TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/11/2025, n. 4639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4639 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Francesco Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al N. R. G. 2643 dell'anno 2019
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Michela Albano, e presso Parte_1
la stessa elettivamente domiciliato in Pontecagnano-Faiano, alla Via Carducci n.1, come da procura in atti,
ATTORE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., quale Impresa Designata Controparte_1
per la Regione Campania alla Gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Liguori, presso il quale elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore, alla Via Roma n.16, come da procura in atti,
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni come in atti come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva azione Parte_1
risarcitoria nei confronti delle assicurazioni , nella qualità in Controparte_1
atti, per il sinistro avvenuto in data 19/7/2016, in Pontecagnano-Faiano, alla località S.
Antonio, in Via Picentia. Deduceva, l'attore, che alle ore 12,30 dell'indicato giorno, nel percorrere la detta Via Picentia con direzione verso Battipaglia, giunto alla rotatoria adiacente al Bar Tiffany “… un fuoristrada di colore nero, condotto da un uomo e trainante un piccolo rimorchio per il trasporto di cavalli, anch'esso di colore nero, proveniente dal senso di marcia opposto all'attore, ossia verso nord ed indi verso
Salerno, non si arrestava al segnale di Stop ivi esistente, impegnando la rotatoria ed omettendo di dargli precedenza”, che: “al fine di evitare l'impatto il sig. Pt_1
frenava bruscamente e perdeva il controllo del motociclo, scivolando al suolo unitamente ad esso e finendo con il piede sinistro sotto lo stesso motociclo”. Che il fuoristrada si allontanava ad alta velocità senza fermarsi a prestare soccorso, ed impedendo di rilevare il numero di targa. Che dopo la caduta veniva soccorso da alcune persone presenti al sinistro, ed in seguito veniva trasportato all'Ospedale Ruggi di
Salerno ove gli diagnosticavano “trauma da schiacciamento piede sx con frattura dello scafoide tarsale”. Che aveva sporto denuncia-querela contro ignoti, depositandola presso la Sezione della Polizia Stradale di Salerno. Che per le lesioni subite chiedeva il risarcimento dei danni quantificati in euro 45.230,15 o a quella diversa somma risultante dalla istruttoria. Concludeva, pertanto, per l'accoglimento della domanda con condanna della convenuta al pagamento della somma di cui sopra, vinte le spese di lite.
Si costituiva la convenuta , per il Fondo, che contestava Controparte_1
diffusamente la domanda in rito e nel merito chiedendone il rigetto.
Espletata la prova orale ammessa, e la CTU medico-legale sulla persona dell'attore, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, ed infine trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
La domanda è fondata per le ragioni che seguono.
1. In via del tutto preliminare risulta infondata l'eccezione relativa all'improponibilità della domanda attorea per violazione dell'art. 148 della L. 209/05. Infatti, l'attore ha fornito la prova dell'adempimento degli obblighi previsti dalla citata disposizione con le esibite richieste stragiudiziali di risarcimento, come da PEC del 13/10/2016 inviate alla Consap, ed alla convenuta RA (doc. n. 6 produzione parte attrice).
Anche con riferimento ai termini per la proponibilità dell'azione di risarcimento (art. 145 Codice delle Assicurazioni), si rileva che, soltanto a seguito dell'infruttuoso decorso dei termini di legge, è stato ritualmente notificato l'atto di citazione in giudizio.
Inoltre, con riferimento alla procedibilità della domanda, come da documentazione prodotta in atti dall'attore, è stato esperito - seppur infruttuosamente - il tentativo di stipulare una convenzione di negoziazione assistita (v. PEC del 05/3/2018, doc. n.7 produzione parte attrice).
Anche la eccepita nullità della citazione di cui all'articolo 164, comma quarto, del
Codice di procedura civile deve esser rigettata. Questa nullità, invero, si verifica quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda è stata omessa o risulti assolutamente incerta. La valutazione, però, deve essere fatta con riferimento al caso specifico tenendo conto che per identificare la causa petendi va fatto riferimento all'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e dei documenti allegati. Bisogna anche tenere conto che la nullità della citazione per incertezza della domanda ha la sua ratio nell'esigenza di consentire al convenuto di apprestare le proprie difese
(Cassazione civile sezione III del 15/05/2013 n. 11751)
Ebbene, nel caso in esame, dall'esposizione dei fatti, nonché dalla documentazione allegata, emergono quali sono le ragioni giuridiche della domanda, i fatti costitutivi della stessa domanda attorea sia con riferimento all'an che al quantum debeatur, che l'oggetto della domanda (risarcimento danni), ivi compresi i mezzi istruttori dedotti, nonché dai documenti prodotti e offerti in comunicazione alla controparte (cfr. Cass.
25.11.03 n. 1741).
2. Nel merito, la domanda è fondata per le ragioni che seguono.
La Suprema Corte (cfr. Cass. n. 24449/05), al fine di evitare frodi assicurative, impone, nel caso di domanda proposta nei confronti dell'impresa designata dal F.G.V.S. per il risarcimento dei danni cagionati da veicolo non identificato ma per il quale vi è obbligo di assicurazione, una rigorosa verifica delle circostanze di fatto descritte dal danneggiato, della compatibilità delle lesioni personali e dei danni subiti dal danneggiato con la dinamica dell'incidente, nonché delle stesse condizioni psicofisiche del danneggiato in relazione alla dedotta incolpevole impossibilità di procedere all'identificazione del veicolo responsabile.
Nel caso di specie, risulta che l'incidente si è verificato per condotta colposa o dolosa del conducente del fuoristrada nero non identificato e rimasto sconosciuto. Ed inoltre, che, se non può pretendersi dal danneggiato di adoperarsi personalmente in indagini articolate e complesse ricerche, è stato dimostrato che lo stesso dopo l'incidente ha presentato denuncia alle competenti autorità di polizia, come dimostrato dalla denuncia querela del 14/10/2016, e dalla richiesta di archiviazione del 06/02/2017 formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.
Con riferimento all'an debeatur della pretesa risarcitoria azionata, ritiene il Tribunale che dall'istruttoria effettuata possa reputarsi raggiunta la prova circa la fondatezza della domanda. Ed invero, la teste , presente al sinistro, ha dichiarato Testimone_1
“ricordo che il sig. con il motociclo aveva già quasi terminato la rotatoria Pt_1
allorquando dalla sua destra si è immesso nella rotatoria il fuoristrada, senza dare precedenza;
… il allora, per evitare l'impatto con il fuoristrada cercava di Pt_1
sterzare perdendo il controllo del mezzo e cadeva a terra”. Ed ha aggiunto: “per soccorrere il non ho badato al numero di targa del fuoristrada”. Pt_1
Anche il teste riferisce;
“io ero davanti al Banco di Napoli che Testimone_2
aspettavo mia moglie che era entrata in banca;
ADR: confermo le circostanze di cui ai capi 3 e 4, ricordo che il fuoristrada si immetteva nella rotatoria mentre la stessa era già impegnata dal questi si impauriva e per evitare l'impatto perdeva il Pt_1
controllo del mezzo e cadeva a terra;
ADR. Ricordo che il fuoristrada aveva un carrello agganciato mi pare che fosse quello che trasporta i cavalli;
ADR: Il fuoristrada, dopo la caduta del si allontanava rapidamente facendo perdere le Pt_1
tracce; ADR: Ho soccorso il e l'abbiamo portato davanti al Banco ed il barista Pt_1
del Tiffany portò una sedia per farlo sedere;
ricordo che si lamentava di dolori al piede sinistro”.
Può quindi ritenersi che, in ragione delle concrete modalità di svolgimento del sinistro, lo stesso fu causato da un veicolo, sottoposto all'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile connessa alla circolazione dei veicoli, il quale è rimasto non identificato per l'oggettiva impossibilità sia per la vittima del sinistro, sia per le altre persone che erano presenti al momento del fatto, di poterne individuare gli estremi identificativi. Ed appare evidente la condotta di guida pericolosa tenuta dal conducente del veicolo “pirata” che nell'approssimarsi all'intersezione con la rotatoria non si arrestava al segnale di Stop ivi presente, omettendo del tutto di dare la precedenza al motociclo condotto dall'attore. Conseguentemente deve ritenersi che il sinistro stradale è avvenuto in quanto l'autoveicolo fuoristrada rimasto sconosciuto, nell'immettersi nella rotatoria, tagliava la strada al motociclo condotto dall'attore, il quale era costretto a frenare;
ed a causa di tale repentina frenata, il conducente perdeva il controllo del proprio motociclo e cadeva a terra, mentre il fuoristrada proseguiva la propria marcia senza arrestarsi.
È possibile, quindi, affermare la responsabilità esclusiva del conducente del fuoristrada nella causazione del sinistro in esame.
Nessun addebito può essere invece mosso al , il quale al momento Parte_1
dell'urto stava regolarmente circolando a velocità moderata all'interno della rotatoria con diritto di precedenza.
3. Passando ora all'esame dei danni risarcibili, vanno accolte e condivise le conclusioni a cui è giunto il CTU il quale, accertati il nesso di causalità e la compatibilità tra le lesioni subite dall'attore e la dinamica dell'incidente così come descritta in citazione,
e successivamente emersa in sede istruttoria, alla luce della documentazione in suo possesso e del quadro clinico connesso al tipo di trauma riscontrato “trauma da schiacciamento piede sinistro con frattura dello scafoide tarsale”, per cui l'attore è stato sottoposto a cicli di FKT, ha determinato una Inabilità Temporanea Parziale al valore medio del 100% in giorni 30; una Inabilità Temporanea Parziale al valore medio del 50% per giorni 30; una Inabilità Temporanea Parziale al valore medio del 25% per ulteriori giorni 30; un Danno biologico (percentuale di invalidità permanente) al 12%
(dodici per cento);. Sulla base di tutti i dati a disposizione è possibile, quindi, procedere alla quantificazione del giusto risarcimento spettante all'attore, tenendo conto delle indicate voci di danno.
Considerati tutti gli aspetti del caso concreto, la natura delle lesioni riportate, la localizzazione delle medesime, l'età del danneggiato (anni 55) all'epoca del sinistro, in applicazione delle tabelle milanesi come aggiornate, possono essere liquidate in favore di , le seguenti voci di danno: € 3.450,00 per ITT (€ 115,00 Parte_1
x 30 gg), € 1.725,00 per ITP al 50%, €. 862,50 per ITP al 25%, € 24.982,00 quale danno biologico all'integrità psico-fisica del danneggiato. Così per un importo di €
31.019,50.
In merito al danno morale, si ritiene di aderire a quanto affermato dalla Suprema Corte:
“In caso di danno non patrimoniale derivante da una lesione alla salute, la Corte di
Cassazione ribadisce che il giudice deve considerare separatamente il danno biologico
e il danno morale, ritenendo autonomo e successivo quest'ultimo, anche rispetto alla gravità delle lesioni subite dal danneggiato. La sofferenza morale può essere oggetto di separata valutazione e liquidazione rispetto al danno biologico, anche se quest'ultimo non è necessariamente l'unica fonte della sofferenza.” (Cass., civ. Ord.
23/02/2025 n. 4746).
"Il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto
e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico" (Cass. civ. ord. n. 9006 del 21/3/2022).
Tale danno, nella fattispecie, si reputa in via equitativa, e tenuto conto delle presumibili sofferenze derivanti dalle lesioni subite, di riconoscere nella misura del 10% della somma sopra individuata l'ulteriore importo di euro 3.101,95.
A tali somme vanno aggiunte a titolo di danno patrimoniale, per spese mediche ed assistenziali sostenute e documentate in euro 1.009,15. In definitiva, in favore di va liquidata, a titolo di risarcimento di Parte_1
tutti i danni riportati in occasione dell'incidente avvenuto in data 19/7/2016, la complessiva somma di €. 35.130,60 calcolata all'attualità. Su detta somma dovranno essere calcolati gli interessi al tasso legale, devalutando la somma, in base agli indici
ISTAT, al momento del sinistro e, quindi, anno per anno, e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata.
Dal momento della liquidazione del danno, che corrisponde alla data di deposito della presente sentenza, l'obbligazione risarcitoria si trasforma in debito di valuta, con la conseguenza che, da tale momento e fino a quello dell'effettivo soddisfo, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli interessi sono dovuti nella misura di legge, a norma dell'art. 1282 c.c.
Nulla compete, invece, a titolo di ulteriore svalutazione, in quanto il relativo pregiudizio, in mancanza di prova contraria, può ritenersi adeguatamente compensato dalla corresponsione dei soli interessi legali.
Le spese, ivi comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M
. il Tribunale di Salerno- seconda sezione civile-, reietta ogni altra istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
1) accoglie la domanda proposta da e condanna le Parte_1 [...]
in persona del legale rapp.te p.t. quale Impresa Designata per la Regione CP_1
Campania alla Gestione del FGVS, al pagamento in favore di esso , Parte_1
a titolo di risarcimento per le lesioni subite a seguito del sinistro del 19/7/2016, della complessiva somma di € 35.130,60, per le causali e gli importi analiticamente indicati in motivazione, oltre interessi come in parte motiva, oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'intera somma così risultante, dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
2) Condanna le in persona del legale rapp.te p.t., quale Controparte_1
Impresa Designata per la Regione Campania alla Gestione del FGVS, al pagamento delle spese di giudizio che liquida in €. 545,00 per spese ed € 5.616,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese Generali, IVA e CPA come per legge con attribuzione all'Avv. Maria Michela Albano per dichiarato anticipo;
3) spese di ctu come già liquidate a definitivo carico di parte convenuta.
Così deciso in Salerno, lì 18/11/2025.
Il Giudice onorario
dott. Francesco Saverio Ruggiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Francesco Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al N. R. G. 2643 dell'anno 2019
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Michela Albano, e presso Parte_1
la stessa elettivamente domiciliato in Pontecagnano-Faiano, alla Via Carducci n.1, come da procura in atti,
ATTORE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., quale Impresa Designata Controparte_1
per la Regione Campania alla Gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Liguori, presso il quale elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore, alla Via Roma n.16, come da procura in atti,
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni come in atti come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva azione Parte_1
risarcitoria nei confronti delle assicurazioni , nella qualità in Controparte_1
atti, per il sinistro avvenuto in data 19/7/2016, in Pontecagnano-Faiano, alla località S.
Antonio, in Via Picentia. Deduceva, l'attore, che alle ore 12,30 dell'indicato giorno, nel percorrere la detta Via Picentia con direzione verso Battipaglia, giunto alla rotatoria adiacente al Bar Tiffany “… un fuoristrada di colore nero, condotto da un uomo e trainante un piccolo rimorchio per il trasporto di cavalli, anch'esso di colore nero, proveniente dal senso di marcia opposto all'attore, ossia verso nord ed indi verso
Salerno, non si arrestava al segnale di Stop ivi esistente, impegnando la rotatoria ed omettendo di dargli precedenza”, che: “al fine di evitare l'impatto il sig. Pt_1
frenava bruscamente e perdeva il controllo del motociclo, scivolando al suolo unitamente ad esso e finendo con il piede sinistro sotto lo stesso motociclo”. Che il fuoristrada si allontanava ad alta velocità senza fermarsi a prestare soccorso, ed impedendo di rilevare il numero di targa. Che dopo la caduta veniva soccorso da alcune persone presenti al sinistro, ed in seguito veniva trasportato all'Ospedale Ruggi di
Salerno ove gli diagnosticavano “trauma da schiacciamento piede sx con frattura dello scafoide tarsale”. Che aveva sporto denuncia-querela contro ignoti, depositandola presso la Sezione della Polizia Stradale di Salerno. Che per le lesioni subite chiedeva il risarcimento dei danni quantificati in euro 45.230,15 o a quella diversa somma risultante dalla istruttoria. Concludeva, pertanto, per l'accoglimento della domanda con condanna della convenuta al pagamento della somma di cui sopra, vinte le spese di lite.
Si costituiva la convenuta , per il Fondo, che contestava Controparte_1
diffusamente la domanda in rito e nel merito chiedendone il rigetto.
Espletata la prova orale ammessa, e la CTU medico-legale sulla persona dell'attore, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, ed infine trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
La domanda è fondata per le ragioni che seguono.
1. In via del tutto preliminare risulta infondata l'eccezione relativa all'improponibilità della domanda attorea per violazione dell'art. 148 della L. 209/05. Infatti, l'attore ha fornito la prova dell'adempimento degli obblighi previsti dalla citata disposizione con le esibite richieste stragiudiziali di risarcimento, come da PEC del 13/10/2016 inviate alla Consap, ed alla convenuta RA (doc. n. 6 produzione parte attrice).
Anche con riferimento ai termini per la proponibilità dell'azione di risarcimento (art. 145 Codice delle Assicurazioni), si rileva che, soltanto a seguito dell'infruttuoso decorso dei termini di legge, è stato ritualmente notificato l'atto di citazione in giudizio.
Inoltre, con riferimento alla procedibilità della domanda, come da documentazione prodotta in atti dall'attore, è stato esperito - seppur infruttuosamente - il tentativo di stipulare una convenzione di negoziazione assistita (v. PEC del 05/3/2018, doc. n.7 produzione parte attrice).
Anche la eccepita nullità della citazione di cui all'articolo 164, comma quarto, del
Codice di procedura civile deve esser rigettata. Questa nullità, invero, si verifica quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda è stata omessa o risulti assolutamente incerta. La valutazione, però, deve essere fatta con riferimento al caso specifico tenendo conto che per identificare la causa petendi va fatto riferimento all'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e dei documenti allegati. Bisogna anche tenere conto che la nullità della citazione per incertezza della domanda ha la sua ratio nell'esigenza di consentire al convenuto di apprestare le proprie difese
(Cassazione civile sezione III del 15/05/2013 n. 11751)
Ebbene, nel caso in esame, dall'esposizione dei fatti, nonché dalla documentazione allegata, emergono quali sono le ragioni giuridiche della domanda, i fatti costitutivi della stessa domanda attorea sia con riferimento all'an che al quantum debeatur, che l'oggetto della domanda (risarcimento danni), ivi compresi i mezzi istruttori dedotti, nonché dai documenti prodotti e offerti in comunicazione alla controparte (cfr. Cass.
25.11.03 n. 1741).
2. Nel merito, la domanda è fondata per le ragioni che seguono.
La Suprema Corte (cfr. Cass. n. 24449/05), al fine di evitare frodi assicurative, impone, nel caso di domanda proposta nei confronti dell'impresa designata dal F.G.V.S. per il risarcimento dei danni cagionati da veicolo non identificato ma per il quale vi è obbligo di assicurazione, una rigorosa verifica delle circostanze di fatto descritte dal danneggiato, della compatibilità delle lesioni personali e dei danni subiti dal danneggiato con la dinamica dell'incidente, nonché delle stesse condizioni psicofisiche del danneggiato in relazione alla dedotta incolpevole impossibilità di procedere all'identificazione del veicolo responsabile.
Nel caso di specie, risulta che l'incidente si è verificato per condotta colposa o dolosa del conducente del fuoristrada nero non identificato e rimasto sconosciuto. Ed inoltre, che, se non può pretendersi dal danneggiato di adoperarsi personalmente in indagini articolate e complesse ricerche, è stato dimostrato che lo stesso dopo l'incidente ha presentato denuncia alle competenti autorità di polizia, come dimostrato dalla denuncia querela del 14/10/2016, e dalla richiesta di archiviazione del 06/02/2017 formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.
Con riferimento all'an debeatur della pretesa risarcitoria azionata, ritiene il Tribunale che dall'istruttoria effettuata possa reputarsi raggiunta la prova circa la fondatezza della domanda. Ed invero, la teste , presente al sinistro, ha dichiarato Testimone_1
“ricordo che il sig. con il motociclo aveva già quasi terminato la rotatoria Pt_1
allorquando dalla sua destra si è immesso nella rotatoria il fuoristrada, senza dare precedenza;
… il allora, per evitare l'impatto con il fuoristrada cercava di Pt_1
sterzare perdendo il controllo del mezzo e cadeva a terra”. Ed ha aggiunto: “per soccorrere il non ho badato al numero di targa del fuoristrada”. Pt_1
Anche il teste riferisce;
“io ero davanti al Banco di Napoli che Testimone_2
aspettavo mia moglie che era entrata in banca;
ADR: confermo le circostanze di cui ai capi 3 e 4, ricordo che il fuoristrada si immetteva nella rotatoria mentre la stessa era già impegnata dal questi si impauriva e per evitare l'impatto perdeva il Pt_1
controllo del mezzo e cadeva a terra;
ADR. Ricordo che il fuoristrada aveva un carrello agganciato mi pare che fosse quello che trasporta i cavalli;
ADR: Il fuoristrada, dopo la caduta del si allontanava rapidamente facendo perdere le Pt_1
tracce; ADR: Ho soccorso il e l'abbiamo portato davanti al Banco ed il barista Pt_1
del Tiffany portò una sedia per farlo sedere;
ricordo che si lamentava di dolori al piede sinistro”.
Può quindi ritenersi che, in ragione delle concrete modalità di svolgimento del sinistro, lo stesso fu causato da un veicolo, sottoposto all'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile connessa alla circolazione dei veicoli, il quale è rimasto non identificato per l'oggettiva impossibilità sia per la vittima del sinistro, sia per le altre persone che erano presenti al momento del fatto, di poterne individuare gli estremi identificativi. Ed appare evidente la condotta di guida pericolosa tenuta dal conducente del veicolo “pirata” che nell'approssimarsi all'intersezione con la rotatoria non si arrestava al segnale di Stop ivi presente, omettendo del tutto di dare la precedenza al motociclo condotto dall'attore. Conseguentemente deve ritenersi che il sinistro stradale è avvenuto in quanto l'autoveicolo fuoristrada rimasto sconosciuto, nell'immettersi nella rotatoria, tagliava la strada al motociclo condotto dall'attore, il quale era costretto a frenare;
ed a causa di tale repentina frenata, il conducente perdeva il controllo del proprio motociclo e cadeva a terra, mentre il fuoristrada proseguiva la propria marcia senza arrestarsi.
È possibile, quindi, affermare la responsabilità esclusiva del conducente del fuoristrada nella causazione del sinistro in esame.
Nessun addebito può essere invece mosso al , il quale al momento Parte_1
dell'urto stava regolarmente circolando a velocità moderata all'interno della rotatoria con diritto di precedenza.
3. Passando ora all'esame dei danni risarcibili, vanno accolte e condivise le conclusioni a cui è giunto il CTU il quale, accertati il nesso di causalità e la compatibilità tra le lesioni subite dall'attore e la dinamica dell'incidente così come descritta in citazione,
e successivamente emersa in sede istruttoria, alla luce della documentazione in suo possesso e del quadro clinico connesso al tipo di trauma riscontrato “trauma da schiacciamento piede sinistro con frattura dello scafoide tarsale”, per cui l'attore è stato sottoposto a cicli di FKT, ha determinato una Inabilità Temporanea Parziale al valore medio del 100% in giorni 30; una Inabilità Temporanea Parziale al valore medio del 50% per giorni 30; una Inabilità Temporanea Parziale al valore medio del 25% per ulteriori giorni 30; un Danno biologico (percentuale di invalidità permanente) al 12%
(dodici per cento);. Sulla base di tutti i dati a disposizione è possibile, quindi, procedere alla quantificazione del giusto risarcimento spettante all'attore, tenendo conto delle indicate voci di danno.
