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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 09/04/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2010/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott. Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice relatore dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2010/2024
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CASINI ANGELA
RICORRENTE
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come ricorso introduttivo, ossia, “per la pronuncia della separazione personale alle seguenti CONDIZIONI “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) La sig.ra rimarrà a vivere nella Parte_1 ex casa coniugale di proprietà della madre di lei da cui il sig. si è già trasferito circa CP_1 un anno fa. 3) Considerata l'autosufficienza e indipendenza economica dei coniugi nessun contributo al mantenimento è dovuto dall'uno all'altra ed inoltre devono considerarsi definiti tutti i rapporti patrimoniali tra di loro. 4) Non essendoci figli della coppia, ciascun coniuge potrà ottenere il rilascio del passaporto e di ogni altra documentazione valida per
l'espatrio. Con vittoria di spese e competenze legali.
La sig.ra chiede inoltre che una volta decorso il periodo di tempo previsto Parte_1 dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, venga pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio con il sig celebrato il 4/8/2018 con rito civile nel Comune di Controparte_1
Castiglione della Pescaia (GR), trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al
n.36, Parte II, serie B, Ufficio 0, dell'anno 2018, alle medesime condizioni qui richieste per la separazione personale, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza”.
*** ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 13/12/2024, ha adìto Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di sentire pronunciare la separazione giudiziale nei confronti di con cui ha contratto matrimonio concordatario in Controparte_1 data 04/08/2018, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
CASTIGLIONE DELLA PE (Serie B, Parte II, atto n. 36, anno 2018).
Dall'unione non sono nati figli.
La ricorrente ha domandato la pronuncia della separazione personale dei coniugi, dispiegando contestualmente domanda sulla pronuncia divorzile.
A sostegno della propria domanda ha dedotto che “dopo un primo periodo di serena vita coniugale, il matrimonio entrava in crisi per sopravvenute incompatibilità, tali da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza nonostante i tentativi di ricostruire il rapporto”; ha altresì allegato che il marito ha “iniziato a trascurare gli obblighi coniugali, come ad esempio non rientrare a casa per la notte”, rappresentando inoltre come “le assenze e le frequentazioni extraconiugali del abbiano CP_1 progressivamente minato e indebolito il vincolo affettivo tra i coniugi, portando il rapporto a un progressivo e irrimediabile logoramento.
non s'è costituito in giudizio, nonostante la regolare notifica nei Controparte_1 suoi confronti (effettuata a mezzo pec in data 17.12.2024, presso indirizzo estratto dai pubblici registri, come attestato dal difensore di parte ricorrente); pertanto, lo stesso, deve essere dichiarato contumace .
All'udienza del 25/03/2025, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
***********
1) La separazione giudiziale Sussistono i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c.
In ragione dei fatti allegati dalla parte ricorrente, confermati dal contegno processuale del resistente, che ha scelto di rimanere contumace (così manifestando indifferenza e disinteresse nei confronti del vincolo coniugale), deve concludersi che la prosecuzione della convivenza tra le parti sia divenuta.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale di e Parte_1
che hanno contratto matrimonio concordatario il 04/08/2018, Controparte_1 trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di CASTIGLIONE DELLA
PE (Serie B, Parte II, atto n. 36, anno 2018), ordinandosi al competente
Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2) Le spese di lite
Attesa la natura del giudizio e l'interesse comune delle parti alla pronuncia sullo status, si giustifica, attesa la contumacia del resistente, la dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 che hanno contratto matrimonio il 04/08/2018, trascritto Controparte_1 presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di CASTIGLIONE DELLA PE
(Serie B, Parte II, atto n. 36, anno 2018);
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune suddetto di annotare questa sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
DICHIARA irripetibili le spese di lite di parte ricorrente.
RIMETTE la causa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia divorzile, come da contestuale, separata ordinanza.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto, nella Camera di Consiglio del 25/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
R.G. n. 2010/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
rilevato che il Tribunale ha pronunciato in data odierna sentenza di separazione personale e che la controversia deve proseguire per la pronuncia della sentenza di divorzio, in quanto il ricorso è svolto ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51
c.p.c.;
rilevato che la causa deve essere rimessa in istruttoria;
ritenuto che la nuova udienza debba essere fissata dopo il decorso del termine di dodici mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3 co. 1 n. 2 lett.
b) Legge n. 878/1970 s.m.i., il quale decorre dalla data di comparizione dei coniugi alla prima udienza per la separazione personale;
P.Q.M.
FISSA l'udienza del 28 aprile 2026, ore 10:00, per la prosecuzione del giudizio.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 25/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott. Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice relatore dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2010/2024
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CASINI ANGELA
RICORRENTE
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come ricorso introduttivo, ossia, “per la pronuncia della separazione personale alle seguenti CONDIZIONI “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) La sig.ra rimarrà a vivere nella Parte_1 ex casa coniugale di proprietà della madre di lei da cui il sig. si è già trasferito circa CP_1 un anno fa. 3) Considerata l'autosufficienza e indipendenza economica dei coniugi nessun contributo al mantenimento è dovuto dall'uno all'altra ed inoltre devono considerarsi definiti tutti i rapporti patrimoniali tra di loro. 4) Non essendoci figli della coppia, ciascun coniuge potrà ottenere il rilascio del passaporto e di ogni altra documentazione valida per
l'espatrio. Con vittoria di spese e competenze legali.
La sig.ra chiede inoltre che una volta decorso il periodo di tempo previsto Parte_1 dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, venga pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio con il sig celebrato il 4/8/2018 con rito civile nel Comune di Controparte_1
Castiglione della Pescaia (GR), trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al
n.36, Parte II, serie B, Ufficio 0, dell'anno 2018, alle medesime condizioni qui richieste per la separazione personale, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza”.
*** ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 13/12/2024, ha adìto Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di sentire pronunciare la separazione giudiziale nei confronti di con cui ha contratto matrimonio concordatario in Controparte_1 data 04/08/2018, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
CASTIGLIONE DELLA PE (Serie B, Parte II, atto n. 36, anno 2018).
Dall'unione non sono nati figli.
La ricorrente ha domandato la pronuncia della separazione personale dei coniugi, dispiegando contestualmente domanda sulla pronuncia divorzile.
A sostegno della propria domanda ha dedotto che “dopo un primo periodo di serena vita coniugale, il matrimonio entrava in crisi per sopravvenute incompatibilità, tali da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza nonostante i tentativi di ricostruire il rapporto”; ha altresì allegato che il marito ha “iniziato a trascurare gli obblighi coniugali, come ad esempio non rientrare a casa per la notte”, rappresentando inoltre come “le assenze e le frequentazioni extraconiugali del abbiano CP_1 progressivamente minato e indebolito il vincolo affettivo tra i coniugi, portando il rapporto a un progressivo e irrimediabile logoramento.
non s'è costituito in giudizio, nonostante la regolare notifica nei Controparte_1 suoi confronti (effettuata a mezzo pec in data 17.12.2024, presso indirizzo estratto dai pubblici registri, come attestato dal difensore di parte ricorrente); pertanto, lo stesso, deve essere dichiarato contumace .
All'udienza del 25/03/2025, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
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1) La separazione giudiziale Sussistono i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c.
In ragione dei fatti allegati dalla parte ricorrente, confermati dal contegno processuale del resistente, che ha scelto di rimanere contumace (così manifestando indifferenza e disinteresse nei confronti del vincolo coniugale), deve concludersi che la prosecuzione della convivenza tra le parti sia divenuta.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale di e Parte_1
che hanno contratto matrimonio concordatario il 04/08/2018, Controparte_1 trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di CASTIGLIONE DELLA
PE (Serie B, Parte II, atto n. 36, anno 2018), ordinandosi al competente
Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2) Le spese di lite
Attesa la natura del giudizio e l'interesse comune delle parti alla pronuncia sullo status, si giustifica, attesa la contumacia del resistente, la dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 che hanno contratto matrimonio il 04/08/2018, trascritto Controparte_1 presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di CASTIGLIONE DELLA PE
(Serie B, Parte II, atto n. 36, anno 2018);
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune suddetto di annotare questa sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
DICHIARA irripetibili le spese di lite di parte ricorrente.
RIMETTE la causa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia divorzile, come da contestuale, separata ordinanza.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto, nella Camera di Consiglio del 25/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
R.G. n. 2010/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
rilevato che il Tribunale ha pronunciato in data odierna sentenza di separazione personale e che la controversia deve proseguire per la pronuncia della sentenza di divorzio, in quanto il ricorso è svolto ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51
c.p.c.;
rilevato che la causa deve essere rimessa in istruttoria;
ritenuto che la nuova udienza debba essere fissata dopo il decorso del termine di dodici mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3 co. 1 n. 2 lett.
b) Legge n. 878/1970 s.m.i., il quale decorre dalla data di comparizione dei coniugi alla prima udienza per la separazione personale;
P.Q.M.
FISSA l'udienza del 28 aprile 2026, ore 10:00, per la prosecuzione del giudizio.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 25/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo