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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 414/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 297/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1861/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 4 e pubblicata il 27/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229023359575000 CONTRIBUTI 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2356/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo ha impugnato la sentenza n. 1861/04/24 con la quale la CGT di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente dichiarando prescritto il credito erariale relativo alla cartella n. 29620110069488190000 e conseguentemente annullato l'intimazione di pagamento n. 29620229023359575000.
L'Amministrazione appellante lamenta che il primo giudice non avrebbe tenuto conto:
– della sospensione dei termini prescrizionali disposta dall'art. 68 del D.L. 18/2020 (c.d. normativa COVID);
– dell'effetto interruttivo dell'istanza di rateazione presentata dalla contribuente in data 13.04.2023.
(Tali motivi emergono dall'atto di appello).
L'appellata si è costituita chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della decisione di primo grado, deducendo la mancata applicabilità della normativa emergenziale ai carichi risalenti al 2011 e l'inefficacia della rateazione quale atto interruttivo.
(Argomentazioni contenute nelle controdeduzioni).
Agenzia delle Entrate – RI non si è costituita nel presente grado di giudizio.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.12.25
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla sospensione della prescrizione (art. 68 D.L. 18/2020).
Il motivo di appello è fondato.
L'art. 68 D.L. 18/2020 prevede la sospensione dei termini di versamento (e, per rinvio all'art. 12 D.Lgs.
159/2015, dei termini di prescrizione e decadenza) per l'intero periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, pari a 542 giorni. La cartella sottostante risulta notificata in data 01.12.2011. In assenza della sospensione
COVID, il termine prescrizionale decennale sarebbe maturato il 01.12.2021. Tuttavia, per effetto della sospensione di 542 giorni, il termine si spostava al 26.05.2023 (tale ricostruzione risulta dettagliata nell'atto di appello). L'intimazione impugnata risulta notificata il 6 aprile 2023, dunque prima della maturazione del termine prescrizionale prorogato.
La sentenza di primo grado, non considerando l'applicazione combinata degli artt. 68 D.L. 18/2020 e 12 D.
Lgs. 159/2015, è quindi da riformare..
2. Sulla rateazione del 13.04.2023 come atto interruttivo Ancorché non necessaria ai fini della presente decisione, si osserva che – diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice – la richiesta di rateazione presentata prima della scadenza del termine prescrizionale pur non costituendo riconoscimento del debit,o secondo la giurisprudenza costante della Cassazione è atto idoneo a interrompere la prescrizione.
D'altra parte solo l'effettiva conoscenza del carico tributario poteva giustificare la richiesta di rateazione che ha luogo su impulso del debitore attraverso la piattaforma telematica a ciò deputata
3. Conclusioni
Poiché l'intimazione è stata notificata entro il nuovo termine di prescrizione e poiché l'istanza di rateazione ne conferma l'interruzione, l'appello risulta fondato e la sentenza impugnata deve essere riformata.
Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sez. 3, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso originariamente proposto e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio. Così deciso nella Camera di Consiglio il 16 dicembre 2025 Il Presidente
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 297/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1861/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 4 e pubblicata il 27/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229023359575000 CONTRIBUTI 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2356/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo ha impugnato la sentenza n. 1861/04/24 con la quale la CGT di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente dichiarando prescritto il credito erariale relativo alla cartella n. 29620110069488190000 e conseguentemente annullato l'intimazione di pagamento n. 29620229023359575000.
L'Amministrazione appellante lamenta che il primo giudice non avrebbe tenuto conto:
– della sospensione dei termini prescrizionali disposta dall'art. 68 del D.L. 18/2020 (c.d. normativa COVID);
– dell'effetto interruttivo dell'istanza di rateazione presentata dalla contribuente in data 13.04.2023.
(Tali motivi emergono dall'atto di appello).
L'appellata si è costituita chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della decisione di primo grado, deducendo la mancata applicabilità della normativa emergenziale ai carichi risalenti al 2011 e l'inefficacia della rateazione quale atto interruttivo.
(Argomentazioni contenute nelle controdeduzioni).
Agenzia delle Entrate – RI non si è costituita nel presente grado di giudizio.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.12.25
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla sospensione della prescrizione (art. 68 D.L. 18/2020).
Il motivo di appello è fondato.
L'art. 68 D.L. 18/2020 prevede la sospensione dei termini di versamento (e, per rinvio all'art. 12 D.Lgs.
159/2015, dei termini di prescrizione e decadenza) per l'intero periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, pari a 542 giorni. La cartella sottostante risulta notificata in data 01.12.2011. In assenza della sospensione
COVID, il termine prescrizionale decennale sarebbe maturato il 01.12.2021. Tuttavia, per effetto della sospensione di 542 giorni, il termine si spostava al 26.05.2023 (tale ricostruzione risulta dettagliata nell'atto di appello). L'intimazione impugnata risulta notificata il 6 aprile 2023, dunque prima della maturazione del termine prescrizionale prorogato.
La sentenza di primo grado, non considerando l'applicazione combinata degli artt. 68 D.L. 18/2020 e 12 D.
Lgs. 159/2015, è quindi da riformare..
2. Sulla rateazione del 13.04.2023 come atto interruttivo Ancorché non necessaria ai fini della presente decisione, si osserva che – diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice – la richiesta di rateazione presentata prima della scadenza del termine prescrizionale pur non costituendo riconoscimento del debit,o secondo la giurisprudenza costante della Cassazione è atto idoneo a interrompere la prescrizione.
D'altra parte solo l'effettiva conoscenza del carico tributario poteva giustificare la richiesta di rateazione che ha luogo su impulso del debitore attraverso la piattaforma telematica a ciò deputata
3. Conclusioni
Poiché l'intimazione è stata notificata entro il nuovo termine di prescrizione e poiché l'istanza di rateazione ne conferma l'interruzione, l'appello risulta fondato e la sentenza impugnata deve essere riformata.
Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sez. 3, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso originariamente proposto e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio. Così deciso nella Camera di Consiglio il 16 dicembre 2025 Il Presidente