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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/11/2025, n. 4808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4808 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO TERZA SEZIONE CIVILE ____________________________________________________
ORDINANZA DI INCOMPETENZA – PROC. N. 3988/2020 R.G.
Il Giudice, dott.ssa Federica Felaco, letti gli atti del procedimento sopra indicato, avente ad oggetto opposizione all'esecuzione, pendente
TRA
IN PERSONA DEL LIQUIDATORE Parte_1
P.T., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Orlando presso lo studio del quale, in Capaccio
Paestum (Sa), alla via Parco dei Tigli n. 3, è elettivamente domiciliata parte opponente
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Gallozzi unitamente al quale Controparte_1
è elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Quaranta n.3, presso lo studio dell'avv.
IN NO parte opposta
CP_2
1.Con atto di citazione regolarmente notificato la società in Parte_1 persona del liquidatore pro tempore ha spiegato opposizione avverso l'atto di precetto notificato, in data 5.3.2020, ad istanza di per il pagamento di €93.963,73 sulla Controparte_1 scorta della sentenza del Tribunale di Napoli n.7947/18.
In particolare, l'opponente ha contestato il diritto di procedere esecutivamente in suo danno e, al riguardo, ha dedotto:
i) la pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza azionata;
ii) la rilevanza penale delle condotte poste in essere dalla parte intimante nel corso del giudizio di formazione del titolo.
Con comparsa di risposta del 22/04/2020 si è costituito in giudizio il quale - Controparte_1 eccepita preliminarmente l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale in favore del
Tribunale di Napoli (quale foro dell'esecuzione) ovvero del Tribunale di Napoli Nord (quale foro del convenuto) - ha postulato l'infondatezza, oltre che l'ininfluenza ai fini della decisione, delle avverse censure di merito, domandando il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Espletati gli incombenti di rito e rigettate le richieste istruttorie articolate da parte attrice nelle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. (in quanto attinenti a fatti anteriori alla formazione del titolo - cfr. ord. del 23/11/22), la causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more della celebrazione dell'udienza - più volte rinviata per esigenze di ruolo - parte opponente ha dedotto il difetto dello ius postulandi del difensore di parte opposta, avuto riguardo alla carenza di procura all'atto di precetto e al riferimento, nella procura alle liti versata in atti, al diverso giudizio intentato in danno di;
di contro, parte opposta CP_3 ha dato atto della perenzione del precetto, attesa la sopravvenuta inefficacia del pignoramento notificato sulla base dello stesso, concludendo per l'estinzione della causa per cessazione della materia del contendere.
Ciò posto, in data 11/6/25, la vertenza è stata trattenuta per la decisione con concessione, alle parti, dei termini per gli scritti conclusionali.
2. Orbene, in via del tutto preliminare deve essere vagliata la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Invero, integrando una causa di estinzione preclusiva di ogni possibilità di ulteriore corso del processo, la verifica dei presupposti per tale declaratoria riveste carattere pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione anche di rito, come quelle di giurisdizione e competenza, da ritenersi necessariamente strumentali alla statuizione sulla domanda, in quanto volte all'individuazione del giudice munito del potere-dovere di decidere il merito della controversia (cfr. Cass. civile, sez. III, 16 Febbraio 2023, n. 4951. Pres. Rubino. Est. Spaziani).
Tanto chiarito, nel caso di specie non si ravvisano le condizioni per l'adozione di siffatta pronuncia. Al riguardo, è infatti sufficiente osservare come il termine di efficacia del precetto
(notificato in data 5/3/20) ai sensi dell'art. 481, secondo comma, c.p.c., venga sospeso con la proposizione dell'opposizione, se promossa (nella specie in data 26/05/2020) prima della sua perenzione: di talchè non vi è chi non veda come l'inefficacia del pignoramento notificato sulla scorta del precetto quivi opposto non abbia comportato di per sé il venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione di merito.
Sempre in limine litis deve pure essere sgombrato il campo d'indagine dai dubbi adombrati da parte opponente circa la regolare costituzione in giudizio di parte opposta ben potendo la contestazione relativa al difetto di ius postulandi del procuratore (per avere il convenuto versato in atti una procura rilasciata al medesimo difensore ma in relazione ad un diverso procedimento) intendersi superata dalla successiva produzione, a cura di parte opposta, dell'atto di conferimento della procura alle liti per il presente procedimento in luogo di quella, per mero errore, depositata in atti al tempo della costituzione.
2.1 Tanto opportunamente premesso, deve essere accolta l'eccezione preliminare di difetto di competenza per territorio sollevata dall'odierna parte opposta per le ragioni di seguito precisate.
2.2 Al riguardo, giova anzitutto ricordare – in punto di diritto – come la competenza per territorio in relazione alle cause di opposizione c.d. preventiva si determini sulla scorta del meccanismo degli artt. 27 e 480 c.p.c.
Tale sistema è stato ripetutamente ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità con l'affermazione di una serie di principi che possono considerarsi del tutto consolidati e che possono essere sintetizzati nei seguenti termini:
• “l'art. 480, comma terzo, cod. proc. civ. attribuisce alla parte che intende promuovere l'esecuzione forzata una facoltà, consistente nel dichiarare la propria residenza o nell'eleggere domicilio, ma, nel contempo, le impone l'onere di scegliere come tale uno tra i possibili luoghi dell'esecuzione”;
• “se la parte istante elegge domicilio in un comune in cui il debitore della prestazione pecuniaria da realizzarsi coattivamente non possiede beni … l'elezione di domicilio resta priva di effetti ed il debitore può proporre l'opposizione a precetto davanti al giudice del luogo nel quale gli è stato notificato il precetto stesso”;
• costituisce “onere del creditore dimostrare, nel relativo giudizio, che nel comune nel quale egli ha eletto domicilio sarebbe stato possibile sottoporre a pignoramento beni o crediti del debitore”;
(Cass. 11 aprile 2008 n. 9670; Cass. 14 giugno 2002, n. 8588; Cass. 16 luglio 1999, n. 7505
2.3 Ciò posto, nel caso di specie è accaduto che:
➢ la parte precettante ha eletto domicilio nel circondario del Tribunale di Napoli e, in tal modo, ha postulato di individuare il giudice dell'esecuzione presso il suddetto
Tribunale;
➢ per contro, la società opponente ha introdotto l'opposizione innanzi al Tribunale di
Salerno sia pur - si badi - non già al fine di contestare implicitamente l'elezione di domicilio fatta dall'opposto (e dunque, secondo lo schema dell'art. 480 c.p.c.,
l'esistenza nel circondario del Tribunale di Napoli di beni utilmente pignorabili), bensì per invocare l'operatività del (diverso) criterio del luogo in cui la notificazione del precetto ha avuto luogo (segnatamente, il Tribunale di Salerno quale giudice del circondario nel quale la società ha la propria sede);
➢ la società opposta ha quindi dedotto che – nell'ambito del circondario del Tribunale di
Napoli – sussisterebbero beni pignorabili riconducibili alla società
[...]
e, sotto questo profilo, ha rilevato che la stessa Controparte_4 avrebbe ivi la titolarità di un immobile, dando anche atto di un tentativo di pignoramento (cfr. produzione di parte opposta);
Sulla scorta di quanto precede, sebbene le allegazioni di parte opponente - tese ad affermare l'operatività del criterio di collegamento fondato sulla residenza del debitore - sarebbero già di per sé sufficienti a corroborare la tesi sostenuta dall'opposta (atteso che, a fronte della elezione di domicilio, il criterio del luogo della notificazione del precetto risulta del tutto pretermesso dal richiamato art. 480 c.p.c.), ritiene questo Giudice che l'odierna parte opposta abbia comunque fornito prova sufficiente dell'esistenza di beni utilmente pignorabili rinvenibili nel circondario del Tribunale di Napoli.
Risulta infatti documentata la circostanza per cui la società opponente abbia la disponibilità in
Napoli di una unità immobiliare sita in Corso Umberto n. 106 (cfr. atto di pignoramento).
Tanto induce a ritenere del tutto idonea l'elezione di domicilio contenuta nel precetto: ciò in quanto la scelta della società precettante di “preannunciare” un'esecuzione forzata nel circondario di Napoli appare fondata sulla ragionevole esistenza di beni della debitrice proprio in Napoli. Per contro, a fronte di tale quadro probatorio sufficientemente univoco e circostanziato la società opponente ha omesso di svolgere articolate deduzioni ed allegazioni.
Il che – per le ragioni sopra indicate – comporta che la competenza per territorio a conoscere della presente opposizione debba attribuirsi al giudice del luogo dell'esecuzione come individuato nel precetto da . Controparte_1
Del resto, a conforto della riferita conclusione, non appare fuor luogo evidenziare come a fronte dell'opposizione spiegata - innanzi all'intestato Tribunale e distinta al n. 6072/20 R.G - dalla medesima parte attrice avverso il medesimo atto di precetto, il Tribunale di Salerno abbia dichiarato la propria incompetenza con ordinanza del 10/11/21, confermata dalla Suprema
Corte di Cassazione pronunciatasi, con ordinanza del 19/10/22, sul ricorso per regolamento di competenza, iscritto al n.31382/21 R.G., proposto dalla società Controparte_4
proprio sulla scorta delle argomentazioni, sul punto, svolte nel presente
[...] giudizio.
3. La natura processuale della presente pronuncia non esime dall'onere di regolamentare le spese di lite della presente fase. Tali spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014, per tutte le voci, con ulteriore diminuzione della metà rispetto ai parametri minimi sopra indicati in ragione della definizione in rito del presente giudizio e della necessità di ancorare il principio di “causalità”
(che, come noto, sovrintende al regolamento delle spese processuali) alla sola attività rilevante nella presente sede.
P.Q.M.
Letti gli artt. 27 e 38 c.p.c.
DICHIARA l'incompetenza per territorio del Tribunale di Salerno per essere competente il
Tribunale di Napoli.
ASSEGNA termine di mesi due per l'eventuale riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente.
Letto l'art. 91 c.p.c.
CONDANNA parte opponente al pagamento – in favore di parte opposta – delle spese di lite della presente fase del giudizio, che liquida in euro 3.526,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra indicato) ed oltre C.P.A. ed
IVA come per legge.
Si comunichi a cura della cancelleria
Salerno, 15/11/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco
ORDINANZA DI INCOMPETENZA – PROC. N. 3988/2020 R.G.
Il Giudice, dott.ssa Federica Felaco, letti gli atti del procedimento sopra indicato, avente ad oggetto opposizione all'esecuzione, pendente
TRA
IN PERSONA DEL LIQUIDATORE Parte_1
P.T., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Orlando presso lo studio del quale, in Capaccio
Paestum (Sa), alla via Parco dei Tigli n. 3, è elettivamente domiciliata parte opponente
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Gallozzi unitamente al quale Controparte_1
è elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Quaranta n.3, presso lo studio dell'avv.
IN NO parte opposta
CP_2
1.Con atto di citazione regolarmente notificato la società in Parte_1 persona del liquidatore pro tempore ha spiegato opposizione avverso l'atto di precetto notificato, in data 5.3.2020, ad istanza di per il pagamento di €93.963,73 sulla Controparte_1 scorta della sentenza del Tribunale di Napoli n.7947/18.
In particolare, l'opponente ha contestato il diritto di procedere esecutivamente in suo danno e, al riguardo, ha dedotto:
i) la pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza azionata;
ii) la rilevanza penale delle condotte poste in essere dalla parte intimante nel corso del giudizio di formazione del titolo.
Con comparsa di risposta del 22/04/2020 si è costituito in giudizio il quale - Controparte_1 eccepita preliminarmente l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale in favore del
Tribunale di Napoli (quale foro dell'esecuzione) ovvero del Tribunale di Napoli Nord (quale foro del convenuto) - ha postulato l'infondatezza, oltre che l'ininfluenza ai fini della decisione, delle avverse censure di merito, domandando il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Espletati gli incombenti di rito e rigettate le richieste istruttorie articolate da parte attrice nelle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. (in quanto attinenti a fatti anteriori alla formazione del titolo - cfr. ord. del 23/11/22), la causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more della celebrazione dell'udienza - più volte rinviata per esigenze di ruolo - parte opponente ha dedotto il difetto dello ius postulandi del difensore di parte opposta, avuto riguardo alla carenza di procura all'atto di precetto e al riferimento, nella procura alle liti versata in atti, al diverso giudizio intentato in danno di;
di contro, parte opposta CP_3 ha dato atto della perenzione del precetto, attesa la sopravvenuta inefficacia del pignoramento notificato sulla base dello stesso, concludendo per l'estinzione della causa per cessazione della materia del contendere.
Ciò posto, in data 11/6/25, la vertenza è stata trattenuta per la decisione con concessione, alle parti, dei termini per gli scritti conclusionali.
2. Orbene, in via del tutto preliminare deve essere vagliata la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Invero, integrando una causa di estinzione preclusiva di ogni possibilità di ulteriore corso del processo, la verifica dei presupposti per tale declaratoria riveste carattere pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione anche di rito, come quelle di giurisdizione e competenza, da ritenersi necessariamente strumentali alla statuizione sulla domanda, in quanto volte all'individuazione del giudice munito del potere-dovere di decidere il merito della controversia (cfr. Cass. civile, sez. III, 16 Febbraio 2023, n. 4951. Pres. Rubino. Est. Spaziani).
Tanto chiarito, nel caso di specie non si ravvisano le condizioni per l'adozione di siffatta pronuncia. Al riguardo, è infatti sufficiente osservare come il termine di efficacia del precetto
(notificato in data 5/3/20) ai sensi dell'art. 481, secondo comma, c.p.c., venga sospeso con la proposizione dell'opposizione, se promossa (nella specie in data 26/05/2020) prima della sua perenzione: di talchè non vi è chi non veda come l'inefficacia del pignoramento notificato sulla scorta del precetto quivi opposto non abbia comportato di per sé il venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione di merito.
Sempre in limine litis deve pure essere sgombrato il campo d'indagine dai dubbi adombrati da parte opponente circa la regolare costituzione in giudizio di parte opposta ben potendo la contestazione relativa al difetto di ius postulandi del procuratore (per avere il convenuto versato in atti una procura rilasciata al medesimo difensore ma in relazione ad un diverso procedimento) intendersi superata dalla successiva produzione, a cura di parte opposta, dell'atto di conferimento della procura alle liti per il presente procedimento in luogo di quella, per mero errore, depositata in atti al tempo della costituzione.
2.1 Tanto opportunamente premesso, deve essere accolta l'eccezione preliminare di difetto di competenza per territorio sollevata dall'odierna parte opposta per le ragioni di seguito precisate.
2.2 Al riguardo, giova anzitutto ricordare – in punto di diritto – come la competenza per territorio in relazione alle cause di opposizione c.d. preventiva si determini sulla scorta del meccanismo degli artt. 27 e 480 c.p.c.
Tale sistema è stato ripetutamente ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità con l'affermazione di una serie di principi che possono considerarsi del tutto consolidati e che possono essere sintetizzati nei seguenti termini:
• “l'art. 480, comma terzo, cod. proc. civ. attribuisce alla parte che intende promuovere l'esecuzione forzata una facoltà, consistente nel dichiarare la propria residenza o nell'eleggere domicilio, ma, nel contempo, le impone l'onere di scegliere come tale uno tra i possibili luoghi dell'esecuzione”;
• “se la parte istante elegge domicilio in un comune in cui il debitore della prestazione pecuniaria da realizzarsi coattivamente non possiede beni … l'elezione di domicilio resta priva di effetti ed il debitore può proporre l'opposizione a precetto davanti al giudice del luogo nel quale gli è stato notificato il precetto stesso”;
• costituisce “onere del creditore dimostrare, nel relativo giudizio, che nel comune nel quale egli ha eletto domicilio sarebbe stato possibile sottoporre a pignoramento beni o crediti del debitore”;
(Cass. 11 aprile 2008 n. 9670; Cass. 14 giugno 2002, n. 8588; Cass. 16 luglio 1999, n. 7505
2.3 Ciò posto, nel caso di specie è accaduto che:
➢ la parte precettante ha eletto domicilio nel circondario del Tribunale di Napoli e, in tal modo, ha postulato di individuare il giudice dell'esecuzione presso il suddetto
Tribunale;
➢ per contro, la società opponente ha introdotto l'opposizione innanzi al Tribunale di
Salerno sia pur - si badi - non già al fine di contestare implicitamente l'elezione di domicilio fatta dall'opposto (e dunque, secondo lo schema dell'art. 480 c.p.c.,
l'esistenza nel circondario del Tribunale di Napoli di beni utilmente pignorabili), bensì per invocare l'operatività del (diverso) criterio del luogo in cui la notificazione del precetto ha avuto luogo (segnatamente, il Tribunale di Salerno quale giudice del circondario nel quale la società ha la propria sede);
➢ la società opposta ha quindi dedotto che – nell'ambito del circondario del Tribunale di
Napoli – sussisterebbero beni pignorabili riconducibili alla società
[...]
e, sotto questo profilo, ha rilevato che la stessa Controparte_4 avrebbe ivi la titolarità di un immobile, dando anche atto di un tentativo di pignoramento (cfr. produzione di parte opposta);
Sulla scorta di quanto precede, sebbene le allegazioni di parte opponente - tese ad affermare l'operatività del criterio di collegamento fondato sulla residenza del debitore - sarebbero già di per sé sufficienti a corroborare la tesi sostenuta dall'opposta (atteso che, a fronte della elezione di domicilio, il criterio del luogo della notificazione del precetto risulta del tutto pretermesso dal richiamato art. 480 c.p.c.), ritiene questo Giudice che l'odierna parte opposta abbia comunque fornito prova sufficiente dell'esistenza di beni utilmente pignorabili rinvenibili nel circondario del Tribunale di Napoli.
Risulta infatti documentata la circostanza per cui la società opponente abbia la disponibilità in
Napoli di una unità immobiliare sita in Corso Umberto n. 106 (cfr. atto di pignoramento).
Tanto induce a ritenere del tutto idonea l'elezione di domicilio contenuta nel precetto: ciò in quanto la scelta della società precettante di “preannunciare” un'esecuzione forzata nel circondario di Napoli appare fondata sulla ragionevole esistenza di beni della debitrice proprio in Napoli. Per contro, a fronte di tale quadro probatorio sufficientemente univoco e circostanziato la società opponente ha omesso di svolgere articolate deduzioni ed allegazioni.
Il che – per le ragioni sopra indicate – comporta che la competenza per territorio a conoscere della presente opposizione debba attribuirsi al giudice del luogo dell'esecuzione come individuato nel precetto da . Controparte_1
Del resto, a conforto della riferita conclusione, non appare fuor luogo evidenziare come a fronte dell'opposizione spiegata - innanzi all'intestato Tribunale e distinta al n. 6072/20 R.G - dalla medesima parte attrice avverso il medesimo atto di precetto, il Tribunale di Salerno abbia dichiarato la propria incompetenza con ordinanza del 10/11/21, confermata dalla Suprema
Corte di Cassazione pronunciatasi, con ordinanza del 19/10/22, sul ricorso per regolamento di competenza, iscritto al n.31382/21 R.G., proposto dalla società Controparte_4
proprio sulla scorta delle argomentazioni, sul punto, svolte nel presente
[...] giudizio.
3. La natura processuale della presente pronuncia non esime dall'onere di regolamentare le spese di lite della presente fase. Tali spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014, per tutte le voci, con ulteriore diminuzione della metà rispetto ai parametri minimi sopra indicati in ragione della definizione in rito del presente giudizio e della necessità di ancorare il principio di “causalità”
(che, come noto, sovrintende al regolamento delle spese processuali) alla sola attività rilevante nella presente sede.
P.Q.M.
Letti gli artt. 27 e 38 c.p.c.
DICHIARA l'incompetenza per territorio del Tribunale di Salerno per essere competente il
Tribunale di Napoli.
ASSEGNA termine di mesi due per l'eventuale riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente.
Letto l'art. 91 c.p.c.
CONDANNA parte opponente al pagamento – in favore di parte opposta – delle spese di lite della presente fase del giudizio, che liquida in euro 3.526,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra indicato) ed oltre C.P.A. ed
IVA come per legge.
Si comunichi a cura della cancelleria
Salerno, 15/11/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco