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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/12/2025, n. 2847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2847 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 16 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6632/2023 R.G. e vertente tra
, cod. fisc. , nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio legale Ballistreri e rappresentata e CP_1 difesa dagli avv. prof. Gandolfo Maurizio Ballistreri e AZ Pitrone giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
, in persona del Controparte_2
Commissario Straordinario, Dott. rappresentata e difesa come da procura CP_3
rilasciata in atto separato da considerarsi apposta in calce al presente, dagli Avv.ti Caterina
OM e LA UG del ruolo professionale ed elettivamente domiciliata in CP_2
resistente
Avente ad oggetto: crediti di lavoro
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 29.12.2023 la ricorrente esponeva:
- che il 09.03.2010 era stato sottoscritto l'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) biennio economico 2008-2009 per la disciplina dei rapporti con i medici specialistici pediatri di libera scelta fra la SISAC (Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati) e le OO.SS. di categoria, ad integrazione dell'Accordo Collettivo Nazionale 2005-2009;
- che in data 12.04.2011 era stato sottoscritto l'Accordo Integrativo Regionale per la Regione
Sicilia, ove all'art. 4, punto c) (rubricato “Il Libretto sanitario pediatrico”) era riportato “Allo scopo di reintrodurre l'uso del libretto sanitario nella nostra Regione, le CP_2
devono predisporre la stampa del nuovo libretto sanitario individuale che deve essere quindi distribuito presso tutti i punti nascita pubblici e privati accreditati, ma anche presso gli sportelli di scelta/revoca delle Pediatri di famiglia della Regione Sicilia sono tenuti CP_4 alla compilazione periodica del Libretto individuale sanitario pediatrico (custodito dai rappresentanti legali dell'assistito) relativamente alle parti di loro competenza. Esso è parte integrante del programma di sorveglianza sanitaria dell'età evolutiva quale mezzo di comunicazione irrinunciabile tra famiglia, pediatra di famiglia ed altri operatori sanitari. La struttura del libretto sanitario pediatrico viene definita e aggiornata dal Comitato regionale di pediatria e costituisce modello unico regionale da adottarsi da parte delle Controparte_5
ediatri di famiglia viene corrisposta, per il suddetto compito, una quota annua di 10,00
[...] euro per ogni assistito in carico, per i nati a partire dall'1 gennaio 2011”;
- che, conseguentemente, ad ogni Pediatra di libera scelta doveva essere erogata la somma di
€ 10,00 (€ 0,83 al mese) per ogni anno, non una tantum, per la compilazione dei libretti individuali sanitari pediatrici di cui sopra.
Tanto premesso, lamentava che l' non aveva provveduto a saldare le spettanze CP_2 retributive in proprio favore, pari ad € 42.720,00 (come anche da certificato del Simpef) e chiedeva la condanna di controparte al pagamento, in proprio favore, della somma suindicata, relativa ai libretti sanitari degli assistiti dal 01.01.2011 al 2020, maggiorata di interessi e rivalutazione, il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
L' costituitasi con memoria del 12.08.2024, eccepiva l'intervenuta CP_2 prescrizione quinquennale nonché l'infondatezza del ricorso poiché basato sull'errato assunto che l'emolumento di cui all'Accordo Integrativo Regionale dovesse essere corrisposto ogni anno e non solo per il primo anno di vita del paziente, come anche confermato dalla Direttiva
Assessoriale 18 ottobre 2013 n. 79423. Deduceva ulteriormente la mancata prova, da parte della , dell'ammontare preteso, non potendo costituire un estratto conto certificato Parte_1
del Simpef prova certa del credito.
Concludeva per il rigetto del ricorso, in subordine per la rideterminazione delle quote effettivamente dovute, con il favore delle spese.
L'udienza del 16.04.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
2. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente atteso Contr che risulta la nota dell' di del 20.11.2015 con la quale viene richiesto al CP_2
ricorrente la produzione dell'elenco dei nuovi nati in carico per la liquidazione di quanto dovuto e risulta non contestato tra le parti l'avvenuta notifica dell'atto di diffida del
20.11.2015.
Tale atto ha interrotto utilmente il decorso del termine prescrizionale.
3.Nel merito ai fini della decisione giova muovere dalla normativa che disciplina la materia de qua.
Ai sensi art 4 comma 3, lett. C dell'Accordo Integrativo Regionale di Pediatria (A.I.R.), reso esecutivo con decreto dell'Assessorato Regionale della Salute del 29giugno 2011, pubblicato sul suppl GURS del 22.07.2011 n 31, “I Pediatri di famiglia della Regione Sicilia sono tenuti alla compilazione periodica del Libretto individuale sanitario pediatrico (custodito dai rappresentanti legali dell'assistito) relativamente alle parti di loro competenza. Esso è parte integrante del programma di sorveglianza sanitaria dell'età evolutiva quale mezzo di comunicazione irrinunciabile tra famiglia, pediatra di famiglia ed altri operatori sanitari. La struttura del libretto sanitario pediatrico viene definita e aggiornata dal Comitato regionale di pediatria e costituisce modello unico regionale da adottarsi da parte delle Controparte_5 ediatri di famiglia viene corrisposta, per il suddetto compito, una quota annua di 10,00
[...]
euro per ogni assistito in carico, per i nati a partire dall'1 gennaio 2011”.
Orbene ritiene questo decidente che l'interpretazione della norma contrattuale operata dall' resistente si pone in contrasto con la previsione letterale dell'Accordo CP_2
Integrativo Regionale;
ed invero, la norma fa riferimento all'attività di compilazione periodica del libretto a carico del pediatra di famiglia , configurando a carico dello stesso un preciso obbligo;
dispone altresì per detta attività periodica la corresponsione di una quota annua di € 10,00 per ogni assistito in carico;
la limitazione del compenso al solo primo compilatore del libretto non appare conforme al dato letterale e alla ratio della norma che imponendo un preciso obbligo a carico del pediatra ha previsto un compenso che non può non avere il medesimo carattere di continuità dell'attività richiesta, tenuto conto della sua collocazione nell'ambito del programma di sorveglianza sanitaria dell'età evolutiva.
Inoltre si richiama sentenza della Corte di Appello di Messina che si condivide (sent n. 908 del 2022) secondo cui “il compito cui si riferisce la disposizione è quello, sempre previsto alla lettera c dell'articolo 4, della compilazione periodica del libretto individuale sanitario pediatrico che assolve la precipua finalità di attuare il programma di sorveglianza sanitaria nell'età evolutiva e costituisce mezzo di comunicazione irrinunciabile tra famiglia, pediatri di famiglia ed altri operatori sanitari. Dunque ciò che viene compensato ai sensi dell'Accordo
Collettivo Regionale, non è la sola compilazione del primo libretto ma è anche
l'aggiornamento di cui è fatto carico il pediatra periodicamente, tanto che il compenso viene garantito in relazione a ciascun assistito, secondo una quota annua.”
Va pertanto riconosciuto il diritto del ricorrente al pagamento della quota annua pari ad euro
10,00 per ogni assistito.
Con riferimento al quantum non avendo parte resistente specificatamente contestato l'importo dovuto l' resistente va condannata al pagamento in favore della ricorrente CP_2
dell'importo di € 42.720,00 per il periodo dall'01 gennaio 2011 sino al 2020.
Trattandosi di rapporto di pubblico impiego, la somma dovuta va maggiorata di accessori nei limiti dell'art. 16 legge n. 412 del 1991 e dell'art. 22, comma 36, legge n. 724 del 1994, e dunque con esclusione del cumulo fra interessi e rivalutazione (C. Cost. n. 82 del 2003), prevalendo le esigenze di contenimento della spesa pubblica che non vengono in gioco per i rapporti con datore di lavoro privato (C. Cost. n. 459 del 2000).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex d.m. 2014 n. 55 tenuto conto del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari attesa la serialità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da contro Parte_1
l , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione così provvede:
- condanna l' resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma pari ad € CP_2
42.720,00 per il periodo dall'01 gennaio 2011 sino al 2020, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna parte resistente al pagamento per il periodo successivo della quota annua di euro
10,00 per ogni assistito;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.694,00 oltre spese generali iva e cpa.
Messina, 17 dicembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando