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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 04/07/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 217 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 04.07.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti MAURO Parte_1 ta procura in atti;
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. PESSI ROBERTO e Controparte_1
SCO, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: impugnazione di sanzione disciplinare conservativa
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 08.06.2020, il sig. , premettendo di Parte_1 essere stato un dipendente di n a il Tribunale di Controparte_1
Isernia, in funzione di Giudic sentire:
- preliminarmente, dichiarare la illegittimità, nullità e/o inefficacia del procedimento disciplinare per tardività della contestazione e della irrogazione della sanzione;
- in subordine, nel merito: annullare, dichiarare nullo/i e/o inefficace/i i provvedimenti di contestazione, definizione del procedimento disciplinare ed irrogazione/applicazione di sanzioneadottati dalla nei confronti del ricorrente, in quanto infondati in fatto CP_2 ed in diritto;
- in ulteriore subordine, ridurre la sanzione al mero richiamo verbale. A sostegno delle proprie ragioni il ricorrente sig. deduceva: Pt_1
- di essere dipendente dal 1978, da ul qualifica di quadro direttivo di CP_1
2°livello (QD2) e con mansioni, rimaste invariate dall'assunzione, di consulente personal presso la filiale della , Via Farinacci;
Controparte_3
- nell'ambito dello s proprie mansioni di aver ricevuto, dai primi mesi del 2016, clienti interessati alla locazione di cassette di sicurezza;
- che a seguito di un reclamo, risalente al finire di settembre 2018, con cui il cliente sig.
aveva lamentato all'assenza di taluni preziosi all'interno di una Persona_1 locata nel 2010 - ammanco in relazione al quale il citato cliente aveva anche sporto denuncia querela chiedendo altresì un risarcimento per € 159.465,00
- in data 11.6.2019 con raccomandata consegnata in pari data la ha contestato CP_1 al ricorrente la violazione di obblighi di condotta previsti dal onché in via generale dall'ODS 1187 e dall'ODS CI0582;
- che il particolare al ricorrente veniva contestato di avere, nei mesi a cavallo tra settembre 2017 e gennaio 2018, provveduto di propria iniziativa alla sostituzione delle chiavi e delle serrature di accesso a talune cassette di sicurezza – tra cui la n. 26 e la n. 45 - che all'epoca dai terminali della Banca risultavano non locate e che presentavano problematiche di apertura;
- che al ricorrente veniva altresì contestato di non essersi adeguatamente attivato allorquando, il 5.2.2018, dopo avere avuto contezza che la cassetta n. 26, formalmente libera, conteneva invece delle scatole sigillate, aveva riposto le chiavi della cassetta in questione nella cassaforte riservata alla Filiale ubicata nel caveau, in realtà inidonea allo scopo, condotta, questa, che aveva esposto la al rischio – poi concretamente CP_2 verificatosi e dal quale era scaturita la richiesta toria del cliente sig. - di Per_1 sottrazione dei beni all'interno della predetta cassetta;
- che al ricorrente venivano imputate le stesse negligenze operative anche con riferimento alla cassetta n. 45, per la quale all'apertura in presenza del cliente non veniva tuttavia registrato alcun ammanco;
- che il procedimento disciplinare sarebbe viziato da tardività della contestazione e della sanzione;
- che la sanzione conservativa irrogata sarebbe comunque infondata nel merito, in quanto:
· le cassette di sicurezza si trovano all'interno di un caveau al quale è possibile accedere tramite l'utilizzo congiunto di due chiavi in possesso di due distinti funzionari e il contemporaneo inserimento di una combinazione;
· che all'interno del caveau per potere accedere alle cassette di sicurezza è necessario oltrepassare un ulteriore cancello, la cui chiave è custodita dal funzionario designato, all'epoca dei fatti il sig. CP_4
· che le chiavi delle cas ibere” sono collocate all'interno di una cassetta “riservata” ubicata nel caveau;
· che le chiavi per accedere a tale cassetta “riservata” sono custodite in un armadio corazzato ubicato nella Area Safe della Filiale;
· che alla si può accedere attraverso altre chiavi in possesso del funzionario Parte_2 addetto al erativo, sig. del Direttore di Filiale e del ricorrente, mentre Per_2 le chiavi dell'armadio corazzato oro volta custodite da un altro funzionario, il consulente sig. al quale occorre ricorrere per effettuare l'accesso; CP_4
· che alla cass ervata” contenente le chiavi delle cassette “libere” può accedere soltanto il personale addetto alla locazione delle cassette disponibili previa procedura di contrattualizzazione effettuata attraverso il software aziendale e che si articola nelle seguenti fasi: ricognizione a sistema delle cassette libere;
predisposizione a terminale dei moduli, successiva stampa e firma del contratto da parte del cliente previamente identificato;
assegnazione fisica al cliente contrattualizzato della cassetta di sicurezza;
· che non sarebbe possibile apprendere le chiavi di una cassetta di sicurezza locata, guasta o riservata, sia perché ciò comporterebbe il contemporaneo coinvolgimento di tutti i soggetti depositari delle varie chiavi, sia poiché al terminale del sistema una cassetta di sicurezza locata, guasta o riservata risulterebbe “indisponibile”;
· che la ricognizione, nel settembre 2017, delle cassette guaste non sarebbe riconducibile ad una arbitraria ricognizione del ricorrente ma scaturiva dalla presa d'atto, asseritamente avvenuta unitamente ed in coordinamento con il Direttore di Filiale, sig. , di CP_5 due circostanze obiettive e cioè: il fatto che di tali cassette non risultavan in filiale le relative chiavi;
il fatto che tali cassette, da terminale, risultavano non assegnate a clienti;
· che tale situazione caratterizzava anche le cassette n. 26 e n. 45;
· che il ricorrente aveva proceduto ad aprire un ticket segnalando alle strutture aziendali competenti un certo numero di cassette guaste, per le quali nel successivo mese di gennaio 2018 veniva effettuata la riparazione, che tuttavia non aveva comportato l'apertura dei vani delle cassette, ma solo la sostituzione delle serrature e delle chiavi, queste ultime riposte nella predetta cassetta “riservata”;
· che l'accusa secondo cui il ricorrente non avrebbe adottato adeguate cautele al fine di impedire, in futuro, un libero accesso alle cassette 26 e 45 sarebbero infondate, atteso che egli, resosi conto che tali cassette formalmente libere contenevano invece beni di terzi, avrebbe diligentemente rimesso le relative chiavi nella cassetta “riservata”, inserendo a terminale l'indisponibilità delle due cassette, nonchè informato l'addetto all'Area Operativa sig. Per_2
· che la contestazione be sulla indimostrata sottrazione di beni da parte di un possessore sine titulo della cassetta n. 26, in quanto il cliente sig. risultava avere Per_1 contrattualizzato altra cassetta, la n. 30002, assicurata per un male di soli € 26.000,00. Si costituiva ritualmente nel giudizio la convenuta, chiedendo accogliersi le CP_2 seguenti conclusioni: “che l'Ill.mo Tribunale isattesa ogni contraria istanza ed eccezione, voglia rigettare integralmente il ricorso presentato dal sig. , in quanto infondato Parte_1 in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. Acquisiti i documenti depositati dalle parti, la causa veniva istruita mediante l'escussione di testimoni, in numero di tre per parte resistente (i testi e e CP_5 Tes_1 Tes_2 di due per parte ricorrente (i testi e ). CP_4 Tes_3 Ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 4.6.2025, trattata in modalità cartolare, e decisa tenuto conto delle note depositate dalle parti.
**** 2. Il ricorso non merita di essere accolto. In primo luogo, relativamente al primo dei motivi di impugnazione, il provvedimento disciplinare irrogato dall'azienda con lettera del 17.9.2019 (all. 3 al ricorso) risulta legittimo sotto il profilo formale, essendo state pienamente rispettate tutte le garanzie poste a tutela del lavoratore subordinato ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori. Infatti, al dipendente sono state mosse precise e puntuali contestazioni, nel pieno rispetto del principio di specificità. In proposito, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che “il carattere della specificità è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari” ovvero quando “nella lettera di contestazione sia contenuta una esposizione puntuale delle circostanze essenziali dei gravi fatti addebitati al lavoratore, con riferimento ai singoli, specifici episodi, ben individuati nel tempo e nelle modalità, e tali da consentire al lavoratore medesimo l'esercizio del diritto di difesa” (Cass., sez. lav., 13 settembre 2006, n. 19554; Cass., sez. lav., 3 febbraio 2003, n. 1562). Nel caso di specie, non pare possa fondatamente revocarsi in dubbio la chiarezza e specificità della lettera di contestazione;
ha, infatti, descritto nel dettaglio il CP_1 contenuto degli addebiti, precisando i comportamenti ritenuti illegittimi, in quanto posti in essere dal lavoratore in violazione tanto dei generali obblighi gravanti sul prestatore quanto di specifiche normative interne. È, d'altronde, pacifico che la preventiva contestazione dell'addebito abbia lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli art. 2104 e 2105 c.c. (Cass., sez. lav., 22 novembre 2011, n. 24567). Sotto questo profilo, non è fondatamente revocabile in dubbio che la lettera di contestazione abbia perfettamente raggiunto lo scopo al quale è finalizzata, poiché i contestati sono stati esattamente e puntualmente descritti nella loro materialità, ed il lavoratore, come risulta dalle contestazioni presentate (all. 4 del ricorso) si è puntualmente difeso nel procedimento disciplinare per cui è causa, mostrando di aver ben compreso quanto gli si contestava e fornendo le proprie spiegazioni. 3. Per quanto riguarda i fatti costitutivi dell'addebito, la prova per testi ha confermato che gli addebiti mossi al dipendente risultano pacifici e documentati. Tutte le circostanze contestate sono emerse a seguito del reclamo ed alla connessa richiesta risarcitoria del cliente sig. relativa alla cassetta n. 26, in assenza dei quali Per_1 la sarebbe stata ignara dell'o egligente del sig. . CP_2 Pt_1
Infatti, dai documenti e dalle testimonianza raccolte è emerso che, in data 27.9.2018 il cliente sig. , in possesso di una chiave contraddistinta dal n. 26, si Persona_3 recava pres inacci con l'intenzione di accedere alla propria cassetta ma, stante le operazioni di forzatura e sostituzione chiavi precedentemente avvenute a seguito di iniziativa dell'odierno ricorrente (ad insaputa del sig. , detentore delle Per_1 chiavi poi sostituite di quella cassetta), il tentativo non andava a buon fine. La circostanza è stata confermata sia dal (il quale ha precisato “Sì, Controparte_6 sono stato avvisato dopo che era stato accompagnato giù da altri colleghi e non era riuscito ad aprire la cassetta. (quella che aveva il sig. – n.d.s.) Era la chiave della 26 antecedente alla Per_1 forzatura”) sia dal teste (“ i successivi il cliente, sig. che aveva le chiavi della Tes_1 Per_1 cassetta 26, chiese di pote alla propria cassetta;
questa fu ape la nuova chiave, e così riscontrò l'ammanco rispetto all'inventario che aveva registrato”). Il DF sig. ha altresì confermato i capitoli 15 e 16 della memoria di CP_5 costituzione, i presentava che:
- il 2.1.2018 il sig. era assente per ferie e i colleghi presenti in Filiale non erano al Pt_1 corrente di cosa f aduto, ragion per cui, sebbene fosse fattuale che il sig. Per_1 avesse in utilizzo la cassetta n. 26, dato che lo stesso ne possedeva la chiave, si era proceduto in prima battuta a verificare il rapporto contrattuale facente capo al cliente;
- le verifiche nel sistema anagrafico/informatico avevano rivelato che al sig. era Per_1 stata formalmente locata la cassetta recante il n. 30002, seppure del relativ atto non si rinveniva copia (la circostanza è stata confermata anche dal teste , il quale Tes_1 ha dichiarato: “… il cliente era in realtà intestatario, a livello contrattuale, assetta di sicurezza avente un numero diverso da quella di cui lui possedeva le chiavi”). Il DF sig. ha confermato anche il capo 17 della memoria, in cui si dava atto CP_5 che “Il giorno seguente, cioè il 28.9.2018, il sig. si recava nuovamente presso la Filiale di Via Per_1
Farinacci e questa volta, previa assunzione di pre i telefoniche da parte del sig. , veniva Pt_1 dato corso alla presenza di funzionari all'apertura della cassetta n. 26.” F sul CP_1 capitolo in parola ha anche precisat rmo, io sono stato chiamato all'apertura perché il sig. lamentava che ci fossero ammanchi nella cassetta. Abbiamo inventariato quello che mancava Per_1
al cliente ma non ricordo ora quali fossero i beni mancanti. A fronte di quanto avvenuto al fine di ricostruire l'accaduto al fine di fare chiarezza in merito alla cassetta n. 26 veniva dato corso ad una indagine interna, come attestato dal doc. 5 bis di parte convenuta, e confermato, in sede orale, dal teste sig. , Tes_1 esponente della funzione Audit della Banca: “Ho partecipato all'indagine interna c coinvolto il sig. in qualità di coordinatore della funzione “internal control territory centro”. Pt_1
Nell'ottobre 20 ente aveva formalizzato un reclamo, nel quale aveva lamentato un ammanco di preziosi all'interno di una cassetta di sicurezza di cui lui possedeva la relativa chiave. A seguito di questo reclamo furono svolti approfondimenti dalla nostra funzione …”. Nell'anzidetta operazione di accertamento, sono emerse diverse condotte del sig. Pt_1
(poi oggetto di specifica contestazione) non in linea con gli obblighi di diligenza dal suo ruolo lavorativo nonchè con alcune disposizioni interne in materia di cassette di sicurezza. 3.1. La prima irregolarità commessa dal ricorrente è riconducibile all'avere dato arbitrariamente corso di propria iniziativa alla “ricognizione” delle cassette (presuntamente) libere ed alla successiva forzatura delle serrature guaste o di cui mancavano le chiavi. La gravità dell'iniziativa assunta dal ricorrente risiede, per quanto riguarda la
“ricognizione”, nel fatto che detta attività non rientrava tra le sue facoltà, pertenendo unicamente al ROA (Responsabile Operatività di Area), ed, in ogni caso, non era stata neppure condivisa con il Direttore di Filiale. La CI0582 – che disciplina l'attività di verifica della congruenza tra chiavi di accesso giacenti e le cassette di sicurezza presenti in Filiale, locate e non - pone la competenza in merito alla Gestione e verifica chiavi cassetta in capo al ROA (Responsabile Operatività di Area), demandando a tale figura il controllo periodico, con cadenza semestrale, delle chiavi di accesso giacenti (cfr. il par. 10 della CI0582). Il teste ha anch'egli confermato che il controllo periodico è un incombente Tes_4 proprio responsabile operativo di area, una figura specifica che si occupava anche di questo”. Sul punto appare chiarificatrice anche la dichiarazione del DF sig. , CP_5 confermativa sia del fatto che la competenza della “ricognizione” delle casset di competenza del ROA sia del fatto che tale attività veniva effettivamente compiuta dal dipendente che ricopriva tale incarico professionale, ossia il sig. “Sì, è il ROA Per_4
( che ha il compito di effettuare la ricognizione, io eventualmente posso disporre ma è il Persona_5
occupa. Non so con quale cadenza le effettuasse, ma so che le faceva perché veniva comunicato che aveva fatto i controlli previsti dalla normativa, verbalmente”. In forza della competenza attribuita in via esclusiva al ROA dalla normativa interna una iniziativa di “ricognizione” delle cassette libere non avrebbe dunque potuto essere operata dal ricorrente né autonomamente, nella sua veste di Consulente Personal, ma neppure con l'avallo del Direttore di Filiale, sotto il cui presunto placet controparte asserisce di avere agito, circostanza peraltro smentita dalla prova orale. A tale ultimo riguardo, il ha confermato di non essere stato in alcun CP_6 modo informato della attiv ne” decisa dal sig. , né tanto meno del Pt_1 fatto che quest'ultimo aveva individuato come presuntamente cassette numeri 45 e 26. Il DF , infatti, sul capitolo 8 della memoria ha dichiarato “L'ho saputo dopo, CP_5 non ne s ato”, e allo stesso modo sul capitolo 9 ha affermato “l'ho sempre saputo dopo”. È pacifico che dopo la ricognizione il sig. abbia eseguito la forzatura delle Pt_1 cassette considerate “non locate” al fine di consentirne l'assegnazione alla clientela. La circostanza, appurata in sede di audit, è stata confermata dal teste sig. : Tes_1
si adoperò, richiedendo l'intervento di un fabbro tramite ticket interno a cui venne d Pt_1 dalla sede centrale, per richiedere l'apertura forzosa di queste cassette, finalizzata alla sostituzione della serratura per ottenere una nuova chiave, così da poterle riutilizzare.” Anche per quanto concerne l'operazione di forzatura delle cassette considerate “non locate” al fine di consentirne l'assegnazione alla clientela il ricorrente è incorso in una grave irregolarità, sia perché ha dato corso ad una operazione (peraltro economicamente onerosa) al di fuori dei presupposti previsti, sia perché ha agito completamente di sua sponte, senza interfacciarsi con il Direttore di Filiale sig. Quest'ultimo, sentito CP_7 sul capitolo 10 della memoria, ha dichiarato: “l'ho saputo dopo, non sapevo né della ricognizione né dell'apertura forzata”). Il DF sig. ha inoltre precisato che quella della forzatura “È un'operazione CP_5 straordinaria ch te avrebbe dovuto investire il direttore di filiale.” Lo stesso DF ha ulteriormente chiarito che “L'apertura forzata veniva fatta CP_5
o d'iniziativa della filiale in caso di serrature rotte o chiavi mancanti, o in altre circostanze eccezionali. Era una procedura rara. La procedura di apertura poteva disporla il ROA o il direttore di filiale”. Il teste a sua volta ha dichiarato: “Non so di preciso quali fossero le procedure da seguire Tes_1 per la sostituzione delle serrature;
sicuramente andava fatto il ticket e che non aveva la facoltà di Pt_1 farlo non ricoprendo il necessario ruolo”. Anche con riferimento all'apertura forzata il sig. è incorso in violazione della Pt_1
CI0582 (cfr. par.
8 - Apertura forzata), nella parte i bilisce che quella del genere è una operazione che va effettuata soltanto in presenza di particolari e gravi ragioni di opportunità – evidentemente insussistenti nella fattispecie - quali la “impossibilità di controllare il contenuto della cassetta qualora, per motivi di sicurezza, se ne ponga la necessità”, ovvero
“se il Cliente, regolarmente invitato, non si presenta per aderire all'invito stesso”. Peraltro, essendo “la procedura d'apertura forzata”, per i notevoli oneri nella maggior parte dei casi non recuperabili che essa comporta (una spesa minima di € 800,00), antieconomica per la Banca (ciò stato confermato dal teste , il quale ha dichiarato Tes_1
“so che la sostituzione delle chiavi comporta un esborso di spes differente”), la relativa autorizzazione deve essere preventivamente richiesta al Business Processes Partner, obbligo, anche questo, non correttamente evaso dal sig. , il quale ha agito, si Pt_1 ripete, su propria personale iniziativa. A tutto ciò, si aggiunga che il sig. non ha neppure avuto l'accortezza di verificare Pt_1 se quell'alloggio, di cui mancava la chiave, fosse o meno vuoto. Al riguardo, il ha avuto modo di chiarire come in caso di forzatura di CP_6 cassette non r ia sempre buona regola – non rispettata dal ricorrente come dallo stesso ammesso in sede di audizione - procedere alla verifica del contenuto e ciò a maggior ragione quando, come per le due cassette in questione, non si disponga delle chiavi: “la procedura è questa: si fa richiesta di intervento al nostro service, viene il tecnico, vengono sostituite le serrature, dopo di che si procede sempre a un controllo del contenuto. Poi la cassetta viene richiusa. Non ricordo se la normativa lo prevede, ma di norma viene fatto;
siccome in quel caso mancava la chiave, all'atto dell'apertura era opportuno controllarne anche il contenuto. Quella cassetta al momento dell'intervento non era assegnata ma mancava la chiave, per questo a maggior ragione bisognava controllarne il contenuto.” Che il ricorrente non abbia dato corso a tale pur necessaria attività di verifica è stato confermato anche dal teste il quale, riferendosi alle dichiarazioni rilasciate dal Tes_2 sig. in sede di audiz avuto modo di precisare come quest'ultimo avesse Pt_1 dic i essere stato “presente alla sostituzione delle chiavi e che in quell'occasione erano stati aperti gli sportelli ma non era stata estratta ed aperta la cassetta metallica all'interno.” 3.2. Infine, la più grave delle irregolarità contestate è quella relativa alla inescusabile negligenza occorsa nell'avere riposto la (nuova) chiave in un ricovero non sicuro, in quanto apprensibile alla generalità del personale della Filiale e ciò benché lo stesso sig.
