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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 19/08/2025, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1251/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1251 R.G.A.C. dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza del 04.02.2025 svoltasi in modalità cartolare, vertente
TRA
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Calabria il 19.04.1970), rappresentato e difeso dall'avv. Luigia Ombretta
Florio, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via
Giulia n.44 ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
(cod. fisc.: , nata a Controparte_1 CodiceFiscale_2
Reggio Calabria il 12.09.1975), rappresentata e difesa dall'avv. Debora
Raschi, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Possidonea n.36 ha eletto domicilio.
-resistente-
pagina 1 di 15 NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 04.02.2025, svoltasi in modalità cartolare, entrambe le parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
L'ufficio del P.M. in data 19.05.2022 “vistava” il ricorso
IN FATTO E IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 27.04.2022 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di voler pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , assumendo Controparte_1
che:
-il 27.04.2004 aveva contratto in Reggio Calabria matrimonio concordatario con la resistente;
-dall'unione coniugale sono nati due figli, (16.04.2003) e Per_1 Per_2
(17.11.2006), oggi entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
-con decreto n.214/2012 il Tribunale di Reggio Calabria aveva omologato la separazione personale consensuale tra i predetti coniugi, stabilendo, tra l'altro, che il marito avrebbe dovuto corrispondere alla moglie un assegno mensile complessivo di € 600,00, quale contributo per il mantenimento di moglie (nella misura di € 100,00) e dei due figli (nella misura di € 500,00
pagina 2 di 15 complessivi) all'epoca ancora minorenni, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Sulla scorta di tali premesse, essendo la predetta condizione di separazione protrattasi ininterrottamente fino alla data della presentazione del ricorso e non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con la moglie, il ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, ordinando al competente Ufficiale di Stato
Civile di trascrivere l'emananda sentenza, e che fosse revocato il contributo economico in favore della coniuge, svolgendo ella attività di infermiera e che fosse previsto in favore dei figli un assegno di mantenimento complessivo di € 600,00 mensili.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, che veniva comunicato, altresì, all'Ufficio del P.M. in data 19.05.2022, si costituiva la quale pur non opponendosi alla Controparte_1
domanda di divorzio avanzata dalla controparte, chiedeva che le venisse riconosciuto l'assegno di divorzio nella misura di 200,00 mensili, un assegno di mantenimento per i figli non inferiore complessivamente ad €
700,00 mensili nonché il diritto a percepire il 40% del TFR che avrebbe percepito il al momento del pensionamento. Pt_1
Nella fase presidenziale veniva disposta l'audizione del figlio , Per_2
all'epoca ancora minorenne, quindi, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza depositata il 19.07.2023, il Presidente revocava l'assegno di mantenimento in favore della moglie e riconosceva un contributo economico in favore dei figli da porsi a carico del padre nella misura di €
600,00 mensili.
pagina 3 di 15 Rimesso il procedimento davanti al giudice istruttore, in assenza di attività istruttoria espletata, veniva formulata alle parti una proposta ai fini della trasformazione del divorzio da giudiziale in consensuale;
quindi, essendo stata accettata tale proposta soltanto dalla e rifiutata dal , CP_1 Pt_1
all'udienza del 04.02.2025, svoltasi in modalità cartolare, sulle conclusioni nei termini integralmente riportati in epigrafe, la causa veniva riservata per la decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art.190 c.p.c.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario avanzata dal è fondata e appare meritevole di accoglimento, non Pt_1
essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ritiene il Collegio, sulla scorta delle inequivoche ed eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto,
l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, per come peraltro richiesto dalle parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto n.214/2012 del 16.07.2012 con il quale il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo la comparizione davanti al
Presidente del Tribunale risalente al 03.07.2012, essendo pertanto trascorso il termine sancito dall'art.3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55 e non essendo stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
pagina 4 di 15 Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge
06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 27.04.2002 tra e , il cui atto risulta trascritto nel Parte_1 Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria al n.91 parte II serie A anno 2002.
