TRIB
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 268 -1/2024 PROC. UNITARIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
- SEZIONE SESTA CIVILE -
Il Tribunale di IN, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 268-1/2024 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Parte_1 C.F._1
Spagnolo
- RICORRENTE- nei confronti di
e CP_1 CP_2 CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a IN, in via San Pio
V n. 2 (CF e PI ), rappresentata e difesa dall'Avv.Silvia ROSSOTTO, P.IVA_1
nonché dei soci illimitatamente responsabili (c.f. CP_2
) e (c.f. ) C.F._2 CP_3 C.F._3
- CONVENUTI -
***
Con ricorso depositato il 20.05.2024 ha domandato l'apertura della Parte_1
liquidazione giudiziale nei confronti della in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a IN, in via San Pio V n.
2 (CF e PI ), nonché dei soci illimitatamente responsabili P.IVA_1 CP_2
(c.f. ) e (c.f. ). C.F._2 CP_3 C.F._3
Il 3 giugno 2024 è stata inserita nel fascicolo telematico l'informativa richiesta da ADER.
Secondo la certificazione vi sono 263.308,23 euro quale “importo scaduto comprensivo di oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio”, 30.168,33 euro per “importi a ruolo non scaduti od in attesa di notifica” ed euro 21.331,06 per “importi oggetto di definizione agevolata”. Dal dettaglio risultano avvisi di addebito e cartelle notificati a far data dal 2011 in avanti e relativi a debiti nei confronti di NP, Amministrazione Finanziaria, camera di Commercio, Regione, INAIL e A.S.L. Città di IN (sanzioni amministrative).
Alla prima udienza, tenutasi il 28 giugno 2024, il giudice designato all'istruttoria, ritenuta l'invalidità della notifica effettuata da parte della ricorrente alla società presso la Casa
Comunale, ha assegnato termine per rinotificare alla società nel rispetto del termine a difesa assegnato dall'art. 41 CCII ed ha rinviato l'udienza per verificare l'esito della rinotifica e della originaria notifica effettuata dalla ricorrente ai soci illimitatamente responsabili.
In data 17.10.2024 parte ricorrente ha depositato prova delle notifiche del ricorso e del decreto di fissazione di udienza effettuate:
- alla società, a mani di socio illimitatamente responsabile e legale CP_2 rappresentante, in data 5 luglio 2024 all'indirizzo di IN via san Pio V n. 2, sede legale della società;
- al socio in data 20.6.2024 ex art. 140 c.p.c. CP_2
In pari data è stata depositata prova della notifica anche dell'ordinanza a verbale 28 giugno
2024 alla società a mani di in data 16 luglio 2024 all'indirizzo di IN CP_2
via san Pio V n. 2, nonché personalmente al socio il 16.7.2024 (art. 140 c.p.c.).
Il 18 luglio si è costituita la società, depositando a mezzo di legale memoria di costituzione.
Alla successiva udienza del 22.10.2024 sono comparsi parte ricorrente, la società convenuta ed il socio personalmente. La difesa della ha allegato che la CP_2 CP_1 convenuta sarebbe qualificabile come impresa minore e chiesto l'autorizzazione a depositare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti.
La difesa del ricorrente , quanto al debito nei propri confronti, ha dichiarato Parte_1 che, all'esito della sentenza che ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla società convenuta, il debito è ulteriormente cresciuto, come da sentenza di cui ha chiesto l'autorizzazione al deposito unitamente all'indicazione esatta del credito. Inoltre, ha precisato che è pendente un'altra causa in cui è stata chiesta la condanna a 266.000,00 euro,
2 sostenendo l'esistenza di debiti NP, di cui ha rilevato la non visibilità nel fascicolo dell'informativa richiesta con il decreto di fissazione di udienza.
Il Giudice designato alla trattazione ha autorizzato il deposito della documentazione in conformità alle istanze, disponendo da parte della Cancelleria il sollecito dell'NP al deposito delle informative già richieste.
Il 7 novembre 2024 è stata inserita nel fascicolo telematico la certificazione trasmessa dall'NP e datata 4 novembre 2024, da cui risulta una situazione debitoria di 84.363,19, con precisazione che si tratta di carichi già affidati all'ente incaricato della riscossione.
Parte ricorrente ha depositato: il 25 ottobre 2024 la sentenza che ha deciso l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società e l'atto di precetto con cui ha quantificato il proprio credito in 46.511,05 euro;
il 6 novembre 2024 prova della notifica all'estero effettuata al socio
Circa tale notifica, mette conto osservare che risultano notificati gli atti tradotti in CP_3 inglese e che la notifica appare inviata il 4 giugno 2024 ed effettuata il 3.9.2024 (pag. 2 “the document has been served the date 03-09-2024”), così che appare rispettato il termine a difesa ex art. 41 CCII in relazione all'udienza del 22.10.2024.
La società convenuta ha depositato il 5 novembre 2024 documenti denominati
“Determinazione analitica del reddito” relativa agli anni 2021, 2022 e 2023, argomentando che da tali documenti risulterebbe la propria natura di impresa minore.
Infine, all'udienza tenutasi l'8 novembre 2024, la difesa del ricorrente, circa la documentazione prodotta dalla convenuta in data 5.11.2024, ha osservato quanto segue:
“-il ricorrente ha lavorato nella società per 17 anni e quindi ha cognizione del fatturato e può dire che il fatturato non è quello indicato nei documenti. Esiste una separata contabilità in possesso del ricorrente in relazione alla quale stiamo valutando di informare la guardia di finanza. Precisa che gli veniva imposto di non emettere scontrini, nel senso di emetterne saltuarimente. Dunque contestano l'ammontare del fatturato risultante dalla documentazione prodotta;
[…]
-non ritiene verosimile la situazione risultante dalla documentazione prodotta dalla controparte in quanto se fosse stata in perdita la società non vi sarebbe stata ragione di rifiutare la proposta a suo tempo formulata dall'odierno ricorrente di acquisito dell'azienda e pagamento del prezzo tramite compensazione con il debito di circa 50.000,00 euro nei suoi confronti;
- rileva che i costi per il personale non appaiono verosimili in quanto il ricorrente era l'unico dipendente stabile, salvo alcune presenze occasionali anteriori al 2023, e dalla documentazione prodotta dalla controparte risulta un costo per il personale di quasi euro
3 46.000,00, mai percepiti dal ricorrente che prendeva netti 900/1200,00 euro mensili, e vi è discrepanza nel 2023 rispetto agli anni precedenti a fronte di un invarianza di personale”.
Ha altresì allegato, per quanto qui rileva, che (per errore materiale CP_2
contenuto nel verbale indicato come il ricorrente) sarebbe socio di un ristorante denominato
“Il Cedro s.a.s”.
L'Avv. Rossotto ha contestato tale ultima circostanza, riservando di depositare visura relativa a tale società “Al Cedro” s.a.s., precisando che non ne è attualmente CP_2
socio. La difesa di controparte ha replicato che le risulta che fino a qualche mese fa ne fosse socio.
Inoltre, la difesa dalla società convenuta ha replicato quanto segue:
- “quanto al fatto che il dipendente avrebbe in suo possesso la contabilità dell'azienda ciò è significativo di un comportamento non corretto avendola sottratta;
-circa l'emissione degli scontrini fiscali, osserva che era stato apposto dai soci un cartello “è obbligatorio emettere lo scontrino”. In due occasioni è stata chiamata dai clienti la guardia di finanza ma non è venuta, eventuali irregolarità nell'emissione di scontrino sono da imputare unicamente all'odierno ricorrente che non emetteva scontrini per poter sottrarre denaro.
Precisa che non sono stati fatti richiami disciplinare perché l'odierno ricorrente è cognato dell'altro socio oggi non presente;
- inoltre, nelle cause di lavoro abbiamo prodotto sanzioni amministrative per mancata emissione dello scontrino oltre a sanzioni per motivi di igiene, scadenza dei prodotti, vendita di alcool dopo l'orario stabilito. Preciso che i prodotti scaduti dovevano essere rimossi in quanto scaduti. Si tratta di comportamenti imputabili all'odierno ricorrente;
- per quanto riguarda i costi per il personale nelle somme è indicato anche l'accantonamento del TFR e vi erano gli oneri contributivi anche a carico dei soci”.
A domanda del giudice circa la situazione debitoria complessiva, la difesa della convenuta ha dichiarato che i debiti complessivi “ammontano a circa 196.000,00 (ADER) tenuto conto anche della successiva rateizzazione;
nei confronti della parte è di circa 57.000,00 euro e circa 12.000,00 per canoni di locazione. Non vi sono debiti con fornitori né con professionisti.
Circa l'attivo specifica che la società non ha beni immobili, ha la merce presente in negozio dal valore di circa 5.000,00 euro, ci sono poi frighi spenti. Allo stato non vi è null altro”.
A domanda del giudice, il socio ha precisato che la documentazione contabile era detenuta all'interno del negozio e che, dopo che le chiavi del negozio sono state restituite dall'odierno ricorrente, il socio ha effettuato l'ingresso nel negozio e non ha reperito la documentazione che era regolarmente tenuta. “Non abbiamo trovato anche altre cose, quando ad esempio la
4 cassa viene chiusa manualmente, viene emesso uno scontrino giornaliero ed essi non sono stati trovati. Precisa che la documentazione prodotta è stata redatta sulla base del registratore di cassa che memorizza tutti i dati e poi emette uno scontrino giornaliero finale. Non vi è altra documentazione oltre a quanto prodotto. Dal mese di ottobre 2023 sino ad ora la contabilità
è tenuta correttamente dal socio, prima la responsabilità era sempre di noi soci ma quanto il dipendente è andato via non abbiamo più trovato la contabilità”.
La difesa del ricorrente ha replicato che avrebbe avuto “solo delle Parte_1
indicazioni da lui tenute per tener conto dei prodotti venduti e poter alla sera rendicontare al datore di lavoro”, precisando di non avere invece i libri contabili.
Quanto alle conclusioni, il ricorrente ha insistito nella domanda di apertura della liquidazione giudiziale, ritenendo l'insolvenza pacifica e la qualifica di impresa minore non provata essendo la documentazione depositata dalla convenuta “generica e priva di pezze giustificative della documentazione sottostante”.
La difesa della società, si è opposta alla domanda, sostenendo la natura di impresa minore della convenuta, precisando di nulla osservare quanto alla insolvenza.
All'esito, il Giudice designato alla trattazione ha riservato di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione del ricorrente, creditore per 46.511,05 euro sulla base della sentenza che deciso l'opposizione a decreto ingiuntivo, condannando “
[...]
a pagare al sig. la somma lorda di euro Controparte_4 Pt_1
42.452,44 (di cui euro 20.072,24 a titolo di t.f.r.), previa deduzione dell'importo netto di euro
900 già pagato, oltre interessi dalla cessazione del rapporto sino al saldo”, nonché del successivo atto di precetto (documenti depositati il 25.10.2024);
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 co 2 CCII, atteso che la sede legale della società è a TORINO (TO) in IN via san Pio V n. 2 (cfr. visura camerale del 17 maggio 2024 in atti);
- la società debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata con le modalità sopra indicate e si è costituita a mezzo di difensore. Parimenti i soci illimitatamente responsabili sono stati convocati come sopra riportato ed è personalmente comparso alle udienze 22.10.2024 e CP_2
8.11.2024;
5 - sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della convenuta, attesa la veste e l'attività commerciali della stessa (società in nome collettivo avente quale oggetto sociale che risulta dalla visura in atti la vendita all'ingrosso ed al dettaglio di generi alimentari e diversi) e la mancata prova da parte della convenuta del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII, il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII.
Occorre evidenziare, al riguardo, che, come è noto, il combinato disposto degli artt. 2 co 1 lett. d) e 121 CCII prevede che per essere sottratta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale l'impresa convenuta debba dimostrare di presentare congiuntamente i seguenti requisiti:
a) un attivo patrimoniale complessivo non superiore a 300.000,00 euro annuo nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della domanda (nel caso in esame dunque 2023,
2022 e 2021);
b) ricavi, in qualunque modo risultino, non superiori a 200.000,00 euro annui nel medesimo triennio sopra indicato;
c) debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000,00 euro.
Nel caso in esame, la situazione debitoria rilevante ai sensi della citata lettera c) dell'art. 2 lett d) CCII accertata all'esito dell'istruttoria è di complessivi euro 373.318,67 euro. Devono considerarsi il debito nei confronti del ricorrente quantificato nel precetto in 46.511,05 euro, senza che tale somma sia stata contestata dalla convenuta, e quanto risultante dall'informativa trasmessa da ADER: 263.308,23 euro quale “importo scaduto comprensivo di oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio”, 30.168,33 euro per “importi a ruolo non scaduti od in attesa di notifica” ed euro 21.331,06 per “importi oggetto di definizione agevolata”. La somma indicata nella certificazione trasmessa da NP
(euro 84.363,19) parrebbe invece già compresa in quella risultante dall'informativa ADER in quanto relativa a debiti compresi tra il 2011 ed il 2023 già affidati all'ente incaricato della riscossione. A ciò si aggiunge la somma che in udienza parte convenuta ha dichiarato di dovere a titolo di locazione (circa 12.000,00 euro). Non può invece tenersi conto della somma che la ricorrente ha allegato essere stata richiesta in altra causa, di cui è ignoto il ricorrente e l'oggetto, pari a 266.000 euro.
Circa i restanti requisiti dell'attivo patrimoniale e dei ricavi nell'ultimo triennio non può ritenersi fornita idonea prova da parte della società convenuta. Come rilevato anche dal ricorrente, i documenti denominati “Determinazione analitica del reddito” non appaiono dirimenti posto che, come riferito dalla stessa parte convenuta, in udienza vi sono stati accertamenti relativi alla mancata emissione di scontrini e ciò, a prescindere dal soggetto a cui tale circostanza
6 sia imputabile (secondo la prospettazione di parte convenuta sarebbe stato lo stesso
[...]
a decidere di emettere i documenti fiscali, nonostante un apposito cartello Pt_1 relativo all'obbligo installato dal datore di lavoro;
secondo la tesi del ricorrente invece gli sarebbe stato imposto di non emettere scontrini, nel senso di emetterne solo saltuarimente).
Deve rilevarsi anche che la completa mancanza di contabilità ammessa dalla convenuta non consente in alcun modo di riscontrare i requisiti dimensionali dell'impresa, anche in tal caso essendo irrilevante le ragioni di tale mancanza (avendo la convenuta sostenuto essere stata sottratta dal ricorrente, circostanza negata da quest'ultimo). Non ci si può esimere dall'osservare che le circostanze riferite dal socio in udienza, relative CP_2 alla regolare tenuta dei libri ed alla loro sottrazione ad opera dell'odierno ricorrente, senza che risulti alcuna denuncia e senza che emerga una allegazione in tal senso nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo (relativa alle competenze dell'ex lavoratore odierno ricorrente), appaiono di dubbia credibilità. Dunque, i documenti chiamati “Determinazione analitica del reddito” depositati dalla società convenuta, le cui risultanze sono state motivatamente contestate dal ricorrente, prive di documentazione a supporto per ragioni a cui appare difficile credere, non appaiono sufficienti a fornire a fornire la prova che ex lege grava sulla società convenuta;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett. b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. La sussistenza di insolvenza, oltre che non contestata dalla società convenuta costituitasi, si ricava dalla valutazione congiunta dei seguenti elementi: la significativa esposizione con l'erario a far data dal 2011, risultante dall'informativa ADER sopra citata;
il mancato pagamento del debito nei confronti del ricorrente;
l'assenza di attivo (avendo il socio dichiarato che vi è merce per circa 5.000,00 euro ed alcuni frigoriferi CP_2
spenti); il mancato funzionamento della pec attestato al momento della tentata notifica a mezzo pec ad opera della cancelleria;
- ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00 tenuto conto del credito riportato nella certificazione trasmessa da ADER e del credito del ricorrente.
La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società produce ai sensi dell'art. 256 CCII l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e convocati ex CP_2 CP_3
art. 41 CCII con le modalità sopra indicate.
7 Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
[...]
legale a IN, in via San Pio V n. 2 (CF e PI ), nonché dei soci P.IVA_1
illimitatamente responsabili (c.f. ) e CP_2 C.F._2 CP_3
(c.f. );
[...] C.F._3
nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
Curatore il dott. , che alla luce dell'organizzazione dello studio, risulta Persona_1 allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
8 stabilisce il giorno 27 maggio 2025 alle ore 14.45 nell'aula 9 del Tribunale (piano terra, scala A), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine al debitore se persona fisica nonché agli amministratori della società nei cui confronti
è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza
9 la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonchè alla ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in IN nella camera di consiglio del 21.11.2024
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
- SEZIONE SESTA CIVILE -
Il Tribunale di IN, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 268-1/2024 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Parte_1 C.F._1
Spagnolo
- RICORRENTE- nei confronti di
e CP_1 CP_2 CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a IN, in via San Pio
V n. 2 (CF e PI ), rappresentata e difesa dall'Avv.Silvia ROSSOTTO, P.IVA_1
nonché dei soci illimitatamente responsabili (c.f. CP_2
) e (c.f. ) C.F._2 CP_3 C.F._3
- CONVENUTI -
***
Con ricorso depositato il 20.05.2024 ha domandato l'apertura della Parte_1
liquidazione giudiziale nei confronti della in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a IN, in via San Pio V n.
2 (CF e PI ), nonché dei soci illimitatamente responsabili P.IVA_1 CP_2
(c.f. ) e (c.f. ). C.F._2 CP_3 C.F._3
Il 3 giugno 2024 è stata inserita nel fascicolo telematico l'informativa richiesta da ADER.
Secondo la certificazione vi sono 263.308,23 euro quale “importo scaduto comprensivo di oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio”, 30.168,33 euro per “importi a ruolo non scaduti od in attesa di notifica” ed euro 21.331,06 per “importi oggetto di definizione agevolata”. Dal dettaglio risultano avvisi di addebito e cartelle notificati a far data dal 2011 in avanti e relativi a debiti nei confronti di NP, Amministrazione Finanziaria, camera di Commercio, Regione, INAIL e A.S.L. Città di IN (sanzioni amministrative).
Alla prima udienza, tenutasi il 28 giugno 2024, il giudice designato all'istruttoria, ritenuta l'invalidità della notifica effettuata da parte della ricorrente alla società presso la Casa
Comunale, ha assegnato termine per rinotificare alla società nel rispetto del termine a difesa assegnato dall'art. 41 CCII ed ha rinviato l'udienza per verificare l'esito della rinotifica e della originaria notifica effettuata dalla ricorrente ai soci illimitatamente responsabili.
In data 17.10.2024 parte ricorrente ha depositato prova delle notifiche del ricorso e del decreto di fissazione di udienza effettuate:
- alla società, a mani di socio illimitatamente responsabile e legale CP_2 rappresentante, in data 5 luglio 2024 all'indirizzo di IN via san Pio V n. 2, sede legale della società;
- al socio in data 20.6.2024 ex art. 140 c.p.c. CP_2
In pari data è stata depositata prova della notifica anche dell'ordinanza a verbale 28 giugno
2024 alla società a mani di in data 16 luglio 2024 all'indirizzo di IN CP_2
via san Pio V n. 2, nonché personalmente al socio il 16.7.2024 (art. 140 c.p.c.).
Il 18 luglio si è costituita la società, depositando a mezzo di legale memoria di costituzione.
Alla successiva udienza del 22.10.2024 sono comparsi parte ricorrente, la società convenuta ed il socio personalmente. La difesa della ha allegato che la CP_2 CP_1 convenuta sarebbe qualificabile come impresa minore e chiesto l'autorizzazione a depositare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti.
La difesa del ricorrente , quanto al debito nei propri confronti, ha dichiarato Parte_1 che, all'esito della sentenza che ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla società convenuta, il debito è ulteriormente cresciuto, come da sentenza di cui ha chiesto l'autorizzazione al deposito unitamente all'indicazione esatta del credito. Inoltre, ha precisato che è pendente un'altra causa in cui è stata chiesta la condanna a 266.000,00 euro,
2 sostenendo l'esistenza di debiti NP, di cui ha rilevato la non visibilità nel fascicolo dell'informativa richiesta con il decreto di fissazione di udienza.
Il Giudice designato alla trattazione ha autorizzato il deposito della documentazione in conformità alle istanze, disponendo da parte della Cancelleria il sollecito dell'NP al deposito delle informative già richieste.
Il 7 novembre 2024 è stata inserita nel fascicolo telematico la certificazione trasmessa dall'NP e datata 4 novembre 2024, da cui risulta una situazione debitoria di 84.363,19, con precisazione che si tratta di carichi già affidati all'ente incaricato della riscossione.
Parte ricorrente ha depositato: il 25 ottobre 2024 la sentenza che ha deciso l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società e l'atto di precetto con cui ha quantificato il proprio credito in 46.511,05 euro;
il 6 novembre 2024 prova della notifica all'estero effettuata al socio
Circa tale notifica, mette conto osservare che risultano notificati gli atti tradotti in CP_3 inglese e che la notifica appare inviata il 4 giugno 2024 ed effettuata il 3.9.2024 (pag. 2 “the document has been served the date 03-09-2024”), così che appare rispettato il termine a difesa ex art. 41 CCII in relazione all'udienza del 22.10.2024.
La società convenuta ha depositato il 5 novembre 2024 documenti denominati
“Determinazione analitica del reddito” relativa agli anni 2021, 2022 e 2023, argomentando che da tali documenti risulterebbe la propria natura di impresa minore.
Infine, all'udienza tenutasi l'8 novembre 2024, la difesa del ricorrente, circa la documentazione prodotta dalla convenuta in data 5.11.2024, ha osservato quanto segue:
“-il ricorrente ha lavorato nella società per 17 anni e quindi ha cognizione del fatturato e può dire che il fatturato non è quello indicato nei documenti. Esiste una separata contabilità in possesso del ricorrente in relazione alla quale stiamo valutando di informare la guardia di finanza. Precisa che gli veniva imposto di non emettere scontrini, nel senso di emetterne saltuarimente. Dunque contestano l'ammontare del fatturato risultante dalla documentazione prodotta;
[…]
-non ritiene verosimile la situazione risultante dalla documentazione prodotta dalla controparte in quanto se fosse stata in perdita la società non vi sarebbe stata ragione di rifiutare la proposta a suo tempo formulata dall'odierno ricorrente di acquisito dell'azienda e pagamento del prezzo tramite compensazione con il debito di circa 50.000,00 euro nei suoi confronti;
- rileva che i costi per il personale non appaiono verosimili in quanto il ricorrente era l'unico dipendente stabile, salvo alcune presenze occasionali anteriori al 2023, e dalla documentazione prodotta dalla controparte risulta un costo per il personale di quasi euro
3 46.000,00, mai percepiti dal ricorrente che prendeva netti 900/1200,00 euro mensili, e vi è discrepanza nel 2023 rispetto agli anni precedenti a fronte di un invarianza di personale”.
Ha altresì allegato, per quanto qui rileva, che (per errore materiale CP_2
contenuto nel verbale indicato come il ricorrente) sarebbe socio di un ristorante denominato
“Il Cedro s.a.s”.
L'Avv. Rossotto ha contestato tale ultima circostanza, riservando di depositare visura relativa a tale società “Al Cedro” s.a.s., precisando che non ne è attualmente CP_2
socio. La difesa di controparte ha replicato che le risulta che fino a qualche mese fa ne fosse socio.
Inoltre, la difesa dalla società convenuta ha replicato quanto segue:
- “quanto al fatto che il dipendente avrebbe in suo possesso la contabilità dell'azienda ciò è significativo di un comportamento non corretto avendola sottratta;
-circa l'emissione degli scontrini fiscali, osserva che era stato apposto dai soci un cartello “è obbligatorio emettere lo scontrino”. In due occasioni è stata chiamata dai clienti la guardia di finanza ma non è venuta, eventuali irregolarità nell'emissione di scontrino sono da imputare unicamente all'odierno ricorrente che non emetteva scontrini per poter sottrarre denaro.
Precisa che non sono stati fatti richiami disciplinare perché l'odierno ricorrente è cognato dell'altro socio oggi non presente;
- inoltre, nelle cause di lavoro abbiamo prodotto sanzioni amministrative per mancata emissione dello scontrino oltre a sanzioni per motivi di igiene, scadenza dei prodotti, vendita di alcool dopo l'orario stabilito. Preciso che i prodotti scaduti dovevano essere rimossi in quanto scaduti. Si tratta di comportamenti imputabili all'odierno ricorrente;
- per quanto riguarda i costi per il personale nelle somme è indicato anche l'accantonamento del TFR e vi erano gli oneri contributivi anche a carico dei soci”.
A domanda del giudice circa la situazione debitoria complessiva, la difesa della convenuta ha dichiarato che i debiti complessivi “ammontano a circa 196.000,00 (ADER) tenuto conto anche della successiva rateizzazione;
nei confronti della parte è di circa 57.000,00 euro e circa 12.000,00 per canoni di locazione. Non vi sono debiti con fornitori né con professionisti.
Circa l'attivo specifica che la società non ha beni immobili, ha la merce presente in negozio dal valore di circa 5.000,00 euro, ci sono poi frighi spenti. Allo stato non vi è null altro”.
A domanda del giudice, il socio ha precisato che la documentazione contabile era detenuta all'interno del negozio e che, dopo che le chiavi del negozio sono state restituite dall'odierno ricorrente, il socio ha effettuato l'ingresso nel negozio e non ha reperito la documentazione che era regolarmente tenuta. “Non abbiamo trovato anche altre cose, quando ad esempio la
4 cassa viene chiusa manualmente, viene emesso uno scontrino giornaliero ed essi non sono stati trovati. Precisa che la documentazione prodotta è stata redatta sulla base del registratore di cassa che memorizza tutti i dati e poi emette uno scontrino giornaliero finale. Non vi è altra documentazione oltre a quanto prodotto. Dal mese di ottobre 2023 sino ad ora la contabilità
è tenuta correttamente dal socio, prima la responsabilità era sempre di noi soci ma quanto il dipendente è andato via non abbiamo più trovato la contabilità”.
La difesa del ricorrente ha replicato che avrebbe avuto “solo delle Parte_1
indicazioni da lui tenute per tener conto dei prodotti venduti e poter alla sera rendicontare al datore di lavoro”, precisando di non avere invece i libri contabili.
Quanto alle conclusioni, il ricorrente ha insistito nella domanda di apertura della liquidazione giudiziale, ritenendo l'insolvenza pacifica e la qualifica di impresa minore non provata essendo la documentazione depositata dalla convenuta “generica e priva di pezze giustificative della documentazione sottostante”.
La difesa della società, si è opposta alla domanda, sostenendo la natura di impresa minore della convenuta, precisando di nulla osservare quanto alla insolvenza.
All'esito, il Giudice designato alla trattazione ha riservato di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione del ricorrente, creditore per 46.511,05 euro sulla base della sentenza che deciso l'opposizione a decreto ingiuntivo, condannando “
[...]
a pagare al sig. la somma lorda di euro Controparte_4 Pt_1
42.452,44 (di cui euro 20.072,24 a titolo di t.f.r.), previa deduzione dell'importo netto di euro
900 già pagato, oltre interessi dalla cessazione del rapporto sino al saldo”, nonché del successivo atto di precetto (documenti depositati il 25.10.2024);
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 co 2 CCII, atteso che la sede legale della società è a TORINO (TO) in IN via san Pio V n. 2 (cfr. visura camerale del 17 maggio 2024 in atti);
- la società debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata con le modalità sopra indicate e si è costituita a mezzo di difensore. Parimenti i soci illimitatamente responsabili sono stati convocati come sopra riportato ed è personalmente comparso alle udienze 22.10.2024 e CP_2
8.11.2024;
5 - sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della convenuta, attesa la veste e l'attività commerciali della stessa (società in nome collettivo avente quale oggetto sociale che risulta dalla visura in atti la vendita all'ingrosso ed al dettaglio di generi alimentari e diversi) e la mancata prova da parte della convenuta del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII, il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII.
Occorre evidenziare, al riguardo, che, come è noto, il combinato disposto degli artt. 2 co 1 lett. d) e 121 CCII prevede che per essere sottratta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale l'impresa convenuta debba dimostrare di presentare congiuntamente i seguenti requisiti:
a) un attivo patrimoniale complessivo non superiore a 300.000,00 euro annuo nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della domanda (nel caso in esame dunque 2023,
2022 e 2021);
b) ricavi, in qualunque modo risultino, non superiori a 200.000,00 euro annui nel medesimo triennio sopra indicato;
c) debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000,00 euro.
Nel caso in esame, la situazione debitoria rilevante ai sensi della citata lettera c) dell'art. 2 lett d) CCII accertata all'esito dell'istruttoria è di complessivi euro 373.318,67 euro. Devono considerarsi il debito nei confronti del ricorrente quantificato nel precetto in 46.511,05 euro, senza che tale somma sia stata contestata dalla convenuta, e quanto risultante dall'informativa trasmessa da ADER: 263.308,23 euro quale “importo scaduto comprensivo di oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio”, 30.168,33 euro per “importi a ruolo non scaduti od in attesa di notifica” ed euro 21.331,06 per “importi oggetto di definizione agevolata”. La somma indicata nella certificazione trasmessa da NP
(euro 84.363,19) parrebbe invece già compresa in quella risultante dall'informativa ADER in quanto relativa a debiti compresi tra il 2011 ed il 2023 già affidati all'ente incaricato della riscossione. A ciò si aggiunge la somma che in udienza parte convenuta ha dichiarato di dovere a titolo di locazione (circa 12.000,00 euro). Non può invece tenersi conto della somma che la ricorrente ha allegato essere stata richiesta in altra causa, di cui è ignoto il ricorrente e l'oggetto, pari a 266.000 euro.
Circa i restanti requisiti dell'attivo patrimoniale e dei ricavi nell'ultimo triennio non può ritenersi fornita idonea prova da parte della società convenuta. Come rilevato anche dal ricorrente, i documenti denominati “Determinazione analitica del reddito” non appaiono dirimenti posto che, come riferito dalla stessa parte convenuta, in udienza vi sono stati accertamenti relativi alla mancata emissione di scontrini e ciò, a prescindere dal soggetto a cui tale circostanza
6 sia imputabile (secondo la prospettazione di parte convenuta sarebbe stato lo stesso
[...]
a decidere di emettere i documenti fiscali, nonostante un apposito cartello Pt_1 relativo all'obbligo installato dal datore di lavoro;
secondo la tesi del ricorrente invece gli sarebbe stato imposto di non emettere scontrini, nel senso di emetterne solo saltuarimente).
Deve rilevarsi anche che la completa mancanza di contabilità ammessa dalla convenuta non consente in alcun modo di riscontrare i requisiti dimensionali dell'impresa, anche in tal caso essendo irrilevante le ragioni di tale mancanza (avendo la convenuta sostenuto essere stata sottratta dal ricorrente, circostanza negata da quest'ultimo). Non ci si può esimere dall'osservare che le circostanze riferite dal socio in udienza, relative CP_2 alla regolare tenuta dei libri ed alla loro sottrazione ad opera dell'odierno ricorrente, senza che risulti alcuna denuncia e senza che emerga una allegazione in tal senso nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo (relativa alle competenze dell'ex lavoratore odierno ricorrente), appaiono di dubbia credibilità. Dunque, i documenti chiamati “Determinazione analitica del reddito” depositati dalla società convenuta, le cui risultanze sono state motivatamente contestate dal ricorrente, prive di documentazione a supporto per ragioni a cui appare difficile credere, non appaiono sufficienti a fornire a fornire la prova che ex lege grava sulla società convenuta;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett. b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. La sussistenza di insolvenza, oltre che non contestata dalla società convenuta costituitasi, si ricava dalla valutazione congiunta dei seguenti elementi: la significativa esposizione con l'erario a far data dal 2011, risultante dall'informativa ADER sopra citata;
il mancato pagamento del debito nei confronti del ricorrente;
l'assenza di attivo (avendo il socio dichiarato che vi è merce per circa 5.000,00 euro ed alcuni frigoriferi CP_2
spenti); il mancato funzionamento della pec attestato al momento della tentata notifica a mezzo pec ad opera della cancelleria;
- ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00 tenuto conto del credito riportato nella certificazione trasmessa da ADER e del credito del ricorrente.
La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società produce ai sensi dell'art. 256 CCII l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e convocati ex CP_2 CP_3
art. 41 CCII con le modalità sopra indicate.
7 Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
[...]
legale a IN, in via San Pio V n. 2 (CF e PI ), nonché dei soci P.IVA_1
illimitatamente responsabili (c.f. ) e CP_2 C.F._2 CP_3
(c.f. );
[...] C.F._3
nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
Curatore il dott. , che alla luce dell'organizzazione dello studio, risulta Persona_1 allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
8 stabilisce il giorno 27 maggio 2025 alle ore 14.45 nell'aula 9 del Tribunale (piano terra, scala A), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine al debitore se persona fisica nonché agli amministratori della società nei cui confronti
è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza
9 la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonchè alla ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in IN nella camera di consiglio del 21.11.2024
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
10