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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/11/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Iª civile, in persona dei magistrati
D.ssa LL AR Presidente
D.ssa DR ER Consigliere relatore
D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA EX ART. 702 TER C.P.C. nella causa civile iscritta al n. 221 /2023 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall'avv. DEL MORO GABRIELE ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. ZARRELLA ANTONIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, giusta procura in atti;
RESISTENTE
avente per oggetto indennità di espropriazione, trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni
• Per parte ricorrente: "Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e disposta Consulenza tecnica d'ufficio, dichiarare il giusto valore del terreno sito in CP_1 identificato al Catasto Terreni del Comune di nel Foglio 5, Part. CP_1 originaria 879, Part. Post frazionamento 947 (ex 879b), seminativo arborato, classe 1, espropriato al ricorrente e per l'effetto ordinare al Comune di
[...]
, in qualità di Autorità Espropriante, di depositare la maggiore somma CP_1 dovuta al ricorrente nei modi e nelle forme di legge, presso la Cassa Depositi e
Prestiti, con gli interessi legali sino al giorno del deposito. Con vittoria di spese e competenze professionali.”
• per parte resistente: “affinché Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare il ricorso in opposizione alla stima e tutte le conclusioni ivi riportate. Con vittoria di spese e onorari di giudizio.“
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis depositato in data 6.2.2023, chiedeva che, Parte_1 previa CTU, fosse determinata la giusta indennità dell'espropriazione subita da parte del . Controparte_1
Deduceva di essere stato proprietario per 1/6 del seguente terreno censito al
Catasto Terreni del Comune di : Foglio 5, part. 879, seminativo CP_1 arborato, classe 1, superficie complessiva di mq. 24.708, e pervenuto per successione dei genitori e che, con avviso del Persona_1 Persona_2
17.11.2016, il Comune di comunicava al ricorrente e agli altri CP_1 comproprietari l'avvio del procedimento espropriativo avente ad oggetto il predetto terreno;
che in data 18.5.2018 il Comune di emetteva il CP_1 decreto di esproprio relativo al predetto terreno per una superficie di mq.
5.538,07, successivamente indicata in 5.546,00 mq.; che in data 18.6.2018 veniva rilevato lo stato di consistenza e l'Autorità espropriante si immetteva nel possesso del terreno di cui sopra;
che, essendo stata disposta anche l'occupazione temporanea di aree non assoggettate ad esproprio necessarie all'esecuzione dei pubblici lavori, tra le quali una porzione di mq. 245,54 del terreno di proprietà del ricorrente, in data 18.6.2018 il Comune di rilevava lo stato di CP_1 consistenza delle stesse e si immetteva nel possesso anche di tale superficie;
che con avviso ricevuto il 7.1.2023 l'Autorità espropriante comunicava al ai Pt_1 sensi dell'art. 27, co. 1, del DPR 327/2001, il deposito da parte della competente
Commissione Provinciale Espropri presso la Città Metropolitana di Firenze della determinazione n. 4 del 7.12.2022 di quantificazione dell'indennità definitiva di espropriazione, in sostanza confermativa dei criteri di stima del Controparte_1
, attribuendo al terreno in oggetto identificato al Foglio 5, Part. originaria
[...]
879, Part. post frazionamento 947 (ex 879b), al quale era stata attribuita la
2 qualità effettiva di terreno incolto, mq. espropriati 5.546,00, il valore di 12,36 euro al mq.
Esponeva il ricorrente di non condividere il valore di esproprio attribuito al predetto terreno, poiché, secondo la giurisprudenza più recente, la valutazione di mercato dei terreni agricoli deve tener conto delle potenzialità del terreno medesimo che, pur essendo agricolo, sia suscettibile di uno sfruttamento diverso e ulteriore.
Secondo il sulla base della perizia estimativa del proprio tecnico di fiducia, Pt_1
Geom. al terreno espropriato avrebbe dovuto essere attribuito il valore Per_3 di € 35,00 al mq., che, moltiplicato per 5.546,00 mq. quale superficie effettivamente espropriata, portava al valore complessivo di € 194.110,00.
Infatti, non soltanto il valore di € 35,00 al mq. era già stato attribuito dal
[...]
in procedure di esproprio relative a terreni limitrofi o comunque Controparte_1 prossimi, ma detto valore appariva congruo anche esaminando la perizia del Co Geometra el Comune di attribuzione del valore venale dei Per_4 CP_1 terreni ai fini IMU, poiché nell'anno 2017, prossimo a quello di esproprio (2018), Co il Comune , in relazione ai terreni come quello di proprietà del CP_1 ricorrente ubicato nel PMU 4.7, attribuiva a quelli con destinazione residenziale un valore di 127,50 al mq, a quelli con destinazione cantiere un valore di 48,00 al mq e a quelli con destinazione attrezzature pubbliche un valore di Euro 64,00 al mq.
Precisava il ricorrente che oggetto del giudizio era la corretta determinazione del valore di esproprio del terreno di proprietà del ricorrente medesimo, la cui quantità era pari a 462,16 mq e al quale andava attribuito il valore di € 35,00 al mq in luogo del valore di € 12,36 al mq attribuita dalla Commissione Provinciale
Espropri.
