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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/05/2025, n. 1779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1779 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
n. 299/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli NO -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel./est;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 299 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio e vertente
TRA
, C. F. elettivamente domiciliata in Aversa, via San Parte_1 C.F._1
Nicola, n.10, presso lo studio dell'avvocato Salvatore Schiavo, che la rapp.ta e difende in virtù di mandato allegato al ricorso;
RICORRENTE
E
C.F. , elettivamente dom.to in Aversa, alla via Controparte_1 C.F._2
Raffaello Sanzio n. 41, presso lo studio dell'Avv. Francesco Santoro, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli NO;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 29/04/2025, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti si riportavano al contenuto dei propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, nonché chiedendo decidersi la causa. pagina 1 di 8 Il Pubblico Ministero, in data 11/04/2025, con proprio visto nulla opponeva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/01/2024 la ricorrente, premettendo di aver contratto matrimonio in
Per_ Marocco il 19/01/2012, con il resistente, in costanza del quale nascevano due figli – , il
26/09/2013, e il 28/08/2019, deduceva che da tempo era venuta meno l'affectio coniugalis fra Per_2
gli stessi;
che, con sentenza del 06/02/2023, il Tribunale di Casablanca pronunciava lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in causa, determinando, quale statuizioni accessorie, l'affido (custodia) dei minori alla madre ed esercizio del diritto di visita da parte dell'altro genitore, convenuto dalle parti, nonchè a carico del resistente l'onere di versare a titolo di mantenimento dei figli la somma mensile di
1200 ( 600 per figlio), e la somma mensile di 600 Dirham Controparte_2 Controparte_2
, quale contributo al mantenimento di;
che, considerato il valore di cambio, CP_2 Parte_1
la totalità delle somme poste a carico di corrisponde ad € 165,40; che le statuizioni Controparte_1
accessorie erano state determinate avuto conto delle condizioni economico- finanziarie esistenti nel
Regno del Marocco, Paese d'origine delle parti in causa;
che con il trasferimento del nucleo familiare in Italia, la ricorrente aveva locato un immobile, eletto quale residenza abituale per sé e per i figli minori, a fronte della corresponsione di un canone di locazione pari ad €300,00 mensili (oltre € 30,00 mensili per contributo alle spese condominiali); che, considerate anche le spese scolastiche dovute per i figli minori, la ricorrente svolgeva lavori saltuari quale collaboratrice domestica, nonché riceveva frequente assistenza da parte della del Comune di Aversa;
che il ricorrente, , CP_3 Controparte_1
successivamente allo scioglimento del vincolo coniugale, aveva fissato la propria residenza in Imola, dove svolgeva la professione di muratore.
Ciò premesso, evidenziato, altresì, il completo disinteresse morale ed economico di parte resistente nei confronti dei figli, nonché la necessità che fosse disposto un affido esclusivo degli stessi alla madre, ricorreva all'intestato Tribunale, affinché fosse disposta la modifica delle condizioni accessorie di cui all'intervenuto scioglimento del vincolo coniugale, previa ricezione delle conclusioni rassegnate e qui Per_ di seguito riportate: “chiede che i minori e siano affidati in modo esclusivo alla Persona_3
madre con diritto di visita stabilito secondo una calendarizzazione espressa;
che, venga disposto un contributo al mantenimento mensile di € 200,00 per la ricorrente e di € 600,00 a favore dei figli, tenuto conto delle spese di locazione (euro 340,00) ed alimentari nonché delle spese relative al semiconvitto presso l'Istituto Sant'Agostino (€ 270,00), oltre al 50% delle spese straordinarie in applicazione del
Protocollo sottoscritto il 25.10.2019 tra l'intestato Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati”.
