Ordinanza cautelare 11 febbraio 2026
Sentenza breve 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 16/04/2026, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00675/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00068/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 68 del 2026, proposto da
Il Piccolo Artigiano di TI ES PA, in persona del legale rappresentante pro tempore, e LW AL rappresentati e difesi dall'avvocato Jawad Asmahi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero dell'Interno, Consolato Generale D'Italia A Casablanca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
A) del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato relativo all’assunzione del lavoratore straniero sig. LW AL emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Bologna, in data 11 novembre 2025, conosciuto attraverso il provvedimento n. 10586, notificato in data 27 novembre 2025, con cui il Consolato Generale d'Italia a Casablanca ha negato il visto di ingresso richiesto dal predetto lavoratore straniero;
B) del provvedimento di diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato emesso in data 17.11.2025 dal Consolato Generale d'Italia a Casablanca, protocollo n. 10586, notificato al ricorrente in data 27 novembre 2025, con il quale veniva negato il visto d’ingresso per lavoro subordinato con la seguente motivazione: " Il Nulla Osta P-BO/L/Q/2024/101397 è stato chiuso definitivamente dallo Sportello Unico per l’Immigrazione”;
C) di ogni altro presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi compresi pareri, proposte e atti di controllo che abbiano portato all’adozione dei provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ministero dell'Interno e di Consolato Generale D'Italia A Casablanca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 il dott. LE ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.1.2026 e munito di istanza cautelare, la ditta “Il Piccolo Artigiano di TI ES PA”, quale datore di lavoro, e LW AL, quale lavoratore hanno impugnato provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Bologna l’11.11.2025 e gli ulteriori atti meglio indicati in epigrafe, denunciando i seguenti vizi: 1.“ Violazione dei principi di legalità e di irretroattività dell’azione amministrativa – violazione dell’art. 1 del d.l. 145/2024 e dell’art. 22, comma 5-quinquies, del d.lgs. 286/1998 ”, 2. “ Violazione dell’art. 22, comma 5-quinquies, del d.lgs. 286/1998 – violazione delle regole procedimentali e del principio di conoscenza legale degli atti – inidoneità della comunicazione effettuata tramite portale ali – mancata decorrenza del termine per la conferma ”; 3. “ Violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 – omissione del preavviso di rigetto – violazione del principio del contraddittorio procedimentale ”; 4. “ Illegittimità derivata del provvedimento di diniego del visto – difetto di autonoma istruttoria e di motivazione – violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento dell’azione amministrativa ”.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell'Interno e il Consolato Generale d'Italia a Casablanca con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 27 assunta alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2026, è stata accolta, ai fini del riesame, l’istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati.
In data 2.4.2026, la difesa erariale ha depositato in giudizio nota della Prefettura di Bologna con la quale -in dichiarato adempimento dell’ordinanza di riesame di questo Tribunale –l’Amministrazione, per le ragioni ivi indicate, ha precisato di aver “ effettuato il ripristino informatico della domanda, al quale ha fatto seguito il reinserimento dei pareri positivi già espressi dalla Questura di Bologna e dall’Ispettorato dell’Area Metropolitana di Bologna ” e che, pertanto, “ il gestionale ministeriale ha provveduto al rilascio e alla trasmissione di un nuovo nulla osta in favore del sig. AL ”.
Alla camera di consiglio del 9 aprile 2026, sentite le parti come da verbale di causa, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata.
Invero, a seguito della comunicazione della Prefettura di Bologna depositata in giudizio dalla difesa erariale, nella quale si attesta l’avvenuto rilascio di un nuovo nulla osta al ricorrente, al Collegio non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere, ex art. 34, comma 5, CPA, atteso che la pretesa della parte ricorrente risulta pienamente soddisfatta.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA RI, Presidente
LE ER, Consigliere, Estensore
PA Nasini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE ER | PA RI |
IL SEGRETARIO