Decreto cautelare 11 gennaio 2022
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 28/04/2026, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00272/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00007/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7 del 2022, proposto da
IE SS, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Raffaele Pelillo, Sandro Pelillo, Giuseppe Nino Balassone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cortino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Maria Pettinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Teramo, via Getulio Vico Cieco n. 10;
nei confronti
OR Di EF, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento Prot. n. 5367 del 30.12.2021, adottato dal Sindaco del Comune di Cortino e notificato in pari data col quale è stato disposto di “ revocare (…) la nota del 28.02.2017 prot. n. 728 con la quale si nominava il Sig. IE SS quale rappresentante del Comune di Cortino presso il Consorzio del Bacino Imbrifero Montano Vomano – Tordino. Di nominare quale nuovo componente del Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano Vomano – Tordino il Consigliere Comunale Sig. Di EF OR nato a [...] il [...] e ivi residente in frazione Casanova ”, nonché della nota prot. 5120 del 13.12.2021 ad oggetto l'avvio del procedimento di “ revoca della nota prot. 728 del 28.02.2017 relativa alla nomina del Sig. IE SS quale rappresentante del Comune di Cortino presso l'Assemblea Consortile del B.I.M. Vomano Tordino ”, nonché di ogni altro atto inerente, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cortino;
Vista la dichiarazione resa all’udienza del 17 aprile 2026, con la quale parte ricorrente ha rappresentato di non avere più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 aprile 2026 la dott.ssa FR LL RB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IR
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 7 gennaio 2022 e depositato in data 10 gennaio 2022, parte ricorrente ha impugnato, unitamente agli altri atti in epigrafe indicati, il provvedimento del Sindaco del Comune di Cortino prot. n. 5367 del 30 dicembre 2021, notificato in pari data, di revoca della nota prot. n. 728 del 2017 con cui l’istante era stato nominato rappresentante del Comune di Cortino presso il Consorzio del Bacino Imbrifero Montano Vomano – Tordino.
1.1 Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto.
- “ 1. Illegittimità intrinseca e derivata per carenza dei presupposti della determinazione sindacale di Cortino, di revoca del Sig. IE SS. Violazione principi di governo dell’azione amministrativa e in particolare del rapporto conformativo tra atto presupposto e determinazioni sindacali consequenziali. Omessa verifica circa sussistenza e contenuti degli indirizzi programmatici di competenza esclusiva del Consiglio Comunale. Illegittimità della determinazione sindacale per esorbitanza rispetto a volontà di titolarità esclusiva del Consiglio Comunale. Errata valutazione dei presupposti. Illogicità. Carenza, quantomeno inidoneità della motivazione. Eccesso di potere per sviamento. Contraddittorietà. Illogicità. Ingiustizia manifesta ”;
- “ 2. Illegittimità delle determinazioni sindacali per carenza di presupposti sotto ulteriore profilo. Inidoneità del potere esercitato dal Sindaco direttamente nei confronti del rappresentante del Comune, transitato rappresentante del Consorzio. Inidoneità della motivazione. Erroneità della individuazione diretta del Presidente del Consorzio in parte qua. Violazione dei principi del giusto procedimento. Illogicità, perplessità, sviamento ”;
- “3 . Illegittimità intrinseca e derivata della determinazione sindacale di revoca, in punto alla inosservanza dei principi affermati ex lege 241/’90 e succ. modif., sotto diverso profilo. Errata valutazione dei presupposti. Carenza, quantomeno inidoneità della motivazione. Violazione regole statutarie del B.I.M. Teramo, anche in ordine al procedimento di formazione del bilancio di previsione. Illogicità. Ingiustizia manifesta ”;
- “ 4. Illegittimità dell’avviso di avvio del procedimento di revoca del Sig. IE SS del 13 dicembre 2021. Carenza dei presupposti. Inconferenza della pretesa trasformazione di in ingerenza politica in controllo gestionale sulla rappresentanza del Comune di Cortino nell’organo di gestione del B.I.M. Teramo. Illogicità. Esorbitanza rispetto ai principi di disciplina del rapporto tra rappresentante e rappresentato. Inidoneità della motivazione ”.
2. Con decreto presidenziale n. 1 adottato in data 11 gennaio 2022, è stata respinta a domanda di misura interinale monocratica con la seguente motivazione: “ Considerato che: - successivamente al mutamento della compagine amministrativa nel Comune di Corfino, in base agli ordinari principi della democrazia rappresentativa - anche a prescindere dalla contestazione sull’operato del precedente rappresentante - la nuova amministrazione ben poteva far luogo alla nomina di un suo delegato nel Consorzio del Bacino Imbrifero Montano Vomano – Tordino; - comunque, anche a voler prescindere dai predetti profili del fumus boni iuris, in ogni caso, non si ravvisano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di sospensione interinale del provvedimento in quanto la sostituzione del ricorrente non appare in grado di integrare, sul riferito piano morale, l’estrema gravità, urgenza ed irreparabilità dei danno che sono richiesti dall’art. 56 del c.p.a. ”.
3. In data 3 febbraio 2022 si è costituito in giudizio il Comune di Cortino, depositando scritto difensivo e documenti, chiedendo il rigetto del ricorso.
4. In vista della camera di consiglio del 9 febbraio 2022, fissata per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare, la parte ricorrente ha depositato nota di richiesta di abbinamento al merito rappresentando che “ è imminente il rinnovo dei delegati comunali che compongono l’Assemblea consortile, che sarà chiamata alla elezione del nuovo Presidente dell’Ente ”.
5. All’udienza del 17 aprile 2026, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso e la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. In considerazione di quanto rappresentato dalla parte ricorrente, il Collegio ritiene doversi dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, « in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati » (cfr. ex multis Consiglio di Stato, SEz. V, 14 ottobre 2014, n. 5113).
7. Il Collegio ritiene la sussistenza di sufficienti ragioni per la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2026, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
LU Di Vita, Presidente
FR LL RB, Referendario, Estensore
Giacomo Nappi, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| FR LL RB | LU Di Vita |
IL SEGRETARIO