(come dallo stesso ammesso in sede di audizione – cfr. doc. 6), riaprendo in un Pt_1 secondo momento, ovvero dopo la sostituzione delle chiavi, la cassetta per darla in affitto, si fosse accorto dell'anomalia data dal fatto che la cassetta, pur formalmente non locata, recava invece un contenuto. 3.3. Va detto che il ricorrente aveva seguito uno schema analogo a quello tenuto con la cassetta n. 26 anche con riferimento ad altra cassetta, la n. 45, tanto che le contestazioni disciplinari hanno riguardato entrambe le situazioni, benché – per puro caso – con riferimento alla cassetta n. 45 non si sia giunti all'epilogo increscioso che poi ha dato origine al reclamo del sig. con connessa richiesta risarcitoria. Per_1
Per qu guarda la contestazione relativa alla cassetta n. 45, dagli atti di causa è emerso che, in data 8.3.2018 il ricorrente, nello svolgere le operazioni di contrattualizzazione della cassetta n. 45 ad un cliente (il sig. ndg Persona_6
45856550) aveva rinvenuto all'interno della cassetta medesima - ch ltava non locata - alcuni oggetti. Anche in tale circostanza il ricorrente aveva omesso di informare il Direttore di Filiale, limitandosi a chiudere la cassetta n. 45 ed a trattenerne le chiavi, per poi correre ai ripari in data 9.10.2018 (ovvero poco dopo il reclamo del cliente sig. il sig. ed al Per_1 Pt_1 fine, intuibile, di evitare il rischio di un epilogo analogo), i do il re di Filiale sig. (all. 14 alla memoria di costituzione) a cui consegnava le chiavi della CP_5 cassetta n. 45 che, sino ad allora, come detto, egli aveva arbitrariamente trattenuto (all. 5 bis alla memoria di costituzione). Il in sede di prova orale ha confermato di aver saputo della cassetta Controparte_6
n. dallo stesso ricorrente poco dopo l'episodio, innanzi richiamato, riguardante la cassetta n.26, confermando che anche per la cassetta n. 45, come per l'altra, il sig. non gli aveva consegnato le chiavi. Pt_1
Del pari il ha affermato: “Anche in questo caso non fu avvertito al Tes_1 CP_5 momento del riscont e nella cassetta 45 c'era del contenuto;
questi fu avvertito dal olo Pt_1 dopo che venne sporto il reclamo per la cassetta 26” e “…c'era stata la stessa dinamica con riguardo a un'altra cassetta, la n. 45, che però si risolse positivamente in quanto l'effettiva utilizzatrice ne confermò il contenuto. Anche in questo caso la cliente possedeva la chiave di una cassetta diversa da quella assegnatale in contratto, e la cui chiave era stata riposta tra quelle delle cassette non locate, dove c'è anche il passepartout. La presenza del passpartout nel mucchio dele chiavi delle cassette non locate è stata verbalizzata in sede di audizione …”. 3.4. In forza di quanto emerso dapprima con riferimento alla cassetta n. 26 e poi con riguardo alla cassetta n. 45 al ricorrente è stato contestato (in aggiunta a quanto già detto) di non avere, una volta resosi conto che le cassette n. 26 e 45 contenevano beni di terzi, adottato le opportune cautele volte ad evitare che altri potessero accedere alle stesse, come ha poi plasticamente dimostrato l'episodio relativo al sig. . Per_1
La circostanza che le chiavi delle due cassette risultanti for te “libere” ma in concreto risultate “occupate” fossero state riposte dal sig. nella cassaforte di Pt_1 servizio potenzialmente accessibile al personale della Filiale in sede di Pt_1 audizione ha dichiarato che i segreti della cassaforte erano notori al pe della Filiale
– cfr. doc. 6) dove si trovava anche la chiave passepartout (la quale come chiarito dal teste sig. serviva per accedere alla “zona delle cassette”) ha trovato chiara conferma da Tes_3 par scussi. Il teste , oltre a quanto già sopra riportato, ha infatti dichiarato: “Nell'ambito degli Tes_1 approfon merse altresì che lo stesso , nell'ambito dell'assegnazione di una cassetta di Pt_1 sicurezza, e nello specifico di quella che di fatto utilizzava il cliente ancorché non fosse intestatario, si era accorto che la cassetta non era vuota, proprio in fase di assegnazione al nuovo cliente, e alla luce di questa constatazione non assegnò la cassetta n. 26 al nuovo cliente ma la chiuse e ripose la chiave tra quelle delle cassette non locate, nonostante avesse constatato che non era vuota … contestò la CP_1 condotta dell'aver messo la chiave tra quelle delle cassette non locate, invece e dal suo responsabile dichiarando la non corrispondenza tra la mancata assegnazione della cassetta e la circostanza che questa non fosse vuota”. Del pari il DF sig. interrogato sul cap. 30 della memoria ha dichiarato “Sì, CP_5 sono state riposte nelle st dove si tenevano le chiavi delle cassette libere” e sentito sul cap. 51 ha affermato “Non aveva dato le chiavi e le aveva rimesse all'interno della cassetta riservata alle chiavi delle cassette sfitte. Non era la procedura corretta perché quelle cassette, in realtà, non erano sfitte. Potenzialmente a quella cassetta potevano accedere altre persone nella filiale, sempre rispettando la procedura. Ci sono mezzi forti all'interno della filiale, dovevano essere ricoverate lì”. Sempre il teste ha fornito una chiara spiegazione della negligenza in cui è Tes_1 incorso il sig. iarendo anche la differenza tra l'episodio relativo alla cassetta n. Pt_1
26, culminat reclamo del cliente con connessa richiesta risarcitoria (all'esito accolta non avendo la argomenti per esimersi da colpa) e quello, altrettanto grave CP_2 ma semplicemente più fortunoso, relativo alla cassetta n. 45: “In sintesi, dopo la ricognizione effettuata e la sostituzione delle chiavi delle cassette di cui la non possedeva più le chiavi e quindi CP_2 considerate dal sistema non locate, per due volte il signor ntando di riassegnarle a nuovi clienti Pt_1 che ne avevano fatto richiesta, le ha trovate non vuote ambi i casi il dipendente ha chiuso le cassette e riposto le chiavi tra le altre non locate, non avvisando dell'anomalia il responsabile . CP_5
Poi, in entrambi i casi, i possessori delle chiavi delle due cassette sono comparsi per acc i è verificato che questi erano titolari da contratto di cassette diverse da quelle effettivamente utilizzate e di cui avevano la chiave, ma alle quali non potevano più accedere, attesa la sostituzione delle chiavi. Nel primo caso non c'era però stato nessun ammanco, nel secondo sì e da questo episodio è partito il reclamo che ha dato origina all'indagine, che si è chiuso con 115.000 euro di danni alla banca.” Si deve rammentare che in sede di audizione è stato proprio sig. , riferendosi alla Pt_1 cassetta n. 26, ad ammettere spontaneamente non solo di non a ceduto, dopo la casuale constatazione che detta cassetta conteneva beni, all'inventario degli stessi, ma anche di avere riposto le chiavi per accedere alla cassetta in un luogo, quale la cassaforte di sicurezza, che non poteva considerarsi realmente sicuro in quanto potenzialmente accessibile da parte di chiunque in Filiale. La marcata superficialità di cui si è macchiato il ricorrente allorché ha deciso di riporre le chiavi delle cassette n. 26 e n. 45 in un ricovero che in realtà non dava alcuna sufficiente garanzia non è opinabile poiché attestata proprio dalle prime dichiarazioni dello stesso sig. . Pt_1
Nel corso dell'audizione tenutasi in data 22.1.2019 al fine di raccogliere il contributo del sig. in merito al reclamo del cliente sig. l'odierna controparte aveva infatti Pt_1 Per_1 rife presenza di due responsabili HR i e (cfr. all. 6 alla Per_7 Tes_2 memoria di costituzione):
- di avere effettuato una ricognizione delle cassette di sicurezza presenti in Filiale, che aveva evidenziato la presenza di alcune cassette libere e di altre prive di chiavi e di serratura;
- che l'intervento dei tecnici per la forzatura e la sostituzione delle serrature era avvenuto senza apertura delle cassettine metalliche poste all'interno delle cellette e, quindi, senza verifica del contenuto delle cassette stesse;
- che in epoca successiva, volendo assegnare la cassetta n. 26 ad una cliente si era recato nel caveau per verificare la capienza della cassetta medesima (di cui era stata precedentemente effettuata la sostituzione della serratura e delle chiavi) e, nell'estrarre la cassettina metallica ivi contenuta, di essersi reso conto che all'interno vi erano delle scatole;
- di avere subito richiuso la cassettina metallica, nonché di avere reinserito tale contenitore nella pertinente celletta chiudendo, infine, lo sportello della cassetta;
- di avere riposto la chiave della cassetta nella cassaforte di servizio avvisando dell'accaduto l'addetto al sistema operativo sig. richiedendo allo stesso istruzioni in merito, Per_2 tuttavia mai ricevute;
- che, per quanto di sua conoscenza, da allora la chiave della cassetta n. 26 è rimasta sempre nella cassaforte di servizio insieme alla chiave passe-partout ed alle altre CP_2 chiavi delle cassette vuote;
- che alla cassaforte di servizio nell'ambito della Filiale può accedere chiunque, essendo notori i segreti. In merito all'audizione del 22.1.2019 è stato escusso il teste sig. una delle due Tes_2 risorse HR che avevano intervistato il ricorrente. Ebbene, il sig. oltre ad avere confermato “il contenuto del verbale (allegato 6)”, Tes_2 precisando che risorse umane non abbiamo fatto approfondimenti, ma abbiamo trasmesso gli atti all'internal control che ne avranno fatti prima di formulare la contestazione” ha riferito di essere stato “… presente all'incontro del 22.1.2019 insieme a un'altra collega ” e “… che in Per_7 quella sede il ci disse che di alcune cassette di sicurezza erano sta tuite le chiavi Pt_1
(sicuramente de non ricordo le altre) e le doppie chiavi erano state consegnate a lui, che le aveva messe nella cassaforte di servizio nel caveau, che è accessibile a tutti i dipendenti.” Mentre tali dichiarazioni (confermate anche dal teste sig. unitamente alle altre Tes_2 riportate nel verbale di cui al doc. 6) sono certamente att ssendo state rese dal sig. genuinamente e spontaneamente nell'ambito di un colloquio informativo, si Pt_1 ripete che viceversa la successiva smentita operata dal sig. appare chiaramente Pt_1 frutto di uno strumentale ripensamento operato “a ta al preteso fine di distogliere l'attenzione dalla grave superficialità e leggerezza della condotta dal medesimo dipendente posta in essere. Il ricorrente in un secondo momento ha infatti contestato di avere riferito che le chiavi della cassetta n. 26 fossero accessibili nell'ambito della Filiale ma la attendibilità della sua prima dichiarazione risulta confermata in re ipsa, si ripete, dalla incresciosa situazione in cui la Banca si è venuta a trovare allorquando il cliente sig. , utilizzatore della Per_1 cassetta n. 26, si è trovato a constatare che da quella cassetta, di cui era stata effettuata la sostituzione delle chiavi, erano stati sottratti preziosi, per un valore di circa 159.000,00 Euro. Posto, come è innegabile, che il ricorrente nello svolgimento del proprio ruolo professionale all'interno della dipendenza di Via Farinacci non aveva incontrato alcuna difficoltà ad accedere tanto alle cassette di sicurezza quanto alla cassaforte di servizio, non si comprende sulla base di quali reali argomenti il ricorrente possa sostenere che tale facilità di manovra avrebbero potuto averla anche dei terzi. Il tentativo del ricorrente di invocare a discolpa delle condotte contestate le asserite regole di funzionamento degli accessi interni della Filiale di Isernia è vano, perché diretto a contraddire, attraverso, una ricostruzione teorica quanto di fatto accaduto e cioè che le (nuove) chiavi delle due cassette di sicurezza erano state ricoverate in un luogo non sicuro, poiché facilmente accessibile al personale della Filiale, tanto è vero che, poi, per una delle due cassette ha effettivamente avuto luogo la sottrazione del contenuto ivi presente. Di nessuna rilevanza è, del pari, l'osservazione circa la discrasia tra il fatto che il cliente sig. a sistema risultasse formalmente intestatario della cassetta n. 30002 pur Per_1 avendo sempre usato la cassetta n. 26. Non si vede come eventuali irregolarità riguardanti la contrattualizzazione del cliente, avvenuta diversi anni addietro, possa incidere in sui profili disciplinarmente contestati al sig. , riconducibili a precise Pt_1 condotte negligenti di natura commissiva/omissiva, rispe uali restano irrilevanti - tanto più essendo stato accertato che la cassetta n. 26 era operativa mentre la n. 30002 era vuota – le ragioni per le quali il citato cliente avesse in uso una cassetta diversa da quella formalmente risultante dal sistema. 3.5. Non elide, del pari, la gravità disciplinare della condotta del ricorrente il fatto che il sig. , una volta riscontrata la presenza di beni all'interno della cassetta n. 26, si Pt_1 foss dichiarato dal ricorrente stesso in sede di audizione) rivolto all'addetto al sistema operativo sig. hiedendo invano istruzioni sul da farsi. Per_2
A prescindere dal f il sig. nel non dare seguito alla richiesta di Per_2 informazioni del ricorrente si è anch'esso reso autore di una condotta rimarchevole, per la quale infatti è stato puntualmente sanzionato, a fronte dell'anomalia della situazione riscontata e del rischio – ben cognito alla controparte – che poteva comportare riporre la chiave della cassetta n. 26 insieme a quelle delle cassette libere e, comunque, in un ricovero non adeguatamente sicuro, sarebbe stato preciso dovere del sig. Pt_1 sollecitare il citato collega fino ad ottenere una risposta esauriente sul da fars accontentarsi, superficialmente, di un mancato riscontro. La negligenza dell'operato del ricorrente non ha scusanti, tanto più che pressoché le stesse manchevolezze poste in essere con la cassetta n. 26 sono state dallo stesso reiterate, come detto, anche con riferimento alla cassetta di sicurezza n. 45; ove fosse stato diligente il sig. , una volta avvedutosi dell'anomalia rappresentata dal fatto Pt_1 che due cassette app nte “libere”, la n. 26 e la n. 45, contenevano al loro interno dei beni, avrebbe dovuto opportunamente informare il Direttore della Filiale, cioè la figura a cui fa capo la complessiva attività della dipendenza, consegnandogli contestualmente le chiavi di tali cassette, affinché quest'ultimo provvedesse ad una custodia appropriata, realmente in grado di scongiurare rischi di apprensione da parte di terzi. La prova delle inescusabili superficialità e negligenza che hanno contraddistinto la condotta del sig. si ricava dal fatto che soltanto dopo la reazione del cliente sig. Pt_1
il ricorre so ai ripari, ponendo in essere l'iniziativa che avrebbe invece Per_1 dovuto assumere sin da subito, ovvero riferendo al Direttore di Filiale sig. CP_5 quanto accaduto l'8 marzo con riferimento alla cassetta n. 300045 e conse medesimo le relative chiavi che, sino ad allora, come detto, egli aveva arbitrariame ttenuto. Il fatto che per una casualità evidentemente fortunata la successiva verifica del contenuto della cassetta n. 300045, operata in data 18.10.2018 alla presenza della titolare, sig.ra
, abbia escluso, a differenza di quanto accaduto per la cassetta n. 26, Parte_3
e, non scalfisce la superficialità della condotta del sig. , Pt_1 denotata – tanto con riguardo alla cassetta n. 26 che alla cassetta n. 45 - dall'ag i rischio a cui ha esposto la a causa di modalità di custodia non consone. A ciò si CP_2 aggiunga che non è dato s e il cliente al quale la cassetta di sicurezza n. 45 stava per essere assegnata si sia o meno avveduto che la stessa non risultava vuota, ma certo è che, se così fosse, è facile comprendere il potenziale danno di immagine per la CP_2
Sta di fatto che l'avvenuto accesso da parte di terzi alla cassetta 26 e, comunque, la complessiva dinamica posta in essere dal ricorrente con riferimento ad entrambe le cassette oggetto di contestazione (a partire dalla impropria ricognizione, passando per l'indebita forzatura, ed ancora per la mancata verifica del contenuto di cassette apparentemente libere ma che tali non erano, sino alla incauta gestione delle nuove chiavi) sono evidenze schiaccianti che hanno trovato conferma anche in sede di prova orale ed a fronte delle quali risultano giocoforza irrilevanti le dichiarazioni dei testi avversari e , del tutto generiche o comunque attinenti a circostanze CP_4 Tes_3 non significative a fronte delle innegabili evidenze fattuali. A fronte di tutto quanto esposto, appare innegabile che il comportamento assunto dal sig. con riferimento ai vari addebiti contestati sia risultato in assoluto contrasto Pt_1 oltr on i più elementari principi di diligenza nell'esecuzione della prestazione lavorativa anche con i principi enunciati nel “Codice di condotta aziendale”, recante i principi cui si devono uniformare i comportamenti del personale delle aziende del Gruppo, ivi compresi quelli riconducibili alla diligenza professionale e al rispetto delle normative interne, anche al fine di non esporre l'Azienda a rischi legali, regolamentari, di sicurezza e reputazionali. Sempre il “Codice di condotta aziendale” impone a tutti i dipendenti lo CP_1 specifico obbligo di agire in conformità alle normative interne e di rispettarn i. Ebbene, si è detto innanzi ma giova ripeterlo che il ricorrente non solo ha agito con negligenza inescusabile per il ruolo professionale rivestito e per la delicatezza della attività concernente le cassette di sicurezza, ma ha anche trasgredito alle disposizioni della CI0582, in particolare con riferimento a quelle in materia di “apertura forzata” (par. 8) e di “gestione e verifica chiavi cassetta” (cfr. par. 10). 3.6. Peraltro, nella condotta della dipendente sia ravvisa, altresì, una palese violazione dell'art. 2104 c.c., che, come noto, dispone che il lavoratore deve “osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende”. In conclusione, non può dubitarsi che il ricorrente abbia apertamente violato non solo le norme di diligenza, buona fede, correttezza e professionalità richieste nell'esecuzione del rapporto di lavoro, ma anche la specifica normativa interna (la CI0582). Orbene, non si può che convenire sull'assoluta correttezza dell'operato della CP_2 odierna resistente che, preso atto del comportamento inadempiente del sig. , Pt_1 dopo aver proceduto alla preventiva contestazione dell'addebito ed aver attentamente le giustificazioni rese dal dipendente, gli ha del tutto legittimamente irrogato la sanzione disciplinare della “sospensione dal servizio e dal trattamento economico per sette giorni”, della cui proporzionalità non può dubitarsi, considerata la gravità della vicenda. Giova rammentare che, data la delicatezza del settore bancario, in cui viene in gioco anche l'esigenza di tutelare l'affidamento della clientela nella correttezza dell'operato della Banca, l'inadempimento dei dipendenti – specie se aventi una qualifica elevata come quella del ricorrente, Quadro Direttivo di 2° livello - deve essere sempre valutato con particolare rigore, come conferma una giurisprudenza tanto consolidata quanto condivisibile (cfr. ex multis, Cass. sez. lav., 12 aprile 2010, n. 8641; Cass., sez. lav., 2 febbraio 2009, n. 2579, Cass., sez. lav., 26 marzo 2008, n. 7874; Cass., sez. lav., 1° giugno 2005, n. 11674). Pertanto, doverosa e giustificata appare la reazione adottata dalla a fronte delle CP_2 irregolarità accertate a carico della controparte: reazione che – com a difesa ha già in precedenza avuto modo di rilevare – si appalesa non soltanto fondata su solidi presupposti legittimanti l'esercizio del potere disciplinare, ma, addirittura, frutto di una valutazione aziendale improntata ad estrema benevolenza ed indulgenza nei confronti del lavoratore, il quale ben avrebbe potuto essere fatto destinatario di un provvedimento assai più severo. Alla luce di tutto quanto sopra illustrato, pertanto, si deve concludere per la sussistenza dei fatti posti a fondamento della sanzione irrogata al sig. e, quindi, per la sua Pt_1 correttezza. La sanzione disciplinare irrogata al lavoratore di una decisione del tutto legittima ed inevitabile, alla luce della gravità della condotta tenuta dal dipendente ed in considerazione dell'esigenza del datore di lavoro di garantire la corretta gestione della propria azienda.
4. Fermo quanto sopra esposto, non può nemmeno trovare accoglimento la domanda, svolta in via subordinata, con cui il sig. chiede la rideterminazione della sanzione Pt_1 disciplinare. Il giudice può convalidare o annullare la sanzione comminata dalla Banca ma certamente non riproporzionare la stessa, atteso che il potere di determinare la sanzione disciplinare da irrogare al dipendente pertiene solo all'imprenditore, in quanto frutto della discrezionalità propria di quest'ultimo, contemplata dalla legge e dalla Costituzione. In particolare, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, “il potere di infliggere sanzioni disciplinari e di proporzionare la gravità dell'illecito accertato rientra nel potere di organizzazione dell'impresa quale esercizio della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost., onde è riservato esclusivamente al titolare di esso;
ne consegue che è precluso al giudice, chiamato a decidere circa la legittimità di una sanzione irrogata, esercitarlo anche solo procedendo ad una rideterminazione della sanzione stessa riducendone la misura. Solo nel caso in cui l'imprenditore abbia superato il massimo edittale e la riduzione consista, perciò, soltanto in una riconduzione a tale limite, ovvero nel caso in cui sia lo stesso datore di lavoro, costituendosi nel giudizio di annullamento della sanzione, a chiederne la riduzione, è consentito al giudice, in accoglimento della domanda del lavoratore, applicare una sanzione minore, poiché in tal modo non è sottratta autonomia all'imprenditore e si realizza l'economia di un nuovo ed eventuale giudizio valutativo, avente ad oggetto la sanzione medesima” (ex multis, Cassazione civile sez. lav., 11/02/2019, n.3896).
5. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, nella misura minima del parametro, in ragione della qualità delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in Parte_1 favore della che liquida in euro 2.540,00, oltre iva, spese Controparte_8 generali e c.p.a. come per legge. Così deciso in Isernia, il 04.07.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 217 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 04.07.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti MAURO Parte_1 ta procura in atti;
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. PESSI ROBERTO e Controparte_1
SCO, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: impugnazione di sanzione disciplinare conservativa
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 08.06.2020, il sig. , premettendo di Parte_1 essere stato un dipendente di n a il Tribunale di Controparte_1
Isernia, in funzione di Giudic sentire:
- preliminarmente, dichiarare la illegittimità, nullità e/o inefficacia del procedimento disciplinare per tardività della contestazione e della irrogazione della sanzione;
- in subordine, nel merito: annullare, dichiarare nullo/i e/o inefficace/i i provvedimenti di contestazione, definizione del procedimento disciplinare ed irrogazione/applicazione di sanzioneadottati dalla nei confronti del ricorrente, in quanto infondati in fatto CP_2 ed in diritto;
- in ulteriore subordine, ridurre la sanzione al mero richiamo verbale. A sostegno delle proprie ragioni il ricorrente sig. deduceva: Pt_1
- di essere dipendente dal 1978, da ul qualifica di quadro direttivo di CP_1
2°livello (QD2) e con mansioni, rimaste invariate dall'assunzione, di consulente personal presso la filiale della , Via Farinacci;
Controparte_3
- nell'ambito dello s proprie mansioni di aver ricevuto, dai primi mesi del 2016, clienti interessati alla locazione di cassette di sicurezza;
- che a seguito di un reclamo, risalente al finire di settembre 2018, con cui il cliente sig.
aveva lamentato all'assenza di taluni preziosi all'interno di una Persona_1 locata nel 2010 - ammanco in relazione al quale il citato cliente aveva anche sporto denuncia querela chiedendo altresì un risarcimento per € 159.465,00
- in data 11.6.2019 con raccomandata consegnata in pari data la ha contestato CP_1 al ricorrente la violazione di obblighi di condotta previsti dal onché in via generale dall'ODS 1187 e dall'ODS CI0582;
- che il particolare al ricorrente veniva contestato di avere, nei mesi a cavallo tra settembre 2017 e gennaio 2018, provveduto di propria iniziativa alla sostituzione delle chiavi e delle serrature di accesso a talune cassette di sicurezza – tra cui la n. 26 e la n. 45 - che all'epoca dai terminali della Banca risultavano non locate e che presentavano problematiche di apertura;
- che al ricorrente veniva altresì contestato di non essersi adeguatamente attivato allorquando, il 5.2.2018, dopo avere avuto contezza che la cassetta n. 26, formalmente libera, conteneva invece delle scatole sigillate, aveva riposto le chiavi della cassetta in questione nella cassaforte riservata alla Filiale ubicata nel caveau, in realtà inidonea allo scopo, condotta, questa, che aveva esposto la al rischio – poi concretamente CP_2 verificatosi e dal quale era scaturita la richiesta toria del cliente sig. - di Per_1 sottrazione dei beni all'interno della predetta cassetta;
- che al ricorrente venivano imputate le stesse negligenze operative anche con riferimento alla cassetta n. 45, per la quale all'apertura in presenza del cliente non veniva tuttavia registrato alcun ammanco;
- che il procedimento disciplinare sarebbe viziato da tardività della contestazione e della sanzione;
- che la sanzione conservativa irrogata sarebbe comunque infondata nel merito, in quanto:
· le cassette di sicurezza si trovano all'interno di un caveau al quale è possibile accedere tramite l'utilizzo congiunto di due chiavi in possesso di due distinti funzionari e il contemporaneo inserimento di una combinazione;
· che all'interno del caveau per potere accedere alle cassette di sicurezza è necessario oltrepassare un ulteriore cancello, la cui chiave è custodita dal funzionario designato, all'epoca dei fatti il sig. CP_4
· che le chiavi delle cas ibere” sono collocate all'interno di una cassetta “riservata” ubicata nel caveau;
· che le chiavi per accedere a tale cassetta “riservata” sono custodite in un armadio corazzato ubicato nella Area Safe della Filiale;
· che alla si può accedere attraverso altre chiavi in possesso del funzionario Parte_2 addetto al erativo, sig. del Direttore di Filiale e del ricorrente, mentre Per_2 le chiavi dell'armadio corazzato oro volta custodite da un altro funzionario, il consulente sig. al quale occorre ricorrere per effettuare l'accesso; CP_4
· che alla cass ervata” contenente le chiavi delle cassette “libere” può accedere soltanto il personale addetto alla locazione delle cassette disponibili previa procedura di contrattualizzazione effettuata attraverso il software aziendale e che si articola nelle seguenti fasi: ricognizione a sistema delle cassette libere;
predisposizione a terminale dei moduli, successiva stampa e firma del contratto da parte del cliente previamente identificato;
assegnazione fisica al cliente contrattualizzato della cassetta di sicurezza;
· che non sarebbe possibile apprendere le chiavi di una cassetta di sicurezza locata, guasta o riservata, sia perché ciò comporterebbe il contemporaneo coinvolgimento di tutti i soggetti depositari delle varie chiavi, sia poiché al terminale del sistema una cassetta di sicurezza locata, guasta o riservata risulterebbe “indisponibile”;
· che la ricognizione, nel settembre 2017, delle cassette guaste non sarebbe riconducibile ad una arbitraria ricognizione del ricorrente ma scaturiva dalla presa d'atto, asseritamente avvenuta unitamente ed in coordinamento con il Direttore di Filiale, sig. , di CP_5 due circostanze obiettive e cioè: il fatto che di tali cassette non risultavan in filiale le relative chiavi;
il fatto che tali cassette, da terminale, risultavano non assegnate a clienti;
· che tale situazione caratterizzava anche le cassette n. 26 e n. 45;
· che il ricorrente aveva proceduto ad aprire un ticket segnalando alle strutture aziendali competenti un certo numero di cassette guaste, per le quali nel successivo mese di gennaio 2018 veniva effettuata la riparazione, che tuttavia non aveva comportato l'apertura dei vani delle cassette, ma solo la sostituzione delle serrature e delle chiavi, queste ultime riposte nella predetta cassetta “riservata”;
· che l'accusa secondo cui il ricorrente non avrebbe adottato adeguate cautele al fine di impedire, in futuro, un libero accesso alle cassette 26 e 45 sarebbero infondate, atteso che egli, resosi conto che tali cassette formalmente libere contenevano invece beni di terzi, avrebbe diligentemente rimesso le relative chiavi nella cassetta “riservata”, inserendo a terminale l'indisponibilità delle due cassette, nonchè informato l'addetto all'Area Operativa sig. Per_2
· che la contestazione be sulla indimostrata sottrazione di beni da parte di un possessore sine titulo della cassetta n. 26, in quanto il cliente sig. risultava avere Per_1 contrattualizzato altra cassetta, la n. 30002, assicurata per un male di soli € 26.000,00. Si costituiva ritualmente nel giudizio la convenuta, chiedendo accogliersi le CP_2 seguenti conclusioni: “che l'Ill.mo Tribunale isattesa ogni contraria istanza ed eccezione, voglia rigettare integralmente il ricorso presentato dal sig. , in quanto infondato Parte_1 in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. Acquisiti i documenti depositati dalle parti, la causa veniva istruita mediante l'escussione di testimoni, in numero di tre per parte resistente (i testi e e CP_5 Tes_1 Tes_2 di due per parte ricorrente (i testi e ). CP_4 Tes_3 Ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 4.6.2025, trattata in modalità cartolare, e decisa tenuto conto delle note depositate dalle parti.
**** 2. Il ricorso non merita di essere accolto. In primo luogo, relativamente al primo dei motivi di impugnazione, il provvedimento disciplinare irrogato dall'azienda con lettera del 17.9.2019 (all. 3 al ricorso) risulta legittimo sotto il profilo formale, essendo state pienamente rispettate tutte le garanzie poste a tutela del lavoratore subordinato ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori. Infatti, al dipendente sono state mosse precise e puntuali contestazioni, nel pieno rispetto del principio di specificità. In proposito, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che “il carattere della specificità è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari” ovvero quando “nella lettera di contestazione sia contenuta una esposizione puntuale delle circostanze essenziali dei gravi fatti addebitati al lavoratore, con riferimento ai singoli, specifici episodi, ben individuati nel tempo e nelle modalità, e tali da consentire al lavoratore medesimo l'esercizio del diritto di difesa” (Cass., sez. lav., 13 settembre 2006, n. 19554; Cass., sez. lav., 3 febbraio 2003, n. 1562). Nel caso di specie, non pare possa fondatamente revocarsi in dubbio la chiarezza e specificità della lettera di contestazione;
ha, infatti, descritto nel dettaglio il CP_1 contenuto degli addebiti, precisando i comportamenti ritenuti illegittimi, in quanto posti in essere dal lavoratore in violazione tanto dei generali obblighi gravanti sul prestatore quanto di specifiche normative interne. È, d'altronde, pacifico che la preventiva contestazione dell'addebito abbia lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli art. 2104 e 2105 c.c. (Cass., sez. lav., 22 novembre 2011, n. 24567). Sotto questo profilo, non è fondatamente revocabile in dubbio che la lettera di contestazione abbia perfettamente raggiunto lo scopo al quale è finalizzata, poiché i contestati sono stati esattamente e puntualmente descritti nella loro materialità, ed il lavoratore, come risulta dalle contestazioni presentate (all. 4 del ricorso) si è puntualmente difeso nel procedimento disciplinare per cui è causa, mostrando di aver ben compreso quanto gli si contestava e fornendo le proprie spiegazioni. 3. Per quanto riguarda i fatti costitutivi dell'addebito, la prova per testi ha confermato che gli addebiti mossi al dipendente risultano pacifici e documentati. Tutte le circostanze contestate sono emerse a seguito del reclamo ed alla connessa richiesta risarcitoria del cliente sig. relativa alla cassetta n. 26, in assenza dei quali Per_1 la sarebbe stata ignara dell'o egligente del sig. . CP_2 Pt_1
Infatti, dai documenti e dalle testimonianza raccolte è emerso che, in data 27.9.2018 il cliente sig. , in possesso di una chiave contraddistinta dal n. 26, si Persona_3 recava pres inacci con l'intenzione di accedere alla propria cassetta ma, stante le operazioni di forzatura e sostituzione chiavi precedentemente avvenute a seguito di iniziativa dell'odierno ricorrente (ad insaputa del sig. , detentore delle Per_1 chiavi poi sostituite di quella cassetta), il tentativo non andava a buon fine. La circostanza è stata confermata sia dal (il quale ha precisato “Sì, Controparte_6 sono stato avvisato dopo che era stato accompagnato giù da altri colleghi e non era riuscito ad aprire la cassetta. (quella che aveva il sig. – n.d.s.) Era la chiave della 26 antecedente alla Per_1 forzatura”) sia dal teste (“ i successivi il cliente, sig. che aveva le chiavi della Tes_1 Per_1 cassetta 26, chiese di pote alla propria cassetta;
questa fu ape la nuova chiave, e così riscontrò l'ammanco rispetto all'inventario che aveva registrato”). Il DF sig. ha altresì confermato i capitoli 15 e 16 della memoria di CP_5 costituzione, i presentava che:
- il 2.1.2018 il sig. era assente per ferie e i colleghi presenti in Filiale non erano al Pt_1 corrente di cosa f aduto, ragion per cui, sebbene fosse fattuale che il sig. Per_1 avesse in utilizzo la cassetta n. 26, dato che lo stesso ne possedeva la chiave, si era proceduto in prima battuta a verificare il rapporto contrattuale facente capo al cliente;
- le verifiche nel sistema anagrafico/informatico avevano rivelato che al sig. era Per_1 stata formalmente locata la cassetta recante il n. 30002, seppure del relativ atto non si rinveniva copia (la circostanza è stata confermata anche dal teste , il quale Tes_1 ha dichiarato: “… il cliente era in realtà intestatario, a livello contrattuale, assetta di sicurezza avente un numero diverso da quella di cui lui possedeva le chiavi”). Il DF sig. ha confermato anche il capo 17 della memoria, in cui si dava atto CP_5 che “Il giorno seguente, cioè il 28.9.2018, il sig. si recava nuovamente presso la Filiale di Via Per_1
Farinacci e questa volta, previa assunzione di pre i telefoniche da parte del sig. , veniva Pt_1 dato corso alla presenza di funzionari all'apertura della cassetta n. 26.” F sul CP_1 capitolo in parola ha anche precisat rmo, io sono stato chiamato all'apertura perché il sig. lamentava che ci fossero ammanchi nella cassetta. Abbiamo inventariato quello che mancava Per_1
al cliente ma non ricordo ora quali fossero i beni mancanti. A fronte di quanto avvenuto al fine di ricostruire l'accaduto al fine di fare chiarezza in merito alla cassetta n. 26 veniva dato corso ad una indagine interna, come attestato dal doc. 5 bis di parte convenuta, e confermato, in sede orale, dal teste sig. , Tes_1 esponente della funzione Audit della Banca: “Ho partecipato all'indagine interna c coinvolto il sig. in qualità di coordinatore della funzione “internal control territory centro”. Pt_1
Nell'ottobre 20 ente aveva formalizzato un reclamo, nel quale aveva lamentato un ammanco di preziosi all'interno di una cassetta di sicurezza di cui lui possedeva la relativa chiave. A seguito di questo reclamo furono svolti approfondimenti dalla nostra funzione …”. Nell'anzidetta operazione di accertamento, sono emerse diverse condotte del sig. Pt_1
(poi oggetto di specifica contestazione) non in linea con gli obblighi di diligenza dal suo ruolo lavorativo nonchè con alcune disposizioni interne in materia di cassette di sicurezza. 3.1. La prima irregolarità commessa dal ricorrente è riconducibile all'avere dato arbitrariamente corso di propria iniziativa alla “ricognizione” delle cassette (presuntamente) libere ed alla successiva forzatura delle serrature guaste o di cui mancavano le chiavi. La gravità dell'iniziativa assunta dal ricorrente risiede, per quanto riguarda la
“ricognizione”, nel fatto che detta attività non rientrava tra le sue facoltà, pertenendo unicamente al ROA (Responsabile Operatività di Area), ed, in ogni caso, non era stata neppure condivisa con il Direttore di Filiale. La CI0582 – che disciplina l'attività di verifica della congruenza tra chiavi di accesso giacenti e le cassette di sicurezza presenti in Filiale, locate e non - pone la competenza in merito alla Gestione e verifica chiavi cassetta in capo al ROA (Responsabile Operatività di Area), demandando a tale figura il controllo periodico, con cadenza semestrale, delle chiavi di accesso giacenti (cfr. il par. 10 della CI0582). Il teste ha anch'egli confermato che il controllo periodico è un incombente Tes_4 proprio responsabile operativo di area, una figura specifica che si occupava anche di questo”. Sul punto appare chiarificatrice anche la dichiarazione del DF sig. , CP_5 confermativa sia del fatto che la competenza della “ricognizione” delle casset di competenza del ROA sia del fatto che tale attività veniva effettivamente compiuta dal dipendente che ricopriva tale incarico professionale, ossia il sig. “Sì, è il ROA Per_4
( che ha il compito di effettuare la ricognizione, io eventualmente posso disporre ma è il Persona_5
occupa. Non so con quale cadenza le effettuasse, ma so che le faceva perché veniva comunicato che aveva fatto i controlli previsti dalla normativa, verbalmente”. In forza della competenza attribuita in via esclusiva al ROA dalla normativa interna una iniziativa di “ricognizione” delle cassette libere non avrebbe dunque potuto essere operata dal ricorrente né autonomamente, nella sua veste di Consulente Personal, ma neppure con l'avallo del Direttore di Filiale, sotto il cui presunto placet controparte asserisce di avere agito, circostanza peraltro smentita dalla prova orale. A tale ultimo riguardo, il ha confermato di non essere stato in alcun CP_6 modo informato della attiv ne” decisa dal sig. , né tanto meno del Pt_1 fatto che quest'ultimo aveva individuato come presuntamente cassette numeri 45 e 26. Il DF , infatti, sul capitolo 8 della memoria ha dichiarato “L'ho saputo dopo, CP_5 non ne s ato”, e allo stesso modo sul capitolo 9 ha affermato “l'ho sempre saputo dopo”. È pacifico che dopo la ricognizione il sig. abbia eseguito la forzatura delle Pt_1 cassette considerate “non locate” al fine di consentirne l'assegnazione alla clientela. La circostanza, appurata in sede di audit, è stata confermata dal teste sig. : Tes_1
si adoperò, richiedendo l'intervento di un fabbro tramite ticket interno a cui venne d Pt_1 dalla sede centrale, per richiedere l'apertura forzosa di queste cassette, finalizzata alla sostituzione della serratura per ottenere una nuova chiave, così da poterle riutilizzare.” Anche per quanto concerne l'operazione di forzatura delle cassette considerate “non locate” al fine di consentirne l'assegnazione alla clientela il ricorrente è incorso in una grave irregolarità, sia perché ha dato corso ad una operazione (peraltro economicamente onerosa) al di fuori dei presupposti previsti, sia perché ha agito completamente di sua sponte, senza interfacciarsi con il Direttore di Filiale sig. Quest'ultimo, sentito CP_7 sul capitolo 10 della memoria, ha dichiarato: “l'ho saputo dopo, non sapevo né della ricognizione né dell'apertura forzata”). Il DF sig. ha inoltre precisato che quella della forzatura “È un'operazione CP_5 straordinaria ch te avrebbe dovuto investire il direttore di filiale.” Lo stesso DF ha ulteriormente chiarito che “L'apertura forzata veniva fatta CP_5
o d'iniziativa della filiale in caso di serrature rotte o chiavi mancanti, o in altre circostanze eccezionali. Era una procedura rara. La procedura di apertura poteva disporla il ROA o il direttore di filiale”. Il teste a sua volta ha dichiarato: “Non so di preciso quali fossero le procedure da seguire Tes_1 per la sostituzione delle serrature;
sicuramente andava fatto il ticket e che non aveva la facoltà di Pt_1 farlo non ricoprendo il necessario ruolo”. Anche con riferimento all'apertura forzata il sig. è incorso in violazione della Pt_1
CI0582 (cfr. par.
8 - Apertura forzata), nella parte i bilisce che quella del genere è una operazione che va effettuata soltanto in presenza di particolari e gravi ragioni di opportunità – evidentemente insussistenti nella fattispecie - quali la “impossibilità di controllare il contenuto della cassetta qualora, per motivi di sicurezza, se ne ponga la necessità”, ovvero
“se il Cliente, regolarmente invitato, non si presenta per aderire all'invito stesso”. Peraltro, essendo “la procedura d'apertura forzata”, per i notevoli oneri nella maggior parte dei casi non recuperabili che essa comporta (una spesa minima di € 800,00), antieconomica per la Banca (ciò stato confermato dal teste , il quale ha dichiarato Tes_1
“so che la sostituzione delle chiavi comporta un esborso di spes differente”), la relativa autorizzazione deve essere preventivamente richiesta al Business Processes Partner, obbligo, anche questo, non correttamente evaso dal sig. , il quale ha agito, si Pt_1 ripete, su propria personale iniziativa. A tutto ciò, si aggiunga che il sig. non ha neppure avuto l'accortezza di verificare Pt_1 se quell'alloggio, di cui mancava la chiave, fosse o meno vuoto. Al riguardo, il ha avuto modo di chiarire come in caso di forzatura di CP_6 cassette non r ia sempre buona regola – non rispettata dal ricorrente come dallo stesso ammesso in sede di audizione - procedere alla verifica del contenuto e ciò a maggior ragione quando, come per le due cassette in questione, non si disponga delle chiavi: “la procedura è questa: si fa richiesta di intervento al nostro service, viene il tecnico, vengono sostituite le serrature, dopo di che si procede sempre a un controllo del contenuto. Poi la cassetta viene richiusa. Non ricordo se la normativa lo prevede, ma di norma viene fatto;
siccome in quel caso mancava la chiave, all'atto dell'apertura era opportuno controllarne anche il contenuto. Quella cassetta al momento dell'intervento non era assegnata ma mancava la chiave, per questo a maggior ragione bisognava controllarne il contenuto.” Che il ricorrente non abbia dato corso a tale pur necessaria attività di verifica è stato confermato anche dal teste il quale, riferendosi alle dichiarazioni rilasciate dal Tes_2 sig. in sede di audiz avuto modo di precisare come quest'ultimo avesse Pt_1 dic i essere stato “presente alla sostituzione delle chiavi e che in quell'occasione erano stati aperti gli sportelli ma non era stata estratta ed aperta la cassetta metallica all'interno.” 3.2. Infine, la più grave delle irregolarità contestate è quella relativa alla inescusabile negligenza occorsa nell'avere riposto la (nuova) chiave in un ricovero non sicuro, in quanto apprensibile alla generalità del personale della Filiale e ciò benché lo stesso sig.
(come dallo stesso ammesso in sede di audizione – cfr. doc. 6), riaprendo in un Pt_1 secondo momento, ovvero dopo la sostituzione delle chiavi, la cassetta per darla in affitto, si fosse accorto dell'anomalia data dal fatto che la cassetta, pur formalmente non locata, recava invece un contenuto. 3.3. Va detto che il ricorrente aveva seguito uno schema analogo a quello tenuto con la cassetta n. 26 anche con riferimento ad altra cassetta, la n. 45, tanto che le contestazioni disciplinari hanno riguardato entrambe le situazioni, benché – per puro caso – con riferimento alla cassetta n. 45 non si sia giunti all'epilogo increscioso che poi ha dato origine al reclamo del sig. con connessa richiesta risarcitoria. Per_1
Per qu guarda la contestazione relativa alla cassetta n. 45, dagli atti di causa è emerso che, in data 8.3.2018 il ricorrente, nello svolgere le operazioni di contrattualizzazione della cassetta n. 45 ad un cliente (il sig. ndg Persona_6
45856550) aveva rinvenuto all'interno della cassetta medesima - ch ltava non locata - alcuni oggetti. Anche in tale circostanza il ricorrente aveva omesso di informare il Direttore di Filiale, limitandosi a chiudere la cassetta n. 45 ed a trattenerne le chiavi, per poi correre ai ripari in data 9.10.2018 (ovvero poco dopo il reclamo del cliente sig. il sig. ed al Per_1 Pt_1 fine, intuibile, di evitare il rischio di un epilogo analogo), i do il re di Filiale sig. (all. 14 alla memoria di costituzione) a cui consegnava le chiavi della CP_5 cassetta n. 45 che, sino ad allora, come detto, egli aveva arbitrariamente trattenuto (all. 5 bis alla memoria di costituzione). Il in sede di prova orale ha confermato di aver saputo della cassetta Controparte_6
n. dallo stesso ricorrente poco dopo l'episodio, innanzi richiamato, riguardante la cassetta n.26, confermando che anche per la cassetta n. 45, come per l'altra, il sig. non gli aveva consegnato le chiavi. Pt_1
Del pari il ha affermato: “Anche in questo caso non fu avvertito al Tes_1 CP_5 momento del riscont e nella cassetta 45 c'era del contenuto;
questi fu avvertito dal olo Pt_1 dopo che venne sporto il reclamo per la cassetta 26” e “…c'era stata la stessa dinamica con riguardo a un'altra cassetta, la n. 45, che però si risolse positivamente in quanto l'effettiva utilizzatrice ne confermò il contenuto. Anche in questo caso la cliente possedeva la chiave di una cassetta diversa da quella assegnatale in contratto, e la cui chiave era stata riposta tra quelle delle cassette non locate, dove c'è anche il passepartout. La presenza del passpartout nel mucchio dele chiavi delle cassette non locate è stata verbalizzata in sede di audizione …”. 3.4. In forza di quanto emerso dapprima con riferimento alla cassetta n. 26 e poi con riguardo alla cassetta n. 45 al ricorrente è stato contestato (in aggiunta a quanto già detto) di non avere, una volta resosi conto che le cassette n. 26 e 45 contenevano beni di terzi, adottato le opportune cautele volte ad evitare che altri potessero accedere alle stesse, come ha poi plasticamente dimostrato l'episodio relativo al sig. . Per_1
La circostanza che le chiavi delle due cassette risultanti for te “libere” ma in concreto risultate “occupate” fossero state riposte dal sig. nella cassaforte di Pt_1 servizio potenzialmente accessibile al personale della Filiale in sede di Pt_1 audizione ha dichiarato che i segreti della cassaforte erano notori al pe della Filiale
– cfr. doc. 6) dove si trovava anche la chiave passepartout (la quale come chiarito dal teste sig. serviva per accedere alla “zona delle cassette”) ha trovato chiara conferma da Tes_3 par scussi. Il teste , oltre a quanto già sopra riportato, ha infatti dichiarato: “Nell'ambito degli Tes_1 approfon merse altresì che lo stesso , nell'ambito dell'assegnazione di una cassetta di Pt_1 sicurezza, e nello specifico di quella che di fatto utilizzava il cliente ancorché non fosse intestatario, si era accorto che la cassetta non era vuota, proprio in fase di assegnazione al nuovo cliente, e alla luce di questa constatazione non assegnò la cassetta n. 26 al nuovo cliente ma la chiuse e ripose la chiave tra quelle delle cassette non locate, nonostante avesse constatato che non era vuota … contestò la CP_1 condotta dell'aver messo la chiave tra quelle delle cassette non locate, invece e dal suo responsabile dichiarando la non corrispondenza tra la mancata assegnazione della cassetta e la circostanza che questa non fosse vuota”. Del pari il DF sig. interrogato sul cap. 30 della memoria ha dichiarato “Sì, CP_5 sono state riposte nelle st dove si tenevano le chiavi delle cassette libere” e sentito sul cap. 51 ha affermato “Non aveva dato le chiavi e le aveva rimesse all'interno della cassetta riservata alle chiavi delle cassette sfitte. Non era la procedura corretta perché quelle cassette, in realtà, non erano sfitte. Potenzialmente a quella cassetta potevano accedere altre persone nella filiale, sempre rispettando la procedura. Ci sono mezzi forti all'interno della filiale, dovevano essere ricoverate lì”. Sempre il teste ha fornito una chiara spiegazione della negligenza in cui è Tes_1 incorso il sig. iarendo anche la differenza tra l'episodio relativo alla cassetta n. Pt_1
26, culminat reclamo del cliente con connessa richiesta risarcitoria (all'esito accolta non avendo la argomenti per esimersi da colpa) e quello, altrettanto grave CP_2 ma semplicemente più fortunoso, relativo alla cassetta n. 45: “In sintesi, dopo la ricognizione effettuata e la sostituzione delle chiavi delle cassette di cui la non possedeva più le chiavi e quindi CP_2 considerate dal sistema non locate, per due volte il signor ntando di riassegnarle a nuovi clienti Pt_1 che ne avevano fatto richiesta, le ha trovate non vuote ambi i casi il dipendente ha chiuso le cassette e riposto le chiavi tra le altre non locate, non avvisando dell'anomalia il responsabile . CP_5
Poi, in entrambi i casi, i possessori delle chiavi delle due cassette sono comparsi per acc i è verificato che questi erano titolari da contratto di cassette diverse da quelle effettivamente utilizzate e di cui avevano la chiave, ma alle quali non potevano più accedere, attesa la sostituzione delle chiavi. Nel primo caso non c'era però stato nessun ammanco, nel secondo sì e da questo episodio è partito il reclamo che ha dato origina all'indagine, che si è chiuso con 115.000 euro di danni alla banca.” Si deve rammentare che in sede di audizione è stato proprio sig. , riferendosi alla Pt_1 cassetta n. 26, ad ammettere spontaneamente non solo di non a ceduto, dopo la casuale constatazione che detta cassetta conteneva beni, all'inventario degli stessi, ma anche di avere riposto le chiavi per accedere alla cassetta in un luogo, quale la cassaforte di sicurezza, che non poteva considerarsi realmente sicuro in quanto potenzialmente accessibile da parte di chiunque in Filiale. La marcata superficialità di cui si è macchiato il ricorrente allorché ha deciso di riporre le chiavi delle cassette n. 26 e n. 45 in un ricovero che in realtà non dava alcuna sufficiente garanzia non è opinabile poiché attestata proprio dalle prime dichiarazioni dello stesso sig. . Pt_1
Nel corso dell'audizione tenutasi in data 22.1.2019 al fine di raccogliere il contributo del sig. in merito al reclamo del cliente sig. l'odierna controparte aveva infatti Pt_1 Per_1 rife presenza di due responsabili HR i e (cfr. all. 6 alla Per_7 Tes_2 memoria di costituzione):
- di avere effettuato una ricognizione delle cassette di sicurezza presenti in Filiale, che aveva evidenziato la presenza di alcune cassette libere e di altre prive di chiavi e di serratura;
- che l'intervento dei tecnici per la forzatura e la sostituzione delle serrature era avvenuto senza apertura delle cassettine metalliche poste all'interno delle cellette e, quindi, senza verifica del contenuto delle cassette stesse;
- che in epoca successiva, volendo assegnare la cassetta n. 26 ad una cliente si era recato nel caveau per verificare la capienza della cassetta medesima (di cui era stata precedentemente effettuata la sostituzione della serratura e delle chiavi) e, nell'estrarre la cassettina metallica ivi contenuta, di essersi reso conto che all'interno vi erano delle scatole;
- di avere subito richiuso la cassettina metallica, nonché di avere reinserito tale contenitore nella pertinente celletta chiudendo, infine, lo sportello della cassetta;
- di avere riposto la chiave della cassetta nella cassaforte di servizio avvisando dell'accaduto l'addetto al sistema operativo sig. richiedendo allo stesso istruzioni in merito, Per_2 tuttavia mai ricevute;
- che, per quanto di sua conoscenza, da allora la chiave della cassetta n. 26 è rimasta sempre nella cassaforte di servizio insieme alla chiave passe-partout ed alle altre CP_2 chiavi delle cassette vuote;
- che alla cassaforte di servizio nell'ambito della Filiale può accedere chiunque, essendo notori i segreti. In merito all'audizione del 22.1.2019 è stato escusso il teste sig. una delle due Tes_2 risorse HR che avevano intervistato il ricorrente. Ebbene, il sig. oltre ad avere confermato “il contenuto del verbale (allegato 6)”, Tes_2 precisando che risorse umane non abbiamo fatto approfondimenti, ma abbiamo trasmesso gli atti all'internal control che ne avranno fatti prima di formulare la contestazione” ha riferito di essere stato “… presente all'incontro del 22.1.2019 insieme a un'altra collega ” e “… che in Per_7 quella sede il ci disse che di alcune cassette di sicurezza erano sta tuite le chiavi Pt_1
(sicuramente de non ricordo le altre) e le doppie chiavi erano state consegnate a lui, che le aveva messe nella cassaforte di servizio nel caveau, che è accessibile a tutti i dipendenti.” Mentre tali dichiarazioni (confermate anche dal teste sig. unitamente alle altre Tes_2 riportate nel verbale di cui al doc. 6) sono certamente att ssendo state rese dal sig. genuinamente e spontaneamente nell'ambito di un colloquio informativo, si Pt_1 ripete che viceversa la successiva smentita operata dal sig. appare chiaramente Pt_1 frutto di uno strumentale ripensamento operato “a ta al preteso fine di distogliere l'attenzione dalla grave superficialità e leggerezza della condotta dal medesimo dipendente posta in essere. Il ricorrente in un secondo momento ha infatti contestato di avere riferito che le chiavi della cassetta n. 26 fossero accessibili nell'ambito della Filiale ma la attendibilità della sua prima dichiarazione risulta confermata in re ipsa, si ripete, dalla incresciosa situazione in cui la Banca si è venuta a trovare allorquando il cliente sig. , utilizzatore della Per_1 cassetta n. 26, si è trovato a constatare che da quella cassetta, di cui era stata effettuata la sostituzione delle chiavi, erano stati sottratti preziosi, per un valore di circa 159.000,00 Euro. Posto, come è innegabile, che il ricorrente nello svolgimento del proprio ruolo professionale all'interno della dipendenza di Via Farinacci non aveva incontrato alcuna difficoltà ad accedere tanto alle cassette di sicurezza quanto alla cassaforte di servizio, non si comprende sulla base di quali reali argomenti il ricorrente possa sostenere che tale facilità di manovra avrebbero potuto averla anche dei terzi. Il tentativo del ricorrente di invocare a discolpa delle condotte contestate le asserite regole di funzionamento degli accessi interni della Filiale di Isernia è vano, perché diretto a contraddire, attraverso, una ricostruzione teorica quanto di fatto accaduto e cioè che le (nuove) chiavi delle due cassette di sicurezza erano state ricoverate in un luogo non sicuro, poiché facilmente accessibile al personale della Filiale, tanto è vero che, poi, per una delle due cassette ha effettivamente avuto luogo la sottrazione del contenuto ivi presente. Di nessuna rilevanza è, del pari, l'osservazione circa la discrasia tra il fatto che il cliente sig. a sistema risultasse formalmente intestatario della cassetta n. 30002 pur Per_1 avendo sempre usato la cassetta n. 26. Non si vede come eventuali irregolarità riguardanti la contrattualizzazione del cliente, avvenuta diversi anni addietro, possa incidere in sui profili disciplinarmente contestati al sig. , riconducibili a precise Pt_1 condotte negligenti di natura commissiva/omissiva, rispe uali restano irrilevanti - tanto più essendo stato accertato che la cassetta n. 26 era operativa mentre la n. 30002 era vuota – le ragioni per le quali il citato cliente avesse in uso una cassetta diversa da quella formalmente risultante dal sistema. 3.5. Non elide, del pari, la gravità disciplinare della condotta del ricorrente il fatto che il sig. , una volta riscontrata la presenza di beni all'interno della cassetta n. 26, si Pt_1 foss dichiarato dal ricorrente stesso in sede di audizione) rivolto all'addetto al sistema operativo sig. hiedendo invano istruzioni sul da farsi. Per_2
A prescindere dal f il sig. nel non dare seguito alla richiesta di Per_2 informazioni del ricorrente si è anch'esso reso autore di una condotta rimarchevole, per la quale infatti è stato puntualmente sanzionato, a fronte dell'anomalia della situazione riscontata e del rischio – ben cognito alla controparte – che poteva comportare riporre la chiave della cassetta n. 26 insieme a quelle delle cassette libere e, comunque, in un ricovero non adeguatamente sicuro, sarebbe stato preciso dovere del sig. Pt_1 sollecitare il citato collega fino ad ottenere una risposta esauriente sul da fars accontentarsi, superficialmente, di un mancato riscontro. La negligenza dell'operato del ricorrente non ha scusanti, tanto più che pressoché le stesse manchevolezze poste in essere con la cassetta n. 26 sono state dallo stesso reiterate, come detto, anche con riferimento alla cassetta di sicurezza n. 45; ove fosse stato diligente il sig. , una volta avvedutosi dell'anomalia rappresentata dal fatto Pt_1 che due cassette app nte “libere”, la n. 26 e la n. 45, contenevano al loro interno dei beni, avrebbe dovuto opportunamente informare il Direttore della Filiale, cioè la figura a cui fa capo la complessiva attività della dipendenza, consegnandogli contestualmente le chiavi di tali cassette, affinché quest'ultimo provvedesse ad una custodia appropriata, realmente in grado di scongiurare rischi di apprensione da parte di terzi. La prova delle inescusabili superficialità e negligenza che hanno contraddistinto la condotta del sig. si ricava dal fatto che soltanto dopo la reazione del cliente sig. Pt_1
il ricorre so ai ripari, ponendo in essere l'iniziativa che avrebbe invece Per_1 dovuto assumere sin da subito, ovvero riferendo al Direttore di Filiale sig. CP_5 quanto accaduto l'8 marzo con riferimento alla cassetta n. 300045 e conse medesimo le relative chiavi che, sino ad allora, come detto, egli aveva arbitrariame ttenuto. Il fatto che per una casualità evidentemente fortunata la successiva verifica del contenuto della cassetta n. 300045, operata in data 18.10.2018 alla presenza della titolare, sig.ra
, abbia escluso, a differenza di quanto accaduto per la cassetta n. 26, Parte_3
e, non scalfisce la superficialità della condotta del sig. , Pt_1 denotata – tanto con riguardo alla cassetta n. 26 che alla cassetta n. 45 - dall'ag i rischio a cui ha esposto la a causa di modalità di custodia non consone. A ciò si CP_2 aggiunga che non è dato s e il cliente al quale la cassetta di sicurezza n. 45 stava per essere assegnata si sia o meno avveduto che la stessa non risultava vuota, ma certo è che, se così fosse, è facile comprendere il potenziale danno di immagine per la CP_2
Sta di fatto che l'avvenuto accesso da parte di terzi alla cassetta 26 e, comunque, la complessiva dinamica posta in essere dal ricorrente con riferimento ad entrambe le cassette oggetto di contestazione (a partire dalla impropria ricognizione, passando per l'indebita forzatura, ed ancora per la mancata verifica del contenuto di cassette apparentemente libere ma che tali non erano, sino alla incauta gestione delle nuove chiavi) sono evidenze schiaccianti che hanno trovato conferma anche in sede di prova orale ed a fronte delle quali risultano giocoforza irrilevanti le dichiarazioni dei testi avversari e , del tutto generiche o comunque attinenti a circostanze CP_4 Tes_3 non significative a fronte delle innegabili evidenze fattuali. A fronte di tutto quanto esposto, appare innegabile che il comportamento assunto dal sig. con riferimento ai vari addebiti contestati sia risultato in assoluto contrasto Pt_1 oltr on i più elementari principi di diligenza nell'esecuzione della prestazione lavorativa anche con i principi enunciati nel “Codice di condotta aziendale”, recante i principi cui si devono uniformare i comportamenti del personale delle aziende del Gruppo, ivi compresi quelli riconducibili alla diligenza professionale e al rispetto delle normative interne, anche al fine di non esporre l'Azienda a rischi legali, regolamentari, di sicurezza e reputazionali. Sempre il “Codice di condotta aziendale” impone a tutti i dipendenti lo CP_1 specifico obbligo di agire in conformità alle normative interne e di rispettarn i. Ebbene, si è detto innanzi ma giova ripeterlo che il ricorrente non solo ha agito con negligenza inescusabile per il ruolo professionale rivestito e per la delicatezza della attività concernente le cassette di sicurezza, ma ha anche trasgredito alle disposizioni della CI0582, in particolare con riferimento a quelle in materia di “apertura forzata” (par. 8) e di “gestione e verifica chiavi cassetta” (cfr. par. 10). 3.6. Peraltro, nella condotta della dipendente sia ravvisa, altresì, una palese violazione dell'art. 2104 c.c., che, come noto, dispone che il lavoratore deve “osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende”. In conclusione, non può dubitarsi che il ricorrente abbia apertamente violato non solo le norme di diligenza, buona fede, correttezza e professionalità richieste nell'esecuzione del rapporto di lavoro, ma anche la specifica normativa interna (la CI0582). Orbene, non si può che convenire sull'assoluta correttezza dell'operato della CP_2 odierna resistente che, preso atto del comportamento inadempiente del sig. , Pt_1 dopo aver proceduto alla preventiva contestazione dell'addebito ed aver attentamente le giustificazioni rese dal dipendente, gli ha del tutto legittimamente irrogato la sanzione disciplinare della “sospensione dal servizio e dal trattamento economico per sette giorni”, della cui proporzionalità non può dubitarsi, considerata la gravità della vicenda. Giova rammentare che, data la delicatezza del settore bancario, in cui viene in gioco anche l'esigenza di tutelare l'affidamento della clientela nella correttezza dell'operato della Banca, l'inadempimento dei dipendenti – specie se aventi una qualifica elevata come quella del ricorrente, Quadro Direttivo di 2° livello - deve essere sempre valutato con particolare rigore, come conferma una giurisprudenza tanto consolidata quanto condivisibile (cfr. ex multis, Cass. sez. lav., 12 aprile 2010, n. 8641; Cass., sez. lav., 2 febbraio 2009, n. 2579, Cass., sez. lav., 26 marzo 2008, n. 7874; Cass., sez. lav., 1° giugno 2005, n. 11674). Pertanto, doverosa e giustificata appare la reazione adottata dalla a fronte delle CP_2 irregolarità accertate a carico della controparte: reazione che – com a difesa ha già in precedenza avuto modo di rilevare – si appalesa non soltanto fondata su solidi presupposti legittimanti l'esercizio del potere disciplinare, ma, addirittura, frutto di una valutazione aziendale improntata ad estrema benevolenza ed indulgenza nei confronti del lavoratore, il quale ben avrebbe potuto essere fatto destinatario di un provvedimento assai più severo. Alla luce di tutto quanto sopra illustrato, pertanto, si deve concludere per la sussistenza dei fatti posti a fondamento della sanzione irrogata al sig. e, quindi, per la sua Pt_1 correttezza. La sanzione disciplinare irrogata al lavoratore di una decisione del tutto legittima ed inevitabile, alla luce della gravità della condotta tenuta dal dipendente ed in considerazione dell'esigenza del datore di lavoro di garantire la corretta gestione della propria azienda.
4. Fermo quanto sopra esposto, non può nemmeno trovare accoglimento la domanda, svolta in via subordinata, con cui il sig. chiede la rideterminazione della sanzione Pt_1 disciplinare. Il giudice può convalidare o annullare la sanzione comminata dalla Banca ma certamente non riproporzionare la stessa, atteso che il potere di determinare la sanzione disciplinare da irrogare al dipendente pertiene solo all'imprenditore, in quanto frutto della discrezionalità propria di quest'ultimo, contemplata dalla legge e dalla Costituzione. In particolare, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, “il potere di infliggere sanzioni disciplinari e di proporzionare la gravità dell'illecito accertato rientra nel potere di organizzazione dell'impresa quale esercizio della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost., onde è riservato esclusivamente al titolare di esso;
ne consegue che è precluso al giudice, chiamato a decidere circa la legittimità di una sanzione irrogata, esercitarlo anche solo procedendo ad una rideterminazione della sanzione stessa riducendone la misura. Solo nel caso in cui l'imprenditore abbia superato il massimo edittale e la riduzione consista, perciò, soltanto in una riconduzione a tale limite, ovvero nel caso in cui sia lo stesso datore di lavoro, costituendosi nel giudizio di annullamento della sanzione, a chiederne la riduzione, è consentito al giudice, in accoglimento della domanda del lavoratore, applicare una sanzione minore, poiché in tal modo non è sottratta autonomia all'imprenditore e si realizza l'economia di un nuovo ed eventuale giudizio valutativo, avente ad oggetto la sanzione medesima” (ex multis, Cassazione civile sez. lav., 11/02/2019, n.3896).
5. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, nella misura minima del parametro, in ragione della qualità delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in Parte_1 favore della che liquida in euro 2.540,00, oltre iva, spese Controparte_8 generali e c.p.a. come per legge. Così deciso in Isernia, il 04.07.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio