Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 28/02/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R.G. n.1474/ 2024 introdotta
D A
), rappresentata e difesa dall'avv. NIGRO Parte_1 C.F._1
DOMENICO;
-ricorrente-
CONTRO
- Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...] P.IVA_1
rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott.ssa Fiorella
Pagliuca
-resistente-
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso depositato in data 30.4.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale al fine di: “1) accertare e dichiarare il diritto della sig.ra ad ottenere i Parte_1 benefici di cui all'art. 1 comma 1 legge 107/2015, cosiddetta carta dei docenti, e per effetto condannare il convenuto al pagamento della somma di Euro 2500,00 (Euro 500,00 per CP_1
ogni anno di servizio svolto) con interessi e rivalutazione monetaria;
2) Condannare il convenuto al pagamento di spese, competenze ed onorari di giudizio con attribuzione con attribuzione al procuratore antistatario costituito”.
A fondamento delle proprie domande la parte ricorrente ha dedotto di essere una docente di scuola media inferiore e di aver stipulato con l'Amministrazione scolastica i seguenti contratti a tempo determinato: dal 1/12/2020 al 29/12/2020, e dal 07/01/2021 al 12/06/2021, con l'Istituto “Criscuoli” di Sant'Angelo dei Lombardi per n. 9 ore settimanali;
dal 29/03/2021 al 16/06/2021, contratto
1
dal 22/09/2021 al 30/10/2021, con l'Istituto Comprensivo “Iannacone” sito in Lioni per n. 15 ore settimanali e successivamente con l'Istituto Comprensivo “Palatucci” di Montella, dal 20/11/2021 al 30/06/2022 per n. 15 di ore settimanali;
dal 01/09/2022 al 31/10/2022, con l'Istituto Comprensivo “Guarini” di Solofra per n. 6 ore settimanali;
successivamente contratto valevole dal 26/4/23 al 29/6/23 con il predetto Istituto per n. 18 ore settimanali;
dal 21/10/22 al 6/12/2022 con l'Istituto Comprensivo “Kennedy” di Nusco per n. ore 18; successivamente contratti dal 25/02/2023 al 19/04/2023 con il predetto Istituto per n. ore di 18; dal 19/04/2023 al 24/04/2023 con l'Istituto Comprensivo “Duardo” di Manocalzati per n. 18 di ore settimanali;
con l'Istituto Comprensivo “De Sanctis” di Caposele con contratti validi dal
12/09/2023 al 23/04/2024 per n. 18 ore settimanali.
La ricorrente, quindi, ha lamentato che in detto periodo non ha usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta Elettronica del docente»), pur avendo svolto mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo e pur essendo sottoposta agli stessi obblighi formativi gravanti su tutti gli altri docenti.
In particolare, la parte ricorrente ha esposto che l'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 (c.d. Buona
Scuola) ha previsto espressamente che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_3
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...]
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124”.
Il successivo comma 122 della Legge suddetta ha demandato ad un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della
Carta di cui al comma 121”, che il resistente, dunque, diramava alcune indicazioni CP_1
operative per le modalità di assegnazione ed utilizzo della suddetta Carta attraverso il D.P.C.M. n.
2 32313 del 23 settembre 2015 e che in tal sede venivano previsti come destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che tanto veniva ribadito dalla nota di CP_4
cui al prot. 15219 del 15 ottobre 2015.
Pertanto, tale importo non è stato corrisposto agli insegnanti assunti dall'Amministrazione resistente con contratto a tempo determinato, sebbene il profilo professionale e le mansioni svolte da questi ultimi fossero pienamente equiparate a quelle dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato.
La parte ricorrente ha dedotto, quindi, che il diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari è privo di qualsiasi ragione oggettiva, in quanto gli artt. 63 e 64 del
CCNL del 29/11/2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato e che una diversa disposizione si porrebbe in contrasto con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, così come rilevato di recente dal Consiglio di Stato, da una serie di pronunce di merito dei giudici italiani e dalla Corte di Cassazione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tardivamente il convenuto in CP_1
giudizio, il quale eccepiva il difetto di giurisdizione nonché l'infondatezza della domanda attorea in fatto ed in diritto;
concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Questo GDL, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, così provvede.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Innanzitutto, deve rigettarsi l'eccezione sollevata dall'Amministrazione resistente circa il difetto di giurisdizione del giudice adito.
Sul punto, va richiamato il principio da ultimo affermato dalla S.C., secondo cui: “nella materia dell'impiego pubblico privatizzato, se, in base al criterio del petitum sostanziale, si accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo (cfr. tra le altre, Cass., Sez. Un., 15 gennaio 2021 n. 616).
Pertanto, precisato che il presente giudizio è stato incardinato correttamente innanzi al G.O., deve osservarsi che, nel merito, lo stesso risulta fondato, anche alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del 27.10.2023.
In punto di diritto, infatti, deve rilevarsi che l'art. 1, co. 121, della L. 107 del 2015 ha statuito che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo
3 nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”, ed il successivo comma 122 del medesimo articolo ha previsto che con un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi di concerto con il e con il Ministro Controparte_5
dell'economia e delle finanze sarebbero stati definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121.
Con il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015, quindi, si è stabilito, all'art. 2, che solo “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile” e che “Il
[...]
assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il Controparte_3 tramite delle Istituzioni scolastiche”.
Successivamente, con il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il legislatore ha confermato all'art. 3 che
“La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova,
i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Pertanto, come già osservato dalla giurisprudenza, per effetto del combinato disposto della normativa primaria e secondaria appena richiamata, tutti i docenti assunti a tempo indeterminato, ancorché assunti con contratto a tempo parziale, ed anche se poi non confermati in ruolo e per intero, anche se assunti in corso d'anno, hanno diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, da utilizzare fino a concorrenza di € 500,00 annui, non oltre il decorso di due anni decorrenti dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la somma è stata assegnata (l'art. 6, co.
6, del DPCM del 28 novembre 2016, infatti, prevede espressamene che le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate).
Il quadro normativo rappresentato, quindi, ha completamente escluso dal beneficio de quo il personale docente a tempo determinato, tra cui la ricorrente, pur svolgendo mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo e pur essendo la stessa sottoposta agli stessi obblighi formativi.
La questione così come esposta è stata analizzata dalla CGUE con l'ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450/21, in cui la stessa ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una
4 normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un Controparte_3 CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di giustizia dell'Unione europea ha altresì precisato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”, che “conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali”, che “il CP_1 principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili”, che “Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro
(sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione
5 oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”. Infine, la Corte ha chiarito che “a tale riguardo, il giudice del rinvio ha, in sostanza, precisato egli stesso che la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva e che, in ogni caso, essa non può essere giustificata dall'obiettivo di garantire la stabilità del rapporto dei docenti a tempo indeterminato”.
Sulla specifica questione, si è espresso anche il Consiglio di Stato, secondo cui “l'illegittimità degli atti impugnati (in specie: il d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e la nota del n. 15219 del 15 CP_4 ottobre 2015) nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.: ciò che, come già visto, consente di prescindere dalla questione – dedotta con gli altri motivi dell'appello
– della conformità della succitata esclusione alla normativa comunitaria, perché, in disparte la fondatezza o meno della questione pregiudiziale comunitaria, gli atti impugnati sono in ogni caso viziati in parte qua […]” e che “la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63
e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento
– che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
Da ultimo, sulla fattispecie in esame si è pronunciata la Suprema Corte con la summenzionata sentenza n. 29961/2023, la quale, richiamando la giurisprudenza comunitaria (in particolare la pronuncia del 18 maggio 2022), ha affermato che “l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'
6 “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. […] Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente compatibile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. La S.C. ha poi precisato che, onde evitare il realizzarsi di una discriminazione alla rovescia, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, il beneficio non può essere riconosciuto a tutti i docenti precari, ma solo in favore di coloro i quali hanno ricevuto degli incarichi annuali di supplenza secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1 e 2, della L. 124/1999: “In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docenti ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 4, co.2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”. La citata pronuncia affronta altresì la questione legata alle modalità di erogazione del beneficio e chiarisce che la ratio della norma è quella di fornire un sostegno alla didattica annua, consentendo l'acquisto di specifici beni e servizi funzionali alla formazione del docente. Pertanto, attribuire al docente una somma liquida varrebbe a dire che “gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali […] Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla
Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancora più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno […]”. Inoltre, “questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale,
7 di prescrizione […] L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica
[…]”.
La predetta sentenza è stata altresì dall'ordinanza della S.C. n. 7254/2024 con riferimento al criterio, utilizzato in alcune pronunce di merito, al fine di affermare che il beneficio in esame spetti anche nel caso di un servizio che, in virtù della sommatoria di plurime supplenze temporanee, raggiunga un periodo almeno pari a quello minimo previsto per la figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche (180 giorni): “8.2 La Corte ha aggiunto che ai fini della valutazione della sussistenza di una discriminazione a danno dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze temporanee, è inidoneo, in sé, il dato normativo dei 180 giorni che è valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, le quali però prendono in considerazione una siffatta durata contrattuale per regolare alcuni “specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica".
Ciò chiarito in punto di diritto, dando applicazione ai principi giurisprudenziali esposti, deve rilevarsi che, nel caso in esame, la ricorrente ha dedotto e provato solo parzialmente di aver svolto, con riferimento agli anni scolastici dedotti, solo degli incarichi che corrispondono alle tipologie di cui all'art. 4 della L. 124/1999. In particolare, se con riferimento agli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023 è stata provata una successione di incarichi protrattasi fino al mese di giugno siccome indicato dalla richiamata giurisprudenza;
con riferimento agli aa.ss. 2020/2021 e 2023/2024 è stato dedotto e provato un periodo di supplenza decorrente dal 2.12.2020 al 16.6.2021 e dal 12.9.2023 al 23.4.2024
e, quindi, non sufficienti a fondare la domanda attorea, condividendo questo GDL l'orientamento soprarichiamato ed espresso dalla S.C. circa l'inidoneità del criterio relativo alla conclusione delle attività didattiche e ai n. 180 giorni ai fini del riconoscimento del beneficio in esame.
Ne consegue, dunque, l'accoglimento della domanda di accertamento del diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121 e ss. per gli anni scolastici di servizio svolto in virtù dei contratti a tempo determinato allegati e per i quali è documentato e non contestato lo svolgimento dell'attività di docente.
Le spese del giudizio possono essere compensate stante l'accoglimento parziale del ricorso.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del giudice dr. Monica d'Agostino, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione:
a) dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio della carta elettronica Parte_1 previsto e disciplinato dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022
e 2022/2023 e, per l'effetto, condanna il in persona del l.r.p.t. Controparte_1 alla relativa attivazione con l'importo di € 1.000,00;
b) compensa le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 28.02.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Monica d'Agostino
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