Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 04/05/2026, n. 8171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8171 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08171/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01096/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1096 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Celli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Di Meglio, Andrea Botta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del diritto dei ricorrenti ai benefici economici normativamente contemplati all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, con il conseguente obbligo dell'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione citata, previo annullamento di ogni atto connesso e/o conseguente e/o del silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti in ordine alle istanze inviate dai ricorrenti volte ad includere nel Trattamento di Fine Servizio dei ricorrenti i sei scatti stipendiali di cui all'art. 6 bis del D.L. n. 387 del 1987;
nonché per la condanna dell'Istituto resistente alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dall'art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987 e al conseguente pagamento delle differenze maturate tra quanto percepito a titolo di trattamento di fine servizio e quanto invece parte ricorrente avrebbe dovuto correttamente percepire, detratti eventuali costi connessi al pagamento della restante contribuzione previdenziale, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa DA SC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e DI
1.1. Con l’odierno ricorso parte ricorrente, tutti appartenenti ai Carabinieri o alla Guardia di Finanza, oggi in congedo, andati in pensione a domanda ad una età di almeno 55 anni e avendo espletato oltre 35 anni di servizio, ha domandato l’accertamento del diritto spettante al ricalcolo del TFS previo riconoscimento del beneficio dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ed art. 21 della legge n. 232/1990.
1.2. Il gravame è affidato ad un unico motivo di ricorso così rubricato: Illegittimità, erroneità e falsa applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dell’art. 38 del d.P.R. n. 1032/1973.
1.3. L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio deducendo, nel merito, l’infondatezza dell’atto introduttivo del giudizio, nonché, in via gradata, la prescrizione estintiva del diritto alla riliquidazione dell’indennità di fine servizio.
1.4. All’udienza del 25 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2.2. In merito alla fondatezza della pretesa azionata nel merito, il Collegio (secondo il già espresso orientamento della sezione, cfr., ex multis, sent. n. 9011/2022 e confermato in sede di appello, cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. II, 14 ottobre 2024, n. 8238 ), ritiene di riconoscere al personale in quiescenza delle forze di polizia ad ordinamento militare il beneficio consistente nell’attribuzione dei sei scatti stipendiali figurativi ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio (TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 1 aprile 2022, n. 315; TAR Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, 19 marzo 2022, n. 153; TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 11 marzo 2022, n. 714; TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 28 gennaio 2022, n. 193; TAR Veneto, Sez. I, 4 gennaio 2022, n. 6).
Invero, l’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 dispone al primo comma che: “… Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefìci stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della L. 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del 8 6 presente decreto ”. Al secondo comma del riferito d.l. è normativamente indicato: “ Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990” .
2.3. La lettura combinata delle disposizioni in parola permette di ritenere che l’articolo 6-bis del decreto-legge n. 387/1987 debba trovare applicazione nei confronti del personale dell’Arma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza.
La situazione in cui versa parte ricorrente, allora, si attaglia perfettamente alla fattispecie contemplata dal secondo comma dell’articolo 6-bis del decreto legge n. 387/1987, a mente del quale “ Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990”.
2.4. Sul punto va aggiunto che la pretesa di parte ricorrente non potrebbe trovare ostacolo nel disposto di cui al secondo periodo del medesimo comma 2 appena citato, ai sensi del quale “ la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità” .
Il Collegio osserva che la disposizione non qualifica detto termine come perentorio, né ricollega al suo superamento alcuna decadenza, condividendosi pertanto l’orientamento del Consiglio di Stato che al riguardo ha statuito che “… il rinvio alle “condizioni”, che al suddetto fine devono sussistere al momento della cessazione dal servizio, allude appunto allo status soggettivo (anagrafico e previdenziale) dell’interessato, piuttosto che agli oneri procedimentali da osservare per l’acquisizione del beneficio de quo al suo patrimonio giuridico. In ogni caso, proprio l’ambiguità della disposizione, evidenziata dai rilievi appena formulati, non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6 bis, comma 2, secondo periodo D.L. n. 387/1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti ” (Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231).
2.5. Non assume rilevanza neppure l’eccezione di incostituzionalità spiegata, peraltro in modo generico, non avendo l’Istituto previdenziale neppure illustrato sotto quale profilo e per quale motivo l’art. 6 bis del d.l. n. 387 del 1987, tuttora in vigore, violerebbe gli artt. 3 e 81 della carta costituzionale.
Ad ogni buon conto sulla questione è intervenuta una sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II , n. 2831 del 20 marzo 2023 che così ha statuito: “..nel quadro così delineato, che vede l’applicazione dell’istituto de quo al trattamento di fine rapporto del personale delle forze di polizia ai sensi dell’art. 6 bis d.l. 387/1987, trova la propria ragion d’essere l’art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010. Detta disposizione, che si applica a tutte le forze di polizia ad ordinamento militare in ragione della collocazione della stessa all’interno del Codice dell’ordinamento militare, dispone, con riferimento all’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, che “continua ad applicarsi l'articolo 6 bis, d.l. 387/1987 ai soli fini del trattamento di fine rapporto (così la rubrica dell’articolo). Il Codice dell’ordinamento militare non si è quindi limitato a non innovare ma ha sottolineato la perdurante vigenza, con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare del regime in vigore per il calcolo dell’indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell’art. 6 bis d.l. 387/1987, che comprende, come visto, sia gli appartenenti all’ordinamento militare, sia gli appartenenti all’ordinamento civile delle forze di polizia. Considerato il quadro normativo sopra delineato, neppure può essere richiamata, in ausilio di una diversa interpretazione, la giurisprudenza costituzionale volta a preservare la sostenibilità del sistema previdenziale. A fronte di una espressa previsione di legge non può infatti essere utilizzata l’attività interpretativa, anche se costituzionalmente orientata, al fine di attribuire alla medesima un contenuto opposto. E ciò neppure se la Corte costituzionale abbia ribadito la legittimità degli interventi normativi finalizzati a modificare in senso peggiorativo i trattamenti pensionistici, in nome del principio del bilanciamento complessivo degli interessi costituzionali nel quadro delle compatibilità economiche e finanziarie, o abbia modificato l’orientamento precedente volto ad adeguare, a livello interpretativo, le disposizioni meno favorevoli a quelle più favorevoli. D’altronde, atteso che è lo stesso contenuto dell’art. 6 bis d. l. 387/1987 ad essere applicabile al caso di specie, non può affermarsi che sia l’interpretazione estensiva del medesimo a violare l’art. 81 Cost. e ciò anche considerando il principio di discrezionalità del legislatore nella determinazione dell'ammontare delle prestazioni sociali…….”.
2.6. Né può trovare accoglimento l’eccezione di prescrizione.
Infatti l’INPS sostiene che la prescrizione per i soli ricorrenti -OMISSIS- (27.12.18 decorrenza del trattamento pensionistico) e -OMISSIS- (31.1.2018 decorrenza del trattamento pensionistico) inizierebbe a decorrere dalla data di cessazione dal servizio. Tale ricostruzione non può essere condivisa, in quanto a tale data la parte non era in grado di far valere il proprio diritto, non essendo neppure a conoscenza del mancato riconoscimento dei sei scatti stipendiali.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato, integralmente condivisa dal Collegio, ha, infatti, affermato che la data di decorrenza del termine di prescrizione del diritto in questione deve ritenersi coincidente con quella di emanazione dell'ordinativo di pagamento del credito principale o comunque della comunicazione del prospetto di liquidazione (comunicazione avvenuta solo successivamente per il ricorrente -OMISSIS-, come emerge dal ricorso amministrativo depositato in atti), da cui il destinatario avrebbe potuto rendersi conto dell’errore nella liquidazione del TFS (cfr. Cons. Stato, sez. II, 26 aprile 2024, n. 3807; nonché ancora n. 2981 e n. 2827 del 2023).
Occorre applicare, dunque, il meccanismo della decorrenza a far data dalla effettiva cognizione del credito spettante; è solo in quest’ultimo momento che il creditore è posto in condizione di conoscere e valutare la correttezza della determinazione di quanto a lui spettante; il tempo, invero sempre più irragionevolmente lungo, impiegato per la determinazione del quantum, non può andare a danno del dipendente.
Nel caso di specie, sulla base di tale orientamento ormai consolidato la prescrizione quinquennale non è maturata, in quanto nel prospetto di liquidazione l’ordinativo di pagamento per il ricorrente -OMISSIS- fa riferimento alla data del 9 febbraio 2021, mentre per il ricorrente -OMISSIS- non è neppure provata la data di comunicazione del prospetto né quella del primo ordinativo di pagamento e, in ogni caso, si registra per entrambi i ricorrenti l’invio di un apposito atto di diffida e messa in mora dell’ente notificato a quest’ultimo rispettivamente in data 19 giugno 2023 e 19 settembre 2023; il ricorso risulta notificato nel mese di gennaio 2024.
Ne consegue che l’eccezione di prescrizione, per come genericamente proposta, deve essere rigettata.
3. In conclusione, per tutti i surriferiti motivi, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente dichiarazione del diritto della parte ricorrente ai benefici economici contemplati dall’art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987, e con il correlativo obbligo da parte dell’Inps di provvedere quindi alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali. Sulle relative somme dovranno essere corrisposti soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art.22, c. 36, della legge n. 724/1994 (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624).
4. Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna l’Istituto previdenziale al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida nella misura di € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC AV, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere
DA SC, Primo Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| DA SC | IC AV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.