pagina 2 di 8 Con memoria depositata in data 29 aprile 2024 parte resistente, opponendosi integralmente all'accoglimento della richiesta modifica delle vigenti condizioni accessorie, rappresentava che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la sentenza di divorzio de quo non riconosceva alla ricorrente un assegno divorzile, ma poneva l'onere di contributo al mantenimento della stessa per importo pari 600 dirham provvisoriamente, ovvero sino alla data di emissione del provvedimento decisorio- ove, tra l'altro, si evidenzia l'intervenuta rinuncia a tale contributo da parte della ricorrente;
che il Tribunale adito in sede di intervenuto divorzio condannava “il padre a versare 600 DH mensili per il mantenimento di ogni figlio, a decorrere dalla data dell'emissione della sentenza fino alla scadenza legale di questo diritto, 100 DH mensili a titolo di custodia ad ogni figlio, a decorrere dalla data della sentenza fino alla scadenza legale di questo diritto, 800 DH mensili a titolo d'alloggio per i due figli, a decorrere dalla data della scadenza del periodo del ritiro legale, fino alla scadenza legale di questo diritto”; che, di fatto, il ricorrente versava quale contributo al mantenimento dei minori la somma complessiva pari ad € 204,33; che nel caso di specie non sussistevano circostanze sopravvenuto rispetto l'intervenuta pronuncia di divorzio, tale da giustificare l'accoglimento della richiesta modifica delle condizioni, considerato che la ricorrente risultava residente in Italia dal 2017 e che entrambi i figli erano nati in Italia, mentre il giudizio di divorzio veniva incardinato presso il Tribunale di Casablanca nel 12/12/2022 e definito con sentenza emessa in data 06/02/2023; che, in ordine alla sua situazione reddituale, lo stesso era gravato da canone di locazione mensile pari ad € 280,00, nonché da ratei mensili pari ad € 288, 72, a fronte di finanziamento acceso;
che, inoltre, il resistente, era gravato da oneri restitutori di ingenti somme nei confronti dell' di cui a provvedimenti successivi rispetto CP_4
alla pronuncia di divorzio.
Ciò posto, contestando la sussistenza di presupposti per l'applicazione del richiesto affido esclusivo della prole, concludeva insistendo per il rigetto integrale del ricorso promosso, nonché contestuale condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96, III comma, c.p.c.
Con successiva memoria ex art. 473 bis 17, comma 1 c.p.c., parte ricorrente, previa rinuncia espressa alla richiesta di assegno divorzile, modificava come di seguito le proprie conclusioni: “si insiste Per_ affinché i minori e siano affidati in modo esclusivo alla madre (così come Persona_3
determinato nella sentenza di divorzio) con diritto di visita stabilito secondo una calendarizzazione espressa;
che, venga disposto un contributo al mantenimento di € 600,00 a favore dei figli, tenuto conto delle spese di locazione (euro 340,00) ed alimentari nonché delle spese relative al semiconvitto presso l'Istituto Sant'Agostino (€ 270,00), oltre al 50% delle spese straordinarie in applicazione del
Protocollo sottoscritto il 25.10.2019 tra l'intestato Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati”.
pagina 3 di 8 Di converso, in sede di memoria integrativa, parte resistente evidenziata l'omessa allegazione in atti del certificato di passaggio in giudicato della sentenza straniera, richiesto dall'art. 64 della L. 218/1995, eccepiva l'inammissibilità del ricorso promosso.
Con memoria ex art. 473 n. 17, III comma c.p.c, parte resistente, in ordine alla formulata eccezione di rito, evidenziava che nel Regno del Marocco i divorzi marocchini per discordia sono definitivi al momento della loro pronuncia.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, celebratasi in data 11/06/2024, nonché della relativa audizione, il Giudice istruttore, con provvedimento comunicato in data 14/06/2024, ritenuto necessario acquisire l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio resa dal Tribunale sociale di prima istanza di Casablanca, secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata ai fini sia dell'art
64 della legge 218/95, sia ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità del presente giudizio, disponeva rinvio in prosieguo all'udienza del 11/10/2024.
All'esito dell'avvenuto deposito di certificazione attestante l'assenza di un gravame pendente rilasciato dalla Corte d'Appello di Casablanca 31/07/2024, con allegata traduzione asseverata, di cui al deposito del 10/10/2024, concessi i termini per il deposito delle memorie conclusionali di rito, la causa veniva riservata in decisione.
Con provvedimento del 20/01/2025, stante l'eccezione formulata dalla parte resistente in ordine alla non sussistenza, in calce alla sentenza di divorzio, delle apostille emesse dall'autorità competente, in
Marocco, quale Paese in cui era stato emesso il provvedimento, come stabilito dalla Legge del
20/12/1966, n. 1253 (che ratifica la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961), in quanto sull'attestazione del passaggio in giudicato versata in atti era stata apposta apostille italiana ( PM presso il Tribunale di Napoli NO), veniva rimessa la causa sul ruolo, disponendo onere integrativo documentale a carico di parte ricorrente.
All'udienza del 29/04/2025, preso atto delle note in sostituzione di udienza depositate da ambo le parti, il Giudice relatore si riserva di riferire al Collegio per la decisione.
In via preliminare, risulta verificata la condizione di procedibilità, normativamente richiesta, atteso l'intervenuto deposito dell'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, previa apposizione delle relative apostille da parte dell'Autorità competente, come previsto dalla normativa internazionale e comunitaria sovra richiamata.
In punto di merito, la domanda è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di quanto quivi di seguito precisato.
In ordine alla richiesta revoca del regime di affido, si osserva che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità
pagina 4 di 8 genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo,
o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; Cass. 26587/2009;
Cass. n. 16593/2008).
Va evidenziato, altresì, che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n.
1777/12). Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi.
Del resto, come chiarito recentemente dalla Suprema Corte, la realizzazione della cd. bigenitorialità, quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non comporta necessariamente una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando, invece, sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore (cfr. Cass. sez. I, sentenza 28.11.2018 n. 30826). Tanto premesso in diritto, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, non sussistano i presupposti per derogare alla regola dell'affidamento condiviso in favore di un affidamento esclusivo alla madre, come da quest'ultima richiesto.
A tal riguardo, dalla relazione pervenuta dai Servizi Sociali del Comune di Aversa, datata 05/02/2024, emerge l'assenza di problematiche relative agli incontri e alle modalità di visita da parte del padre: al contrario la ricorrente riferiva che il padre si recava abitualmente ad Aversa, per trascorrere del tempo unitamente ai propri figli, con i quali ha un rapporto sereno.
Tali circostanze venivano, altresì, dalla stessa confermate in sede di colloquio telefonico con i Servizi
Sociali di Imola, dalla cui relazione, versata in atti in data 13/05/2024, emerge una valutazione positiva in ordine della figura genitoriale paterna.
Si ritiene, pertanto, di dover rigettare la richiesta di modifica del regime di affido e, per l'effetto, confermare l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, mantenendo il collocamento prevalente presso la madre e la regolamentazione del diritto di visita secondo le modalità in concreto già
pagina 5 di 8 attuate (avuto conto della distanza geografica tra le residenze dei genitori), ovvero consentendo al padre di tenere con sé i figli, a week-end alterni, dalle ore 18:00 del venerdì, alle ore 18:00 della domenica, con annessa facoltà di pernottamento.
Al contempo, in ragione della notevole distanza geografica tra le residenze dei genitori, che rendono di fatto estremamente difficoltosa la gestione congiunta anche delle decisioni quotidiane, appare necessario disporre, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione per i tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore .
Avuto riguardo alla richiesta di rimodulazione dell'assegno di contributo al mantenimento della prole, a carico della parte ricorrente, si osserva che parte resistente, nel contestare le avverse richieste, evidenziava la non sussistenza di circostanze sopravvenute.
A tal riguardo, l'art 473 bis 29 c.p.c. prevede che, qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti in ogni tempo possono chiedere la revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici, esprimendo il principio generalmente riconosciuto che i provvedimenti, anche definitivi, che dettano una regolamentazione giuridica al flusso di rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole vengono sempre emanati rebus sic stantibus e, pertanto, in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi in seno al processo e cristallizzato da un punto di vista temporale al momento della remissione della causa in decisione. Laddove tale quadro subisca delle modifiche per effetto di sopravvenute circostanze, tali statuizioni possono essere modificate.
Ed invero la Suprema Corte con la sentenza n. 28436/2017 del 28.11.2017 ha stabilito che i "giustificati motivi", la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo.
Tuttavia, ciò posto, sebbene risponda al vero la circostanza che la sentenza oggetto di richiesta modifica sia stata emessa dal Tribunale di Casablanca nel 2023, ovvero successivamente all'immigrazione delle parti nel territorio italiano ( come già rimarcato entrambi i minori sono nati in Italia e la parte ricorrente, da certificato di residenza storico in atti, risulta residente in [...]a decorrere dall'anno 2017), l'art. 337 ter, II comma c. c., rubricato “provvedimenti riguardo ai figli”, stabilisce che il “giudice adotti i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa”.
Ciò posto, considerato il costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui la previsione dell'assegno non è subordinata al principio della domanda, giacché il giudicante può provvedervi in autonomia (Corte di Cassazione, sez. I^, ordinanza n. 3206/19), questo Collegio rileva l'inadeguatezza pagina 6 di 8 del contributo economico, come stabilito nella sentenza di scioglimento del vincolo coniugale emessa tra le parti dal Tribunale di Casablanca, rispetto reali esigenze economico ed assistenziali dei minori, avuto riguardo al cambio di valuta da ad euro, nonché all'effettivo costo della vita in Controparte_2
Italia.
Avuto riguardo alle condizioni economico reddituali di entrambi i genitori, all'esito della relativa audizione in sede di udienza di comparizione, parte ricorrente riferiva di aver svolto in passato saltuariamente lavori quale collaboratrice domestica, sino al momento in cui è risultata beneficiaria della misura assistenziale dell'assegno di inclusione, di importo pari ad € 930,00 mensili, e di essere gravata da spese mensili fisse, ovvero € 340,00 a titolo di canone di locazione, nonché € 270,00 per spese scolastiche e di convitto dei figli minori. Di converso, il resistente dichiarava di lavorare in un'azienda edile e di guadagnare in media € 1.200,00, oltre il ricavato di eventuali straordinari (in comparsa di costituzione dichiarava di ricevere un reddito mensile oscillante tra € 800,00 ad €2.000,00, con media pari ad € 1.400,00), nonché di essere gravato dal canone mensile di importo pari € 280,00.
Dalla certificazione reddituale in atti, emerge che il resistente ha dichiarato, per gli anni di imposta 2023
e 2024, un reddito imponibile pari ad 19.000,00 circa.
Ciò posto, il Collegio ritiene che tenuto conto dell'età dei minori, del tempo di permanenza presso ciascun genitore, delle spese di viaggio del padre, e dei redditi emergenti , sussistano, allo stato, elementi giustificativi alla modifica dell'assegno di mantenimento posto a carico di
[...]
che, all'attualità, appare equo rideterminare nella somma di € 450,00, ( 225,00 per CP_1
ciascun figlio) oltre rivalutazione automatica annuale a mezzo indici ISTAT, oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie. L'assegno dovrà essere corrisposto alla ricorrente entro il giorno cinque di ciascun mese, mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà da lei specificato;
le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli NO in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Atteso l'esito del giudizio, da rigettarsi integralmente la richiesta di condanna per lite temeraria, ex art. 96 III comma c.p.c., formulata da parte resistente.
Nulla disporsi in ordine alla richiesta formulata dalla resistente, in ordine all'assegno divorzile, attesa che la stessa è stata oggetto di espressa rinuncia, di cui alla memoria ex art. 473 bis 17, comma 1 c.p.c.
