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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/11/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 252/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 252/2025 V.G., avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione effetti civili del matrimonio promossa congiuntamente da:
, C.F. , col patrocinio dell'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Esposito
e
OR ES, C.F. col patrocinio dell'avv. Giuseppe C.F._2
Esposito
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza del 09/10/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 29/01/2025, le parti chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Esponevano, in particolare, i coniugi:
- di aver contratto matrimonio a SI il 16.06.2017 (Atto n. 79, parte II, serie
A, anno 2017);
1 RS
- che dall'unione nascevano i figli (01/10/2019) e (il RSona_2
25/03/2021);
- con sentenza n. 868/2024 del 10/04/2024, resa nel giudizio n. 4909/2023 R.G., questo Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi.
In dettaglio, in seno al ricorso, le parti chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco;
2)I loro figli minori sono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento e pernotto presso la madre e con fissazione del domicilio di residenza stabile dei minori stessi presso l'abitazione sita in SI , via del Frassino n 5, in cui è già andata a vivere la signora ES OR dopo la separazione ed ove la stessa ha residenza. Inoltre ogni decisione relativa all'educazione all'istruzione ed alla salute dei figli, (scuola, sport, tempo libero ) verrà presa in accordo tra i due genitori;
• 3) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità (salvo accordi diversi assunti da entrambi i genitori):
• Il padre potrà vedere e portare con sé i figli il martedì di ogni settimana dalle ore
13:00 alle ore 22:00, inoltre ogni venerdì dalle ore 13:00 i figli minorenni staranno con il loro padre con cui pernotteranno(presso la casa di residenza paterna) la notte fra il venerdì ed il sabato di ogni settimana per poi rientrare il sabato alle ore 19:00 nella casa ove risiede la loro madre per stare con la stessa. Le domeniche i minori saranno con la loro mamma salvo accordi diversi far i genitori.
• Durante le festività natalizie i minori staranno con la mamma il giorno 24 e con il padre che potrà portarli con sé la mattina del 25 dicembre dalle ore 10:00 alle ore
18:00;il 31 dicembre i minori resteranno con la madre, mentre il primo dell'anno saranno con il padre(che potrà portarli con sé) dalle ore 10:00 alle ore 18:00;
• Durante le festività Pasquali la mamma terrà i minori il giorno della Pasqua mentre il padre vedrà e porterà con sé i figli il giorno di Pasquetta dalle ore 10:00 alle ore
18:00;
• Durante le vacanze estive i figli minorenni dei ricorrenti staranno con la madre, ma il martedì pomeriggio dalle 13:00 alle 20:00 il padre potrà vederli e portarli con sé.
Sempre durante le vacanze estive tutti i venerdì i minori saranno con il padre dalle
13:00 e pernotteranno con lo stesso la notte per poi ritornare presso la loro madre il sabato alle ore 20:00.La domenica durante le vacanze estive i figli minorenni resteranno con la madre salvo diversi accordi tra i genitori.
2 • I compleanni dei figli saranno festeggiati alla presenza di entrambi i genitori(ove quest'ultimi decideranno) ma i minori la sera pernotteranno sempre presso la casa della madre.
4) La casa familiare, sita in SI alla via Graziella n. 12 ,Ronco V di proprietà del signor viene assegnata al predetto 5)Mentre la Parte_1 Parte_1 ricorrente ES OR si è già trasferita con i figli minori presso l'abitazione (di proprietà dei genitori della predetta ES OR) sita in SI nella Via del
Frassino n 5;
5)Il sig. corrisponderà alla sig.ra ES OR la somma complessiva Parte_1 di €500,00 (cinquecento/00)a titolo di contributo al mantenimento dei figli, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT dal mese e dall'anno successivo a quello di omologazione del verbale di separazione consensuale, oltre al 50% delle spese straordinarie( spese scolastiche, spese sportive, spese sanitarie non coperte da assistenza mutualistica e/o convenzionata, spese ricreative)che si renderanno necessarie e preventivamente concordate;
6)La sopraindicata somma totale di Euro 500,00 ,cui è tenuto il signor per il Pt_1 mantenimento dei figli, è così meglio specificata: euro 150,00 mensili per ogni singolo figlio (da versare entro il 5 di ogni mese) oltre la metà, cioè euro 200,00 dell'Assegno
Unico Universale per i figli che in totale è pari ad Euro 400,00;il suddetto assegno verrà comunque percepito dalla signora OR che si obbliga a versare sul conto corrente del signor il 50% del predetto Assegno Unico Universale. Si sottolinea Pt_1 che la signora ES OR non è più dipendente parttime bensì full-time come da contratto che si allega al presente ricorso;
7)Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento;
8)L'autovettura TO Yaris 1500 Tg FJ010 TF di proprietà di ES OR resterà in uso al signor , mentre la moglie avrà la disponibilità Parte_1 dell'automobile TO Verso Tg ED 816 SG;
9) I coniugi hanno già provveduto alla divisione dei beni in comune e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra;
10) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio. Tanto premesso, i sottoscritti coniugi;
11) In casi particolari di impegni lavorativi totalizzanti,per entrambi i coniugi, quest'ultimi sono d'accordo che sia i nonni materni che quelli paterni possano andare a prendere a scuola i figli minori e stare in loro compagnia il tempo necessario del rientro a casa della mamma o del papà dei figli ancora minorenni.”. 3 All'udienza del 09.10.2025, fissata per la comparizione delle parti, il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3
n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della soprarichiamata la sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire ai figli minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei minori, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età dei medesimi.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di SI, I sez. civ., definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 252/2025 V.G.: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_2
e OR ES in SI il giorno 16/06/2017 (Atto n. 79, parte II, serie
A, anno 2017); omologa le condizioni del divorzio e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di SI di procedere
4 all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio;
nulla sulle spese.
Così deciso in SI, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 6.11.25.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 252/2025 V.G., avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione effetti civili del matrimonio promossa congiuntamente da:
, C.F. , col patrocinio dell'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Esposito
e
OR ES, C.F. col patrocinio dell'avv. Giuseppe C.F._2
Esposito
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza del 09/10/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 29/01/2025, le parti chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Esponevano, in particolare, i coniugi:
- di aver contratto matrimonio a SI il 16.06.2017 (Atto n. 79, parte II, serie
A, anno 2017);
1 RS
- che dall'unione nascevano i figli (01/10/2019) e (il RSona_2
25/03/2021);
- con sentenza n. 868/2024 del 10/04/2024, resa nel giudizio n. 4909/2023 R.G., questo Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi.
In dettaglio, in seno al ricorso, le parti chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco;
2)I loro figli minori sono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento e pernotto presso la madre e con fissazione del domicilio di residenza stabile dei minori stessi presso l'abitazione sita in SI , via del Frassino n 5, in cui è già andata a vivere la signora ES OR dopo la separazione ed ove la stessa ha residenza. Inoltre ogni decisione relativa all'educazione all'istruzione ed alla salute dei figli, (scuola, sport, tempo libero ) verrà presa in accordo tra i due genitori;
• 3) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità (salvo accordi diversi assunti da entrambi i genitori):
• Il padre potrà vedere e portare con sé i figli il martedì di ogni settimana dalle ore
13:00 alle ore 22:00, inoltre ogni venerdì dalle ore 13:00 i figli minorenni staranno con il loro padre con cui pernotteranno(presso la casa di residenza paterna) la notte fra il venerdì ed il sabato di ogni settimana per poi rientrare il sabato alle ore 19:00 nella casa ove risiede la loro madre per stare con la stessa. Le domeniche i minori saranno con la loro mamma salvo accordi diversi far i genitori.
• Durante le festività natalizie i minori staranno con la mamma il giorno 24 e con il padre che potrà portarli con sé la mattina del 25 dicembre dalle ore 10:00 alle ore
18:00;il 31 dicembre i minori resteranno con la madre, mentre il primo dell'anno saranno con il padre(che potrà portarli con sé) dalle ore 10:00 alle ore 18:00;
• Durante le festività Pasquali la mamma terrà i minori il giorno della Pasqua mentre il padre vedrà e porterà con sé i figli il giorno di Pasquetta dalle ore 10:00 alle ore
18:00;
• Durante le vacanze estive i figli minorenni dei ricorrenti staranno con la madre, ma il martedì pomeriggio dalle 13:00 alle 20:00 il padre potrà vederli e portarli con sé.
Sempre durante le vacanze estive tutti i venerdì i minori saranno con il padre dalle
13:00 e pernotteranno con lo stesso la notte per poi ritornare presso la loro madre il sabato alle ore 20:00.La domenica durante le vacanze estive i figli minorenni resteranno con la madre salvo diversi accordi tra i genitori.
2 • I compleanni dei figli saranno festeggiati alla presenza di entrambi i genitori(ove quest'ultimi decideranno) ma i minori la sera pernotteranno sempre presso la casa della madre.
4) La casa familiare, sita in SI alla via Graziella n. 12 ,Ronco V di proprietà del signor viene assegnata al predetto 5)Mentre la Parte_1 Parte_1 ricorrente ES OR si è già trasferita con i figli minori presso l'abitazione (di proprietà dei genitori della predetta ES OR) sita in SI nella Via del
Frassino n 5;
5)Il sig. corrisponderà alla sig.ra ES OR la somma complessiva Parte_1 di €500,00 (cinquecento/00)a titolo di contributo al mantenimento dei figli, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT dal mese e dall'anno successivo a quello di omologazione del verbale di separazione consensuale, oltre al 50% delle spese straordinarie( spese scolastiche, spese sportive, spese sanitarie non coperte da assistenza mutualistica e/o convenzionata, spese ricreative)che si renderanno necessarie e preventivamente concordate;
6)La sopraindicata somma totale di Euro 500,00 ,cui è tenuto il signor per il Pt_1 mantenimento dei figli, è così meglio specificata: euro 150,00 mensili per ogni singolo figlio (da versare entro il 5 di ogni mese) oltre la metà, cioè euro 200,00 dell'Assegno
Unico Universale per i figli che in totale è pari ad Euro 400,00;il suddetto assegno verrà comunque percepito dalla signora OR che si obbliga a versare sul conto corrente del signor il 50% del predetto Assegno Unico Universale. Si sottolinea Pt_1 che la signora ES OR non è più dipendente parttime bensì full-time come da contratto che si allega al presente ricorso;
7)Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento;
8)L'autovettura TO Yaris 1500 Tg FJ010 TF di proprietà di ES OR resterà in uso al signor , mentre la moglie avrà la disponibilità Parte_1 dell'automobile TO Verso Tg ED 816 SG;
9) I coniugi hanno già provveduto alla divisione dei beni in comune e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra;
10) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio. Tanto premesso, i sottoscritti coniugi;
11) In casi particolari di impegni lavorativi totalizzanti,per entrambi i coniugi, quest'ultimi sono d'accordo che sia i nonni materni che quelli paterni possano andare a prendere a scuola i figli minori e stare in loro compagnia il tempo necessario del rientro a casa della mamma o del papà dei figli ancora minorenni.”. 3 All'udienza del 09.10.2025, fissata per la comparizione delle parti, il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3
n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della soprarichiamata la sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire ai figli minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei minori, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età dei medesimi.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di SI, I sez. civ., definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 252/2025 V.G.: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_2
e OR ES in SI il giorno 16/06/2017 (Atto n. 79, parte II, serie
A, anno 2017); omologa le condizioni del divorzio e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di SI di procedere
4 all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio;
nulla sulle spese.
Così deciso in SI, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 6.11.25.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
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