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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 30/06/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 820/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Lojacono ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 820/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. TRIPODI ANTONIO contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. COLITTI ALBERTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
SE CL (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SE CP_2 P.IVA_2
CL
(C.F. CP_3 Controparte_4
), P.IVA_3
Oggetto: opposizione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.5.25 riferiva che l' Parte_1 [...] per la provincia di Milano le aveva Controparte_5 notificato il 07.03.2025 Atto di comunicazione preventiva di Iscrizione
Ipotecaria – documento n. 06876202500003601000 – fascicolo n. 2025- pagina 1 di 8 15253, con il quale le veniva intimato il pagamento della somma di €
431.582,23 entro il termine di 30 giorni, pena l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di proprietà del debitore, rinvenuti in sede di accesso agli uffici preposti, ex art. 18 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; che nell'atto di comunicazione veniva specificato che l'ipoteca sarebbe stata iscritta per un importo pari al doppio di € 431.582,23, somma che discendeva da cartelle relative a tributi di varia natura e precisamente:
1) Avviso di addebito n.36820140014637556501, relativo ad omesso versamento Modello DM10 e Somme aggiuntive dovuto per l'anno 2013- 2014 per un importo totale pari ad € 33.201,76 – Ente Creditore, sede CP_2 di CP_2
2) Avviso di Addebito n. 36820160009982666501, relativo ad omesso versamento Modello DM10 e Somme aggiuntive dovuto per l'anno 2015 per un importo totale pari ad € 14.300,39 – Ente Creditore, sede di CP_2 CP_2
3) Avviso di Addebito n. 36820160014439083501, relativo ad omesso versamento Modello DM10 e Somme aggiuntive dovuto per l'anno 2016 per un importo totale pari ad € 5.317,00 – Ente Creditore, sede di CP_2 CP_2
4) Avviso di Addebito n. 36820160027031485501, relativo ad omesso versamento Modello DM10 e Somme aggiuntive dovuto per l'anno 2016 per un importo totale pari ad € 2.122,38 – Ente Creditore, sede di CP_2 CP_2
5) Avviso di Addebito n. 36820170005815138501, relativo ad omesso versamento Modello DM10 e Somme aggiuntive dovuto per l'anno 2016-17 per un importo totale pari ad € 2.266,45 – Ente Creditore, sede di CP_2
CP_2
6) Avviso di Addebito n. 36820180005738289000, relativo ad omesso versamento Contributi I.V.S. e Somme aggiuntive dovuto per l'anno 2017 per un importo totale pari ad € 2.909,56 – Ente Creditore, sede di CP_2
Potenza;
7) Avviso di Addebito n. 36820180021592062000, relativo ad omesso versamento Contributi I.V.S. e Somme aggiuntive dovuto per l'anno 2017- 2018 per un importo totale pari ad € 1.921,64 – Ente Creditore, sede di CP_2
Potenza;
8) Avviso di Addebito n. 36820190006319021000 relativo ad omesso versamento Contributi I.V.S. e Somme aggiuntive dovuto per l'anno 2018 per un importo totale pari ad € 1.927,99 – Ente Creditore, sede di CP_2
Potenza; pagina 2 di 8 che l'atto oggetto della presente impugnazione era essere carente dei requisiti formali e sostanziali richiesti dalla legge e, pertanto, inidoneo a mettere il destinatario in condizione di esercitare il diritto di difesa costituzionalmente garantitogli;
che in particolare la comunicazione era passibile di declaratoria di nullità e/o illegittimità in quanto priva di alcuni elementi essenziali espressamente previsti dalla legge oltre che da consolidata giurisprudenza.
Posto quanto sopra la ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata la nullità della comunicazione di cui è causa per i seguenti motivi :
a) omessa notifica degli atti presupposti;
b) mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art.3 L. 241/90 e dell'art.7 della L. 212/2000; c) mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti;
d) tardiva notifica ex art. 25 dpr 602 del 1973;
e) mancata notifica della intimazione di pagamento;
f) illegittimità della comunicazione per prescrizione;
g) prescrizione degli interessi e del diritto alla riscossione degli stessi;
h) inesistenza della notifica per violazione dell'art. 26 dpr 602 del 1973
Si è costituita chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile e CP_5 rigettato perché infondato
Si è costituita eccependo la inammissibilità del ricorso e chiedendo CP_2 comunque la condanna della ricorrente al pagamento degli importi indicati negli AVA.
I motivi di opposizione vanno partitamente esaminati.
omessa notifica degli atti presupposti;
seguendo la numerazione proposta dalla ricorrente va detto che per gli AVA da 1) a 5) la regolarità della notifica è già stata accertata con le sentenze di questo tribunale 40 del 2024 e 35 del 2021, entrambe confermate in appello.
Quanto agli AVA n. 36820180005738289000, n. 36820190006319021000 e n. 36820180021592062000, l ha prodotto la ricevuta di notifica firmata CP_2 dalla stessa ricorrente.
Il motivo di opposizione è quindi infondato. pagina 3 di 8 mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art.3 L. 241/90 e dell'art.7 della L. 212/2000. Gli atti prodromici erano indicati nella comunicazione impugnata e non vi era alcun bisogno di allegarli alla medesima, in quanto, come si è già detto, erano stati tutti regolarmente notificati alla ricorrente. In ogni caso l'obbligo di allegare tali atti non è previsto dall'art. 25 dpr 602/73 che prescrive i requisiti dell'atto.
mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti.
Anche tale motivo è infondato.
Invero negli atti di riscossione di cui è causa sono riportate tutte le somme dovute con dettaglio del debito e l'indicazione degli interessi moratori calcolati secondo il disposto di cui all'art. 20 D.P.R. n. 602/1973, è anche specificata la spettanza dell'aggio quale remunerazione del servizio all'agente della riscossione anch'esso, ovviamente, predeterminato per legge.
I criteri attraverso cui calcolare gli interessi moratori che sono dovuti all' dopo la notifica della cartella e, in particolare, la Controparte_6 decorrenza e il tasso d'interesse, sono quindi predeterminati per legge ed il richiamo alla fonte normativa (il D.P.R. n. 60271973) è sufficiente affinché il contribuente sia reso edotto delle modalità di calcolo degli stessi e possa, quindi, eseguire un controllo. Invero, “il rinvio al Dpr del 1973 che detta i criteri di calcolo degli interessi di mora costituisce una motivazione chiara dell'atto dell'Agente della riscossione, poiché richiama atti normativi (legge e decreto ministeriale) conoscibili dal destinatario della cartella di pagamento, quanto all'aliquota applicabile” (Cass. ordinanza n. 4376 del 21 febbraio 2017). Ad ogni modo l'eccezione è generica poiché, dato che il calcolo degli interessi di mora è prestabilito dalla legge, sarebbe stato onere della ricorrente allegare ed illustrare i motivi per cui, nel caso di specie, il mero richiamo alla fonte normativa non era stato sufficiente a renderla edotta delle modalità di calcolo degli interessi stessi e ad effettuare un controllo sulla regolarità del computo effettuato dall'ente di riscossione.
tardiva notifica ex art. 25 dpr 602 del 1973
pagina 4 di 8 il motivo di opposizione è inconferente perché la norma riguarda le imposte sui redditi, mentre nel caso di specie si tratta di omesso versamento di contributi all CP_2
mancata notifica della intimazione di pagamento;
la intimazione di pagamento è stata notificata come da doc. 14 prodotto da circostanza non contestata dalla ricorrente. CP_5
In ogni caso non era necessaria la intimazione di pagamento, in quanto l'art. 50 citato la prescrive per l'espropriazione forzata , mentre nel caso di specie si è avuta una iscrizione ipotecaria che non è atto della procedura di espropriazione forzata , ma va riferita ad una procedura alternativa alla stessa che può essere effettuata anche sena la necessità di procedere alla intimazione di cui all'art. 50 citato come ritenuto dalle Sezioni Unite con sentenze n. 19667/14 e 19668/14.
illegittimità della comunicazione per prescrizione
Anche tale motivo è infondato.
Invero la prescrizione è stata interrotta dal comportamento della stessa ricorrente , secondo il principio per cui la richiesta di rateazione ed il pagamento parziale della sorte costituiscono ricognizione del debito ed equivalgono ad atto interruttivo (v. Cass., Sez. VI, Ordinanza n. 26013 del
29/12/2015).
