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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/03/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4919/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Vaiana, come da Parte_1 procura in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Controparte_1
Maria Giordano, come da procura in atti:
APPELLATO
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 16/01/2025, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto ritualmente notificato la proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 1081/15 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, che aveva condannato la poi divenuta Controparte_2 Parte_1
a pagare al la somma di euro 1.680,00 oltre spese di lite. A
[...] CP_1 fondamento dell'appello, esponeva che in primo grado il , ebbe ad CP_1 allegare che aveva stipulato una polizza assicurativa RCA per la propria autovettura Fiat Punto Tg.BD722JA con la e che Controparte_3 nell'anno 2009 aveva causato un sinistro interamente risarcito dalla , CP_2 per cui nell'anno 2011 gli veniva assegnata la classe di merito S4. Aveva aggiunto che all'atto del rinnovo della polizza per l'annualità 2011-12 gli veniva comunicato il recesso dal contratto da parte della , che CP_2 nonostante le ripetute richieste non diede corso al rinnovo costringendolo inopinatamente a contrarre con altra società con un incremento del premio da euro 700,00 ad euro 1120,00. Per tali motivi aveva chiesto il risarcimento del danno alla per essere venuta meno all'obbligo di contrarre disposto CP_2 dall'art. 132 del CDA. Istruita la causa per mezzo l'escussione di un teste, il
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 GdP aveva emesso la sfavorevole sentenza impugnata, avverso la quale l'appellante deduceva a motivi l'omessa e/o insufficiente motivazione rispetto ad un punto decisivo della controversia, il malgoverno e quindi la disapplicazione delle norme che sanciscono i principi della disponibilità delle prove e la valutazione delle stesse, ignorando del tutto quanto dedotto e provato dalla compagnia assicurativa, la quale si era avvalsa della disposizione prevista all'art. 170 bis del Codice delle Assicurazione, che aveva abolito le clausole di tacito rinnovo del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per veicoli a motore e natanti, e degli eventuali contratti stipulati in abbinamento, prevedendo che il contratto di
RCA può avere una durata massima di 12 mesi che e le eventuali clausole contrarie alle nuove disposizioni introdotte erano da considerarsi nulle.
Venuta meno quindi la clausola del tacito rinnovo, la si Controparte_3 era dunque legittimamente avvalsa della facoltà di comunicare al CP_4 che non avrebbe rinnovato la polizza Rca per l'autovettura di sua proprietà.
Aggiungeva che l'impugnata sentenza violava tutti i principi costituzionali a presidio della libertà di impresa, facendo cattivo uso non solo delle regole del buon senso, ma anche delle regole in tema di interpretazione della norma ( art. 132 e 172 CdA), evidenziando che non era mai stata in contestazione la comunicazione all'assicurato della volontà della compagnia assicurativa. Per tali motivi chiedeva la totale riforma dell'impugnata sentenza, con rigetto della domanda proposta in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e con condanna dell'appellato alla restituzione delle somme ricevute dall'appellante in esecuzione della sentenza appellata.
Costituitosi in giudizio, evidenziava che a base del Controparte_1 giudizio vi era il diniego al rinnovo del contratto assicurativo che la CP_3 aveva frapposto ad esso cliente storico, che aveva raggiunto la
[...] primissima classe di merito: vale a dire, non semplicemente la prima classe di merito universale, bensì la migliore delle sottoclassi di merito. Ammetteva che il sinistro cagionato l'anno precedente aveva fatto sì che il veicolo di esso appellato vedesse un peggioramento nell'attestato di rischio: così da dover scalare, in virtù della clausola bonus-malus, dalla classe S6 alla classe S4, entrambe riferibili alla prima classe universale. Evidenziava che il rifiuto della non era conforme a legge e dava luogo all'applicazione CP_3 dell'art. 2043 c.c. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza, in quanto correttamente motivata in fatto e in diritto.
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 L'appello è fondato e va pertanto accolto. Invero l'art. 132 del Codice delle Assicurazioni, rubricato “obbligo a contrarre” recitava e recita:” Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa”. L'appellato, come il GdP, ritiene che la compagnia assicurativa ebbe a violare detto art. 132 del CdA, per cui incorse in un illecito civile, con conseguente diritto al risarcimento del danno.
