell'avv. Eleonora Costa, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico
Opponente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante ( elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in Cagliari, via Italia n. 138 presso lo studio dell'avv. Giovanni Domenico Melis e dell'avv. Manuela Saddi che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico
Opposta
CONCLUSIONI: Le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 27.11.2024 qui da intendersi riportate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 20.11.2020, il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso di Controparte_1
emetteva il decreto ingiuntivo n. 18373/2020, n. R.G. 51142/2020, con cui intimava a
[...]
il pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 19.726,12 Controparte_2
oltre interessi e spese di giudizio.
L'importo ingiunto deriva dal debito sorto in esecuzione del contratto del 1.5.2018 di collaborazione professionale avente ad oggetto l'erogazione, da parte dell'opposta, di servizi di consulenza finalizzati alla gestione commerciale e promozionale del . Parte_2
Con atto di citazione notificato in data 4.1.2021 la Parte_1
conveniva in giudizio la chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, Controparte_1 deducendo l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, nonché l'errore di calcolo dei crediti ingiunti.
Con comparsa depositata il 22.3.2021 si costituiva in giudizio la Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo impugnato, l'accertamento dell'inadempimento della società e la condanna al pagamento Parte_1
del compenso, previsto a titolo di quota variabile per il periodo 01.05.2019-30.03.202 e il risarcimento del danno da lucro cessante da quantificarsi in via equitativa.
La causa veniva istruita solo documentalemnte e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.11.2024 svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c. e trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
***
Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Preliminarmente, l'opponente eccepiva la violazione dell'art. 642, comma II., c.p.c. per mancata allegazione da parte del creditore delle fatture oggetto del pagamento e dei relativi estratti autentici delle scritture contabili. L'eccezione non merita accoglimento.
Ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio. In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(cfr. Cass. SS.UU. n. 13533 del 30.10.2001).
L'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti è pacifico e incontestato (vd. all. 3 della citazione).
Prescindendo dall'allegazione delle fatture relative prestazioni, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.
La fattura commerciale consiste in una dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti riguardanti un rapporto già costituto, pertanto in caso di contestazione del rapporto tra le parti, la fattura stessa non costituisce un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma viene considerata un mero indizio (cfr. Cass. sent. n. 299/2016 – Cass. sent. n. 11736/2018).
I registri delle fatture possono costituire, ai sensi dell'art. 634, II comma, c.p.c., idonea prova scritta per la emissione del decreto ingiuntivo, con riferimento non solo ai crediti relativi alla somministrazione di merci ma anche a quelli relativi a prestazioni di servizi.
Condizione necessaria affinché la fattura possa assumere valenza di piena prova, rimane il fatto che il rapporto contrattuale non sia messo in discussione, poiché in caso contrario la valenza probatoria della fattura a priori sarebbe senz'altro da ritenersi esclusa.
Nel caso di specie, l'esistenza del contratto stipulato tra le parti, stipulato causa il
01.05.2018, avente ad oggetto la consulenza finalizzata alla gestione commerciale e promozionale del , sito in Cortona e di proprietà di secondo Parte_2 Parte_1 una dettagliata suddivisione tra le parti delle attività della struttura, come specificata all'allegato A del predetto contratto, non è oggetto di contestazione, vertendo l'opposizione unicamente sull' effettivo adempimento delle prestazioni in esso pattuite.
La ha eccepito l'inadempimento ovvero l'adempimento Parte_1 parziale della nell'esecuzione delle attività elencate nell'allegato A del Controparte_1 contratto che consistevano nella revisione dei processi e delle attività, dell'analisi della concorrenza, della implementazione del nuovo pricing nei sistemi di prenotazione, della gestione del pricing e revisione del piano promozionale, nonché della creazione di nuovi canali commerciali per il , non solo per aver fornito – quanto all'arco temporale maggio 2018-aprile Parte_2
2019 - numeri ed analisi del tutto sbagliati e fuorvianti, ma anche per aver sostanzialmente sospeso la propria attività
negli ultimi mesi di collaborazione.
In particolare, l'opponente contestava i dati posti a fondamento della richiesta monitoria in quanto calcolati unicamente sul fatturato derivante dal numero di prenotazioni, deducendone il contrasto con gli accordi contrattuali che invece assegnavano all'opposta un compenso del 15% sull'aumento del ricavo effettivo (vd. all. 2 ricorso monitorio).
L'opponente rilevava che l'aumento del fatturato calcolato da Controparte_1
comprendeva anche il fatturato derivante dagli eventi organizzati presso il Tale ricavo, nel Pt_2 periodo di riferimento dell'anno 2018-2019, sarebbe stato soltanto di € 39.589,00 e non già di €
63.793,00 (vd. all. 6 citazione) e che gran parte dell'aumento dei ricavi fosse riconducibile alla scelta strategica, di cui rivendicava la paternità, di destinare la “Residenza 1” al servizio del Pt_2
piuttosto che, come accaduto negli anni precedenti, alla locazione a lungo termine (vd. all. 7-8-9-10 citazione).
Infine, l'opponente, producendo l'allegato del proprio fatturato, deduceva che l'aumento di ricavato fosse da ricondurre ai clienti procacciati direttamente e senza l'ausilio della società CP_1
(vd. all. 11 – 12 citazione).
[...]
Tuttavia, la tesi attorea non trova conforto nella documentazione prodotta dall'opposta.
In particolare, si rileva che l'allegato A del contratto, dedicato all'attività di analisi marginalità e costi, espressamente imputava all'opponente il compito di fornire i dati di bilancio a cui sarebbero conseguite le azioni strategiche di competenza dell'opposta. Sulla scorta dei dati forniti dalla nel luglio 2019, le Parte_1
parti rilevavano la incongruità dei dati che, di conseguenza, avevano falsato le conseguenti analisi strategiche tanto da concordare sulla necessità di un report di riallineamento (vd. all. 3 - 7 comparsa di costituzione). Il nuovo report non è stato mai contestato dall'opponente se non nel presente giudizio (vd. all. 8 comparsa di costituzione).
L'opposta, inoltre, ha prodotto corrispondenza attestante la effettiva esecuzione delle ulteriori attività di revisione del pricing strategico utile alla determinazione del miglior prezzo da offrire all'utente e di trasmissione del report di andamento.
Da parte sua, l'opponente non ha dimostrato di aver adempiuto alle attività di propria competenza né ha mai contestato i report periodici (vd. all. 4-5-6 comparsa di costituzione).
Inoltre, correttamente adempiendo al proprio incarico, la ha Controparte_1 dimostrato di aver reperito nuovi possibili partners, demandando poi all'opponente la conclusione dell'accordo (vd. all. 9-10-11 comparsa di costituzione e all. da 2 a 15 della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 di . Controparte_1
Sul punto, la non ha fornito prova di aver dato Parte_1
riscontro.
Si ritiene, pertanto, che nessun inadempimento può essere addebitato alla Controparte_1
[...]
Ulteriore motivo di opposizione è l'interpretazione dell' Allegato B nella parte in cui le parti convenivano che: “i compensi sono basati su una formula mista di compensi fissi mensili e variabili annui: […] i compensi variabili sono definiti nel 15% dell'incremento dei ricavi generati grazie alle attività gestite da dal , anno su anno, rispetto alla Controparte_1 Parte_2
baseline di partenza definita con la data di firma di questo contratto e considerando il periodo di riferimento di dodici mesi di prenotazione precedenti”.
Orbene, dal tenore letterale di tale disposizione si evince che con l'allegato B del contratto le parti hanno pattuito i compensi delle prestazioni secondo un doppio binario distinguendoli tra fissi, in misura di € 1.100,00 mensili (oltre IVA), e variabili, pari al 15% “dell'incremento dei ricavi generati grazie alle attività gestite da dal anno su anno” (vd. Controparte_1 Parte_2
all. B contratto). Dalla richiamata corrispondenza tra le parti, nonché dai comportamenti dalle stesse adottati nel corso dell'esecuzione dell'incarico, può evincersi che per “ricavo” debba intendersi il costo base della stanza (cd. room only) al netto dei costi relativi ai servizi ulteriori, le spese e tasse.
Invero, che il parametro di baseline per la determinazione dei compensi variabili dovesse calcolarsi sul servizio di prenotazione della singola stanza (room only) registrate nei dodici mesi precedenti per il raffronto con quanto registrato nei dodici mesi successivi (dati finali) si evince dai documenti prodotti (vd. all. 4 – 7 – 8 comparsa di costituzione), in cui si prende la base di calcolo fossero le prenotazioni room only, senza alcuna distinzione tra prenotazioni annullate o confermate.
E che ciò dovesse avvenire al netto dei costi relativi ai servizi ulteriori, le spese e tasse, si evince dalla circostanza che l'epurazione di questi costi era stato oggetto di attività di riallineamento.
Così come appare destituita di qualsiasi fondamento la distinzione proposta dall'opponente tra “canale diretto” e “canale indiretto” di clientela con cui si pretende di escludere dalla base di riferimento (baseline), per determinare la quota variabile, le prenotazioni derivanti da contatti diretti e personali della proprietà del tutto arbitrariamente non ricondotti all'attività posta in essere dalla
Controparte_1
Con riferimento ai ricavi derivanti dall'appartamento denominato “Residenza 1”, non vi è riscontro nel contratto in merito ad una eventuale diverso parametro cui riferirsi per il calcolo del compenso.
Non è stata provata dall'opponente alcuna circostanza che escluda che l'adempimento dell'opposta abbia inciso sull'aumento delle prenotazioni relative anche alla Residenza 1, né possono rilevarsi specifiche caratteristiche distintive tra le singole residenze.
In caso di contestazione di inadempimento impeditivo nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, il debitore potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore l'onere di provare il proprio adempimento (Cfr. Cass. Ord. 20719/2023).
Nel caso di specie, la ha precisamente allegato documentazione Controparte_1
idonea a dimostrare la fondatezza della propria pretesa essendosi, invece, la parte opponente limitata a dedurre generiche interpretazioni del vincolo contrattuale non supportate da riscontro probatorio.
Infondata, invece, la domanda di condanna dell'opponente al pagamento del compenso, previsto a titolo di quota variabile per il periodo 01.05.2019 - 30.03.2020, poiché sfornita di prova, risultando i mezzi di prova addotti inidonei a comprovare l'inadempimento per tale periodo successivo.
Inoltre, parte opposta chiedeva il risarcimento del danno da lucro cessante derivante da pregiudizio determinato dai ripetuti inadempimenti contrattuali e dai ritardi causati dalla
[...]
identificati nella assenza di liquidità derivante dalla mancata Parte_1
corresponsione delle diverse quote fisse e variabili e dalla conseguente impossibilità di investire in nuove e diverse opportunità di crescita commerciale.
La domanda deve ritenersi infondata.
Sul punto, ritiene la Suprema Corte che il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità e non di mera possibilità, che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito (cfr. Ord. Cass.
29486/2024).
Ancora, il risarcimento del danno da lucro cessante non può essere riconosciuto automaticamente esigendo, invece, la prova dell'esistenza di elementi oggettivi e certi da cui desumente l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile.
Parte opposta non ha allegato in modo specifico gli elementi e le circostanze di cui sarebbe composto detto danno, sicchè l'allegazione è sfornita di riscontro probatorio, non essendo stati ritenuti idonei a suffragare tale prova i mezzi istruttori dedotti.
Stante l'esito del giudizio sussistono i presupposti per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli artt. 645 e 275 c.p.c.;
il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da avverso la Parte_1 Controparte_1
osì provvede:
[...] -rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 18373/2020, n. R.G.
51142/2020 emesso dal Tribunale ordinario di Roma il 20.11.2020;
- rigetta le domande proposte da Controparte_1
-dichiara compensate, tra le parti, le spese di lite.
Roma, 4 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Daniela Cavaliere