Per quanto riguarda i provvedimenti consequenziali, va subito detto che nessuna statuizione va adottata in punto affidamento dei figli, essendo ormai essi entrambi maggiorenni, ancorchè non economicamente autosufficienti.
Per ciò che concerne le questioni economiche, e segnatamente l'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli gravante su ciascun genitore, va detto che non sussiste alcun dubbio che debba essere disposto l'obbligo del padre di contribuzione al mantenimento dei due figli nati dal matrimonio,
e , in una misura che avuto riguardo ai bisogni e alle Per_1 Per_2
diverse e accresciute esigenze di vita degli stessi connesse alla loro età (22
e 18 anni) e tenuto conto della situazione reddituale dell'odierno ricorrente, va congruamente quantificato nella misura minima complessiva di € 700,00 mensili, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese, fatto sempre salvo l'obbligo per il padre di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie, da individuarsi come tali secondo lo schema contenuto nel protocollo adottato da questo Tribunale.
Sotto questo aspetto, va opportunamente chiarito che costituisce principio pacifico, dal quale questo Collegio non ha ragione di discostarsi, quello secondo cui l'aumento delle esigenze economiche della prole è
pagina 5 di 15 notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione;
ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età, che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art.337 ter comma 1 c.c., non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. spese straordinarie, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (tra le tante, Cass. n.13664/2022; Cass.
n.11724/2023; Cass. n.16316/2025).
Ciò significa che le incontestabili aumentate esigenze di varia natura della prole rispetto alle statuizioni contenute nel decreto di omologa risalente al lontano 2012 che aveva previsto un importo complessivo di € 500,00 per entrambi i figli, giustificano un incremento minimo del contributo di mantenimento dovuto dal . Pt_1
Per ciò che concerne invece la richiesta di corresponsione mensile di un assegno divorzile formulato dalla resistente, va evidenziato come è stato più volte sottolineato, anche da questo Tribunale, che i criteri fondanti su cui accertare la sussistenza del diritto a percepire l'assegno divorzile sono costituiti dalla non autosufficienza economica, insieme alla eventuale necessità di compensazione del particolare contributo dato dal coniuge richiedente l'assegno, durante la vita matrimoniale, della cui prova è onerato il richiedente, in conseguenza delle aspettative professionali sacrificate, in base ad accordo con l'altro coniuge, per avere dato un particolare e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge (da ultimo, tra le tante, Cass. ord. n.18506/2024).
Ed invero, occorre premettere che la nota sentenza della Suprema Corte a
Sezioni Unite n.18287/2018 ha attribuito una funzione assistenziale, compensativa e perequativa ai fini dell'attribuzione e della quantificazione pagina 6 di 15 dell'assegno divorzile stabilendo che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l.
n.898 del 1970, art.5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Tale valutazione dovrà essere espressa, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Ne discende che ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile deve tenersi conto delle risorse economiche di cui dispone l'ex coniuge più debole e se tali risorse siano sufficienti ad assicurare una esistenza libera e dignitosa ed un'adeguata autosufficienza economica, nonostante la sproporzione delle rispettive posizioni economiche delle parti”.
pagina 7 di 15 Dai principi sopra riportati, risulta evidente che il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio non può più costituire il parametro al quale fare riferimento per la determinazione dell'assegno divorzile, dovendo piuttosto il giudice avere riguardo alla indipendenza economica intesa come disponibilità di mezzi adeguati tali da consentire una vita dignitosa ed autosufficiente secondo una valutazione di fatto riservata al giudice di merito (Cass.n.3015/2018).
Questo Ufficio ha avuto modo di chiarire in precedenti pronunce involgenti la medesima tematica qui esaminata che l'assegno divorzile ha anche una funzione compensativa o perequativa nel caso in cui risulti che il coniuge meno abbiente abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi completamente alla famiglia nell'ambito di una scelta condivisa dei due ex coniugi che così hanno inteso impostare la vita in comune ed attribuirsi, di comune accordo, differenti ruoli ed attività nella gestione della vita familiare (tra le tante, Cass. n.10781 e 10782 del
2019; Cass. n.6386 del 2019; Cass. n.37577/2022; Cass. n.17505/2023).
In altri termini, alla luce della richiamata sentenza delle sezioni unite,
l'assegno divorzile assolve una funzione assistenziale, riconoscendo all'ex- coniuge il diritto all'assegno di divorzio quando non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive;
il parametro dell'adeguatezza ha carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione in cui sono coinvolti gli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art.5 comma 6
"al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex-coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione
pagina 8 di 15 dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro".
Ed allora, al giudice è richiesto un apprezzamento comparativo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex-coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto: in tal senso, l'assegno divorzile assume, oltre che natura assistenziale, natura perequativo-compensativa, quale declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
Riassumendo, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, postula l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
pagina 9 di 15 In particolare, si impone una valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Proprio di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della legge n.898 del 1970 art.5 comma 6 richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno; ed hanno soggiunto che il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (Cass. n.32610/2023).
E' stato poi precisato, sempre in tema di assegno divorzile, quanto alla componente perequativa/compensativa, che il richiedente deve provare di versare in condizioni economiche deteriori rispetto all'altro in ragione del suo personale contributo alla conduzione familiare con conseguente sua rinuncia, concordata con l'altro coniuge, a occasioni lavorative o di crescita professionale, non rilevando, se non ai fini della quantificazione pagina 10 di 15 dell'assegno, che la dedizione alla famiglia sia stata totale, con l'abbandono di ogni attività lavorativa, né tantomeno le motivazioni, strettamente individuali, che hanno portato a tale scelta (Cass.
n.27945/2023); in altri termini, per ottenere l'attribuzione dell'assegno divorzile non è necessario che il coniuge abbia abbandonato il lavoro per dedicarsi esclusivamente alla cura dei suoi cari, assumendo rilievo il semplice sacrificio di attività lavorativa o di occasioni professionali come, ad esempio, la scelta di lavorare part time o quella di optare per un lavoro meno remunerativo rispetto a un altro, che però lascia più tempo per seguire nel quotidiano il coniuge, i figli e la casa, come pure la decisione di rinunciare, per gli stessi motivi, a promozioni, a nuovi incarichi o ad avanzamenti di carriera.
In buona sostanza, i giudici di legittimità affermano che il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali- reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass.
n.9144/2023; Cass. n.23583/2022; Cass. n.38362/2021).
Ebbene, se questo è il quadro di riferimento normativo e giurisprudenziale dal quale questo Collegio non ha ragione di discostarsi, nella vicenda che qui occupa, ad un'attenta valutazione delle risultanze processuali, emerge che ricorrono i presupposti di legge per poter disporre a carico del l'obbligo del versamento di un assegno divorzile in Pt_1
favore dell'ex moglie, deponendo per tale soluzione la circostanza decisiva pagina 11 di 15 che almeno sino alla data della separazione intervenuta nel 2012 l'odierna resistente si sia dedicata all'assolvimento dei gravosi impegni e alle esigenze familiari connesse alla presenza dei due figli, di talchè deve ragionevolmente presumersi che tale assetto sia stato frutto anche di scelte familiari adottate e condivise che inevitabilmente hanno impedito un'occupazione lavorativa della donna più idonea e consona alle sue possibilità e aspirazioni professionali.
Ed allora, tali scelte rinunciatarie effettuate in costanza di matrimonio giustificano il riconoscimento di un assegno divorzile nella misura minima di € 100,00 mensili, idonea a soddisfare la componente compensativa di tale contributo.
Con riferimento, infine, alla richiesta della di vedersi riconosciuto CP_1
il diritto ad una quota del trattamento di fine rapporto, va rammentato che l'art.12 bis legge n.898/1970 introdotto dall'art.16 legge n.74/1987 attribuisce al coniuge titolare dell'assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze il diritto ad una percentuale dell'indennità percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro;
la disposizione normativa citata condiziona il diritto alla percentuale del trattamento di fine rapporto in questione al diritto all'assegno di divorzio, di talchè prima che tale diritto sia accertato con sentenza passata in giudicato, esso non può essere azionato.
Deve tuttavia precisarsi sul punto che tale norma va interpretata nel senso che il diritto alla predetta quota sorge anche se l'indennità spettante all'altro coniuge sia maturata nel corso della procedura di divorzio, ovvero anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza, nel senso che il diritto alla quota sorge quando l'indennità sia maturata al momento o dopo la proposizione della domanda di divorzio (con conseguente insussistenza pagina 12 di 15 del diritto unicamente se l'indennità matura anteriormente a tale momento)
e, quindi, anche prima della sentenza di divorzio, senza che rilevi che a tale momento l'assegno divorzile sia stato già liquidato e sia già dovuto.
Invero, l'espressione, contenuta nell'art.12 bis l. 1 dicembre 1970 n.898 secondo cui il coniuge ha diritto alla quota del T.F.R. anche se questo
“viene a maturare dopo la sentenza” implica che tale diritto deve ritenersi attribuibile anche ove il T.F.R. sia maturato prima della sentenza di divorzio, ma dopo la proposizione della relativa domanda, quando invero ancora non possono esservi soggetti titolari dell'assegno divorzile, divenendo essi tali dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio ovvero di quella, ancora successiva, che lo abbia liquidato.
Ed infatti, poiché la ratio della norma è quella di correlare il diritto alla quota di indennità, non ancora percepita dal coniuge cui essa spetti, all'assegno divorzile, che in astratto sorge, ove spettante, contestualmente alla domanda di divorzio, ancorché di regola venga costituito e divenga esigibile solo con il passaggio in giudicato della sentenza che lo liquidi, ne deriva che, indipendentemente dalla decorrenza dell'assegno di divorzio, ove l'indennità sia percepita dall'avente diritto dopo la domanda di divorzio, al definitivo riconoscimento giudiziario della concreta spettanza dell'assegno è riconnessa l'attribuzione del diritto alla quota di T.F.R.
Per ciò che concerne la regolamentazione delle spese del giudizio, va detto che parte ricorrente, in applicazione del disposto di cui all'art.91 comma 1
c.p.c., va condannata alla refusione delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta risalente al febbraio 2024 rifiutata senza giustificato motivo dal , sebbene fossero stati ampiamente esplicitati Pt_1
e ribaditi i consolidati principi giurisprudenziali e l'orientamento costante seguito da questo Ufficio sulle tematiche oggetto di controversia.
pagina 13 di 15
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
con ricorso depositato il 27.04.2022, ogni altra istanza, CP_1
eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 27.04.2002 tra e Parte_1 [...]
il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio del Comune di Reggio Calabria al n.91 parte II serie A anno
2002;
-pone a carico di l'obbligo della corresponsione, in Parte_1
favore di della somma di € 100,00 mensili a titolo di Controparte_1
assegno divorzile, importo rivalutabile ogni anno sulla base degli indici
Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese;
-pone a carico di l'obbligo della corresponsione, in Parte_1
favore di della somma di € 700,00 mensili a titolo di Controparte_1
contributo per il mantenimento dei due figli e , importo Per_1 Per_2
rivalutabile ogni anno sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese;
oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo le indicazioni contenute nel protocollo in atto vigente presso questo Tribunale;
-dichiara il diritto della ad una quota del trattamento di fine CP_1
rapporto del , ai sensi dell'art.12 bis della legge n.898/1970, secondo Pt_1
quanto specificato in parte motiva;
pagina 14 di 15 -condanna al pagamento delle spese processuali del Parte_1
presente giudizio, per le ragioni di cui in parte motiva, che liquida in favore di in complessivi € 2.000,00 oltre accessori come per Controparte_1
legge, compensando nel resto le spese delle relative precedenti fasi del giudizio, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dell'avv. Debora Raschi;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, 19.08.2025
Il Presidente rel. est.
dott. Giuseppe Campagna
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1251 R.G.A.C. dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza del 04.02.2025 svoltasi in modalità cartolare, vertente
TRA
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Calabria il 19.04.1970), rappresentato e difeso dall'avv. Luigia Ombretta
Florio, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via
Giulia n.44 ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
(cod. fisc.: , nata a Controparte_1 CodiceFiscale_2
Reggio Calabria il 12.09.1975), rappresentata e difesa dall'avv. Debora
Raschi, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Possidonea n.36 ha eletto domicilio.
-resistente-
pagina 1 di 15 NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 04.02.2025, svoltasi in modalità cartolare, entrambe le parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
L'ufficio del P.M. in data 19.05.2022 “vistava” il ricorso
IN FATTO E IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 27.04.2022 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di voler pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , assumendo Controparte_1
che:
-il 27.04.2004 aveva contratto in Reggio Calabria matrimonio concordatario con la resistente;
-dall'unione coniugale sono nati due figli, (16.04.2003) e Per_1 Per_2
(17.11.2006), oggi entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
-con decreto n.214/2012 il Tribunale di Reggio Calabria aveva omologato la separazione personale consensuale tra i predetti coniugi, stabilendo, tra l'altro, che il marito avrebbe dovuto corrispondere alla moglie un assegno mensile complessivo di € 600,00, quale contributo per il mantenimento di moglie (nella misura di € 100,00) e dei due figli (nella misura di € 500,00
pagina 2 di 15 complessivi) all'epoca ancora minorenni, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Sulla scorta di tali premesse, essendo la predetta condizione di separazione protrattasi ininterrottamente fino alla data della presentazione del ricorso e non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con la moglie, il ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, ordinando al competente Ufficiale di Stato
Civile di trascrivere l'emananda sentenza, e che fosse revocato il contributo economico in favore della coniuge, svolgendo ella attività di infermiera e che fosse previsto in favore dei figli un assegno di mantenimento complessivo di € 600,00 mensili.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, che veniva comunicato, altresì, all'Ufficio del P.M. in data 19.05.2022, si costituiva la quale pur non opponendosi alla Controparte_1
domanda di divorzio avanzata dalla controparte, chiedeva che le venisse riconosciuto l'assegno di divorzio nella misura di 200,00 mensili, un assegno di mantenimento per i figli non inferiore complessivamente ad €
700,00 mensili nonché il diritto a percepire il 40% del TFR che avrebbe percepito il al momento del pensionamento. Pt_1
Nella fase presidenziale veniva disposta l'audizione del figlio , Per_2
all'epoca ancora minorenne, quindi, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza depositata il 19.07.2023, il Presidente revocava l'assegno di mantenimento in favore della moglie e riconosceva un contributo economico in favore dei figli da porsi a carico del padre nella misura di €
600,00 mensili.
pagina 3 di 15 Rimesso il procedimento davanti al giudice istruttore, in assenza di attività istruttoria espletata, veniva formulata alle parti una proposta ai fini della trasformazione del divorzio da giudiziale in consensuale;
quindi, essendo stata accettata tale proposta soltanto dalla e rifiutata dal , CP_1 Pt_1
all'udienza del 04.02.2025, svoltasi in modalità cartolare, sulle conclusioni nei termini integralmente riportati in epigrafe, la causa veniva riservata per la decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art.190 c.p.c.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario avanzata dal è fondata e appare meritevole di accoglimento, non Pt_1
essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ritiene il Collegio, sulla scorta delle inequivoche ed eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto,
l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, per come peraltro richiesto dalle parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto n.214/2012 del 16.07.2012 con il quale il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo la comparizione davanti al
Presidente del Tribunale risalente al 03.07.2012, essendo pertanto trascorso il termine sancito dall'art.3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55 e non essendo stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
pagina 4 di 15 Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge
06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 27.04.2002 tra e , il cui atto risulta trascritto nel Parte_1 Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria al n.91 parte II serie A anno 2002.
Per quanto riguarda i provvedimenti consequenziali, va subito detto che nessuna statuizione va adottata in punto affidamento dei figli, essendo ormai essi entrambi maggiorenni, ancorchè non economicamente autosufficienti.
Per ciò che concerne le questioni economiche, e segnatamente l'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli gravante su ciascun genitore, va detto che non sussiste alcun dubbio che debba essere disposto l'obbligo del padre di contribuzione al mantenimento dei due figli nati dal matrimonio,
e , in una misura che avuto riguardo ai bisogni e alle Per_1 Per_2
diverse e accresciute esigenze di vita degli stessi connesse alla loro età (22
e 18 anni) e tenuto conto della situazione reddituale dell'odierno ricorrente, va congruamente quantificato nella misura minima complessiva di € 700,00 mensili, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese, fatto sempre salvo l'obbligo per il padre di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie, da individuarsi come tali secondo lo schema contenuto nel protocollo adottato da questo Tribunale.
Sotto questo aspetto, va opportunamente chiarito che costituisce principio pacifico, dal quale questo Collegio non ha ragione di discostarsi, quello secondo cui l'aumento delle esigenze economiche della prole è
pagina 5 di 15 notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione;
ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età, che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art.337 ter comma 1 c.c., non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. spese straordinarie, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (tra le tante, Cass. n.13664/2022; Cass.
n.11724/2023; Cass. n.16316/2025).
Ciò significa che le incontestabili aumentate esigenze di varia natura della prole rispetto alle statuizioni contenute nel decreto di omologa risalente al lontano 2012 che aveva previsto un importo complessivo di € 500,00 per entrambi i figli, giustificano un incremento minimo del contributo di mantenimento dovuto dal . Pt_1
Per ciò che concerne invece la richiesta di corresponsione mensile di un assegno divorzile formulato dalla resistente, va evidenziato come è stato più volte sottolineato, anche da questo Tribunale, che i criteri fondanti su cui accertare la sussistenza del diritto a percepire l'assegno divorzile sono costituiti dalla non autosufficienza economica, insieme alla eventuale necessità di compensazione del particolare contributo dato dal coniuge richiedente l'assegno, durante la vita matrimoniale, della cui prova è onerato il richiedente, in conseguenza delle aspettative professionali sacrificate, in base ad accordo con l'altro coniuge, per avere dato un particolare e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge (da ultimo, tra le tante, Cass. ord. n.18506/2024).
Ed invero, occorre premettere che la nota sentenza della Suprema Corte a
Sezioni Unite n.18287/2018 ha attribuito una funzione assistenziale, compensativa e perequativa ai fini dell'attribuzione e della quantificazione pagina 6 di 15 dell'assegno divorzile stabilendo che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l.
n.898 del 1970, art.5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Tale valutazione dovrà essere espressa, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Ne discende che ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile deve tenersi conto delle risorse economiche di cui dispone l'ex coniuge più debole e se tali risorse siano sufficienti ad assicurare una esistenza libera e dignitosa ed un'adeguata autosufficienza economica, nonostante la sproporzione delle rispettive posizioni economiche delle parti”.
pagina 7 di 15 Dai principi sopra riportati, risulta evidente che il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio non può più costituire il parametro al quale fare riferimento per la determinazione dell'assegno divorzile, dovendo piuttosto il giudice avere riguardo alla indipendenza economica intesa come disponibilità di mezzi adeguati tali da consentire una vita dignitosa ed autosufficiente secondo una valutazione di fatto riservata al giudice di merito (Cass.n.3015/2018).
Questo Ufficio ha avuto modo di chiarire in precedenti pronunce involgenti la medesima tematica qui esaminata che l'assegno divorzile ha anche una funzione compensativa o perequativa nel caso in cui risulti che il coniuge meno abbiente abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi completamente alla famiglia nell'ambito di una scelta condivisa dei due ex coniugi che così hanno inteso impostare la vita in comune ed attribuirsi, di comune accordo, differenti ruoli ed attività nella gestione della vita familiare (tra le tante, Cass. n.10781 e 10782 del
2019; Cass. n.6386 del 2019; Cass. n.37577/2022; Cass. n.17505/2023).
In altri termini, alla luce della richiamata sentenza delle sezioni unite,
l'assegno divorzile assolve una funzione assistenziale, riconoscendo all'ex- coniuge il diritto all'assegno di divorzio quando non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive;
il parametro dell'adeguatezza ha carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione in cui sono coinvolti gli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art.5 comma 6
"al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex-coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione
pagina 8 di 15 dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro".
Ed allora, al giudice è richiesto un apprezzamento comparativo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex-coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto: in tal senso, l'assegno divorzile assume, oltre che natura assistenziale, natura perequativo-compensativa, quale declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
Riassumendo, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, postula l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
pagina 9 di 15 In particolare, si impone una valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Proprio di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della legge n.898 del 1970 art.5 comma 6 richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno; ed hanno soggiunto che il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (Cass. n.32610/2023).
E' stato poi precisato, sempre in tema di assegno divorzile, quanto alla componente perequativa/compensativa, che il richiedente deve provare di versare in condizioni economiche deteriori rispetto all'altro in ragione del suo personale contributo alla conduzione familiare con conseguente sua rinuncia, concordata con l'altro coniuge, a occasioni lavorative o di crescita professionale, non rilevando, se non ai fini della quantificazione pagina 10 di 15 dell'assegno, che la dedizione alla famiglia sia stata totale, con l'abbandono di ogni attività lavorativa, né tantomeno le motivazioni, strettamente individuali, che hanno portato a tale scelta (Cass.
n.27945/2023); in altri termini, per ottenere l'attribuzione dell'assegno divorzile non è necessario che il coniuge abbia abbandonato il lavoro per dedicarsi esclusivamente alla cura dei suoi cari, assumendo rilievo il semplice sacrificio di attività lavorativa o di occasioni professionali come, ad esempio, la scelta di lavorare part time o quella di optare per un lavoro meno remunerativo rispetto a un altro, che però lascia più tempo per seguire nel quotidiano il coniuge, i figli e la casa, come pure la decisione di rinunciare, per gli stessi motivi, a promozioni, a nuovi incarichi o ad avanzamenti di carriera.
In buona sostanza, i giudici di legittimità affermano che il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali- reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass.
n.9144/2023; Cass. n.23583/2022; Cass. n.38362/2021).
Ebbene, se questo è il quadro di riferimento normativo e giurisprudenziale dal quale questo Collegio non ha ragione di discostarsi, nella vicenda che qui occupa, ad un'attenta valutazione delle risultanze processuali, emerge che ricorrono i presupposti di legge per poter disporre a carico del l'obbligo del versamento di un assegno divorzile in Pt_1
favore dell'ex moglie, deponendo per tale soluzione la circostanza decisiva pagina 11 di 15 che almeno sino alla data della separazione intervenuta nel 2012 l'odierna resistente si sia dedicata all'assolvimento dei gravosi impegni e alle esigenze familiari connesse alla presenza dei due figli, di talchè deve ragionevolmente presumersi che tale assetto sia stato frutto anche di scelte familiari adottate e condivise che inevitabilmente hanno impedito un'occupazione lavorativa della donna più idonea e consona alle sue possibilità e aspirazioni professionali.
Ed allora, tali scelte rinunciatarie effettuate in costanza di matrimonio giustificano il riconoscimento di un assegno divorzile nella misura minima di € 100,00 mensili, idonea a soddisfare la componente compensativa di tale contributo.
Con riferimento, infine, alla richiesta della di vedersi riconosciuto CP_1
il diritto ad una quota del trattamento di fine rapporto, va rammentato che l'art.12 bis legge n.898/1970 introdotto dall'art.16 legge n.74/1987 attribuisce al coniuge titolare dell'assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze il diritto ad una percentuale dell'indennità percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro;
la disposizione normativa citata condiziona il diritto alla percentuale del trattamento di fine rapporto in questione al diritto all'assegno di divorzio, di talchè prima che tale diritto sia accertato con sentenza passata in giudicato, esso non può essere azionato.
Deve tuttavia precisarsi sul punto che tale norma va interpretata nel senso che il diritto alla predetta quota sorge anche se l'indennità spettante all'altro coniuge sia maturata nel corso della procedura di divorzio, ovvero anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza, nel senso che il diritto alla quota sorge quando l'indennità sia maturata al momento o dopo la proposizione della domanda di divorzio (con conseguente insussistenza pagina 12 di 15 del diritto unicamente se l'indennità matura anteriormente a tale momento)
e, quindi, anche prima della sentenza di divorzio, senza che rilevi che a tale momento l'assegno divorzile sia stato già liquidato e sia già dovuto.
Invero, l'espressione, contenuta nell'art.12 bis l. 1 dicembre 1970 n.898 secondo cui il coniuge ha diritto alla quota del T.F.R. anche se questo
“viene a maturare dopo la sentenza” implica che tale diritto deve ritenersi attribuibile anche ove il T.F.R. sia maturato prima della sentenza di divorzio, ma dopo la proposizione della relativa domanda, quando invero ancora non possono esservi soggetti titolari dell'assegno divorzile, divenendo essi tali dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio ovvero di quella, ancora successiva, che lo abbia liquidato.
Ed infatti, poiché la ratio della norma è quella di correlare il diritto alla quota di indennità, non ancora percepita dal coniuge cui essa spetti, all'assegno divorzile, che in astratto sorge, ove spettante, contestualmente alla domanda di divorzio, ancorché di regola venga costituito e divenga esigibile solo con il passaggio in giudicato della sentenza che lo liquidi, ne deriva che, indipendentemente dalla decorrenza dell'assegno di divorzio, ove l'indennità sia percepita dall'avente diritto dopo la domanda di divorzio, al definitivo riconoscimento giudiziario della concreta spettanza dell'assegno è riconnessa l'attribuzione del diritto alla quota di T.F.R.
Per ciò che concerne la regolamentazione delle spese del giudizio, va detto che parte ricorrente, in applicazione del disposto di cui all'art.91 comma 1
c.p.c., va condannata alla refusione delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta risalente al febbraio 2024 rifiutata senza giustificato motivo dal , sebbene fossero stati ampiamente esplicitati Pt_1
e ribaditi i consolidati principi giurisprudenziali e l'orientamento costante seguito da questo Ufficio sulle tematiche oggetto di controversia.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
con ricorso depositato il 27.04.2022, ogni altra istanza, CP_1
eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 27.04.2002 tra e Parte_1 [...]
il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio del Comune di Reggio Calabria al n.91 parte II serie A anno
2002;
-pone a carico di l'obbligo della corresponsione, in Parte_1
favore di della somma di € 100,00 mensili a titolo di Controparte_1
assegno divorzile, importo rivalutabile ogni anno sulla base degli indici
Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese;
-pone a carico di l'obbligo della corresponsione, in Parte_1
favore di della somma di € 700,00 mensili a titolo di Controparte_1
contributo per il mantenimento dei due figli e , importo Per_1 Per_2
rivalutabile ogni anno sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese;
oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo le indicazioni contenute nel protocollo in atto vigente presso questo Tribunale;
-dichiara il diritto della ad una quota del trattamento di fine CP_1
rapporto del , ai sensi dell'art.12 bis della legge n.898/1970, secondo Pt_1
quanto specificato in parte motiva;
pagina 14 di 15 -condanna al pagamento delle spese processuali del Parte_1
presente giudizio, per le ragioni di cui in parte motiva, che liquida in favore di in complessivi € 2.000,00 oltre accessori come per Controparte_1
legge, compensando nel resto le spese delle relative precedenti fasi del giudizio, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dell'avv. Debora Raschi;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, 19.08.2025
Il Presidente rel. est.
dott. Giuseppe Campagna
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