Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 6888/2014 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6888/2014 R.G.A.C.
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. LAUDISIO FRANCESCO PAOLO ( ) Via Prol. C.F._2
Matteotti, I Trav. 6 84087 SARNO;
dal quale è rappresentato e difeso;
ATTORE
E
(c.f.: ); Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO contumace
(c.f.: ); Controparte_2 C.F._4
CONVENUTA contumace
(c.f.: ; Controparte_3 C.F._5
CONVENUTO contumace
(c.f.: ); Controparte_4 C.F._6
CONVENUTO contumace
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_5 C.F._7
PIAZZA MARCONI 13 BIS 84087 SARNO, presso lo studio dell'Avv. MILONE LARA
(c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._8
CONVENUTA
(c.f.: ); Controparte_6 C.F._9
CONVENUTO contumace
(c.f.: ); CP_7 C.F._10
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(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_8 C.F._11
PIAZZA MARCONI 13 BIS 84087 SARNO, presso lo studio dell'Avv. MILONE LARA
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._8
CONVENUTO
Oggetto: Usucapione.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , , Controparte_1 Controparte_2
, e non costituitisi in giudizio sebbene Controparte_4 Controparte_6 CP_7
ritualmente citati.
Sempre in via preliminare va esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea, sollevata dai convenuti costituiti nella comparsa di costituzione e risposta e ribadita, a verbale, alla prima udienza del 23.7.2015.
Detta eccezione è fondata.
Le domande, principale e subordinata, formulate da parte attrice sono improcedibili per violazione dell'art. 5 co. 2 bis D.lgs. 28/10 atteso che parte attrice non ha provato di aver partecipato al procedimento di mediazione tramite un suo procuratore speciale.
Il Tribunale ritiene che le finalità privatistiche e pubblicistiche della normativa dettata dal DLgs 28/10 consentono di ritenere che le parti devono conferire pieni poteri di transigere il giudizio che si traduce nel conferimento di una procura senza obbligo di rendiconto.
È utile rimarcare che la Corte di legittimità con la sentenza n. 8473/19 ha prescritto la necessità di apposita procura speciale con la quale la parte deve attribuire espressamente il potere di transigere il giudizio in sede di mediazione (Cass. sent. 8473/19: "Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei
Pagina 2 di 4 poteri per la soluzione della controversia, come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84).
Quindi il potere di sostituire a sè stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale. Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale. Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore. Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista".).
Nel nostro caso, la parte attrice ha partecipato alla procedura di mediazione tramite l'avv. Fabio Carusone, tuttavia, non è stata prodotta in giudizio la procura speciale conferita al suddetto difensore, quindi, secondo il giudizio di questo Tribunale parte attrice non ha provato di aver ritualmente promosso la procedura conciliativa.
Pertanto, le domande giudiziali vanno dichiarate improcedibili.
Le spese di lite seguono la soccombenza (in rito) dell'attrice e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri medi di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore dichiarato della causa e della riduzione del 50% per la pronuncia in rito (art. 4 co. 9).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara improcedibili le domande attoree;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Lara Parte_1
Milone, difensore dichiaratasi antistataria dei convenuti costituiti e Controparte_8
che si liquidano (tenuto conto della riduzione del 50%) in euro Controparte_5
2.538,50 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 05/01/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
Pagina 3 di 4 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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