Tale interpretazione della normativa di interesse è errata. L'art. 132 CdA impone alle compagnie di assicurazione di accettare le proposte di assicurazione obbligatoria, ma non obbliga a rinnovare contratti già scaduti, soprattutto se è stata comunicata entro il termine di tenta giorni previsto dalla legge la volontà di non procedere al rinnovo del contratto assicurativo. Sul punto l'art. 170-bis del CdA, che abolì il tacito rinnovo dei contratti RCA, ebbe a prevedere espressamente la possibilità per la compagnia di non rinnovare il contratto alla scadenza, senza che ciò configuri una violazione dell'obbligo a contrarre. Va chiarito che la disdetta del contratto in scadenza, impedisce il rinnovo automatico alle stesse condizioni, ma non preclude la possibilità di stipulare un nuovo contratto a condizioni diverse, nel caso in cui le parti trovano l'accordo.
Nel caso di specie, la compagnia assicurativa ebbe a comunicare la volontà di non rinnovare il contratto, esercitando un proprio diritto, previsto dalla legge senza alcun obbligo di fornire una giustificazione.
Avendo l'appellante agito nel pieno rispetto delle norme di legge, come correttamente interpretate, comunicando tempestivamente la volontà di non rinnovare il contratto (fatto questo documentato ed incontestato), non si può configurare alcuna responsabilità risarcitoria a carico di
[...]
oggi CP_2 Parte_1
Considerato che la controversia ha riguardato in entrambe le fasi del giudizio particolari e complesse questioni interpretative di norme giuridiche, all'epoca in vigore non da molti anni, con conseguenti oscillamenti della giurisprudenza, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio sia di primo che di secondo grado.
P.Q.M.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta in primo grado dal Controparte_1
2) Condanna l'appellato a restituire all'appellante le somme ricevute in esecuzione della riformata sentenza
3) Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio
Così deciso in data 07.03.2025
Il Giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4919/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Vaiana, come da Parte_1 procura in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Controparte_1
Maria Giordano, come da procura in atti:
APPELLATO
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 16/01/2025, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto ritualmente notificato la proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 1081/15 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, che aveva condannato la poi divenuta Controparte_2 Parte_1
a pagare al la somma di euro 1.680,00 oltre spese di lite. A
[...] CP_1 fondamento dell'appello, esponeva che in primo grado il , ebbe ad CP_1 allegare che aveva stipulato una polizza assicurativa RCA per la propria autovettura Fiat Punto Tg.BD722JA con la e che Controparte_3 nell'anno 2009 aveva causato un sinistro interamente risarcito dalla , CP_2 per cui nell'anno 2011 gli veniva assegnata la classe di merito S4. Aveva aggiunto che all'atto del rinnovo della polizza per l'annualità 2011-12 gli veniva comunicato il recesso dal contratto da parte della , che CP_2 nonostante le ripetute richieste non diede corso al rinnovo costringendolo inopinatamente a contrarre con altra società con un incremento del premio da euro 700,00 ad euro 1120,00. Per tali motivi aveva chiesto il risarcimento del danno alla per essere venuta meno all'obbligo di contrarre disposto CP_2 dall'art. 132 del CDA. Istruita la causa per mezzo l'escussione di un teste, il
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 GdP aveva emesso la sfavorevole sentenza impugnata, avverso la quale l'appellante deduceva a motivi l'omessa e/o insufficiente motivazione rispetto ad un punto decisivo della controversia, il malgoverno e quindi la disapplicazione delle norme che sanciscono i principi della disponibilità delle prove e la valutazione delle stesse, ignorando del tutto quanto dedotto e provato dalla compagnia assicurativa, la quale si era avvalsa della disposizione prevista all'art. 170 bis del Codice delle Assicurazione, che aveva abolito le clausole di tacito rinnovo del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per veicoli a motore e natanti, e degli eventuali contratti stipulati in abbinamento, prevedendo che il contratto di
RCA può avere una durata massima di 12 mesi che e le eventuali clausole contrarie alle nuove disposizioni introdotte erano da considerarsi nulle.