Si costituiva il (di seguito, solo il , in primo Controparte_1 CP_1 luogo chiedendo alla Corte di limitare l'esame della controversia a quanto espressamente riconosciuto e dichiarato dalla parte ricorrente, limitando il petitum del giudizio ai mq. 462,16 di terreno espressamente dichiarati ex adverso. Nel merito, confermava la correttezza della stima dell'indennità di esproprio, come determinata dal e confermata in via definitiva dalla CP_1
Commissione Provinciale Espropri, sulla base del certificato di destinazione urbanistica della originaria p.lla n. 879 del foglio n. 5 (“In parte “Viabilità urbana
3 e territoriale secondaria” di cui all'art. n. 89 delle N.T.A.; In parte “Verde di rispetto” di cui all'art. n. 95 delle N.T.A.; In parte “Aree sottoposte a totale inedificabilità” di cui all'art. n. 102 delle N.T.A.; In parte “Corsi idrici di progetto” di cui all'art. n. 141 delle N.T.A.; In parte “Zone agricole a carattere di seminativo” di cui all'art. n. 154 delle N.T.A.; In parte “Casse di espansione idraulica” di cui all'art. n. 142 delle N.T.A..”) e dell'attestazione di zona territoriale omogenea, da cui risulta che detta originaria particella ricade “all'esterno delle Zone Omogenee di tipo A, B, C, D ai sensi del D.M. n. 1444 del 02.04.1968”, essendo invece inconferente quanto dedotto dal ricorrente in merito al valore di € 35,00 al mq attribuito a terreni ubicati in prossimità a quelli oggetto di giudizio, tuttavia non attinenti per caratteristica e natura al caso di specie, poiché giardini privati pertinenziali ad abitazioni o resedi di attività commerciali di superficie assai ridotta, e dunque con un valore commerciale ben superiore a quello di terreni non funzionalmente collegati a edifici, mentre i terreni oggetti di giudizio erano campi aperti aventi natura, caratteristiche e destinazione agricola, senza evidenziare affatto una potenziale utilizzazione economica suscettibile di sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quello agricolo. Altrettanto inconferenti, secondo il
Comune, era il riferimento al valore attribuito ai fini IMU nel 2017 ai terreni
“ubicati nel PMU 4.7”, poiché il terreno del ricorrente non aveva destinazione residenziale o di cantiere o di attrezzature pubbliche, bensì agricola ed era sottoposto a totale inedificabilità, come confermato dal certificato di destinazione urbanistica nonché dall'attestazione di zona territoriale omogenea del Settore
Urbanistica.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e CTU, espletata dall'Ing. Persona_5
Concessi alle parti termini per note riepilogative e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15.7.2025, che si è svolta nelle forme della trattazione scritta.
********
Al fine di decidere, viene in rilievo quanto è emerso dalla relazione del CTU Ing.
dalle cui valutazioni conclusive questa Corte ritiene tuttavia Persona_5 di doversi discostare, per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che, come risulta dalla relazione peritale: “Allo stato attuale il terreno è individuato al Catasto Terreni del Comune di nel Foglio CP_1
4 5, Part. Post frazionamento 947 (ex 879b), (Part. originaria 879), seminativo arborato, classe 1., per una superficie di proprietà pari a 462,16 mq.” (pag. 6 della relazione). “Il terreno espropriato, attualmente risulta totalmente inglobato nella sede stradale della Circonvallazione di Capalle. Mentre l'area di terreno residua risulta ancora a carattere agricolo. Dal sopralluogo è emerso che la nuova viabilità è stata realizzata andando a tagliare marginalmente la proprietà senza inefficiare l'utilizzo del terreno non soggetto a esproprio. Nonostante ciò, non è stato previsto un accesso alla proprietà, ad esempio con l'interruzione del marciapiede.” (pag. 9 della relazione).
Ha rilevato il CTU che “Al momento del Decreto di Esproprio, Maggio 2018, la part.
879 del Foglio di Mappa 5, il terreno oggetto di causa era definito:
In parte “Viabilità urbana territoriale secondaria”
In parte “Verde di rispetto”
In parte “Aree sottoposte a totale inedificabilità”
In parte “Corsi idrici di progetto”
In parte “Zone agricole a carattere di seminativo”
In parte “Casse di espansione idraulica”
Inoltre, ricadeva all'esterno delle Zone Omogenee di tipo A, B, C, D ai sensi del
D.M. n. 1444 del 02.04.1968.
Per cui non può essere definito legalmente edificabile o legittimamente edificabile.” (pag. 14 della relazione).
Dovendo, dunque, procedere alla stima del terreno oggetto di causa come non edificabile, il CTU ha utilizzato il metodo comparativo del confronto di mercato, che, come è noto, è un metodo che, in linea con gli standard nazionali ed internazionali di riferimento, si basa sulla rilevazione dei prezzi di mercato che derivano da atti di compravendita di immobili ricadenti nello stesso segmento di mercato dell'immobile da valutare, e pertanto simili per collocazione e tipologia, secondo i dati disponibili in un arco di tempo non troppo distante dall'epoca di valutazione del bene.
Si legge nella CTU: “Per poter procedere sono stati reperiti due atti di acquisto.
In un atto il venditore vendeva a due acquirenti diversi due appezzamenti di terreno.
5 Gli atti su cui si basa la stima sono: Atto Notaio del 21.09.2021, rep. 12583 Per_6
(Allegato 14) e Atto Notaio del 8.07.2021, rep. 328, raccolta 169 Per_7
(Allegato 15). Dal prezzo di vendita è stato calcolato il prezzo unitario.”
Poiché da tali atti risultava prezzi di vendita unitari rispettivamente di € 21,58
(per una superficie di 695 mq di “prato irriguo”), di € 24,30 (per una superficie di
615 mq di “seminativo irriguo”) e di € 28,91 (per una superficie di 657 mq di
“prato irriguo”), il valore di mercato del terreno oggetto di stima è stato indicato dal CTU “come la media aritmetica dei tre prezzi sopra riportati, quindi pari a €
24,96 mq. La proprietà del sig. è pari a 462,16 mq, per cui l'indennità Parte_1 dovuta ammonta a 11.535,51 €” (pag. 16 della relazione)
Ha precisato il CTU (pag. 18 della relazione) che “la porzione di terreno di proprietà del Sig. non espropriata risulta esterna all'area oggetto di Parte_1 causa e non dipendente. La parte residua, retinata in blu, mantiene una superficie tale da garantirne l'utilizzo. Quindi il distacco non influisce in modo negativo sulla parte residua. Per questo motivo, si ritiene che il terreno ancora in possesso del
Sig. non abbia subito una diminuzione di valore.” Tuttavia, il consulente ha Pt_1 ritenuto opportuno far presente “che l'Amministrazione Comunale durante la realizzazione della Circonvallazione di Capalle non ha realizzato un opportuno accesso al terreno ancora di proprietà Sig. ad esempio con l'interruzione Pt_1 del marciapiede. Si valuta questa mancanza con un valore forfettario pari a 2.500
€.”.
Quanto all'indennità di occupazione temporanea d'urgenza, si legge nella CTU:
“In data 18.05.2018 il Comune di emetteva il Decreto di Esproprio. CP_1
In data 18.06.2018 l'autorità si immetteva in possesso del terreno.
In data 18.06.2018 l'autorità si immetteva in possesso anche di una porzione di terreno non assoggettata a esproprio di cui disponeva l'occupazione temporanea per l'esecuzione dei lavori. Il Sig. era proprietario di una porzione di 245,54 Pt_1 mq. L'indennità di occupazione spettante al proprietario, per la giurisprudenza corrente, viene identificata come 1/12 dell'indennità di esproprio per ogni anno e
1/12 dell'indennità annua per ogni mese. Il periodo di occupazione considerato coincide dal momento dell'immissione in possesso alla fine dei lavori, cioè dal
18.06.2018 al 08.02.2021, data che mi è stata comunicata dagli uffici della
Pubblica Amministrazione. Per cui il calcolo che ne scaturisce è il seguente:
24,96 €/mq x 245,54 mq = 6.128,68 €
6 6.128,68 € /12 = 510,72 €/annui * 2 anni = 1.021,45 €
510,72 €/annui /12 = 42,56 €/mensili * 7 mesi = 297,92 €
42,56 €/mensili /30 giorni = 1,42 €/giornalieri * 21 giorni = 29,82 €
Totale 1.349,19 € “(pag. 20 della relazione)
Le conclusioni della CTU sono state, per motivi opposti, contestate da entrambe le parti.
Il ricorrente si è di fatto riportato agli argomenti illustrati nel suo atto introduttivo al fine di sostenere che il valore di mercato del terreno sarebbe di € 35,00 al mq, salvo chiedere sia l'indennità di occupazione temporanea di € 1.349,19 quantificata dal CTU e l'importo di € 2.500,00 indicato dal medesimo CTU per la mancanza di un accesso alla parte residua del terreno rimasta di sua proprietà, sia un ulteriore importo di € 2.000,00 per l'asserita diminuzione di valore di tale parte residuale.
Il invece, ha lamentato che il CTU avrebbe fatto riferimento, per CP_1 determinare il valore del bene, ad atti di compravendita relativi a terreni ubicati in altro comprensorio del e con destinazione catastale prati/seminativo CP_1 irriguo diversa dai terreni oggetto di causa, altresì contestando la determinazione della somma di € 1.349,19 a titolo di indennità di occupazione e quella di €
2.500,00 per dotare il terreno residuo, non intercluso, di un accesso dalla nuova strada pubblica, stante l'assenza di domanda giudiziale al riguardo.
Ebbene, in punto di stima del bene, non possono aver rilievo le osservazioni critiche della parte ricorrente, che non si confrontano con le valutazioni del CTU, ma si limitano a riproporre gli argomenti illustrati nel ricorso introduttivo, senza muovere critiche specifiche e circostanziate al metodo di valutazione adottato in sede peritale (cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11917 del 06/05/2021).
Quanto, invece, ai rilievi critici di parte resistente, premesso che il non CP_1 ha indicato atti comparabili diversi da quelli individuati dal CTU, non sembra possa rilevare che questi ultimi siano relativi ad atti di compravendita effettuati nel
2021, e quindi a tre anni di distanza dall'espropriazione dei terreni del Pt_1 trattandosi di un arco temporale contenuto, nel quale non è comprovato si siano verificate significative variazioni in aumento del valore dei terreni agricoli;
neppure vi sono riscontri oggettivi all'assunto per cui i terreni compravenduti del
2021 sarebbero ubicati in una “zona commercialmente più apprezzata dal
7 mercato”, essendo simile l'ubicazione periferica rispetto al centro abitato di
[...]
. CP_1
Non prive di effettivo rilievo risultano, invece, le osservazioni critiche relative al fatto che le compravendite utilizzate quali atti comparabili dal CTU abbiano ad oggetto terreni aventi un'estensione di circa 600 mq e, soprattutto, aventi qualità catastale di prato o seminativo “irriguo”.
Invero, quanto al primo aspetto, occorre considerare che il terreno ablato dal
Comune ha un'estensione complessiva di oltre 5000 mq, anche se la quota di proprietà del di soli 462,16 mq: ed è noto che la diversa estensione incide Pt_1 sul prezzo unitario, che tende a decrescere all'aumentare delle dimensioni del terreno.
Ciò che soprattutto rileva, peraltro, è che gli atti comparabili si riferiscano a terreni
“irrigui”, caratteristica di cui il terreno già di proprietà del ricorrente è privo.
Il CTU non ha dato risposta alle predette osservazioni critiche, benché puntuali e specifiche, limitandosi a ribadire in modo apodittico, a pag. 20 della relazione,
l'idoneità dei comparabili scelti per la stima, senza necessità di ridurre di alcuna percentuale il valore stimato.
Al contrario, pare alla Corte che i rilievi critici di parte resistente debbano essere adeguatamente valutati al fine di determinare il giusto valore del terreno oggetto di causa.
Basti considerare che, sulla base dei Valori Agricoli Medi provinciali dell'annualità
2018, in relazione alla regione agraria n. 4 in cui è inserito il Comune di
[...]
, i terreni a coltura “seminativo arborato irriguo” o “seminativo irriguo” CP_1 hanno un prezzo ad ettaro più che doppio (rispettivamente, di € 43673 e € 44770) rispetto ai terreni a coltura “prato stabile”, “seminativo” o “seminativo arborato”
(rispettivamente, di € 12961, € 20462 e € 19892).
Per tale ragione, dunque, il valore stimato dal CTU, pari a € 24,96, andrebbe più che dimezzato per essere effettivamente rispondente al valore di mercato del terreno di proprietà del ricorrente: risulta dunque congruo quello determinato dall'ente espropriante, pari a € 12,36.
La CTU appare invece convincente nella parte in cui ha valutato come la parte residua del terreno di proprietà del non abbia subito alcuna diminuzione di Pt_1 valore, poiché suscettibile di autonomo utilizzo, come del resto si evince in modo evidente anche dai rilievi grafici di cui la relazione peritale è corredata.
8 E' perciò infondata la pretesa di parte ricorrente di ottenere una somma, quantificata nelle note conclusionali in € 2.000,00, per l'asserita perdita di valore della residua proprietà.
Deve invece ritenersi estranea al perimetro della domanda giudiziale proposta dal la questione (emersa solo in sede di CTU) relativa alla mancata Pt_1 realizzazione, da parte del di un idoneo accesso a tale parte residua, CP_1 poiché il ricorrente nel suo atto introduttivo non ha fatto cenno alcuno alla suddetta circostanza né tantomeno ha lamentato danni ad essa correlati.
Allo stesso modo, non può essere riconosciuta in questa sede alcuna indennità di occupazione – anche se, erroneamente, è stato conferito al CTU l'incarico di determinarla. Invero, l'oggetto del giudizio risulta definito dalla stessa parte ricorrente (pag. 3 del ricorso) come relativo alla “corretta determinazione del valore di esproprio del terreno di proprietà del ricorrente la cui quantità è pari a
462,16 mq e il cui valore attribuito dall'esponente è di Euro 35,00 al mq in luogo del valore di Euro 12,36 al mq attribuita dalla Commissione.”
D'altra parte, per giurisprudenza pacifica, «le opposizioni alla stima dell'indennità di occupazione e quelle all'indennità di espropriazione contengono domande distinte ed autonome, avuto riguardo alle diversità delle relative "causae petendi", costituite l'una dalla privazione del godimento del bene occupato e l'altra dall'ablazione di quello espropriato» (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 19758 del
25/07/2018; cfr., anche, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10292 del 29/04/2010: «In tema di espropriazione per pubblica utilità, deve dichiararsi preclusa l'opposizione alla stima dell'indennità di occupazione, prospettata per la prima volta con le conclusioni rese in una causa avente originariamente ad oggetto la sola determinazione della indennità di espropriazione, trattandosi di domande distinte ed autonome, avuto riguardo alle diversità delle relative "causae petendi", costituite l'una dalla ablazione del bene espropriato e l'altra dalla privazione del godimento di quello occupato»).
In conclusione, la domanda proposta dal va integralmente respinta. Pt_1
Le spese di lite, liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif., valore da € 5.200,00 a € 26.000,00, seguono la soccombenza.
Le spese della CTU, come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico della parte soccombente.
