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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Treviso, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Treviso |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 26/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TREVISO Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TITO RAFFAELE, Presidente e Relatore
CELOTTO GUIDO, Giudice
LUCA DELI, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 209/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Veneto 4 - Sede IS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 5225 DOGANE DAZI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 385/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: Ricorrente_1 SRL =“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IS: (a) accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'invalidità e/o l'illegittimità e/o la non esecutività dell'“Atto di irrogazione di sanzioni amministrative tributarie” prot. 5225 datato 13/2/2025 per i motivi esposti nella trattazione in diritto che precede, con ogni consequenziale statuizione;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita ritenesse infondate le argomentazioni che precedono e, per l'effetto, valutasse sussistenti i requisiti per l'irrogazione delle sanzioni:
(b)rideterminare le sanzioni riducendo l'importo delle medesime onde ricondurle ad equità e, eventualmente, in applicazione dell'art. 7, comma 4, del. D.Lgs. 472/1997, ridurle fino a 1/4 del minimo edittale da riquantificarsi sulla base dei diritti di confine asseritamente evasi, con esclusione dell'IVA.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Resistente ( NA di IS ) = nel merito, rigettare integralmente il ricorso proposto per i motivi di cui in narrativa e confermare la piena legittimità dell'atto di irrogazione di sanzioni emesso in data
13/02/2025 assunto al protocollo 5225/RU oggetto di impugnazione.
Con vittoria delle spese del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, la società Ricorrente_1 S.R.L. impugnava il provvedimento di irrogazione sanzioni notificato il 13 febbraio 2025.. L'Amministrazione,infatti, recependo le risultanze di un'indagine svolta dall'Ufficio delle Dogane di La Spezia, contestava l'indebita sottovalutazione di merci (calzature) importate dalla società Società_1 Ltd (rappresentata fiscalmente in Italia da Società_2 S.p.A.), assumendo che il valore in dogana dovesse essere determinato non già sul prezzo di acquisto dal fornitore cinese, bensì sul maggior valore di vendita ai clienti finali unionali. Secondo la prospettazione erariale, tali vendite si sarebbero perfezionate antecedentemente all'importazione, rendendo la Società_1 un mero soggetto interposto e le fatture presentate in dogana inidonee a rappresentare il reale valore di transazione ex art. 70 CDU.
L'Ufficio estendeva la responsabilità alla ricorrente Ricorrente_1 S.R.L., intervenuta quale spedizioniere doganale per due operazioni nell'anno 2022. La NA sosteneva che, stante l'impossibilità per un rappresentante fiscale di conferire mandato per la rappresentanza diretta a favore di soggetto extra-UE, il
Ricorrente_1 avesse operato in una "implicita" rappresentanza indiretta, divenendo così coobbligato solidale ai sensi degli artt. 77 e 79 del Codice NAle dell'Unione (CDU) per i dazi e l'IVA all'importazione.
In conseguenza irrogava - con separato atto - la sanzione amministrativa di cui all'art. 303 TULD, di cui qui appunto devesi discutere.
La parte ricorrente eccepiva: il difetto di legittimazione passiva, avendo agito in rappresentanza diretta su mandato di un soggetto stabilito in UE (Società_2); l'assenza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) necessario per configurare la responsabilità dello spedizioniere, non potendo lo stesso conoscere accordi commerciali interni o documenti non allegati alle dichiarazioni;
l'infondatezza nel merito della ricostruzione del valore, basata su meri documenti interni ("proforma") privi di efficacia traslativa;
l'illegittimità della richiesta dell'IVA, tributo interno non qualificabile all'epoca come diritto di confine.
L'Ufficio si costituiva ribadendo la legittimità del proprio operato e la natura oggettiva della responsabilità solidale del dichiarante.
Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2025 , la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Va subito detto che con sentenza nr. 434/25 depositata il 31.12.2025, ( ricorso iscritto sub 208/25 RG ) emessa da questa Corte in identica composizione, è stato già accolto il ricorso presentato dalla società avverso l'atto logicamente antecedente e cioè la revisione della dichiarazione doganale da cui è logicamente scaturito il presente atto di irrogazione sanzione.
Non essendo state esposte dalle parti argomentazioni nuove e diverse ci si può limitare quindi a riportare le motivazioni della precedente decisione: imn quanto venendo meno - secondo questo Collegio - la pretesa tributaria viene meno anche la sanzione, senza che sia necessario affrontare ulteriori motivi di censura sollevati dalla ricorrente sulla interpretazione dell'art. 303 TULD qui citato.
In via preliminare e assorbente, il Collegio dà atto incidenter tantum che, con sentenza depositata poche settimane or sono da questa stessa Sezione (sentenza del 24/11/2025 relativa ai ricorsi riuniti RG 227/2025 e altri), è stato annullato l'avviso di accertamento presupposto emesso nei confronti dell'importatore Società_1
Ltd e del rappresentante fiscale Società_2 tale sede, il Giudice ha accertato l'insussistenza della pretesa tributaria, rilevando come la documentazione rinvenuta dall'Ufficio (file excel, proforma invoice) non fosse idonea a dimostrare l'esistenza di una vendita per l'esportazione perfezionatasi prima dell'introduzione delle merci nel territorio unionale. Venendo meno l'obbligazione doganale principale in capo al debitore di riferimento, decade necessariamente il vincolo di solidarietà azionato nei confronti del rappresentante in dogana, non potendo sussistere una responsabilità accessoria in assenza del debito d'imposta originario. Anche a voler prescindere dall'esito favorevole del giudizio principale ( ovviamente non ancora definitivo ) le argomentazioni difensive prospettate dalla ricorrente colgono nel segno, evidenziando l'assoluta estraneità del Ricorrente_1 alla presunta frode e l'assenza dei presupposti soggettivi per la sua chiamata in correità. L'impianto accusatorio dell'Ufficio soffre di un evidente vizio logico nella parte in cui tenta di trasformare la responsabilità professionale dello spedizioniere in una forma di responsabilità oggettiva occulta. È emerso dagli atti che la contestazione si fonda su una complessa attività di indagine, che ha richiesto l'accesso presso i locali dell'importatore, l'analisi di server aziendali e l'incrocio di dati gestionali interni. Pretendere che il Ricorrente_1, chiamato a gestire due singole operazioni doganali nel 2022, potesse o dovesse rilevare anomalie riscontrabili emerse poi solo attraverso poteri di polizia giudiziaria, significa stravolgere il canone della diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c.
La difesa di parte ricorrente ha evidenziato come l'Amministrazione finanziaria abbia operato una inammissibile traslazione di responsabilità: l'Ufficio non ha fornito alcuna prova che il Ricorrente_1 fosse a conoscenza della presunta "vendita a monte" o che disponesse di documenti diversi da quelli usuali (fatture commerciali, documenti di trasporto) che apparivano formalmente corretti. La tesi erariale, secondo cui lo spedizioniere " avrebbe dovuto sapere", si infrange contro la realtà fattuale di un'operazione che, per anni e per centinaia di importazioni, non ha mai destato sospetti neppure nei funzionari doganali preposti ai controlli di linea.
Manca, in radice, quell'elemento soggettivo (la negligenza inescusabile o la partecipazione consapevole) che l'art. 79 del CDU pone come conditio sine qua non per estendere il debito doganale al rappresentante.
Osserva questo Collegio come non risulta conferente , nel caso di specie e per quanto si dirà, stabilire se il ricorrente abbia agito quale rappresentante diretto o quale rappresentante indiretto;
distinzione che ha formato oggetto di ampio dibattito fra le parti. E' noto che in ambito doganale, si distingue tra rappresentanza diretta, in cui il delegato agisce in nome e per conto del cliente, e rappresentanza indiretta, in cui il rappresentante agisce per conto dell'importatore, ma in nome proprio (art. 18 CDU). Tale distinguo è di fondamentale importanza: nel primo caso, il delegato non è responsabile del pagamento dei maggiori diritti in ipotesi di accertamento doganale;
al contrario, in caso di rappresentanza indiretta, è prevista, in via generale, una responsabilità solidale del dichiarante con il soggetto per conto del quale è effettuata l'operazione doganale. Tale responsabilità solidale innanzi tutto non può estendersi all'IVA all'importazione, come ormai chiarito dalla Corte di Giustizia europea e dalla
SSzione.
Insomma in caso di rappresentanza diretta il rappresentante non è responsabile dei maggiori diritti dovuti all'importazione, in caso di rappresentanza indiretta è prevista, in via generale, una responsabilità solidale del dichiarante con il soggetto per conto del quale è effettuata l'operazione doganale (art. 77 codice doganale dell'Unione europea).
Occorre però meglio precisare la responsabilità dello spedizioniere che operi in rappresentanza indiretta. La Corte di SSzione, ( in un caso concreto del tutto assimilabile al presente ) con la sentenza n. 16625 del 4.8.2020, è intervenuta sul tema apportando un contributo decisivo nel limitare la responsabilità dell'operatore doganale in ordine alle sanzioni.
Nel caso di specie, un Ricorrente_1 aveva seguito per conto di un importatore italiano l'introduzione nel nostro Paese di 28 spedizioni di calzature sportive provenienti dalla Cina. Quello che lo spedizioniere doganale non poteva sapere – e che gli sarebbe stato noto solamente a seguito di una lunga e complessa indagine condotta dagli organismi antifrode – era la falsità dei prezzi di vendita indicati in fattura (appena 1,40 euro per paio di calzature) rispetto al valore reale di cessione dei beni importati.
Conseguentemente alla scoperta della frode, l'Ufficio aveva emesso avviso di rettifica dell'accertamento per il recupero dei maggiori dazi dovuti (non oggetto del presente giudizio) nonché atto di irrogazione di sanzione, sia nei confronti dell'importatore che dello spedizioniere doganale. Quest'ultimo impugnava i provvedimenti sanzionatori sostenendo la propria buona fede, alla luce del fatto che l'attività illecita dell'importatore era stata scoperta dall'Autorità solo a seguito di una lunga indagine che lo spedizioniere non avrebbe mai potuto effettuare personalmente, sia per motivi di costi, di personale e di competenze.
La Corte, accogliendo le doglianze dell'operatore doganale, ha ritenuto che, in materia di sanzioni doganali, vi possa essere una corresponsabilità dello spedizioniere unicamente nei casi in cui si accerti una sua violazione del dovere di diligenza professionale. Secondo i giudici, tale evenienza era da escludersi nel caso in esame, in quanto era stato dimostrato come lo spedizioniere avesse avuto una condotta caratterizzata dal pieno rispetto dell'ordinaria diligenza professionale prevista dall'art. 1176 c.c., anche sulla scorta delle informazioni che lo stesso aveva ricevuto dal proprio cliente importatore. Ritiene questo Collegio, in conseguenza a tale interpretazione, che qui si condivide , che essendo pacificamente esclusa ogni possibilità di responsabilità di natura oggettiva, il rappresentante doganale che agisce in rappresentanza indiretta risponde, per eventuali errori nella dichiarazione doganale, soltanto se ha violato i propri doveri di diligenza professionale, circostanza che spetta alla NA dimostrare.
L'atto impugnato risulta altresì viziato sotto il profilo motivazionale e probatorio. L'Amministrazione ha esteso al Ricorrente_1 ricorrente contestazioni basate su documenti (le c.d. "invoice" rinvenute nei computer della Società_1
) che non riguardano le specifiche bollette doganali curate dall'esponente. L'Ufficio ha tentato di applicare una presunzione "a pioggia", inferendo l'esistenza di un modus operandi fraudolento esteso a tutte le operazioni sulla base di riscontri documentali limitati a poche e diverse spedizioni. Tale metodo deduttivo, che pretende di costruire una praesumptio de praesumpto, è illegittimo poiché priva il contribuente della possibilità di difendersi sulla specifica operazione contestata, costringendolo a rispondere di condotte altrui o di generalizzazioni statistiche prive di riscontro puntuale. Infine, merita accoglimento la censura relativa all'IVA all'importazione. Indipendentemente dalla recente novella legislativa del 2024, all'epoca dei fatti (2022) e secondo la consolidata giurisprudenza unionale e di legittimità, l'IVA all'importazione costituiva un tributo interno e non un diritto di confine in senso stretto. Inoltre, essendo pacifico che le merci sono state immesse in libera pratica e successivamente avviate al consumo tramite i meccanismi dell'inversione contabile (reverse charge) o delle cessioni intracomunitarie, l'imposta risulta sostanzialmente assolta o neutrale. La pretesa di riscuotere nuovamente l'IVA in dogana dal rappresentante indiretto si risolverebbe in una duplicazione d'imposta contraria al principio di neutralità, non essendovi stato alcun danno per l'Erario.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'Agenzia delle Dogane. Nel determinare la condanna, il Collegio tiene conto del precedente di questa Sezione (sentenza del 24/11/2025) che ha compensato le spese per le società importatrici in ragione della complessità della ricostruzione fattuale. Tuttavia, nel caso del Ricorrente_1 , la situazione è diversa e merita una tutela rafforzata: il coinvolgimento di uuna società terza, estranea alle dinamiche commerciali interne dell'importatore e privo di strumenti per rilevare la presunta frode, appare frutto di un automatismo accertativo che ha costretto la parte a sostenere ingiustamente i costi di un giudizio. La palese infondatezza della chiamata in responsabilità solidale, in assenza di prove sulla negligenza del rappresentante, giustifica la condanna dell'Ufficio alla refusione delle spese, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso condanna l'Agenzia delle Dogane alla refusione delle spese di lite che liquida in euro
1.000 oltre IV e SS
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TREVISO Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TITO RAFFAELE, Presidente e Relatore
CELOTTO GUIDO, Giudice
LUCA DELI, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 209/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Veneto 4 - Sede IS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 5225 DOGANE DAZI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 385/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: Ricorrente_1 SRL =“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IS: (a) accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'invalidità e/o l'illegittimità e/o la non esecutività dell'“Atto di irrogazione di sanzioni amministrative tributarie” prot. 5225 datato 13/2/2025 per i motivi esposti nella trattazione in diritto che precede, con ogni consequenziale statuizione;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita ritenesse infondate le argomentazioni che precedono e, per l'effetto, valutasse sussistenti i requisiti per l'irrogazione delle sanzioni:
(b)rideterminare le sanzioni riducendo l'importo delle medesime onde ricondurle ad equità e, eventualmente, in applicazione dell'art. 7, comma 4, del. D.Lgs. 472/1997, ridurle fino a 1/4 del minimo edittale da riquantificarsi sulla base dei diritti di confine asseritamente evasi, con esclusione dell'IVA.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Resistente ( NA di IS ) = nel merito, rigettare integralmente il ricorso proposto per i motivi di cui in narrativa e confermare la piena legittimità dell'atto di irrogazione di sanzioni emesso in data
13/02/2025 assunto al protocollo 5225/RU oggetto di impugnazione.
Con vittoria delle spese del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, la società Ricorrente_1 S.R.L. impugnava il provvedimento di irrogazione sanzioni notificato il 13 febbraio 2025.. L'Amministrazione,infatti, recependo le risultanze di un'indagine svolta dall'Ufficio delle Dogane di La Spezia, contestava l'indebita sottovalutazione di merci (calzature) importate dalla società Società_1 Ltd (rappresentata fiscalmente in Italia da Società_2 S.p.A.), assumendo che il valore in dogana dovesse essere determinato non già sul prezzo di acquisto dal fornitore cinese, bensì sul maggior valore di vendita ai clienti finali unionali. Secondo la prospettazione erariale, tali vendite si sarebbero perfezionate antecedentemente all'importazione, rendendo la Società_1 un mero soggetto interposto e le fatture presentate in dogana inidonee a rappresentare il reale valore di transazione ex art. 70 CDU.