In particolare ha affermato e provato ( e le circostanze non sono state CP_5 contestate dalla ricorrente ), che con riferimento agli avvisi di addebito nn.
36820180005738289/000, 36820180021592062/000 e
36820190006319021/000 è stata presentata istanza di rateazione prot. 611532 dell'8.10.2019 (doc. 20) e, con riferimento agli avvisi di addebito nn. 36820160009982666/501, 36820160014439083/501,
36820160027031485/501 e 36820170005815138/501, è stata presentata la istanza di rateazione prot. 706885 del 22.4.2022 (doc. 20).
Per gli avvisi di addebito nn. 36820180005738289/000,
36820180021592062/000 e 36820190006319021/000, è stata presentata la dichiarazione di adesione alla cd. rottamazione quater in data 18/06/2023 prot. W-2023061807336043 (doc. 22 e 23) .
Infine i titoli risultano inoltre parzialmente riscossi, come risulta dall'estratto di ruolo (doc. 24). pagina 5 di 8 Difatti, riguardo ai titoli emessi nei confronti della società a nome collettivo
“Linea 26 Snc di LA PA e AN Dell'Orto”, per l'avviso di addebito n. 06836820140014637556/000 sono state emesse la quietanza n.
4619190 del 11.10.2017 per complessivi € 489,15 e quella n. 1317093 del 27.03.2018 per € 461,36; per l'avviso di addebito n. 068 36820160027031485/000 la quietanza n. 14209 del 20.10.2017 per € 134,13 e quella n. 1287094 del 24.03.2018 per € 129,00; per l'avviso di addebito n.06836820170005815138/000 la quietanza n. 5944 del 17.11.2017 per €
577,00 e quella n.5945 del 17.11.2017 per € 473,00. ha poi depositato le quietanze emesse nel 2019 e 2023 riguardo ai CP_5 titoli emessi nei confronti della ricorrente, di cui agli avvisi di addebito n.
06836820180005738289/000, 06836820180021592062/000 e
06836820190006319021/000.
prescrizione degli interessi e del diritto alla riscossione degli stessi
Deve ritenersi che gli atti interruttivi sopra citati abbiano avuto efficacia interruttiva anche con riferimento ad interessi e sanzioni che non possono che seguire la sorte delle obbligazioni cui accedono.
Inesistenza della notifica per violazione dell'art. 26 dpr 602 del 1973 Il motivo di impugnazione, forse frutto di un refuso, appare inammissibile per come formulato.
Invero la ricorrente ha dichiarato di impugnare “l'avviso di intimazione” alla luce di quanto previsto dall'art. 26 citato.
Nel caso di specie, tuttavia, l'impugnazione non ha ad oggetto un avviso di intimazione, che peraltro non è nemmeno indicato e non è possibile individuare, stante il fatto che ha prodotto ben 4 intimazioni di CP_5 pagamento, ma una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Ad abundantiam si osserva che tale ultimo atto è stato regolarmente notificato a mezzo raccomandata e ricevuto dalla figlia della ricorrente.
Tale tipo di notificazione non è certo illegittima come asserito dalla ricorrente.
Invero l'art. 26 D.P.R.602/73 dispone “La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle pagina 6 di 8 persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”. Quando poi l'Agente della Riscossione si avvalga della procedura semplificata prevista dall'art. 26 DPR 602/73, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/82 per cui è sufficiente che “la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza” (Cass. Civ. n.13739/2017, conformi Cass. n.11708/2011, Cass. 6395/2014).
La ricorrente non ha contestato che tali modalità siano state osservate nel caso di specie.
Vanno considerate poi le pronunce della Cassazione n. 12470/2020 secondo cui “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma
1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato" (Cass., Ord.n.
28872/2018, Cass., Ord. n. 10037/2019) e infine quella n.2339/2021 secondo cui “Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982.
Posto quanto sopra il ricorso va rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
pagina 7 di 8 Il tribunale, decidendo sulla causa di cui in epigrafe :
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a e CP_5
che si liquidano in euro 2.500,00 per ciascuna, oltre accessori di legge e CP_2 spese generali;
Monza, 30 giugno 2025
Il Giudice
dott. Claudia Lojacono
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Lojacono ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 820/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. TRIPODI ANTONIO contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. COLITTI ALBERTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
SE CL (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SE CP_2 P.IVA_2
CL
(C.F. CP_3 Controparte_4
), P.IVA_3
Oggetto: opposizione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.5.25 riferiva che l' Parte_1 [...] per la provincia di Milano le aveva Controparte_5 notificato il 07.03.2025 Atto di comunicazione preventiva di Iscrizione
Ipotecaria – documento n. 06876202500003601000 – fascicolo n. 2025- pagina 1 di 8 15253, con il quale le veniva intimato il pagamento della somma di €
431.582,23 entro il termine di 30 giorni, pena l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di proprietà del debitore, rinvenuti in sede di accesso agli uffici preposti, ex art. 18 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; che nell'atto di comunicazione veniva specificato che l'ipoteca sarebbe stata iscritta per un importo pari al doppio di € 431.582,23, somma che discendeva da cartelle relative a tributi di varia natura e precisamente:
1) Avviso di addebito n.36820140014637556501, relativo ad omesso versamento Modello DM10 e Somme aggiuntive dovuto per l'anno 2013- 2014 per un importo totale pari ad € 33.201,76 – Ente Creditore, sede CP_2 di CP_2
2) Avviso di Addebito n. 36820160009982666501, relativo ad omesso versamento Modello DM10 e Somme aggiuntive dovuto per l'anno 2015 per un importo totale pari ad € 14.300,39 – Ente Creditore, sede di CP_2 CP_2
3) Avviso di Addebito n. 36820160014439083501, relativo ad omesso versamento Modello DM10 e Somme aggiuntive dovuto per l'anno 2016 per un importo totale pari ad € 5.317,00 – Ente Creditore, sede di CP_2 CP_2
4) Avviso di Addebito n. 36820160027031485501, relativo ad omesso versamento Modello DM10 e Somme aggiuntive dovuto per l'anno 2016 per un importo totale pari ad € 2.122,38 – Ente Creditore, sede di CP_2 CP_2
5) Avviso di Addebito n. 36820170005815138501, relativo ad omesso versamento Modello DM10 e Somme aggiuntive dovuto per l'anno 2016-17 per un importo totale pari ad € 2.266,45 – Ente Creditore, sede di CP_2
CP_2
6) Avviso di Addebito n. 36820180005738289000, relativo ad omesso versamento Contributi I.V.S. e Somme aggiuntive dovuto per l'anno 2017 per un importo totale pari ad € 2.909,56 – Ente Creditore, sede di CP_2
Potenza;
7) Avviso di Addebito n. 36820180021592062000, relativo ad omesso versamento Contributi I.V.S. e Somme aggiuntive dovuto per l'anno 2017- 2018 per un importo totale pari ad € 1.921,64 – Ente Creditore, sede di CP_2
Potenza;
8) Avviso di Addebito n. 36820190006319021000 relativo ad omesso versamento Contributi I.V.S. e Somme aggiuntive dovuto per l'anno 2018 per un importo totale pari ad € 1.927,99 – Ente Creditore, sede di CP_2
Potenza; pagina 2 di 8 che l'atto oggetto della presente impugnazione era essere carente dei requisiti formali e sostanziali richiesti dalla legge e, pertanto, inidoneo a mettere il destinatario in condizione di esercitare il diritto di difesa costituzionalmente garantitogli;
che in particolare la comunicazione era passibile di declaratoria di nullità e/o illegittimità in quanto priva di alcuni elementi essenziali espressamente previsti dalla legge oltre che da consolidata giurisprudenza.
Posto quanto sopra la ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata la nullità della comunicazione di cui è causa per i seguenti motivi :
a) omessa notifica degli atti presupposti;
b) mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art.3 L. 241/90 e dell'art.7 della L. 212/2000; c) mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti;
d) tardiva notifica ex art. 25 dpr 602 del 1973;
e) mancata notifica della intimazione di pagamento;
f) illegittimità della comunicazione per prescrizione;
g) prescrizione degli interessi e del diritto alla riscossione degli stessi;
h) inesistenza della notifica per violazione dell'art. 26 dpr 602 del 1973
Si è costituita chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile e CP_5 rigettato perché infondato
Si è costituita eccependo la inammissibilità del ricorso e chiedendo CP_2 comunque la condanna della ricorrente al pagamento degli importi indicati negli AVA.
I motivi di opposizione vanno partitamente esaminati.
omessa notifica degli atti presupposti;
seguendo la numerazione proposta dalla ricorrente va detto che per gli AVA da 1) a 5) la regolarità della notifica è già stata accertata con le sentenze di questo tribunale 40 del 2024 e 35 del 2021, entrambe confermate in appello.
Quanto agli AVA n. 36820180005738289000, n. 36820190006319021000 e n. 36820180021592062000, l ha prodotto la ricevuta di notifica firmata CP_2 dalla stessa ricorrente.
Il motivo di opposizione è quindi infondato. pagina 3 di 8 mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art.3 L. 241/90 e dell'art.7 della L. 212/2000. Gli atti prodromici erano indicati nella comunicazione impugnata e non vi era alcun bisogno di allegarli alla medesima, in quanto, come si è già detto, erano stati tutti regolarmente notificati alla ricorrente. In ogni caso l'obbligo di allegare tali atti non è previsto dall'art. 25 dpr 602/73 che prescrive i requisiti dell'atto.
mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti.
Anche tale motivo è infondato.
Invero negli atti di riscossione di cui è causa sono riportate tutte le somme dovute con dettaglio del debito e l'indicazione degli interessi moratori calcolati secondo il disposto di cui all'art. 20 D.P.R. n. 602/1973, è anche specificata la spettanza dell'aggio quale remunerazione del servizio all'agente della riscossione anch'esso, ovviamente, predeterminato per legge.
I criteri attraverso cui calcolare gli interessi moratori che sono dovuti all' dopo la notifica della cartella e, in particolare, la Controparte_6 decorrenza e il tasso d'interesse, sono quindi predeterminati per legge ed il richiamo alla fonte normativa (il D.P.R. n. 60271973) è sufficiente affinché il contribuente sia reso edotto delle modalità di calcolo degli stessi e possa, quindi, eseguire un controllo. Invero, “il rinvio al Dpr del 1973 che detta i criteri di calcolo degli interessi di mora costituisce una motivazione chiara dell'atto dell'Agente della riscossione, poiché richiama atti normativi (legge e decreto ministeriale) conoscibili dal destinatario della cartella di pagamento, quanto all'aliquota applicabile” (Cass. ordinanza n. 4376 del 21 febbraio 2017). Ad ogni modo l'eccezione è generica poiché, dato che il calcolo degli interessi di mora è prestabilito dalla legge, sarebbe stato onere della ricorrente allegare ed illustrare i motivi per cui, nel caso di specie, il mero richiamo alla fonte normativa non era stato sufficiente a renderla edotta delle modalità di calcolo degli interessi stessi e ad effettuare un controllo sulla regolarità del computo effettuato dall'ente di riscossione.
tardiva notifica ex art. 25 dpr 602 del 1973
pagina 4 di 8 il motivo di opposizione è inconferente perché la norma riguarda le imposte sui redditi, mentre nel caso di specie si tratta di omesso versamento di contributi all CP_2
mancata notifica della intimazione di pagamento;
la intimazione di pagamento è stata notificata come da doc. 14 prodotto da circostanza non contestata dalla ricorrente. CP_5
In ogni caso non era necessaria la intimazione di pagamento, in quanto l'art. 50 citato la prescrive per l'espropriazione forzata , mentre nel caso di specie si è avuta una iscrizione ipotecaria che non è atto della procedura di espropriazione forzata , ma va riferita ad una procedura alternativa alla stessa che può essere effettuata anche sena la necessità di procedere alla intimazione di cui all'art. 50 citato come ritenuto dalle Sezioni Unite con sentenze n. 19667/14 e 19668/14.
illegittimità della comunicazione per prescrizione
Anche tale motivo è infondato.
Invero la prescrizione è stata interrotta dal comportamento della stessa ricorrente , secondo il principio per cui la richiesta di rateazione ed il pagamento parziale della sorte costituiscono ricognizione del debito ed equivalgono ad atto interruttivo (v. Cass., Sez. VI, Ordinanza n. 26013 del
29/12/2015).
In particolare ha affermato e provato ( e le circostanze non sono state CP_5 contestate dalla ricorrente ), che con riferimento agli avvisi di addebito nn.
36820180005738289/000, 36820180021592062/000 e
36820190006319021/000 è stata presentata istanza di rateazione prot. 611532 dell'8.10.2019 (doc. 20) e, con riferimento agli avvisi di addebito nn. 36820160009982666/501, 36820160014439083/501,
36820160027031485/501 e 36820170005815138/501, è stata presentata la istanza di rateazione prot. 706885 del 22.4.2022 (doc. 20).
Per gli avvisi di addebito nn. 36820180005738289/000,
36820180021592062/000 e 36820190006319021/000, è stata presentata la dichiarazione di adesione alla cd. rottamazione quater in data 18/06/2023 prot. W-2023061807336043 (doc. 22 e 23) .
Infine i titoli risultano inoltre parzialmente riscossi, come risulta dall'estratto di ruolo (doc. 24). pagina 5 di 8 Difatti, riguardo ai titoli emessi nei confronti della società a nome collettivo
“Linea 26 Snc di LA PA e AN Dell'Orto”, per l'avviso di addebito n. 06836820140014637556/000 sono state emesse la quietanza n.
4619190 del 11.10.2017 per complessivi € 489,15 e quella n. 1317093 del 27.03.2018 per € 461,36; per l'avviso di addebito n. 068 36820160027031485/000 la quietanza n. 14209 del 20.10.2017 per € 134,13 e quella n. 1287094 del 24.03.2018 per € 129,00; per l'avviso di addebito n.06836820170005815138/000 la quietanza n. 5944 del 17.11.2017 per €
577,00 e quella n.5945 del 17.11.2017 per € 473,00. ha poi depositato le quietanze emesse nel 2019 e 2023 riguardo ai CP_5 titoli emessi nei confronti della ricorrente, di cui agli avvisi di addebito n.
06836820180005738289/000, 06836820180021592062/000 e
06836820190006319021/000.
prescrizione degli interessi e del diritto alla riscossione degli stessi
Deve ritenersi che gli atti interruttivi sopra citati abbiano avuto efficacia interruttiva anche con riferimento ad interessi e sanzioni che non possono che seguire la sorte delle obbligazioni cui accedono.
Inesistenza della notifica per violazione dell'art. 26 dpr 602 del 1973 Il motivo di impugnazione, forse frutto di un refuso, appare inammissibile per come formulato.
Invero la ricorrente ha dichiarato di impugnare “l'avviso di intimazione” alla luce di quanto previsto dall'art. 26 citato.
Nel caso di specie, tuttavia, l'impugnazione non ha ad oggetto un avviso di intimazione, che peraltro non è nemmeno indicato e non è possibile individuare, stante il fatto che ha prodotto ben 4 intimazioni di CP_5 pagamento, ma una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Ad abundantiam si osserva che tale ultimo atto è stato regolarmente notificato a mezzo raccomandata e ricevuto dalla figlia della ricorrente.
Tale tipo di notificazione non è certo illegittima come asserito dalla ricorrente.
Invero l'art. 26 D.P.R.602/73 dispone “La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle pagina 6 di 8 persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”. Quando poi l'Agente della Riscossione si avvalga della procedura semplificata prevista dall'art. 26 DPR 602/73, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/82 per cui è sufficiente che “la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza” (Cass. Civ. n.13739/2017, conformi Cass. n.11708/2011, Cass. 6395/2014).
La ricorrente non ha contestato che tali modalità siano state osservate nel caso di specie.
Vanno considerate poi le pronunce della Cassazione n. 12470/2020 secondo cui “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma
1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato" (Cass., Ord.n.
28872/2018, Cass., Ord. n. 10037/2019) e infine quella n.2339/2021 secondo cui “Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982.
Posto quanto sopra il ricorso va rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
pagina 7 di 8 Il tribunale, decidendo sulla causa di cui in epigrafe :
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a e CP_5
che si liquidano in euro 2.500,00 per ciascuna, oltre accessori di legge e CP_2 spese generali;
Monza, 30 giugno 2025
Il Giudice
dott. Claudia Lojacono
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