TAR Roma, sez. V, sentenza 04/05/2026, n. 8171
TAR
Sentenza 4 maggio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità, erroneità e falsa applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dell’art. 38 del d.P.R. n. 1032/1973

    La normativa di riferimento (art. 6-bis D.L. n. 387/1987) si applica anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare che cessa dal servizio a domanda, purché in possesso dei requisiti di età e anzianità di servizio. Il termine per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non è perentorio e il suo mancato rispetto non comporta decadenza. L'eccezione di incostituzionalità sollevata dall'INPS è infondata, come confermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.

  • Rigettato
    Prescrizione estintiva del diritto alla riliquidazione dell'indennità di fine servizio

    L'eccezione di prescrizione è infondata. La decorrenza del termine di prescrizione quinquennale coincide con la data di emanazione dell'ordinativo di pagamento del credito principale o della comunicazione del prospetto di liquidazione, dalla quale il destinatario ha potuto rendersi conto dell'errore nella liquidazione del TFS. Nel caso di specie, la prescrizione non è maturata, tenuto conto delle date dei prospetti di liquidazione e delle diffide inviate dai ricorrenti.

  • Accolto
    Pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria

    Sulle somme dovute a titolo di rideterminazione dell'indennità di buonuscita, dovranno essere corrisposti soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi della normativa vigente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. V, sentenza 04/05/2026, n. 8171
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8171
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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