La parziale reciproca soccombenza comporta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda di modifica delle condizioni del divorzio proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
pagina 7 di 8 - conferma l'affido condiviso dei figli, con residenza privilegiata presso la madre ma con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 337 ter c.c. e diritto di visita del padre come disposto in part emotiva;
- a parziale modifica della sentenza di divorzio, emessa dal Tribunale di Casablanca in data 06/02/2023, dispone che versi a , entro il giorno5 di ciascun Controparte_1 Parte_1
mese, la somma di euro 450,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre rivalutazione automatica annuale a mezzo indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie così come previste e disciplinate dal protocollo di intesa di questo tribunale ed il consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli NO sottoscritto in data 25.10.19 ;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 12.05.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli NO -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel./est;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 299 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio e vertente
TRA
, C. F. elettivamente domiciliata in Aversa, via San Parte_1 C.F._1
Nicola, n.10, presso lo studio dell'avvocato Salvatore Schiavo, che la rapp.ta e difende in virtù di mandato allegato al ricorso;
RICORRENTE
E
C.F. , elettivamente dom.to in Aversa, alla via Controparte_1 C.F._2
Raffaello Sanzio n. 41, presso lo studio dell'Avv. Francesco Santoro, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli NO;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 29/04/2025, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti si riportavano al contenuto dei propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, nonché chiedendo decidersi la causa. pagina 1 di 8 Il Pubblico Ministero, in data 11/04/2025, con proprio visto nulla opponeva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/01/2024 la ricorrente, premettendo di aver contratto matrimonio in
Per_ Marocco il 19/01/2012, con il resistente, in costanza del quale nascevano due figli – , il
26/09/2013, e il 28/08/2019, deduceva che da tempo era venuta meno l'affectio coniugalis fra Per_2
gli stessi;
che, con sentenza del 06/02/2023, il Tribunale di Casablanca pronunciava lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in causa, determinando, quale statuizioni accessorie, l'affido (custodia) dei minori alla madre ed esercizio del diritto di visita da parte dell'altro genitore, convenuto dalle parti, nonchè a carico del resistente l'onere di versare a titolo di mantenimento dei figli la somma mensile di
1200 ( 600 per figlio), e la somma mensile di 600 Dirham Controparte_2 Controparte_2
, quale contributo al mantenimento di;
che, considerato il valore di cambio, CP_2 Parte_1
la totalità delle somme poste a carico di corrisponde ad € 165,40; che le statuizioni Controparte_1
accessorie erano state determinate avuto conto delle condizioni economico- finanziarie esistenti nel
Regno del Marocco, Paese d'origine delle parti in causa;
che con il trasferimento del nucleo familiare in Italia, la ricorrente aveva locato un immobile, eletto quale residenza abituale per sé e per i figli minori, a fronte della corresponsione di un canone di locazione pari ad €300,00 mensili (oltre € 30,00 mensili per contributo alle spese condominiali); che, considerate anche le spese scolastiche dovute per i figli minori, la ricorrente svolgeva lavori saltuari quale collaboratrice domestica, nonché riceveva frequente assistenza da parte della del Comune di Aversa;
che il ricorrente, , CP_3 Controparte_1
successivamente allo scioglimento del vincolo coniugale, aveva fissato la propria residenza in Imola, dove svolgeva la professione di muratore.
Ciò premesso, evidenziato, altresì, il completo disinteresse morale ed economico di parte resistente nei confronti dei figli, nonché la necessità che fosse disposto un affido esclusivo degli stessi alla madre, ricorreva all'intestato Tribunale, affinché fosse disposta la modifica delle condizioni accessorie di cui all'intervenuto scioglimento del vincolo coniugale, previa ricezione delle conclusioni rassegnate e qui Per_ di seguito riportate: “chiede che i minori e siano affidati in modo esclusivo alla Persona_3
madre con diritto di visita stabilito secondo una calendarizzazione espressa;
che, venga disposto un contributo al mantenimento mensile di € 200,00 per la ricorrente e di € 600,00 a favore dei figli, tenuto conto delle spese di locazione (euro 340,00) ed alimentari nonché delle spese relative al semiconvitto presso l'Istituto Sant'Agostino (€ 270,00), oltre al 50% delle spese straordinarie in applicazione del
Protocollo sottoscritto il 25.10.2019 tra l'intestato Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati”.