Considerati tutti gli aspetti del caso concreto, la natura delle lesioni riportate, la localizzazione delle medesime, l'età del danneggiato (anni 55) all'epoca del sinistro, in applicazione delle tabelle milanesi come aggiornate, possono essere liquidate in favore di , le seguenti voci di danno: € 3.450,00 per ITT (€ 115,00 Parte_1
x 30 gg), € 1.725,00 per ITP al 50%, €. 862,50 per ITP al 25%, € 24.982,00 quale danno biologico all'integrità psico-fisica del danneggiato. Così per un importo di €
31.019,50.
In merito al danno morale, si ritiene di aderire a quanto affermato dalla Suprema Corte:
“In caso di danno non patrimoniale derivante da una lesione alla salute, la Corte di
Cassazione ribadisce che il giudice deve considerare separatamente il danno biologico
e il danno morale, ritenendo autonomo e successivo quest'ultimo, anche rispetto alla gravità delle lesioni subite dal danneggiato. La sofferenza morale può essere oggetto di separata valutazione e liquidazione rispetto al danno biologico, anche se quest'ultimo non è necessariamente l'unica fonte della sofferenza.” (Cass., civ. Ord.
23/02/2025 n. 4746).
"Il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto
e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico" (Cass. civ. ord. n. 9006 del 21/3/2022).
Tale danno, nella fattispecie, si reputa in via equitativa, e tenuto conto delle presumibili sofferenze derivanti dalle lesioni subite, di riconoscere nella misura del 10% della somma sopra individuata l'ulteriore importo di euro 3.101,95.
A tali somme vanno aggiunte a titolo di danno patrimoniale, per spese mediche ed assistenziali sostenute e documentate in euro 1.009,15. In definitiva, in favore di va liquidata, a titolo di risarcimento di Parte_1
tutti i danni riportati in occasione dell'incidente avvenuto in data 19/7/2016, la complessiva somma di €. 35.130,60 calcolata all'attualità. Su detta somma dovranno essere calcolati gli interessi al tasso legale, devalutando la somma, in base agli indici
ISTAT, al momento del sinistro e, quindi, anno per anno, e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata.
Dal momento della liquidazione del danno, che corrisponde alla data di deposito della presente sentenza, l'obbligazione risarcitoria si trasforma in debito di valuta, con la conseguenza che, da tale momento e fino a quello dell'effettivo soddisfo, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli interessi sono dovuti nella misura di legge, a norma dell'art. 1282 c.c.
Nulla compete, invece, a titolo di ulteriore svalutazione, in quanto il relativo pregiudizio, in mancanza di prova contraria, può ritenersi adeguatamente compensato dalla corresponsione dei soli interessi legali.
Le spese, ivi comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M
. il Tribunale di Salerno- seconda sezione civile-, reietta ogni altra istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
1) accoglie la domanda proposta da e condanna le Parte_1 [...]
in persona del legale rapp.te p.t. quale Impresa Designata per la Regione CP_1
Campania alla Gestione del FGVS, al pagamento in favore di esso , Parte_1
a titolo di risarcimento per le lesioni subite a seguito del sinistro del 19/7/2016, della complessiva somma di € 35.130,60, per le causali e gli importi analiticamente indicati in motivazione, oltre interessi come in parte motiva, oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'intera somma così risultante, dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
2) Condanna le in persona del legale rapp.te p.t., quale Controparte_1
Impresa Designata per la Regione Campania alla Gestione del FGVS, al pagamento delle spese di giudizio che liquida in €. 545,00 per spese ed € 5.616,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese Generali, IVA e CPA come per legge con attribuzione all'Avv. Maria Michela Albano per dichiarato anticipo;
3) spese di ctu come già liquidate a definitivo carico di parte convenuta.
Così deciso in Salerno, lì 18/11/2025.
Il Giudice onorario
dott. Francesco Saverio Ruggiero