Venuta meno quindi la clausola del tacito rinnovo, la si Controparte_3 era dunque legittimamente avvalsa della facoltà di comunicare al CP_4 che non avrebbe rinnovato la polizza Rca per l'autovettura di sua proprietà.
Aggiungeva che l'impugnata sentenza violava tutti i principi costituzionali a presidio della libertà di impresa, facendo cattivo uso non solo delle regole del buon senso, ma anche delle regole in tema di interpretazione della norma ( art. 132 e 172 CdA), evidenziando che non era mai stata in contestazione la comunicazione all'assicurato della volontà della compagnia assicurativa. Per tali motivi chiedeva la totale riforma dell'impugnata sentenza, con rigetto della domanda proposta in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e con condanna dell'appellato alla restituzione delle somme ricevute dall'appellante in esecuzione della sentenza appellata.
Costituitosi in giudizio, evidenziava che a base del Controparte_1 giudizio vi era il diniego al rinnovo del contratto assicurativo che la CP_3 aveva frapposto ad esso cliente storico, che aveva raggiunto la
[...] primissima classe di merito: vale a dire, non semplicemente la prima classe di merito universale, bensì la migliore delle sottoclassi di merito. Ammetteva che il sinistro cagionato l'anno precedente aveva fatto sì che il veicolo di esso appellato vedesse un peggioramento nell'attestato di rischio: così da dover scalare, in virtù della clausola bonus-malus, dalla classe S6 alla classe S4, entrambe riferibili alla prima classe universale. Evidenziava che il rifiuto della non era conforme a legge e dava luogo all'applicazione CP_3 dell'art. 2043 c.c. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza, in quanto correttamente motivata in fatto e in diritto.
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 L'appello è fondato e va pertanto accolto. Invero l'art. 132 del Codice delle Assicurazioni, rubricato “obbligo a contrarre” recitava e recita:” Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa”. L'appellato, come il GdP, ritiene che la compagnia assicurativa ebbe a violare detto art. 132 del CdA, per cui incorse in un illecito civile, con conseguente diritto al risarcimento del danno.
Tale interpretazione della normativa di interesse è errata. L'art. 132 CdA impone alle compagnie di assicurazione di accettare le proposte di assicurazione obbligatoria, ma non obbliga a rinnovare contratti già scaduti, soprattutto se è stata comunicata entro il termine di tenta giorni previsto dalla legge la volontà di non procedere al rinnovo del contratto assicurativo. Sul punto l'art. 170-bis del CdA, che abolì il tacito rinnovo dei contratti RCA, ebbe a prevedere espressamente la possibilità per la compagnia di non rinnovare il contratto alla scadenza, senza che ciò configuri una violazione dell'obbligo a contrarre. Va chiarito che la disdetta del contratto in scadenza, impedisce il rinnovo automatico alle stesse condizioni, ma non preclude la possibilità di stipulare un nuovo contratto a condizioni diverse, nel caso in cui le parti trovano l'accordo.
Nel caso di specie, la compagnia assicurativa ebbe a comunicare la volontà di non rinnovare il contratto, esercitando un proprio diritto, previsto dalla legge senza alcun obbligo di fornire una giustificazione.
Avendo l'appellante agito nel pieno rispetto delle norme di legge, come correttamente interpretate, comunicando tempestivamente la volontà di non rinnovare il contratto (fatto questo documentato ed incontestato), non si può configurare alcuna responsabilità risarcitoria a carico di
[...]
oggi CP_2 Parte_1
Considerato che la controversia ha riguardato in entrambe le fasi del giudizio particolari e complesse questioni interpretative di norme giuridiche, all'epoca in vigore non da molti anni, con conseguenti oscillamenti della giurisprudenza, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio sia di primo che di secondo grado.
P.Q.M.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta in primo grado dal Controparte_1
2) Condanna l'appellato a restituire all'appellante le somme ricevute in esecuzione della riformata sentenza
3) Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio
Così deciso in data 07.03.2025
Il Giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4