pagina 2 di 8 Con memoria depositata in data 29 aprile 2024 parte resistente, opponendosi integralmente all'accoglimento della richiesta modifica delle vigenti condizioni accessorie, rappresentava che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la sentenza di divorzio de quo non riconosceva alla ricorrente un assegno divorzile, ma poneva l'onere di contributo al mantenimento della stessa per importo pari 600 dirham provvisoriamente, ovvero sino alla data di emissione del provvedimento decisorio- ove, tra l'altro, si evidenzia l'intervenuta rinuncia a tale contributo da parte della ricorrente;
che il Tribunale adito in sede di intervenuto divorzio condannava “il padre a versare 600 DH mensili per il mantenimento di ogni figlio, a decorrere dalla data dell'emissione della sentenza fino alla scadenza legale di questo diritto, 100 DH mensili a titolo di custodia ad ogni figlio, a decorrere dalla data della sentenza fino alla scadenza legale di questo diritto, 800 DH mensili a titolo d'alloggio per i due figli, a decorrere dalla data della scadenza del periodo del ritiro legale, fino alla scadenza legale di questo diritto”; che, di fatto, il ricorrente versava quale contributo al mantenimento dei minori la somma complessiva pari ad € 204,33; che nel caso di specie non sussistevano circostanze sopravvenuto rispetto l'intervenuta pronuncia di divorzio, tale da giustificare l'accoglimento della richiesta modifica delle condizioni, considerato che la ricorrente risultava residente in Italia dal 2017 e che entrambi i figli erano nati in Italia, mentre il giudizio di divorzio veniva incardinato presso il Tribunale di Casablanca nel 12/12/2022 e definito con sentenza emessa in data 06/02/2023; che, in ordine alla sua situazione reddituale, lo stesso era gravato da canone di locazione mensile pari ad € 280,00, nonché da ratei mensili pari ad € 288, 72, a fronte di finanziamento acceso;
che, inoltre, il resistente, era gravato da oneri restitutori di ingenti somme nei confronti dell' di cui a provvedimenti successivi rispetto CP_4
alla pronuncia di divorzio.
Ciò posto, contestando la sussistenza di presupposti per l'applicazione del richiesto affido esclusivo della prole, concludeva insistendo per il rigetto integrale del ricorso promosso, nonché contestuale condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96, III comma, c.p.c.
Con successiva memoria ex art. 473 bis 17, comma 1 c.p.c., parte ricorrente, previa rinuncia espressa alla richiesta di assegno divorzile, modificava come di seguito le proprie conclusioni: “si insiste Per_ affinché i minori e siano affidati in modo esclusivo alla madre (così come Persona_3
determinato nella sentenza di divorzio) con diritto di visita stabilito secondo una calendarizzazione espressa;
che, venga disposto un contributo al mantenimento di € 600,00 a favore dei figli, tenuto conto delle spese di locazione (euro 340,00) ed alimentari nonché delle spese relative al semiconvitto presso l'Istituto Sant'Agostino (€ 270,00), oltre al 50% delle spese straordinarie in applicazione del
Protocollo sottoscritto il 25.10.2019 tra l'intestato Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati”.
pagina 3 di 8 Di converso, in sede di memoria integrativa, parte resistente evidenziata l'omessa allegazione in atti del certificato di passaggio in giudicato della sentenza straniera, richiesto dall'art. 64 della L. 218/1995, eccepiva l'inammissibilità del ricorso promosso.
Con memoria ex art. 473 n. 17, III comma c.p.c, parte resistente, in ordine alla formulata eccezione di rito, evidenziava che nel Regno del Marocco i divorzi marocchini per discordia sono definitivi al momento della loro pronuncia.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, celebratasi in data 11/06/2024, nonché della relativa audizione, il Giudice istruttore, con provvedimento comunicato in data 14/06/2024, ritenuto necessario acquisire l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio resa dal Tribunale sociale di prima istanza di Casablanca, secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata ai fini sia dell'art
64 della legge 218/95, sia ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità del presente giudizio, disponeva rinvio in prosieguo all'udienza del 11/10/2024.
All'esito dell'avvenuto deposito di certificazione attestante l'assenza di un gravame pendente rilasciato dalla Corte d'Appello di Casablanca 31/07/2024, con allegata traduzione asseverata, di cui al deposito del 10/10/2024, concessi i termini per il deposito delle memorie conclusionali di rito, la causa veniva riservata in decisione.
Con provvedimento del 20/01/2025, stante l'eccezione formulata dalla parte resistente in ordine alla non sussistenza, in calce alla sentenza di divorzio, delle apostille emesse dall'autorità competente, in
Marocco, quale Paese in cui era stato emesso il provvedimento, come stabilito dalla Legge del
20/12/1966, n. 1253 (che ratifica la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961), in quanto sull'attestazione del passaggio in giudicato versata in atti era stata apposta apostille italiana ( PM presso il Tribunale di Napoli NO), veniva rimessa la causa sul ruolo, disponendo onere integrativo documentale a carico di parte ricorrente.
All'udienza del 29/04/2025, preso atto delle note in sostituzione di udienza depositate da ambo le parti, il Giudice relatore si riserva di riferire al Collegio per la decisione.
In via preliminare, risulta verificata la condizione di procedibilità, normativamente richiesta, atteso l'intervenuto deposito dell'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, previa apposizione delle relative apostille da parte dell'Autorità competente, come previsto dalla normativa internazionale e comunitaria sovra richiamata.
In punto di merito, la domanda è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di quanto quivi di seguito precisato.
In ordine alla richiesta revoca del regime di affido, si osserva che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità
pagina 4 di 8 genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo,
o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; Cass. 26587/2009;
Cass. n. 16593/2008).
Va evidenziato, altresì, che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n.
1777/12). Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi.
Del resto, come chiarito recentemente dalla Suprema Corte, la realizzazione della cd. bigenitorialità, quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non comporta necessariamente una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando, invece, sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore (cfr. Cass. sez. I, sentenza 28.11.2018 n. 30826). Tanto premesso in diritto, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, non sussistano i presupposti per derogare alla regola dell'affidamento condiviso in favore di un affidamento esclusivo alla madre, come da quest'ultima richiesto.
A tal riguardo, dalla relazione pervenuta dai Servizi Sociali del Comune di Aversa, datata 05/02/2024, emerge l'assenza di problematiche relative agli incontri e alle modalità di visita da parte del padre: al contrario la ricorrente riferiva che il padre si recava abitualmente ad Aversa, per trascorrere del tempo unitamente ai propri figli, con i quali ha un rapporto sereno.
Tali circostanze venivano, altresì, dalla stessa confermate in sede di colloquio telefonico con i Servizi
Sociali di Imola, dalla cui relazione, versata in atti in data 13/05/2024, emerge una valutazione positiva in ordine della figura genitoriale paterna.
Si ritiene, pertanto, di dover rigettare la richiesta di modifica del regime di affido e, per l'effetto, confermare l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, mantenendo il collocamento prevalente presso la madre e la regolamentazione del diritto di visita secondo le modalità in concreto già
pagina 5 di 8 attuate (avuto conto della distanza geografica tra le residenze dei genitori), ovvero consentendo al padre di tenere con sé i figli, a week-end alterni, dalle ore 18:00 del venerdì, alle ore 18:00 della domenica, con annessa facoltà di pernottamento.
Al contempo, in ragione della notevole distanza geografica tra le residenze dei genitori, che rendono di fatto estremamente difficoltosa la gestione congiunta anche delle decisioni quotidiane, appare necessario disporre, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione per i tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore .
Avuto riguardo alla richiesta di rimodulazione dell'assegno di contributo al mantenimento della prole, a carico della parte ricorrente, si osserva che parte resistente, nel contestare le avverse richieste, evidenziava la non sussistenza di circostanze sopravvenute.
A tal riguardo, l'art 473 bis 29 c.p.c. prevede che, qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti in ogni tempo possono chiedere la revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici, esprimendo il principio generalmente riconosciuto che i provvedimenti, anche definitivi, che dettano una regolamentazione giuridica al flusso di rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole vengono sempre emanati rebus sic stantibus e, pertanto, in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi in seno al processo e cristallizzato da un punto di vista temporale al momento della remissione della causa in decisione. Laddove tale quadro subisca delle modifiche per effetto di sopravvenute circostanze, tali statuizioni possono essere modificate.
Ed invero la Suprema Corte con la sentenza n. 28436/2017 del 28.11.2017 ha stabilito che i "giustificati motivi", la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo.
Tuttavia, ciò posto, sebbene risponda al vero la circostanza che la sentenza oggetto di richiesta modifica sia stata emessa dal Tribunale di Casablanca nel 2023, ovvero successivamente all'immigrazione delle parti nel territorio italiano ( come già rimarcato entrambi i minori sono nati in Italia e la parte ricorrente, da certificato di residenza storico in atti, risulta residente in [...]a decorrere dall'anno 2017), l'art. 337 ter, II comma c. c., rubricato “provvedimenti riguardo ai figli”, stabilisce che il “giudice adotti i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa”.
Ciò posto, considerato il costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui la previsione dell'assegno non è subordinata al principio della domanda, giacché il giudicante può provvedervi in autonomia (Corte di Cassazione, sez. I^, ordinanza n. 3206/19), questo Collegio rileva l'inadeguatezza pagina 6 di 8 del contributo economico, come stabilito nella sentenza di scioglimento del vincolo coniugale emessa tra le parti dal Tribunale di Casablanca, rispetto reali esigenze economico ed assistenziali dei minori, avuto riguardo al cambio di valuta da ad euro, nonché all'effettivo costo della vita in Controparte_2
Italia.
Avuto riguardo alle condizioni economico reddituali di entrambi i genitori, all'esito della relativa audizione in sede di udienza di comparizione, parte ricorrente riferiva di aver svolto in passato saltuariamente lavori quale collaboratrice domestica, sino al momento in cui è risultata beneficiaria della misura assistenziale dell'assegno di inclusione, di importo pari ad € 930,00 mensili, e di essere gravata da spese mensili fisse, ovvero € 340,00 a titolo di canone di locazione, nonché € 270,00 per spese scolastiche e di convitto dei figli minori. Di converso, il resistente dichiarava di lavorare in un'azienda edile e di guadagnare in media € 1.200,00, oltre il ricavato di eventuali straordinari (in comparsa di costituzione dichiarava di ricevere un reddito mensile oscillante tra € 800,00 ad €2.000,00, con media pari ad € 1.400,00), nonché di essere gravato dal canone mensile di importo pari € 280,00.
Dalla certificazione reddituale in atti, emerge che il resistente ha dichiarato, per gli anni di imposta 2023
e 2024, un reddito imponibile pari ad 19.000,00 circa.
Ciò posto, il Collegio ritiene che tenuto conto dell'età dei minori, del tempo di permanenza presso ciascun genitore, delle spese di viaggio del padre, e dei redditi emergenti , sussistano, allo stato, elementi giustificativi alla modifica dell'assegno di mantenimento posto a carico di
[...]
che, all'attualità, appare equo rideterminare nella somma di € 450,00, ( 225,00 per CP_1
ciascun figlio) oltre rivalutazione automatica annuale a mezzo indici ISTAT, oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie. L'assegno dovrà essere corrisposto alla ricorrente entro il giorno cinque di ciascun mese, mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà da lei specificato;
le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli NO in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Atteso l'esito del giudizio, da rigettarsi integralmente la richiesta di condanna per lite temeraria, ex art. 96 III comma c.p.c., formulata da parte resistente.
Nulla disporsi in ordine alla richiesta formulata dalla resistente, in ordine all'assegno divorzile, attesa che la stessa è stata oggetto di espressa rinuncia, di cui alla memoria ex art. 473 bis 17, comma 1 c.p.c.
La parziale reciproca soccombenza comporta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda di modifica delle condizioni del divorzio proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
pagina 7 di 8 - conferma l'affido condiviso dei figli, con residenza privilegiata presso la madre ma con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 337 ter c.c. e diritto di visita del padre come disposto in part emotiva;
- a parziale modifica della sentenza di divorzio, emessa dal Tribunale di Casablanca in data 06/02/2023, dispone che versi a , entro il giorno5 di ciascun Controparte_1 Parte_1
mese, la somma di euro 450,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre rivalutazione automatica annuale a mezzo indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie così come previste e disciplinate dal protocollo di intesa di questo tribunale ed il consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli NO sottoscritto in data 25.10.19 ;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 12.05.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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