Sentenza breve 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 05/12/2025, n. 2056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2056 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02056/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01834/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1834 del 2025, proposto da
S.L.E.M. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B8097A03F0, rappresentata e difesa dall'avvocato LL AS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ceraso, in persona del l.r.p.t. non costituito in giudizio;
nei confronti
NE FO Soc. Coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa adozione delle opportune misure cautelari
- della nota prot. n. 4981 del 5.11.2025 con cui il Comune di Ceraso ha comunicato il rigetto dell'istanza di revoca della Determinazione R.G. n. 303 del 6.10.2025 di aggiudicazione della procedura alla NE FO Soc. Coop, avanzata dalla S.L.E.M. con propria nota del 3.11.2025;
- della Determinazione r.g. n. 303 del 6.10.2025 con cui il Comune di Ceraso ha disposto l'aggiudicazione della commessa a favore della NE FO Soc. Coop.;
- di ogni atto e/o provvedimento presupposto, antecedente, consequenziale e/o comunque connesso a quelli gravati;
E PER LA CONDANNA dell’Ente intimato a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati, con conseguente revoca e/o annullamento del provvedimento di aggiudicazione della commessa alla NE FO e scorrimento in graduatoria a favore della S.L.E.M. S.r.l.
CON CONSEGUENTE DECLARATORIA DI INEFFICACIA del contratto eventualmente nelle more stipulato con il concorrente illegittimo aggiudicatario e subentro nell’esecuzione del contratto eventualmente stipulato ex art. 122 c.p.a.
E CON RISERVA di chiedere, in separato giudizio, il ristoro dei danni per equivalente monetario;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di NE FO Soc. Coop. a R.L.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. ON DO e uditi per le parti i difensori AS LL e ME ON (in dichiarata sostituzione di Caliendo);
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che parte ricorrente impugna la determinazione di aggiudicazione del servizio alla controinteressata, numero 303 del 6 ottobre 2025, nonché la nota del 5 novembre 2025 con cui il Comune ha comunicato il rigetto dell’istanza di revoca della determinazione 303 di aggiudicazione della procedura alla NE FO Società Cooperativa, istanza presentata dalla ricorrente il 3 novembre 2025;
Considerato che, in ricorso, la ricorrente censura la violazione della clausola sociale del contratto di appalto; infatti, in seguito all’avvio dell’esecuzione del servizio e in esito a una istanza di accesso, la ricorrente ha avuto modo di apprendere che i lavoratori precedentemente impiegati nell’esecuzione del servizio non sarebbero stati assunti dall’aggiudicataria, bensì da una società terza, il Melograno, che li avrebbe poi distaccati alla NE FO;
Ciò costituirebbe, ad avviso della ricorrente, gravissima infrazione agli obblighi in materia di lavoro incombenti sulla aggiudicataria, in base all’articolo 57 e all’articolo 102 del codice appalti n. 36 del 2023, all’articolo 19 del capitolato speciale d’appalto e all’articolo 37 del contratto collettivo nazionale di lavoro delle cooperative sociali, non avendo l’aggiudicataria provveduto all’assunzione diretta del personale adibito al servizio dal gestore uscente; si starebbe dando luogo a una vera e propria operazione di somministrazione illecita di manodopera; sarebbe stato violato l’articolo 95, comma 1, lettera a, del codice dei contratti pubblici, per il quale la stazione appaltante è tenuta a escludere l’operatore economico ove accerti la sussistenza di gravi infrazioni, debitamente accertate, con qualunque mezzo adeguato, agli obblighi in materia di lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali; la violazione non sarebbe formale perché la NE FO si sarebbe sottratta agli oneri contributivi e fiscali nei confronti dei lavoratori da adibire al servizio;
Considerato che è stato eccepito dalla controinteressata il difetto di giurisdizione amministrativa;
Ritenuti sussistenti i presupposti fissati dall’art. 60 del c.p.a. per la definizione del giudizio in esito alla fase cautelare, essendone stato dato avviso alle parti, come da verbale d’udienza ed essendo palesemente carente la giurisdizione amministrativa sulla controversia, per le seguenti ragioni:
L’articolo 102 del codice dei contratti pubblici, decreto legislativo 36 del 2023, prevede che le stazioni appaltanti, nei bandi, richiedano agli operatori economici di assumere, tra gli altri, l’impegno a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
Al fine dell’accertamento della legittimità dell’aggiudicazione è sufficiente che l’operatore economico abbia espressamente assunto tale impegno;
L’eventuale inadempimento all’obbligo assunto, anche mediante elusione dell’impegno ad assumere direttamente il personale impiegato dal gestore uscente, attiene alla fase esecutiva del contratto di appalto e non può determinare la illegittimità dell’aggiudicazione;
Pertanto, la dedotta violazione degli obblighi di assunzione del personale già impiegato nel servizio, mediante una condotta asseritamente illecita, in quanto adottata in violazione delle norme poste dal diritto del lavoro a tutela dei lavoratori, non rientra nella giurisdizione amministrativa, trattandosi di controversia attinente alla violazione di obblighi contrattuali o di norme di legge rilevanti nella fase dell’esecuzione del contratto;
Ne deriva che la parte ricorrente, non essendo legittimata ad impugnare l’aggiudicazione dell’appalto o il rifiuto di annullamento in autotutela della aggiudicazione stessa, potrà agire innanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria per la nullità del contratto, qualora ne ricorrano i presupposti;
Ritenuto, in conclusione, il difetto di giurisdizione amministrativa sulla controversia, in favore dell’Autorità giudiziaria ordinaria, innanzi alla quale il giudizio potrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, in applicazione dell’articolo 11, comma 2, del codice del processo amministrativo;
Ritenuto che la natura rituale della pronuncia giustifica la compensazione delle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione a favore del Giudice Ordinario.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OR CA, Presidente
ON DO, Consigliere, Estensore
Anna Saporito, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON DO | OR CA |
IL SEGRETARIO