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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/07/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Francesco Catanese Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 647 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. MUNAFO' C.F._1
ALESSANDRO, come da procura in atti;
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. TURZI ROSSANA, C.F._2
come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 24/02/2025 i coniugi Pt_1
1 , nato a [...] il [...], e , nata a Pt_1 Controparte_1
Reggio Calabria il 13/03/1958, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 28/11/1995, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 233, p. 1;
- che dall'unione era nata, il 2 maggio 1997, la figlia Per_1
- che tra le parti era intervenuta separazione giudiziale, definita dal
Tribunale di Messina con sentenza n. 3072/2016 pubbl. il 21/11/2016;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
“1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio in oggetto e ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Messina di eseguire le conseguenti annotazioni nei Registri dello Stato Civile, nei modi di legge;
2) revocare l'obbligo di mantenimento della figlia maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente, posto a carico del sig. Parte_1
con l'ordinanza presidenziale del 17 ottobre 2007, emessa nell'ambito del giudizio di separazione, così come modificata dal Giudice del reclamo con il decreto del 18/21.2.2008 emesso nell'ambito del giudizio iscritto al n.
395/2007 R.G.V.G. 3) compensare le spese del presente procedimento”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e
2 disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 26 marzo 2025.
Alla suddetta udienza del 02/07/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione giudiziale, definita dal Tribunale di Messina con sentenza n.
3072/2016 pubbl. il 21/11/2016, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 24/02/2025, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di Messina il 28/11/1995, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 233, p. 1, tra , nato a [...] il Parte_1
23/02/1948, e , nata a [...] il [...], Controparte_1
alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 03/07/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Francesco Catanese Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 647 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. MUNAFO' C.F._1
ALESSANDRO, come da procura in atti;
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. TURZI ROSSANA, C.F._2
come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 24/02/2025 i coniugi Pt_1
1 , nato a [...] il [...], e , nata a Pt_1 Controparte_1
Reggio Calabria il 13/03/1958, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 28/11/1995, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 233, p. 1;
- che dall'unione era nata, il 2 maggio 1997, la figlia Per_1
- che tra le parti era intervenuta separazione giudiziale, definita dal
Tribunale di Messina con sentenza n. 3072/2016 pubbl. il 21/11/2016;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
“1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio in oggetto e ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Messina di eseguire le conseguenti annotazioni nei Registri dello Stato Civile, nei modi di legge;
2) revocare l'obbligo di mantenimento della figlia maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente, posto a carico del sig. Parte_1
con l'ordinanza presidenziale del 17 ottobre 2007, emessa nell'ambito del giudizio di separazione, così come modificata dal Giudice del reclamo con il decreto del 18/21.2.2008 emesso nell'ambito del giudizio iscritto al n.
395/2007 R.G.V.G. 3) compensare le spese del presente procedimento”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e
2 disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 26 marzo 2025.
Alla suddetta udienza del 02/07/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione giudiziale, definita dal Tribunale di Messina con sentenza n.
3072/2016 pubbl. il 21/11/2016, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 24/02/2025, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di Messina il 28/11/1995, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 233, p. 1, tra , nato a [...] il Parte_1
23/02/1948, e , nata a [...] il [...], Controparte_1
alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 03/07/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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