Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/05/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott. Marcello MAGGI
- Presidente rel.
dott.ssa Patrizia NIGRI
- Giudice
dott.ssa Enrica DI TURSI
- Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile n.863-2024 RG
TRA
Parte 1 rappresentata e difesa dall'avv.Beatrice Armienti
ricorrente
E
Controparte_1 resistente contumace
All'udienza del 29-5-2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui al relativo verbale.
MOTIVAZIONE
- premesso: che con ricorso del 25-2-2024 Parte 1 ha adito questo Tribunale per sentir regolamentare il regime di affidamento, collocazione e mantenimento del figlio Persona_1 nato a Taranto il 4-12-
,
2018,e con lei convivente in Taranto, generato dalla cessata relazione di convivenza more uxorio con CP 1 svoltasi dall'ottobre 2017 all'1-2-2023; ha evidenziato a sostegno che il CP_1 "
laureato in lettere, era partito in data 21-12-2022 per New York in cerca di lavoro e da quella data non aveva più fatto rientro in Italia, comunicandole mediante messaggio whatsapp dell'1-2-2023 che non aveva mai amato essa istante e che la relazione doveva considerarsi terminata;
che da allora CP 1 non aveva più fatto ritorno in Italia comunicando con il figlio solo attraverso una videochiamata ogni 3-5 giorni, durante la quale non aveva manifestato reale interesse per la vita del bambino, pure affetto da problematiche di interesse neuropsichiatrico infantile di cui il padre era
che il CP 1 aveva anche manifestato disinteresse per l'iscrizione scolastica del minore,
CP 1 il poi avvenuta da parte della madre;
che ella non riusciva ad instaurare un dialogo con il quale di fatto aveva riversato sulla madre i compiti di accudimento del figlio Per 1 e si era limitato ad inviare mensilmente solo € 300 per il mantenimento del minore senza versare alcunchè per spese straordinarie;
che in seguito il CP 1 aveva contratto matrimonio negli Stati Uniti,evento che non aveva mai comunicato al figlio, così come aveva rifiutato di rendere noto il proprio domicilio negli
USA; che tanto giustificava la richiesta di affido superesclusivo del minore alla madre;
che il CP 1 ritualmente evocato in giudizio ex art.143 c.p.c. non si è costituito;
rilevato: che CP 1 rimanendo contumace non ha svolto alcuna contestazione alle allegazioni della
Pt 1 in ordine al suo allontanamento dall'Italia a fare data dalla fine del 2022, né ha disconosciuto le comunicazioni versate in atti dalla ricorrente che danno contezza del suo trasferimento all'estero e della sostanziale attribuzione alla madre dei compiti di esclusivo accudimento del figlio minore
Per 1, accompagnata dal solo invio mensile di una somma per concorso al mantenimento del bambino;
né hanno trovato smentita le allegazioni della madre in ordine alla mancata comunicazione da parte del padre del proprio esatto indirizzo di residenza negli Stati Uniti, ed al mancato interesse paterno per le vicende più rilevanti della vita del figlio (iscrizione scolastica, percorso terapeutico del minore a fronte di documentate patologie di interesse neuropsichiatrico infantile); che tale disinteresse paterno per le vicende di cura ed accudimento di Per 1,con mancata comunicazione anche dell'indirizzo di residenza all'estero, circostanze tali da ostacolare potenzialmente l'assunzione tempestiva delle decisioni più rilevanti per la vita del minore e la cura efficace delle sue esigenze, giustificano l'affido esclusivo di quest'ultimo alla madre con attribuzione alla stessa del potere di assumere le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore;
che quanto al regime di visite padre-figlio in caso di rientro, anche temporaneo, in Italia, può essere stabilito che gli incontri tra il padre ed il figlio Per 1 potranno avvenire per due volte a settimana per almeno tre ore al giorno secondo gli accordi tra le parti, e previo congruo preavviso del rientro anche se temporaneo, da parte del padre alla madre;
CP 1 l'obbligoche sulla scorta degli elementi istruttori disponibili va confermato a carico di di corrispondere a Parte 1 assegno di concorso al mantenimento del figlio minore Per 1 pari ad
€ 300, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate dal protocollo adottato in materia da questo Tribunale da ultimo il 4-7-2022, con prima decorrenza dalla data della domanda (giorno 25 del mese di febbraio 2024) e così dal giorno venticinque di ogni mese successivo;
che la non opposizione del convenuto giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando:
1) affida in via esclusiva il minore Persona 1 nato a [...] il [...](di CP 1 e
Parte 1 ) alla madre Parte 1 con attribuzione a quest'ultima del potere di assumere le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore;
2) dispone che gli incontri tra il padre CP 1 ed il figlio Per 1 si svolgano in caso di rientro anche temporaneo in Italia del primo, con cadenza bisettimanale per una durata di almeno tre ore secondo gli accordi tra le parti, e previo congruo preavviso del rientro da darsi dal padre alla madre;
CP 13)pone a carico di assegno di concorso al mantenimento del figlio minore Per 1 da corrispondere alla madre convivente Parte_1 pari ad € 300, oltre al 50% delle spese straordinarie con decorrenza iniziale dal giorno 25 del mese di febbraio 2024 e così dal giorno 25 di ogni mese successivo, oltre rivalutazione annuale istat con la stessa decorrenza;
l'assegno unico regolato dal d.lgs. 29-12-2021 n.230 spetterà, in ragione dell'affido esclusivo del figlio, nella misura del 100% in favore della madre Parte 1 ;
4) compensa le spese di lite tra le parti.
Taranto,30-5-2025
Il Presidente rel.