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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 690/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BOLOGNA GIOVANNI, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3120/2024 depositato il 25/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017775604000 IMU 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Assenti le parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, del 25.06.2024, contro l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, Ricorrente_1 impugnava:
l'intimazione di pagamento n. 29620249017775604/000 notificata il 13 maggio 2024 in relazione alla cartella n. 29620180058612020000 per un importo complessivo di sanzioni ed interessi di € 1.194,84 per il pagamento dell'ICI relativa all'anno 2011.
Parte ricorrente nel ricorso rilevava:
1. di non aver mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento indicata nell'intimazione di pagamento opposta né altri atti eventuali precedenti e presupposti aventi ad oggetto il pagamento dell'ICI del 2011;
2. di aver inviato una Pec il 4.6.2024 - inevasa - sia all'Agente di riscossione che all'Ente impositore con la quale era stata richiesta copia della relata di notifica del 22.01.2019 (data di asserita notifica della cartella prodromica all'intimazione impugnata);
3. che a pena di decadenza l'ente impositore avrebbe dovuto notificare l'avviso di accertamento per il mancato pagamento dell'IMU - mai ricevuto dalla ricorrente - entro cinque anni, secondo quanto specificato dalla legge 296/2006;
4. che, peraltro, l'imposta comunale sugli immobili (ICI) soggiaceva anche alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 codice civile, configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata ed il diritto di credito dell'ente impositore si estingueva se non venivano intraprese azioni per recuperare l'importo dovuto attraverso un avviso di accertamento;
che, pertanto, l'atto impugnato - unitamente a quelli precedenti e presupposti - erano illegittimi essendo verificata la decadenza ed essendo decorso il termine di prescrizione quinquennale senza che sia stata effettuata la valida notifica di alcun atto con il quale era stato richiesto alla ricorrente il pagamento dell'ICI del 2011.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio e nelle proprie controdeduzioni rilevava:
1. in via preliminare, la violazione dell'art. 14 comma 6-bis Dlgs 546/1992 – disintegrità del contraddittorio con riferimento all'avviso di accertamento IMU emesso dall'ente impositore prima dell'iscrizione a ruolo. Al riguardo, in subordine, veniva formulata espressa istanza affinché parte ricorrente fosse onerata di chiamare in causa il Comune di Roma - Roma Capitale - Dipartimento risorse economiche in persona del legale rappresentante p.t. con sede legale in Roma Piazza del Campidoglio n. 1,quale litisconsorte pretermesso;
2. in ordine alla mancata notifica dell'avviso di accertamento IMU prodromico all'intimazione di pagamento impugnata sull'eccezione di decadenza dal potere di notifica dell'avviso di accertamento IMU , la sussistenza del proprio difetto di legittimazione passiva e della propria totale estraneità rispetto al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio;
3. l'infondatezza e la pretestuosità dell'eccezione di controparte relativa alla mancata notifica della cartella di pagamento n. 29620180058612020000;
4. l'infondatezza della doglianza di parte ricorrente relativa alla intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione del credito trasfuso negli atti esattoriali opposti.
Con ordinanza n.1742/2025, pronunciata il 06.10.2025 e depositata il successivo 7 ottobre, questa Corte, in sede monocratica, ritenuto sussistere gravi ragioni di convenienza in considerazione del rapporto di colleganza con la ricorrente, richiedeva al Presidente della Corte l'autorizzazione ad astenersi. Mandava gli atti al Presidente per i relativi adempimenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di litisconsorzio necessario avanzata dal resistente in quanto è impugnato l'atto e la sua prodromica cartella entrambe emesse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione correttamente chiamata in giudizio ai fini della decisione.
Nel merito il ricorso è fondato.
L'atto impugnato richiede al contribuente il pagamento per l'ICI relativa all'anno di imposta 2011.
La Suprema Corte anche di recente, con Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27488 Anno 2024, ha ribadito un orientamento ormai consolidato che per questa imposta opera la prescrizione quinquennale.
In conseguenza per l'ICI annualità 2011 il termine prescrizionale scadeva il 31 dicembre 2016.
L'atto impugnato ha quale atto presupposto una cartella di pagamento, la Cartella n.
29620180058612020000, asseritamente notificata il 22/01/2019 e non rinvenuta nel fascicolo.
La notifica è contestata dal ricorrente e il resistente deposita solo una ricevuta di consegna da cui risulta essere stata consegnata al portiere il 22 gennaio 2019 e non è stata depositata altra documentazione necessaria alla verifica da parte di questa Corte della regolarità della notifica.
Anche a volere considerare regolare la notifica, essa è avvenuta ben oltre il termine prescrizionale del 31 dicembre 2016 e, quindi, il motivo del ricorso relativo alla avvenuta prescrizione è accoglibile.
In considerazione del fatto che il ricorrente non ha provato, ne tantomeno dedotto, il doveroso assolvimento dell'obbligo tributario de quo e che la prescrizione è una causa di estinzione del credito rinunciabile e che opera soltanto su specifica eccezione del debitore, per cui l'ente impositore e l'agente della riscossione devono sempre e comunque rispettivamente iscrivere a ruolo la partita creditoria (il primo) e notificare la cartella di pagamento (il secondo) pur se consapevoli dell'intervenuto decorso del termine prescrizionale, si ravvisano le condizioni di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese processuale.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato e l'atto prodromico;
compensa le spese.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BOLOGNA GIOVANNI, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3120/2024 depositato il 25/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017775604000 IMU 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Assenti le parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, del 25.06.2024, contro l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, Ricorrente_1 impugnava:
l'intimazione di pagamento n. 29620249017775604/000 notificata il 13 maggio 2024 in relazione alla cartella n. 29620180058612020000 per un importo complessivo di sanzioni ed interessi di € 1.194,84 per il pagamento dell'ICI relativa all'anno 2011.
Parte ricorrente nel ricorso rilevava:
1. di non aver mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento indicata nell'intimazione di pagamento opposta né altri atti eventuali precedenti e presupposti aventi ad oggetto il pagamento dell'ICI del 2011;
2. di aver inviato una Pec il 4.6.2024 - inevasa - sia all'Agente di riscossione che all'Ente impositore con la quale era stata richiesta copia della relata di notifica del 22.01.2019 (data di asserita notifica della cartella prodromica all'intimazione impugnata);
3. che a pena di decadenza l'ente impositore avrebbe dovuto notificare l'avviso di accertamento per il mancato pagamento dell'IMU - mai ricevuto dalla ricorrente - entro cinque anni, secondo quanto specificato dalla legge 296/2006;
4. che, peraltro, l'imposta comunale sugli immobili (ICI) soggiaceva anche alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 codice civile, configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata ed il diritto di credito dell'ente impositore si estingueva se non venivano intraprese azioni per recuperare l'importo dovuto attraverso un avviso di accertamento;
che, pertanto, l'atto impugnato - unitamente a quelli precedenti e presupposti - erano illegittimi essendo verificata la decadenza ed essendo decorso il termine di prescrizione quinquennale senza che sia stata effettuata la valida notifica di alcun atto con il quale era stato richiesto alla ricorrente il pagamento dell'ICI del 2011.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio e nelle proprie controdeduzioni rilevava:
1. in via preliminare, la violazione dell'art. 14 comma 6-bis Dlgs 546/1992 – disintegrità del contraddittorio con riferimento all'avviso di accertamento IMU emesso dall'ente impositore prima dell'iscrizione a ruolo. Al riguardo, in subordine, veniva formulata espressa istanza affinché parte ricorrente fosse onerata di chiamare in causa il Comune di Roma - Roma Capitale - Dipartimento risorse economiche in persona del legale rappresentante p.t. con sede legale in Roma Piazza del Campidoglio n. 1,quale litisconsorte pretermesso;
2. in ordine alla mancata notifica dell'avviso di accertamento IMU prodromico all'intimazione di pagamento impugnata sull'eccezione di decadenza dal potere di notifica dell'avviso di accertamento IMU , la sussistenza del proprio difetto di legittimazione passiva e della propria totale estraneità rispetto al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio;
3. l'infondatezza e la pretestuosità dell'eccezione di controparte relativa alla mancata notifica della cartella di pagamento n. 29620180058612020000;
4. l'infondatezza della doglianza di parte ricorrente relativa alla intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione del credito trasfuso negli atti esattoriali opposti.
Con ordinanza n.1742/2025, pronunciata il 06.10.2025 e depositata il successivo 7 ottobre, questa Corte, in sede monocratica, ritenuto sussistere gravi ragioni di convenienza in considerazione del rapporto di colleganza con la ricorrente, richiedeva al Presidente della Corte l'autorizzazione ad astenersi. Mandava gli atti al Presidente per i relativi adempimenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di litisconsorzio necessario avanzata dal resistente in quanto è impugnato l'atto e la sua prodromica cartella entrambe emesse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione correttamente chiamata in giudizio ai fini della decisione.
Nel merito il ricorso è fondato.
L'atto impugnato richiede al contribuente il pagamento per l'ICI relativa all'anno di imposta 2011.
La Suprema Corte anche di recente, con Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27488 Anno 2024, ha ribadito un orientamento ormai consolidato che per questa imposta opera la prescrizione quinquennale.
In conseguenza per l'ICI annualità 2011 il termine prescrizionale scadeva il 31 dicembre 2016.
L'atto impugnato ha quale atto presupposto una cartella di pagamento, la Cartella n.
29620180058612020000, asseritamente notificata il 22/01/2019 e non rinvenuta nel fascicolo.
La notifica è contestata dal ricorrente e il resistente deposita solo una ricevuta di consegna da cui risulta essere stata consegnata al portiere il 22 gennaio 2019 e non è stata depositata altra documentazione necessaria alla verifica da parte di questa Corte della regolarità della notifica.
Anche a volere considerare regolare la notifica, essa è avvenuta ben oltre il termine prescrizionale del 31 dicembre 2016 e, quindi, il motivo del ricorso relativo alla avvenuta prescrizione è accoglibile.
In considerazione del fatto che il ricorrente non ha provato, ne tantomeno dedotto, il doveroso assolvimento dell'obbligo tributario de quo e che la prescrizione è una causa di estinzione del credito rinunciabile e che opera soltanto su specifica eccezione del debitore, per cui l'ente impositore e l'agente della riscossione devono sempre e comunque rispettivamente iscrivere a ruolo la partita creditoria (il primo) e notificare la cartella di pagamento (il secondo) pur se consapevoli dell'intervenuto decorso del termine prescrizionale, si ravvisano le condizioni di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese processuale.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato e l'atto prodromico;
compensa le spese.