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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/02/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8252/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 19/02/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIGNATARO Parte_1 C.F._1
ricorrente e rappresentat_ Controparte_1 P.IVA_1
e difes_ dall'Avv.CONTURSI CHIARA resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 30/09/2024 proponeva opposizione avverso il Parte_1 precetto, notificato dall'opposto in d 30-8-2024 con il quale era intimato di dare esecuzione al titolo ivi indicato nella parte relativa alla condanna alle spese di lite (sentenza del tribunale di Foggia561/2014 resa in data 30-8-2024 nel giudizio 3990/1010). Eccepiva essere le generalità indicate nella intestazione della sentenza ( , n. S. Giovanni Rotondo il Parte_1
12-2-1958) non riferibili ad essa opponente (n. Cerignola il 18-2-1958); non essendo la sentenza in questione mai stata oggetto di correzione;
in ogni caso invocava la prescrizione decennale.
Si costituiva l chiedendo il rigetto della domanda;
invocando l'identità soggettiva della CP_1 parte odierna nente e l'invio di due diffide interruttive in data 4-11-2014 e 15-4-2014.
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti.
Osserva
L'opposizione è fondata.
1 Per regola generale il titolo esecutivo giudiziale deve necessariamente contemplare la pretesa creditoria nonché il nome del debitore, non essendo ammessa alcuna integrazione con elementi ricavabili aliunde; eventuali errori vanno previamente emendati con la speciale procedura di correzione.
La sentenza data dal Giudice del Lavoro di Foggia- con condanna della ricorrente alle spese di lite nella misura di € 1800,00 oltre IVA e CPA- richiama espressamente il ricorso depositato il 3 marzo 2010 la cui copia notificata è allegata al fascicolo di parte resistente ed è esaminata ai fini della presente pronuncia) reca, in intestazione, le generalità di nata a [...] il [...], Parte_1 laddove la odierna ricorrente è /1958 a Cerignola e ivi residente a[...] Puglie 32……
È nullo il titolo esecutivo giudiziale nel quale il debitore sia indicato con un nominativo diverso da quello reale, ancorché non esistano dubbi sulla identificazione e sulla residenza del debitore medesimo.
Bene avrebbe fatto l'estensore del precetto a provvedere preliminarmente a chiedere la correzione della sentenza sopra indicata.
Assorbita l'eccezione di prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
Si dispone la trasmissione degli atti alla Procura presso la Corte dei Conti di Bari per la valutazione di eventuali responsabilità di tipo erariale.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- accoglie l'opposizione;
- dichiara inefficace l'atto di precetto;
- condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 98 per spese,
€ 1400,00 per onorari, oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge. Con attribuzione Avv. Pignataro antist.
- dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura presso la Corte dei Conti di Bari per la valutazione di eventuali responsabilità di tipo erariale.
Foggia, 19 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 19/02/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIGNATARO Parte_1 C.F._1
ricorrente e rappresentat_ Controparte_1 P.IVA_1
e difes_ dall'Avv.CONTURSI CHIARA resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 30/09/2024 proponeva opposizione avverso il Parte_1 precetto, notificato dall'opposto in d 30-8-2024 con il quale era intimato di dare esecuzione al titolo ivi indicato nella parte relativa alla condanna alle spese di lite (sentenza del tribunale di Foggia561/2014 resa in data 30-8-2024 nel giudizio 3990/1010). Eccepiva essere le generalità indicate nella intestazione della sentenza ( , n. S. Giovanni Rotondo il Parte_1
12-2-1958) non riferibili ad essa opponente (n. Cerignola il 18-2-1958); non essendo la sentenza in questione mai stata oggetto di correzione;
in ogni caso invocava la prescrizione decennale.
Si costituiva l chiedendo il rigetto della domanda;
invocando l'identità soggettiva della CP_1 parte odierna nente e l'invio di due diffide interruttive in data 4-11-2014 e 15-4-2014.
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti.
Osserva
L'opposizione è fondata.
1 Per regola generale il titolo esecutivo giudiziale deve necessariamente contemplare la pretesa creditoria nonché il nome del debitore, non essendo ammessa alcuna integrazione con elementi ricavabili aliunde; eventuali errori vanno previamente emendati con la speciale procedura di correzione.
La sentenza data dal Giudice del Lavoro di Foggia- con condanna della ricorrente alle spese di lite nella misura di € 1800,00 oltre IVA e CPA- richiama espressamente il ricorso depositato il 3 marzo 2010 la cui copia notificata è allegata al fascicolo di parte resistente ed è esaminata ai fini della presente pronuncia) reca, in intestazione, le generalità di nata a [...] il [...], Parte_1 laddove la odierna ricorrente è /1958 a Cerignola e ivi residente a[...] Puglie 32……
È nullo il titolo esecutivo giudiziale nel quale il debitore sia indicato con un nominativo diverso da quello reale, ancorché non esistano dubbi sulla identificazione e sulla residenza del debitore medesimo.
Bene avrebbe fatto l'estensore del precetto a provvedere preliminarmente a chiedere la correzione della sentenza sopra indicata.
Assorbita l'eccezione di prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
Si dispone la trasmissione degli atti alla Procura presso la Corte dei Conti di Bari per la valutazione di eventuali responsabilità di tipo erariale.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- accoglie l'opposizione;
- dichiara inefficace l'atto di precetto;
- condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 98 per spese,
€ 1400,00 per onorari, oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge. Con attribuzione Avv. Pignataro antist.
- dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura presso la Corte dei Conti di Bari per la valutazione di eventuali responsabilità di tipo erariale.
Foggia, 19 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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