9
P.Q.M.
la Corte d'Appello, ogni altra istanza disattesa:
1) respinge la domanda di parte ricorrente;
2) condanna alla refusione delle spese del presente giudizio, liquidate Parte_1 in € 5.809,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e
Cap come per legge;
3) pone definitivamente le spese di CTU a carico del medesimo Pt_1
Così deciso in Camera di Consiglio in Firenze in data 3.11.2025
Il cons. estensore
DR ER
La Presidente
LL AR
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
10
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Iª civile, in persona dei magistrati
D.ssa LL AR Presidente
D.ssa DR ER Consigliere relatore
D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA EX ART. 702 TER C.P.C. nella causa civile iscritta al n. 221 /2023 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall'avv. DEL MORO GABRIELE ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. ZARRELLA ANTONIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, giusta procura in atti;
RESISTENTE
avente per oggetto indennità di espropriazione, trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni
• Per parte ricorrente: "Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e disposta Consulenza tecnica d'ufficio, dichiarare il giusto valore del terreno sito in CP_1 identificato al Catasto Terreni del Comune di nel Foglio 5, Part. CP_1 originaria 879, Part. Post frazionamento 947 (ex 879b), seminativo arborato, classe 1, espropriato al ricorrente e per l'effetto ordinare al Comune di
[...]
, in qualità di Autorità Espropriante, di depositare la maggiore somma CP_1 dovuta al ricorrente nei modi e nelle forme di legge, presso la Cassa Depositi e
Prestiti, con gli interessi legali sino al giorno del deposito. Con vittoria di spese e competenze professionali.”
• per parte resistente: “affinché Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare il ricorso in opposizione alla stima e tutte le conclusioni ivi riportate. Con vittoria di spese e onorari di giudizio.“
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis depositato in data 6.2.2023, chiedeva che, Parte_1 previa CTU, fosse determinata la giusta indennità dell'espropriazione subita da parte del . Controparte_1
Deduceva di essere stato proprietario per 1/6 del seguente terreno censito al
Catasto Terreni del Comune di : Foglio 5, part. 879, seminativo CP_1 arborato, classe 1, superficie complessiva di mq. 24.708, e pervenuto per successione dei genitori e che, con avviso del Persona_1 Persona_2
17.11.2016, il Comune di comunicava al ricorrente e agli altri CP_1 comproprietari l'avvio del procedimento espropriativo avente ad oggetto il predetto terreno;
che in data 18.5.2018 il Comune di emetteva il CP_1 decreto di esproprio relativo al predetto terreno per una superficie di mq.
5.538,07, successivamente indicata in 5.546,00 mq.; che in data 18.6.2018 veniva rilevato lo stato di consistenza e l'Autorità espropriante si immetteva nel possesso del terreno di cui sopra;
che, essendo stata disposta anche l'occupazione temporanea di aree non assoggettate ad esproprio necessarie all'esecuzione dei pubblici lavori, tra le quali una porzione di mq. 245,54 del terreno di proprietà del ricorrente, in data 18.6.2018 il Comune di rilevava lo stato di CP_1 consistenza delle stesse e si immetteva nel possesso anche di tale superficie;
che con avviso ricevuto il 7.1.2023 l'Autorità espropriante comunicava al ai Pt_1 sensi dell'art. 27, co. 1, del DPR 327/2001, il deposito da parte della competente
Commissione Provinciale Espropri presso la Città Metropolitana di Firenze della determinazione n. 4 del 7.12.2022 di quantificazione dell'indennità definitiva di espropriazione, in sostanza confermativa dei criteri di stima del Controparte_1
, attribuendo al terreno in oggetto identificato al Foglio 5, Part. originaria
[...]
879, Part. post frazionamento 947 (ex 879b), al quale era stata attribuita la
2 qualità effettiva di terreno incolto, mq. espropriati 5.546,00, il valore di 12,36 euro al mq.
Esponeva il ricorrente di non condividere il valore di esproprio attribuito al predetto terreno, poiché, secondo la giurisprudenza più recente, la valutazione di mercato dei terreni agricoli deve tener conto delle potenzialità del terreno medesimo che, pur essendo agricolo, sia suscettibile di uno sfruttamento diverso e ulteriore.
Secondo il sulla base della perizia estimativa del proprio tecnico di fiducia, Pt_1
Geom. al terreno espropriato avrebbe dovuto essere attribuito il valore Per_3 di € 35,00 al mq., che, moltiplicato per 5.546,00 mq. quale superficie effettivamente espropriata, portava al valore complessivo di € 194.110,00.
Infatti, non soltanto il valore di € 35,00 al mq. era già stato attribuito dal
[...]
in procedure di esproprio relative a terreni limitrofi o comunque Controparte_1 prossimi, ma detto valore appariva congruo anche esaminando la perizia del Co Geometra el Comune di attribuzione del valore venale dei Per_4 CP_1 terreni ai fini IMU, poiché nell'anno 2017, prossimo a quello di esproprio (2018), Co il Comune , in relazione ai terreni come quello di proprietà del CP_1 ricorrente ubicato nel PMU 4.7, attribuiva a quelli con destinazione residenziale un valore di 127,50 al mq, a quelli con destinazione cantiere un valore di 48,00 al mq e a quelli con destinazione attrezzature pubbliche un valore di Euro 64,00 al mq.
Precisava il ricorrente che oggetto del giudizio era la corretta determinazione del valore di esproprio del terreno di proprietà del ricorrente medesimo, la cui quantità era pari a 462,16 mq e al quale andava attribuito il valore di € 35,00 al mq in luogo del valore di € 12,36 al mq attribuita dalla Commissione Provinciale
Espropri.
Si costituiva il (di seguito, solo il , in primo Controparte_1 CP_1 luogo chiedendo alla Corte di limitare l'esame della controversia a quanto espressamente riconosciuto e dichiarato dalla parte ricorrente, limitando il petitum del giudizio ai mq. 462,16 di terreno espressamente dichiarati ex adverso. Nel merito, confermava la correttezza della stima dell'indennità di esproprio, come determinata dal e confermata in via definitiva dalla CP_1
Commissione Provinciale Espropri, sulla base del certificato di destinazione urbanistica della originaria p.lla n. 879 del foglio n. 5 (“In parte “Viabilità urbana
3 e territoriale secondaria” di cui all'art. n. 89 delle N.T.A.; In parte “Verde di rispetto” di cui all'art. n. 95 delle N.T.A.; In parte “Aree sottoposte a totale inedificabilità” di cui all'art. n. 102 delle N.T.A.; In parte “Corsi idrici di progetto” di cui all'art. n. 141 delle N.T.A.; In parte “Zone agricole a carattere di seminativo” di cui all'art. n. 154 delle N.T.A.; In parte “Casse di espansione idraulica” di cui all'art. n. 142 delle N.T.A..”) e dell'attestazione di zona territoriale omogenea, da cui risulta che detta originaria particella ricade “all'esterno delle Zone Omogenee di tipo A, B, C, D ai sensi del D.M. n. 1444 del 02.04.1968”, essendo invece inconferente quanto dedotto dal ricorrente in merito al valore di € 35,00 al mq attribuito a terreni ubicati in prossimità a quelli oggetto di giudizio, tuttavia non attinenti per caratteristica e natura al caso di specie, poiché giardini privati pertinenziali ad abitazioni o resedi di attività commerciali di superficie assai ridotta, e dunque con un valore commerciale ben superiore a quello di terreni non funzionalmente collegati a edifici, mentre i terreni oggetti di giudizio erano campi aperti aventi natura, caratteristiche e destinazione agricola, senza evidenziare affatto una potenziale utilizzazione economica suscettibile di sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quello agricolo. Altrettanto inconferenti, secondo il
Comune, era il riferimento al valore attribuito ai fini IMU nel 2017 ai terreni
“ubicati nel PMU 4.7”, poiché il terreno del ricorrente non aveva destinazione residenziale o di cantiere o di attrezzature pubbliche, bensì agricola ed era sottoposto a totale inedificabilità, come confermato dal certificato di destinazione urbanistica nonché dall'attestazione di zona territoriale omogenea del Settore
Urbanistica.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e CTU, espletata dall'Ing. Persona_5
Concessi alle parti termini per note riepilogative e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15.7.2025, che si è svolta nelle forme della trattazione scritta.
********
Al fine di decidere, viene in rilievo quanto è emerso dalla relazione del CTU Ing.
dalle cui valutazioni conclusive questa Corte ritiene tuttavia Persona_5 di doversi discostare, per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che, come risulta dalla relazione peritale: “Allo stato attuale il terreno è individuato al Catasto Terreni del Comune di nel Foglio CP_1
4 5, Part. Post frazionamento 947 (ex 879b), (Part. originaria 879), seminativo arborato, classe 1., per una superficie di proprietà pari a 462,16 mq.” (pag. 6 della relazione). “Il terreno espropriato, attualmente risulta totalmente inglobato nella sede stradale della Circonvallazione di Capalle. Mentre l'area di terreno residua risulta ancora a carattere agricolo. Dal sopralluogo è emerso che la nuova viabilità è stata realizzata andando a tagliare marginalmente la proprietà senza inefficiare l'utilizzo del terreno non soggetto a esproprio. Nonostante ciò, non è stato previsto un accesso alla proprietà, ad esempio con l'interruzione del marciapiede.” (pag. 9 della relazione).
Ha rilevato il CTU che “Al momento del Decreto di Esproprio, Maggio 2018, la part.
879 del Foglio di Mappa 5, il terreno oggetto di causa era definito:
In parte “Viabilità urbana territoriale secondaria”
In parte “Verde di rispetto”
In parte “Aree sottoposte a totale inedificabilità”
In parte “Corsi idrici di progetto”
In parte “Zone agricole a carattere di seminativo”
In parte “Casse di espansione idraulica”
Inoltre, ricadeva all'esterno delle Zone Omogenee di tipo A, B, C, D ai sensi del
D.M. n. 1444 del 02.04.1968.
Per cui non può essere definito legalmente edificabile o legittimamente edificabile.” (pag. 14 della relazione).
Dovendo, dunque, procedere alla stima del terreno oggetto di causa come non edificabile, il CTU ha utilizzato il metodo comparativo del confronto di mercato, che, come è noto, è un metodo che, in linea con gli standard nazionali ed internazionali di riferimento, si basa sulla rilevazione dei prezzi di mercato che derivano da atti di compravendita di immobili ricadenti nello stesso segmento di mercato dell'immobile da valutare, e pertanto simili per collocazione e tipologia, secondo i dati disponibili in un arco di tempo non troppo distante dall'epoca di valutazione del bene.
Si legge nella CTU: “Per poter procedere sono stati reperiti due atti di acquisto.
In un atto il venditore vendeva a due acquirenti diversi due appezzamenti di terreno.
5 Gli atti su cui si basa la stima sono: Atto Notaio del 21.09.2021, rep. 12583 Per_6
(Allegato 14) e Atto Notaio del 8.07.2021, rep. 328, raccolta 169 Per_7
(Allegato 15). Dal prezzo di vendita è stato calcolato il prezzo unitario.”
Poiché da tali atti risultava prezzi di vendita unitari rispettivamente di € 21,58
(per una superficie di 695 mq di “prato irriguo”), di € 24,30 (per una superficie di
615 mq di “seminativo irriguo”) e di € 28,91 (per una superficie di 657 mq di
“prato irriguo”), il valore di mercato del terreno oggetto di stima è stato indicato dal CTU “come la media aritmetica dei tre prezzi sopra riportati, quindi pari a €
24,96 mq. La proprietà del sig. è pari a 462,16 mq, per cui l'indennità Parte_1 dovuta ammonta a 11.535,51 €” (pag. 16 della relazione)
Ha precisato il CTU (pag. 18 della relazione) che “la porzione di terreno di proprietà del Sig. non espropriata risulta esterna all'area oggetto di Parte_1 causa e non dipendente. La parte residua, retinata in blu, mantiene una superficie tale da garantirne l'utilizzo. Quindi il distacco non influisce in modo negativo sulla parte residua. Per questo motivo, si ritiene che il terreno ancora in possesso del
Sig. non abbia subito una diminuzione di valore.” Tuttavia, il consulente ha Pt_1 ritenuto opportuno far presente “che l'Amministrazione Comunale durante la realizzazione della Circonvallazione di Capalle non ha realizzato un opportuno accesso al terreno ancora di proprietà Sig. ad esempio con l'interruzione Pt_1 del marciapiede. Si valuta questa mancanza con un valore forfettario pari a 2.500
€.”.
Quanto all'indennità di occupazione temporanea d'urgenza, si legge nella CTU:
“In data 18.05.2018 il Comune di emetteva il Decreto di Esproprio. CP_1
In data 18.06.2018 l'autorità si immetteva in possesso del terreno.
In data 18.06.2018 l'autorità si immetteva in possesso anche di una porzione di terreno non assoggettata a esproprio di cui disponeva l'occupazione temporanea per l'esecuzione dei lavori. Il Sig. era proprietario di una porzione di 245,54 Pt_1 mq. L'indennità di occupazione spettante al proprietario, per la giurisprudenza corrente, viene identificata come 1/12 dell'indennità di esproprio per ogni anno e
1/12 dell'indennità annua per ogni mese. Il periodo di occupazione considerato coincide dal momento dell'immissione in possesso alla fine dei lavori, cioè dal
18.06.2018 al 08.02.2021, data che mi è stata comunicata dagli uffici della
Pubblica Amministrazione. Per cui il calcolo che ne scaturisce è il seguente:
24,96 €/mq x 245,54 mq = 6.128,68 €
6 6.128,68 € /12 = 510,72 €/annui * 2 anni = 1.021,45 €
510,72 €/annui /12 = 42,56 €/mensili * 7 mesi = 297,92 €
42,56 €/mensili /30 giorni = 1,42 €/giornalieri * 21 giorni = 29,82 €
Totale 1.349,19 € “(pag. 20 della relazione)
Le conclusioni della CTU sono state, per motivi opposti, contestate da entrambe le parti.
Il ricorrente si è di fatto riportato agli argomenti illustrati nel suo atto introduttivo al fine di sostenere che il valore di mercato del terreno sarebbe di € 35,00 al mq, salvo chiedere sia l'indennità di occupazione temporanea di € 1.349,19 quantificata dal CTU e l'importo di € 2.500,00 indicato dal medesimo CTU per la mancanza di un accesso alla parte residua del terreno rimasta di sua proprietà, sia un ulteriore importo di € 2.000,00 per l'asserita diminuzione di valore di tale parte residuale.
Il invece, ha lamentato che il CTU avrebbe fatto riferimento, per CP_1 determinare il valore del bene, ad atti di compravendita relativi a terreni ubicati in altro comprensorio del e con destinazione catastale prati/seminativo CP_1 irriguo diversa dai terreni oggetto di causa, altresì contestando la determinazione della somma di € 1.349,19 a titolo di indennità di occupazione e quella di €
2.500,00 per dotare il terreno residuo, non intercluso, di un accesso dalla nuova strada pubblica, stante l'assenza di domanda giudiziale al riguardo.
Ebbene, in punto di stima del bene, non possono aver rilievo le osservazioni critiche della parte ricorrente, che non si confrontano con le valutazioni del CTU, ma si limitano a riproporre gli argomenti illustrati nel ricorso introduttivo, senza muovere critiche specifiche e circostanziate al metodo di valutazione adottato in sede peritale (cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11917 del 06/05/2021).
Quanto, invece, ai rilievi critici di parte resistente, premesso che il non CP_1 ha indicato atti comparabili diversi da quelli individuati dal CTU, non sembra possa rilevare che questi ultimi siano relativi ad atti di compravendita effettuati nel
2021, e quindi a tre anni di distanza dall'espropriazione dei terreni del Pt_1 trattandosi di un arco temporale contenuto, nel quale non è comprovato si siano verificate significative variazioni in aumento del valore dei terreni agricoli;
neppure vi sono riscontri oggettivi all'assunto per cui i terreni compravenduti del
2021 sarebbero ubicati in una “zona commercialmente più apprezzata dal
7 mercato”, essendo simile l'ubicazione periferica rispetto al centro abitato di
[...]
. CP_1
Non prive di effettivo rilievo risultano, invece, le osservazioni critiche relative al fatto che le compravendite utilizzate quali atti comparabili dal CTU abbiano ad oggetto terreni aventi un'estensione di circa 600 mq e, soprattutto, aventi qualità catastale di prato o seminativo “irriguo”.
Invero, quanto al primo aspetto, occorre considerare che il terreno ablato dal
Comune ha un'estensione complessiva di oltre 5000 mq, anche se la quota di proprietà del di soli 462,16 mq: ed è noto che la diversa estensione incide Pt_1 sul prezzo unitario, che tende a decrescere all'aumentare delle dimensioni del terreno.
Ciò che soprattutto rileva, peraltro, è che gli atti comparabili si riferiscano a terreni
“irrigui”, caratteristica di cui il terreno già di proprietà del ricorrente è privo.
Il CTU non ha dato risposta alle predette osservazioni critiche, benché puntuali e specifiche, limitandosi a ribadire in modo apodittico, a pag. 20 della relazione,
l'idoneità dei comparabili scelti per la stima, senza necessità di ridurre di alcuna percentuale il valore stimato.
Al contrario, pare alla Corte che i rilievi critici di parte resistente debbano essere adeguatamente valutati al fine di determinare il giusto valore del terreno oggetto di causa.
Basti considerare che, sulla base dei Valori Agricoli Medi provinciali dell'annualità
2018, in relazione alla regione agraria n. 4 in cui è inserito il Comune di
[...]
, i terreni a coltura “seminativo arborato irriguo” o “seminativo irriguo” CP_1 hanno un prezzo ad ettaro più che doppio (rispettivamente, di € 43673 e € 44770) rispetto ai terreni a coltura “prato stabile”, “seminativo” o “seminativo arborato”
(rispettivamente, di € 12961, € 20462 e € 19892).
Per tale ragione, dunque, il valore stimato dal CTU, pari a € 24,96, andrebbe più che dimezzato per essere effettivamente rispondente al valore di mercato del terreno di proprietà del ricorrente: risulta dunque congruo quello determinato dall'ente espropriante, pari a € 12,36.
La CTU appare invece convincente nella parte in cui ha valutato come la parte residua del terreno di proprietà del non abbia subito alcuna diminuzione di Pt_1 valore, poiché suscettibile di autonomo utilizzo, come del resto si evince in modo evidente anche dai rilievi grafici di cui la relazione peritale è corredata.
8 E' perciò infondata la pretesa di parte ricorrente di ottenere una somma, quantificata nelle note conclusionali in € 2.000,00, per l'asserita perdita di valore della residua proprietà.
Deve invece ritenersi estranea al perimetro della domanda giudiziale proposta dal la questione (emersa solo in sede di CTU) relativa alla mancata Pt_1 realizzazione, da parte del di un idoneo accesso a tale parte residua, CP_1 poiché il ricorrente nel suo atto introduttivo non ha fatto cenno alcuno alla suddetta circostanza né tantomeno ha lamentato danni ad essa correlati.
Allo stesso modo, non può essere riconosciuta in questa sede alcuna indennità di occupazione – anche se, erroneamente, è stato conferito al CTU l'incarico di determinarla. Invero, l'oggetto del giudizio risulta definito dalla stessa parte ricorrente (pag. 3 del ricorso) come relativo alla “corretta determinazione del valore di esproprio del terreno di proprietà del ricorrente la cui quantità è pari a
462,16 mq e il cui valore attribuito dall'esponente è di Euro 35,00 al mq in luogo del valore di Euro 12,36 al mq attribuita dalla Commissione.”
D'altra parte, per giurisprudenza pacifica, «le opposizioni alla stima dell'indennità di occupazione e quelle all'indennità di espropriazione contengono domande distinte ed autonome, avuto riguardo alle diversità delle relative "causae petendi", costituite l'una dalla privazione del godimento del bene occupato e l'altra dall'ablazione di quello espropriato» (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 19758 del
25/07/2018; cfr., anche, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10292 del 29/04/2010: «In tema di espropriazione per pubblica utilità, deve dichiararsi preclusa l'opposizione alla stima dell'indennità di occupazione, prospettata per la prima volta con le conclusioni rese in una causa avente originariamente ad oggetto la sola determinazione della indennità di espropriazione, trattandosi di domande distinte ed autonome, avuto riguardo alle diversità delle relative "causae petendi", costituite l'una dalla ablazione del bene espropriato e l'altra dalla privazione del godimento di quello occupato»).
In conclusione, la domanda proposta dal va integralmente respinta. Pt_1
Le spese di lite, liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif., valore da € 5.200,00 a € 26.000,00, seguono la soccombenza.
Le spese della CTU, come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico della parte soccombente.
9
P.Q.M.
la Corte d'Appello, ogni altra istanza disattesa:
1) respinge la domanda di parte ricorrente;
2) condanna alla refusione delle spese del presente giudizio, liquidate Parte_1 in € 5.809,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e
Cap come per legge;
3) pone definitivamente le spese di CTU a carico del medesimo Pt_1
Così deciso in Camera di Consiglio in Firenze in data 3.11.2025
Il cons. estensore
DR ER
La Presidente
LL AR
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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