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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 385/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Marialuisa Crucittti ________ Presidente
2) dott. Eugenio Scopelliti _________ Consigliere rel.
3) dott. Ginevra Chinè _________ Consigliere
Nella causa celebrata con le forme cartolari ex art.127 ter cpc , ha deliberato la seguente
SENTENZA nel procedimento n.385/2022 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 797/2022 resa dal Tribunale di Palmi in data 05.05.2022 e vertente tra
(P. Iva e codice fiscale: ) Parte_1 P.IVA_1
resistente in riassunzione, già APPELLANTE in bonis e
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in via tra loro congiunta CP_1 C.F._1
e disgiunta, dall'Avv. Salvatore Pupo ( Fax 0966/21362 - Pec:
e dall'Avv. Andrea Morabito (Fax 0966/21362 – Pec: Email_1
, Email_2
APPELLATO , ricorrente in riassunzione -
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con l'originario ricorso veniva proposta opposizione al decreto ingiuntivo n. 125/2021 emesso in data 13.4.2021 con il quale era stato ingiunto al Parte_1
di pagare in favore di la somma di € 20.954,19 a titolo di retribuzioni
[...] CP_1
da luglio 2019, oltre interessi legali dalle singole mensilità al soddisfo, nonché le spese di lite.
Il giudice del lavoro rigettava l'opposizione e condannava il a rifondere in favore di Parte_1
le spese del giudizio. CP_1
Avverso la sentenza proponeva appello il , resistito dall'appellato. Parte_1
Dopo alcuni rinvii richiesti dalle parti per una bonaria composizione della lite, con ordinanza del 5 aprile 2024 , su istanza del procuratore dell'appellante che dava atto della soppressione dei Consorzi di bonifica ai sensi della legge regionale n. 39/2023, questa Corte dichiarava l'interruzione del giudizio. Con Seguivano tempestiva istanza di riassunzione dei procuratori dell'appellato e fissazione dell'udienza di prosecuzione al 6 dicembre 2024, poi differita al 12 dicembre 2024, con onere per l'appellato/ricorrente in riassunzione di integrare il contraddittorio nei confronti del posto in liquidazione. Parte_1
Con ordinanza depositata il 13.12.2024 questa Corte dava atto del deposito di nota di trattazione scritta dell'avv. Carbone, già procuratore del appellante in bonis, con Parte_1
cui si chiedeva di dichiarare l'interruzione del giudizio e, evidenziato che a seguito di analogo istanza il giudizio era già stato interrotto all'udienza del 5 Aprile 2024 e successivamente riassunto dal procuratore dell'appellato, rinviava in istruttoria ai sensi dell'articolo 309 cpc all' udienza del 23.1. 2025 (da tenersi in forma cartolare) atteso il mancato deposito delle note di trattazione scritta, ivi segnalando che allo stato non era stata provata l'integrazione del contraddittorio.
Ora in data 23.1.2025 l'avv. Carbone ha depositato delle “note conclusive e istanza di interruzione”, pur non avendo più alcuno ius postulandi a seguito della già dichiarata interruzione per sopravvenuta liquidazione del , né tale ente in persona Parte_1 del commissario liquidatore si è nelle more costituito.
Ne consegue che vi è stata una successiva mancata comparizione delle parti e va pertanto ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio di appello
, in forza del combinato disposto degli artt. 181 I comma e 309 ( che rinvia all'art. 181) cpc nell'attuale testo (“Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere da' comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo
e dichiara l'estinzione del processo”) novellato dal DL 25.6.2008 nr. 112 conv. , con modificazioni , nella legge 6.8.2000 nr. 133, applicabile ratione temporis .
Con la predetta modifica normativa (entrata in vigore, ai sensi dell'art. 85 del predetto DL, il
25.6.2008, cfr GU nr. 147 del 25.6.2008; il procedimento di primo grado è stato incardinato nel 2011) il legislatore ha inteso sanzionare la doppia mancata comparizione in modo più grave che per il passato, ricollegando a tale contegno omissivo non solo la cancellazione della causa dal ruolo prevista dal vecchio testo dell'art. 181 c.p.c. ( la quale consentiva la riassunzione entro il termine di legge, pena l'estinzione) ma anche l'immediata estinzione del giudizio.
L'estinzione va dichiarata con sentenza da questa Corte di Appello posto che trattasi di organo collegiale, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma cpc ( tanto nella versione di cui alla novella legislativa rappresentata dall'art. 46 comma 15 lettera c della legge nr. 69 del 2009
, applicabile ai giudizi iniziati in primo grado - dopo il 4 luglio 2009 , quanto nella versione anteriore a tale modifica normativa) .
Nulla deve essere disposto per le spese di questo secondo grado, che a norma dell'art. 310 ultimo comma cpc restano a carico delle parti anticipatarie .
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal contro Parte_1 CP_1
e avverso la sentenza n. 797/2022 resa dal Tribunale di Palmi in data 05.05.2022 , così decide:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio;
2) dichiara irripetibili le spese di lite.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 24.1.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti ) (dott. Marialuisa Crucittti)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Marialuisa Crucittti ________ Presidente
2) dott. Eugenio Scopelliti _________ Consigliere rel.
3) dott. Ginevra Chinè _________ Consigliere
Nella causa celebrata con le forme cartolari ex art.127 ter cpc , ha deliberato la seguente
SENTENZA nel procedimento n.385/2022 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 797/2022 resa dal Tribunale di Palmi in data 05.05.2022 e vertente tra
(P. Iva e codice fiscale: ) Parte_1 P.IVA_1
resistente in riassunzione, già APPELLANTE in bonis e
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in via tra loro congiunta CP_1 C.F._1
e disgiunta, dall'Avv. Salvatore Pupo ( Fax 0966/21362 - Pec:
e dall'Avv. Andrea Morabito (Fax 0966/21362 – Pec: Email_1
, Email_2
APPELLATO , ricorrente in riassunzione -
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con l'originario ricorso veniva proposta opposizione al decreto ingiuntivo n. 125/2021 emesso in data 13.4.2021 con il quale era stato ingiunto al Parte_1
di pagare in favore di la somma di € 20.954,19 a titolo di retribuzioni
[...] CP_1
da luglio 2019, oltre interessi legali dalle singole mensilità al soddisfo, nonché le spese di lite.
Il giudice del lavoro rigettava l'opposizione e condannava il a rifondere in favore di Parte_1
le spese del giudizio. CP_1
Avverso la sentenza proponeva appello il , resistito dall'appellato. Parte_1
Dopo alcuni rinvii richiesti dalle parti per una bonaria composizione della lite, con ordinanza del 5 aprile 2024 , su istanza del procuratore dell'appellante che dava atto della soppressione dei Consorzi di bonifica ai sensi della legge regionale n. 39/2023, questa Corte dichiarava l'interruzione del giudizio. Con Seguivano tempestiva istanza di riassunzione dei procuratori dell'appellato e fissazione dell'udienza di prosecuzione al 6 dicembre 2024, poi differita al 12 dicembre 2024, con onere per l'appellato/ricorrente in riassunzione di integrare il contraddittorio nei confronti del posto in liquidazione. Parte_1
Con ordinanza depositata il 13.12.2024 questa Corte dava atto del deposito di nota di trattazione scritta dell'avv. Carbone, già procuratore del appellante in bonis, con Parte_1
cui si chiedeva di dichiarare l'interruzione del giudizio e, evidenziato che a seguito di analogo istanza il giudizio era già stato interrotto all'udienza del 5 Aprile 2024 e successivamente riassunto dal procuratore dell'appellato, rinviava in istruttoria ai sensi dell'articolo 309 cpc all' udienza del 23.1. 2025 (da tenersi in forma cartolare) atteso il mancato deposito delle note di trattazione scritta, ivi segnalando che allo stato non era stata provata l'integrazione del contraddittorio.
Ora in data 23.1.2025 l'avv. Carbone ha depositato delle “note conclusive e istanza di interruzione”, pur non avendo più alcuno ius postulandi a seguito della già dichiarata interruzione per sopravvenuta liquidazione del , né tale ente in persona Parte_1 del commissario liquidatore si è nelle more costituito.
Ne consegue che vi è stata una successiva mancata comparizione delle parti e va pertanto ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio di appello
, in forza del combinato disposto degli artt. 181 I comma e 309 ( che rinvia all'art. 181) cpc nell'attuale testo (“Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere da' comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo
e dichiara l'estinzione del processo”) novellato dal DL 25.6.2008 nr. 112 conv. , con modificazioni , nella legge 6.8.2000 nr. 133, applicabile ratione temporis .
Con la predetta modifica normativa (entrata in vigore, ai sensi dell'art. 85 del predetto DL, il
25.6.2008, cfr GU nr. 147 del 25.6.2008; il procedimento di primo grado è stato incardinato nel 2011) il legislatore ha inteso sanzionare la doppia mancata comparizione in modo più grave che per il passato, ricollegando a tale contegno omissivo non solo la cancellazione della causa dal ruolo prevista dal vecchio testo dell'art. 181 c.p.c. ( la quale consentiva la riassunzione entro il termine di legge, pena l'estinzione) ma anche l'immediata estinzione del giudizio.
L'estinzione va dichiarata con sentenza da questa Corte di Appello posto che trattasi di organo collegiale, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma cpc ( tanto nella versione di cui alla novella legislativa rappresentata dall'art. 46 comma 15 lettera c della legge nr. 69 del 2009
, applicabile ai giudizi iniziati in primo grado - dopo il 4 luglio 2009 , quanto nella versione anteriore a tale modifica normativa) .
Nulla deve essere disposto per le spese di questo secondo grado, che a norma dell'art. 310 ultimo comma cpc restano a carico delle parti anticipatarie .
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal contro Parte_1 CP_1
e avverso la sentenza n. 797/2022 resa dal Tribunale di Palmi in data 05.05.2022 , così decide:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio;
2) dichiara irripetibili le spese di lite.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 24.1.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti ) (dott. Marialuisa Crucittti)