Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 18/03/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 18/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2265 / 2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Antonio Ruva, con il quale è elettivamente domiciliata in
Caulonia Marina (RC) via San Giuseppe Moscati n. 1 ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Lilia Bonicioli, con la quale è elettivamente domiciliato in Locri (RC) via Matteotti n. 48 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/08/2024, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che ha proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi a questo Tribunale, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, ex art. 1, L. n. 18/80;
- che il C.T.U. non l'ha ritenuta meritevole del beneficio richiesto;
- che il consulente ha valutato in modo restrittivo le patologie riguardanti la colonna vertebrale e le ginocchia, che determinano delle limitazioni funzionali con deficit statico dinamico;
- che le patologie erano già presenti all'epoca della domanda amministrativa e hanno subito un aggravamento.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia
L'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso accertare che lo stato patologico del Sig.ra Parte_1
è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento dell'indennità
[...]
relative alla percezione per il riconoscimento del beneficio del proprio stato di
“invalidità civile”, al fine di ottenere l'indennità di accompagno prevista dall'art. 1 della legge n. 18 dell'11.02.1980 e successive integrazioni e modificazioni, oltre interessi e rivalutazione, e per l'effetto, riconoscerne, mediante sentenza, i benefici per come richiesti nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio. -Con vittoria di spese diritti ed onorari dell'intero procedimento, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
concludendo per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 22/11/2024, questo giudicante ha disposto che il
C.T.U. che ha svolto le operazioni peritali nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, rendesse chiarimenti – mediante il deposito di una relazione 3
integrativa - in ordine alle conclusioni formulate, con particolare riferimento alla documentazione medica successiva, depositata nel corso del presente giudizio.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Va premesso che oggetto del presente giudizio è l'accertamento del requisito sanitario legittimante il conseguimento dell'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge 18/80.
L'art. 1 della legge 18/80 riconosce l'indennità di accompagnamento ai
Mutilati ed Invalidi Civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche, che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di assistenza continua.
Pertanto, le condizioni medico-legali per il riconoscimento dell'indennità in oggetto sono due:
1) l'impossibilità di deambulare autonomamente, anche con l'ausilio di mezzi ortopedici;
2) l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Conseguentemente, non è sufficiente che l'autonomia del paziente sia compromessa, ma lo stesso, invalido al 100%, deve altresì trovarsi nell'impossibilità di deambulare autonomamente, anche con l'ausilio di mezzi ortopedici e nell'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Orbene, nel ricorso introduttivo al presente giudizio, non si rinviene alcuna concreta censura, limitandosi parte ricorrente, in maniera generica, a lamentare che le valutazioni del C.T.U. sono eccessivamente restrittive con riferimento alle patologie da cui la ricorrente è affetta. 4
A fronte di tali generiche doglianze, ritiene il giudicante che l'elaborato peritale depositato nel giudizio di accertamento tecnico preventivo sia coerente con la documentazione medica in atti e sorretto da un attento esame obiettivo.
Tuttavia, dalla documentazione medica successiva, depositata nel corso del presente giudizio, è emerso un aggravamento del quadro patologico della ricorrente, per cui, con provvedimento del 22/11/2024, questo giudicante ha disposto che il CTU che ha svolto le operazioni peritali nel giudizio di accertamento tecnico preventivo rendesse chiarimenti in ordine alle conclusioni formulate.
Il CTU, dopo aver esaminato la documentazione successiva ha ribadito che, in base alla documentazione medica presente in atti all'epoca della visita peritale e alla luce dell'esame obiettivo, la ricorrente presentava il seguente quadro patologico: “Condizioni discrete. come costituzione. CP_2
Deambulazione a piccoli passi. Stato di nutrizione e sanguificazione normale.
Decubito: indifferente. Cute umida, elastica. Sottocutaneo ben rappresentato.
Sistema pilifero normalmente rappresentato e distribuito secondo sesso ed eta'.
Edemi peritibiali bilaterale. Sistema linfoghiandolare superficiale apparentemente indenne. Masse muscolari ipotonico-ipotrofiche arti inferiori” e che, al momento della visita peritale, deambulava autonomamente;
inoltre, il
C.T.U. ha riscontrato un aggravamento nel quadro patologico della ricorrente, la quale è attualmente invalida al 100%, con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana con decorrenza dal 10.03.2024, in quanto solo in tale data, alla luce dell'esame RM
Spinale L/S (agli atti), si identifica il “conflitto con entrambe le relative radici emergenti”.
Questo giudicante ritiene di fare proprie le conclusioni del C.T.U, perché persuasive e coerenti con la documentazione in atti, anche con riferimento alla decorrenza, ancorata a parametri specifici, alla luce della documentazione medica successiva allegata nel corso del presente giudizio. 5
Pertanto, il ricorso va accolto, con la decorrenza indicata dal C.T.U. in sede di chiarimenti.
Le spese di lite restano integralmente compensate tra le parti, in ragione del riconoscimento del requisito sanitario legittimante il conseguimento della prestazione oggetto di domanda con decorrenza dal 10/03/2024, quale conseguenza di un aggravamento sopravvenuto alla valutazione operata dall' in via amministrativa e all'inizio delle operazioni peritali nel giudizio CP_1
di accertamento tecnico preventivo.
Restano a carico dell' le spese della CTU espletata nel giudizio di CP_1
accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. . Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.R.G. Parte_1
2265/2024, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la sig.ra Parte_1
è invalida al 100% con necessità di assistenza continua,
[...]
non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana e di deambulare autonomamente, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/1980, con decorrenza dal 10/03/2024;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- Pone definitivamente a carico dell le spese della CTU CP_1
espletata nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott.
. Persona_1
Locri, 18/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci