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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/12/2025, n. 5060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5060 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3253/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del Giudice delegato NF NA, a seguito dell'udienza del
17/7/2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3253/2025 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15
D.Lgs. n. 150/2011 e 281 decies cpc d a
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parte_1
Crosta;
- ricorrente -
c o n t r o
; Controparte_1
- convenuto contumace -
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza la parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo.
IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi con cui il Tribunale di Palermo, Sezione Sesta Civile, in data 4/03/2025 ha liquidato l'onorario in suo favore, quale difensore di NO Di IA, ammesso al patrocinio a spese dello
1 Stato nell'ambito del giudizio di esecuzione presso terzi iscritto al n. R.G.
2969/2024;
considerato che
il non si è costituito, sebbene Controparte_1
ritualmente citato;
sicché va dichiarata la sua contumacia;
considerato che
il ricorrente, avendo premesso che il Giudice ha liquidato la somma di € 140,00 (già ridotta ex art. 130 DPR n. 115/2002), deduce la violazione dei parametri generali per la determinazione dei compensi fissati dal
D.M. n. 55/2014 come aggiornati al D.M. n. 147/2022; rilevato che a sostegno della suesposta censura e quale prova dell'attività difensiva espletata, il ricorrente produce il fascicolo del giudizio presupposto, dalla quale si evince che: in data 4/4/2024 l'avv. nell'interesse del proprio assistito, ha Pt_1
notificato al debitore atto di precetto per la corresponsione Persona_1
dell'importo pari a € 4.798,44; in data 22/05/2024 il medesimo difensore ha notificato atto di pignoramento presso terzi, iscritto al ruolo generale delle esecuzioni mobiliari presso il Tribunale di Palermo n. 2969/2024 R.G. Es.; in data 27/02/2025, stante il tenore negativo delle dichiarazioni dei terzi,
l'avv. ha depositato istanza di estinzione della procedura esecutiva;
Pt_1
con istanza del 28/2/2025 il ricorrente ha chiesto la liquidazione del compenso nella misura di € 573,50 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
ritenuto che
il ricorso sia fondato nei termini di cui al prosieguo;
considerato che
l'art. 4 del D.M. 55/2014, al comma 1, nel determinare i parametri generali per la liquidazione dei compensi stabilisce che il Giudice
“tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”; considerato, tuttavia, che l'ultimo periodo del citato comma 1, come modificato dal D.M. 37/2018 (applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame) ha introdotto un limite alla discrezionalità del Giudice stabilendo che “i
2 valori medi di cui alle tabelle allegate possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”; rilevato che, nel caso in specie, la liquidazione del compenso ha determinato la violazione dei minimi tariffari previsti dal DM. 55/2014 aggiornato al D.M n. 147/2022;
considerato che
, quindi, all'avv. quale difensore del creditore Pt_1
NO Di IA, in applicazione dello scaglione sino ad € 5.200 (tenuto conto della somma precettata, ossia del valore del credito per cui si procede) e dei valori minimi ex art. 4 DM n. 55, in considerazione della relativa semplicità dell'attività svolta, dell'assenza di particolari questioni di fatto o di diritto e dei risultati conseguiti (la procedura è stata dichiarata estinta per rinuncia del creditore, stante il tenore negativo delle dichiarazioni dei terzi) spetta il compenso di € 284,00, già ridotto del 50% ex art. 130 Dpr n. 115/2002 (225,00 +
€ 59,00 per l'atto di precetto); considerato che, quindi, il decreto impugnato deve essere annullato e deve essere liquidata in favore del ricorrente la somma di € 284,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
considerato, infine, che le spese del presente giudizio vanno poste a carico del soccombente e vanno liquidate, secondo i criteri fissati dal DM n. CP_1
55/2014, come aggiornati dal DM n. 37/2018, in € 462,00, giudizi di cognizione innanzi al tribunale, scaglione sino a € 1.100 senza fase di istruzione (non svolta), valori prossimi ai minimi (stante la semplicità delle questioni trattate), oltre € 125,00 per esborsi, spese generali (pari al 15%), IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Nella contumacia del , qui dichiarata, in riforma Controparte_1
del decreto emesso dal Tribunale di Palermo, Sez. Sesta civile, in data
4/03/2025, liquida a beneficio dell'avv. a titolo di compensi Pt_1
professionali per l'attività difensiva svolta in favore di NO Di IA - ammesso al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del giudizio esecutivo presso terzi, iscritto al n. R.G. 2969/2024 - la somma di € 284,00, oltre rimborso spese forfettario, CPA e IVA, se dovuta, come per legge.
3 Dispone che la cancelleria trasmetta al competente ufficio finanziario copia del presente provvedimento e provveda agli ulteriori adempimenti di rito.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente CP_1
giudizio, liquidate in € 300,00 per compensi professionali, oltre € 125,00 per esborsi, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Palermo, 15/12/2025.
Il Giudice
NF NA
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del Giudice delegato NF NA, a seguito dell'udienza del
17/7/2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3253/2025 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15
D.Lgs. n. 150/2011 e 281 decies cpc d a
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parte_1
Crosta;
- ricorrente -
c o n t r o
; Controparte_1
- convenuto contumace -
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza la parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo.
IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi con cui il Tribunale di Palermo, Sezione Sesta Civile, in data 4/03/2025 ha liquidato l'onorario in suo favore, quale difensore di NO Di IA, ammesso al patrocinio a spese dello
1 Stato nell'ambito del giudizio di esecuzione presso terzi iscritto al n. R.G.
2969/2024;
considerato che
il non si è costituito, sebbene Controparte_1
ritualmente citato;
sicché va dichiarata la sua contumacia;
considerato che
il ricorrente, avendo premesso che il Giudice ha liquidato la somma di € 140,00 (già ridotta ex art. 130 DPR n. 115/2002), deduce la violazione dei parametri generali per la determinazione dei compensi fissati dal
D.M. n. 55/2014 come aggiornati al D.M. n. 147/2022; rilevato che a sostegno della suesposta censura e quale prova dell'attività difensiva espletata, il ricorrente produce il fascicolo del giudizio presupposto, dalla quale si evince che: in data 4/4/2024 l'avv. nell'interesse del proprio assistito, ha Pt_1
notificato al debitore atto di precetto per la corresponsione Persona_1
dell'importo pari a € 4.798,44; in data 22/05/2024 il medesimo difensore ha notificato atto di pignoramento presso terzi, iscritto al ruolo generale delle esecuzioni mobiliari presso il Tribunale di Palermo n. 2969/2024 R.G. Es.; in data 27/02/2025, stante il tenore negativo delle dichiarazioni dei terzi,
l'avv. ha depositato istanza di estinzione della procedura esecutiva;
Pt_1
con istanza del 28/2/2025 il ricorrente ha chiesto la liquidazione del compenso nella misura di € 573,50 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
ritenuto che
il ricorso sia fondato nei termini di cui al prosieguo;
considerato che
l'art. 4 del D.M. 55/2014, al comma 1, nel determinare i parametri generali per la liquidazione dei compensi stabilisce che il Giudice
“tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”; considerato, tuttavia, che l'ultimo periodo del citato comma 1, come modificato dal D.M. 37/2018 (applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame) ha introdotto un limite alla discrezionalità del Giudice stabilendo che “i
2 valori medi di cui alle tabelle allegate possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”; rilevato che, nel caso in specie, la liquidazione del compenso ha determinato la violazione dei minimi tariffari previsti dal DM. 55/2014 aggiornato al D.M n. 147/2022;
considerato che
, quindi, all'avv. quale difensore del creditore Pt_1
NO Di IA, in applicazione dello scaglione sino ad € 5.200 (tenuto conto della somma precettata, ossia del valore del credito per cui si procede) e dei valori minimi ex art. 4 DM n. 55, in considerazione della relativa semplicità dell'attività svolta, dell'assenza di particolari questioni di fatto o di diritto e dei risultati conseguiti (la procedura è stata dichiarata estinta per rinuncia del creditore, stante il tenore negativo delle dichiarazioni dei terzi) spetta il compenso di € 284,00, già ridotto del 50% ex art. 130 Dpr n. 115/2002 (225,00 +
€ 59,00 per l'atto di precetto); considerato che, quindi, il decreto impugnato deve essere annullato e deve essere liquidata in favore del ricorrente la somma di € 284,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
considerato, infine, che le spese del presente giudizio vanno poste a carico del soccombente e vanno liquidate, secondo i criteri fissati dal DM n. CP_1
55/2014, come aggiornati dal DM n. 37/2018, in € 462,00, giudizi di cognizione innanzi al tribunale, scaglione sino a € 1.100 senza fase di istruzione (non svolta), valori prossimi ai minimi (stante la semplicità delle questioni trattate), oltre € 125,00 per esborsi, spese generali (pari al 15%), IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Nella contumacia del , qui dichiarata, in riforma Controparte_1
del decreto emesso dal Tribunale di Palermo, Sez. Sesta civile, in data
4/03/2025, liquida a beneficio dell'avv. a titolo di compensi Pt_1
professionali per l'attività difensiva svolta in favore di NO Di IA - ammesso al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del giudizio esecutivo presso terzi, iscritto al n. R.G. 2969/2024 - la somma di € 284,00, oltre rimborso spese forfettario, CPA e IVA, se dovuta, come per legge.
3 Dispone che la cancelleria trasmetta al competente ufficio finanziario copia del presente provvedimento e provveda agli ulteriori adempimenti di rito.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente CP_1
giudizio, liquidate in € 300,00 per compensi professionali, oltre € 125,00 per esborsi, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Palermo, 15/12/2025.
Il Giudice
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