Articolo 3 della Legge 24 luglio 1959, n. 692
Articolo 2
Versione
22 settembre 1959
Art. 3.
Alla copertura dell'onere presunto di lire 132.000.000 derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1959-60, sara' provveduto mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli n. 151 (26.000.000), n. 159 (60.000.000) e n. 169 (46.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1958-59.
Per gli oneri dipendenti dall'applicazione della presente legge negli esercizi successivi non si fara' luogo ad apposita assegnazione: pertanto agli stessi si provvedera' nell'ambito dell'importo complessivo degli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio 1959-60 concernente spese per i servizi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 22 settembre 1959