L'Ufficio estendeva la responsabilità alla ricorrente Ricorrente_1 S.R.L., intervenuta quale spedizioniere doganale per due operazioni nell'anno 2022. La NA sosteneva che, stante l'impossibilità per un rappresentante fiscale di conferire mandato per la rappresentanza diretta a favore di soggetto extra-UE, il
Ricorrente_1 avesse operato in una "implicita" rappresentanza indiretta, divenendo così coobbligato solidale ai sensi degli artt. 77 e 79 del Codice NAle dell'Unione (CDU) per i dazi e l'IVA all'importazione.
In conseguenza irrogava - con separato atto - la sanzione amministrativa di cui all'art. 303 TULD, di cui qui appunto devesi discutere.
La parte ricorrente eccepiva: il difetto di legittimazione passiva, avendo agito in rappresentanza diretta su mandato di un soggetto stabilito in UE (Società_2); l'assenza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) necessario per configurare la responsabilità dello spedizioniere, non potendo lo stesso conoscere accordi commerciali interni o documenti non allegati alle dichiarazioni;
l'infondatezza nel merito della ricostruzione del valore, basata su meri documenti interni ("proforma") privi di efficacia traslativa;
l'illegittimità della richiesta dell'IVA, tributo interno non qualificabile all'epoca come diritto di confine.
L'Ufficio si costituiva ribadendo la legittimità del proprio operato e la natura oggettiva della responsabilità solidale del dichiarante.
Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2025 , la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Va subito detto che con sentenza nr. 434/25 depositata il 31.12.2025, ( ricorso iscritto sub 208/25 RG ) emessa da questa Corte in identica composizione, è stato già accolto il ricorso presentato dalla società avverso l'atto logicamente antecedente e cioè la revisione della dichiarazione doganale da cui è logicamente scaturito il presente atto di irrogazione sanzione.
Non essendo state esposte dalle parti argomentazioni nuove e diverse ci si può limitare quindi a riportare le motivazioni della precedente decisione: imn quanto venendo meno - secondo questo Collegio - la pretesa tributaria viene meno anche la sanzione, senza che sia necessario affrontare ulteriori motivi di censura sollevati dalla ricorrente sulla interpretazione dell'art. 303 TULD qui citato.
In via preliminare e assorbente, il Collegio dà atto incidenter tantum che, con sentenza depositata poche settimane or sono da questa stessa Sezione (sentenza del 24/11/2025 relativa ai ricorsi riuniti RG 227/2025 e altri), è stato annullato l'avviso di accertamento presupposto emesso nei confronti dell'importatore Società_1
Ltd e del rappresentante fiscale Società_2 tale sede, il Giudice ha accertato l'insussistenza della pretesa tributaria, rilevando come la documentazione rinvenuta dall'Ufficio (file excel, proforma invoice) non fosse idonea a dimostrare l'esistenza di una vendita per l'esportazione perfezionatasi prima dell'introduzione delle merci nel territorio unionale. Venendo meno l'obbligazione doganale principale in capo al debitore di riferimento, decade necessariamente il vincolo di solidarietà azionato nei confronti del rappresentante in dogana, non potendo sussistere una responsabilità accessoria in assenza del debito d'imposta originario. Anche a voler prescindere dall'esito favorevole del giudizio principale ( ovviamente non ancora definitivo ) le argomentazioni difensive prospettate dalla ricorrente colgono nel segno, evidenziando l'assoluta estraneità del Ricorrente_1 alla presunta frode e l'assenza dei presupposti soggettivi per la sua chiamata in correità. L'impianto accusatorio dell'Ufficio soffre di un evidente vizio logico nella parte in cui tenta di trasformare la responsabilità professionale dello spedizioniere in una forma di responsabilità oggettiva occulta. È emerso dagli atti che la contestazione si fonda su una complessa attività di indagine, che ha richiesto l'accesso presso i locali dell'importatore, l'analisi di server aziendali e l'incrocio di dati gestionali interni. Pretendere che il Ricorrente_1, chiamato a gestire due singole operazioni doganali nel 2022, potesse o dovesse rilevare anomalie riscontrabili emerse poi solo attraverso poteri di polizia giudiziaria, significa stravolgere il canone della diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c.
La difesa di parte ricorrente ha evidenziato come l'Amministrazione finanziaria abbia operato una inammissibile traslazione di responsabilità: l'Ufficio non ha fornito alcuna prova che il Ricorrente_1 fosse a conoscenza della presunta "vendita a monte" o che disponesse di documenti diversi da quelli usuali (fatture commerciali, documenti di trasporto) che apparivano formalmente corretti. La tesi erariale, secondo cui lo spedizioniere " avrebbe dovuto sapere", si infrange contro la realtà fattuale di un'operazione che, per anni e per centinaia di importazioni, non ha mai destato sospetti neppure nei funzionari doganali preposti ai controlli di linea.
Manca, in radice, quell'elemento soggettivo (la negligenza inescusabile o la partecipazione consapevole) che l'art. 79 del CDU pone come conditio sine qua non per estendere il debito doganale al rappresentante.
Osserva questo Collegio come non risulta conferente , nel caso di specie e per quanto si dirà, stabilire se il ricorrente abbia agito quale rappresentante diretto o quale rappresentante indiretto;
distinzione che ha formato oggetto di ampio dibattito fra le parti. E' noto che in ambito doganale, si distingue tra rappresentanza diretta, in cui il delegato agisce in nome e per conto del cliente, e rappresentanza indiretta, in cui il rappresentante agisce per conto dell'importatore, ma in nome proprio (art. 18 CDU). Tale distinguo è di fondamentale importanza: nel primo caso, il delegato non è responsabile del pagamento dei maggiori diritti in ipotesi di accertamento doganale;
al contrario, in caso di rappresentanza indiretta, è prevista, in via generale, una responsabilità solidale del dichiarante con il soggetto per conto del quale è effettuata l'operazione doganale. Tale responsabilità solidale innanzi tutto non può estendersi all'IVA all'importazione, come ormai chiarito dalla Corte di Giustizia europea e dalla
SSzione.
Insomma in caso di rappresentanza diretta il rappresentante non è responsabile dei maggiori diritti dovuti all'importazione, in caso di rappresentanza indiretta è prevista, in via generale, una responsabilità solidale del dichiarante con il soggetto per conto del quale è effettuata l'operazione doganale (art. 77 codice doganale dell'Unione europea).
Occorre però meglio precisare la responsabilità dello spedizioniere che operi in rappresentanza indiretta. La Corte di SSzione, ( in un caso concreto del tutto assimilabile al presente ) con la sentenza n. 16625 del 4.8.2020, è intervenuta sul tema apportando un contributo decisivo nel limitare la responsabilità dell'operatore doganale in ordine alle sanzioni.
Nel caso di specie, un Ricorrente_1 aveva seguito per conto di un importatore italiano l'introduzione nel nostro Paese di 28 spedizioni di calzature sportive provenienti dalla Cina. Quello che lo spedizioniere doganale non poteva sapere – e che gli sarebbe stato noto solamente a seguito di una lunga e complessa indagine condotta dagli organismi antifrode – era la falsità dei prezzi di vendita indicati in fattura (appena 1,40 euro per paio di calzature) rispetto al valore reale di cessione dei beni importati.
Conseguentemente alla scoperta della frode, l'Ufficio aveva emesso avviso di rettifica dell'accertamento per il recupero dei maggiori dazi dovuti (non oggetto del presente giudizio) nonché atto di irrogazione di sanzione, sia nei confronti dell'importatore che dello spedizioniere doganale. Quest'ultimo impugnava i provvedimenti sanzionatori sostenendo la propria buona fede, alla luce del fatto che l'attività illecita dell'importatore era stata scoperta dall'Autorità solo a seguito di una lunga indagine che lo spedizioniere non avrebbe mai potuto effettuare personalmente, sia per motivi di costi, di personale e di competenze.
La Corte, accogliendo le doglianze dell'operatore doganale, ha ritenuto che, in materia di sanzioni doganali, vi possa essere una corresponsabilità dello spedizioniere unicamente nei casi in cui si accerti una sua violazione del dovere di diligenza professionale. Secondo i giudici, tale evenienza era da escludersi nel caso in esame, in quanto era stato dimostrato come lo spedizioniere avesse avuto una condotta caratterizzata dal pieno rispetto dell'ordinaria diligenza professionale prevista dall'art. 1176 c.c., anche sulla scorta delle informazioni che lo stesso aveva ricevuto dal proprio cliente importatore. Ritiene questo Collegio, in conseguenza a tale interpretazione, che qui si condivide , che essendo pacificamente esclusa ogni possibilità di responsabilità di natura oggettiva, il rappresentante doganale che agisce in rappresentanza indiretta risponde, per eventuali errori nella dichiarazione doganale, soltanto se ha violato i propri doveri di diligenza professionale, circostanza che spetta alla NA dimostrare.
L'atto impugnato risulta altresì viziato sotto il profilo motivazionale e probatorio. L'Amministrazione ha esteso al Ricorrente_1 ricorrente contestazioni basate su documenti (le c.d. "invoice" rinvenute nei computer della Società_1
) che non riguardano le specifiche bollette doganali curate dall'esponente. L'Ufficio ha tentato di applicare una presunzione "a pioggia", inferendo l'esistenza di un modus operandi fraudolento esteso a tutte le operazioni sulla base di riscontri documentali limitati a poche e diverse spedizioni. Tale metodo deduttivo, che pretende di costruire una praesumptio de praesumpto, è illegittimo poiché priva il contribuente della possibilità di difendersi sulla specifica operazione contestata, costringendolo a rispondere di condotte altrui o di generalizzazioni statistiche prive di riscontro puntuale. Infine, merita accoglimento la censura relativa all'IVA all'importazione. Indipendentemente dalla recente novella legislativa del 2024, all'epoca dei fatti (2022) e secondo la consolidata giurisprudenza unionale e di legittimità, l'IVA all'importazione costituiva un tributo interno e non un diritto di confine in senso stretto. Inoltre, essendo pacifico che le merci sono state immesse in libera pratica e successivamente avviate al consumo tramite i meccanismi dell'inversione contabile (reverse charge) o delle cessioni intracomunitarie, l'imposta risulta sostanzialmente assolta o neutrale. La pretesa di riscuotere nuovamente l'IVA in dogana dal rappresentante indiretto si risolverebbe in una duplicazione d'imposta contraria al principio di neutralità, non essendovi stato alcun danno per l'Erario.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'Agenzia delle Dogane. Nel determinare la condanna, il Collegio tiene conto del precedente di questa Sezione (sentenza del 24/11/2025) che ha compensato le spese per le società importatrici in ragione della complessità della ricostruzione fattuale. Tuttavia, nel caso del Ricorrente_1 , la situazione è diversa e merita una tutela rafforzata: il coinvolgimento di uuna società terza, estranea alle dinamiche commerciali interne dell'importatore e privo di strumenti per rilevare la presunta frode, appare frutto di un automatismo accertativo che ha costretto la parte a sostenere ingiustamente i costi di un giudizio. La palese infondatezza della chiamata in responsabilità solidale, in assenza di prove sulla negligenza del rappresentante, giustifica la condanna dell'Ufficio alla refusione delle spese, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso condanna l'Agenzia delle Dogane alla refusione delle spese di lite che liquida in euro
1.000 oltre IV e SS