Art. 7. Norme sulle notifiche di atti e sui pignoramenti
in materia di benefici economici ai minorati civili 1. Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali relativi a controversie in materia di provvidenze economiche ai minorati civili, le domande ed i decreti ingiuntivi, le sentenze e ogni provvedimento reso in detti giudizi debbono essere notificati al Ministero dell'interno presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell' art. 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 , e presso le prefetture nella cui circoscrizione risiede il ricorrente con l'indicazione completa delle generalita' del soggetto minorato civile interessato: nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale. La notifica degli atti di precetto per crediti in materia di provvidenze economiche ai minorati civili e' effettuata analogamente presso le prefetture indicate nel presente comma.
2. In materia di pignoramenti si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460 .
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R.D. n. 1611/1933 :
"Art. 11. - Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonche' le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorita' giudiziaria innanzi alla quale e' portata la causa, nella persona del Ministro competente.
Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorita' giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza.
Le notificazioni di cui ai commi precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullita' da pronunciarsi anche d'ufficio".
- Il D.L. n. 313/1994 reca: "Disciplina dei pignoramenti sulle contabilita' speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza".
in materia di benefici economici ai minorati civili 1. Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali relativi a controversie in materia di provvidenze economiche ai minorati civili, le domande ed i decreti ingiuntivi, le sentenze e ogni provvedimento reso in detti giudizi debbono essere notificati al Ministero dell'interno presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell' art. 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 , e presso le prefetture nella cui circoscrizione risiede il ricorrente con l'indicazione completa delle generalita' del soggetto minorato civile interessato: nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale. La notifica degli atti di precetto per crediti in materia di provvidenze economiche ai minorati civili e' effettuata analogamente presso le prefetture indicate nel presente comma.
2. In materia di pignoramenti si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460 .
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R.D. n. 1611/1933 :
"Art. 11. - Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonche' le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorita' giudiziaria innanzi alla quale e' portata la causa, nella persona del Ministro competente.
Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorita' giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza.
Le notificazioni di cui ai commi precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullita' da pronunciarsi anche d'ufficio".
- Il D.L. n. 313/1994 reca: "Disciplina dei pignoramenti sulle contabilita' speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza".