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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/07/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 1243/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore
Dott. Carlo Azzolini Giudice
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
Nel procedimento promosso da
Parte_1
e
Parte_2
rappresentati e difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: Regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
e hanno proposto congiuntamente ricorso al fine Parte_1 Parte_2
di ottenere la regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti della FI IN nata il [...] fuori dal matrimonio e riconosciuta da entrambi i genitori;
Per_1
Le parti hanno concordato le seguenti condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e in particolare: “a) in considerazione del fatto che, allo stato, non è più percorribile la prosecuzione della convivenza in una situazione di separazione di fatto sotto lo stesso tetto, il NO , in accordo con la NOa si Pt_1 Pt_2
allontana temporaneamente dall'immobile già casa familiare di via G. Leopardi n. 2/B a CO (VE) a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso congiunto;
b) fino al momento in cui non saranno ultimati gli interventi di straordinaria manutenzione/ristrutturazione nell'immobile in TE (VE) acquistato tramite ricorso a mutuo ipotecario trentennale a novembre 2024 dalla NOa e, comunque, fino ad un massimo di quattro mesi decorrenti dalla sottoscrizione del Pt_2
presente ricorso congiunto (termine da intendersi eventualmente prorogabile su accordo delle Parti), la NOa continuerà a risiedere con la FI IN , a titolo di comodato d'uso gratuito, nell'immobile Pt_2 Per_1
ex casa familiare sito a CO (VE) in via G. Leopardi n. 2/B e continuerà ad utilizzare tutti i beni mobili presenti all'interno della predetta abitazione;
c) il NO , riconoscendo l'apporto materiale condiviso dalla NOa negli anni di convivenza Pt_1 Pt_2
al menage famigliare, corrisponde a quest'ultima, a titolo di contributo una tantum, la somma di € 8.000,00 contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso congiunto a mezzo bonifico bancario istantaneo;
d) la FI IN resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, continuerà ad avere Per_1
residenza principale e collocazione prevalente presso la madre nel predetto immobile ex casa familiare di via
G. Leopardi n. 2/B a CO (VE) sino al trasferimento della NOa con la FI IN Pt_2
nell'immobile sito in via Friuli n. 28/2 a TE (VE), recentemente acquistato dalla NOa Pt_2
con mutuo ipotecario, dove la FI avrà la nuova residenza e collocazione prevalente;
Per_1
e) ferma restando la residenza e la collocazione prevalente di presso la madre, e considerata l'età di Per_1
poco più di un anno di vita della IN, per cui un accordo sulle condizioni di frequentazione e mantenimento della IN da parte del padre potrà subire aggiustamenti e/o variazioni nel corso del processo di crescita della bambina, il NO vedrà e terrà con sé la FI come segue (DOC. 7): Pt_1
• un pomeriggio infrasettimanale che si individua, tendenzialmente, nel venerdì quando il padre andrà a prendere all'asilo nido e la terrà con sé sino all'ora di cena della bambina, quando avrà cura di Per_1
riportarla presso la madre. Si precisa che, in linea di massima, il venerdì costituisce giorno di riposo lavorativo del NO , per cui, nel caso che il giorno di riposo lavorativo dovesse nel futuro subire variazioni, Pt_1
provvisorie o definitive, allora il pomeriggio in cui il padre vedrà e terrà presso di sé sarà quello Per_1
corrispondente al nuovo giorno di riposo lavorativo assegnato dal datore di lavoro;
• il lunedì ed il mercoledì mattina, come attualmente già avviene, il NO continuerà ad occuparsi del Pt_1
trasporto di da casa all'asilo nido frequentato dalla FI;
Per_1
• le sere di due giorni infrasettimanali, che si indicano nel martedì e nel giovedì, il NO vedrà la FI Pt_1
dalla fine del proprio turno di lavoro finché quest'ultima inizierà la fase dell'addormentamento; Per_1
• stante la tenerissima età di , ancora in fase di allattamento, per il periodo di tempo sopra indicato in Per_1
cui la NOa rimarrà con nella già casa familiare (termine da intendersi eventualmente Pt_2 Per_1
prorogabile su accordo delle Parti), i genitori si danno il reciproco consenso a che la FI trascorra ciascuna domenica nell'arco del mese per metà giornata (mattina o pomeriggio) con la madre e per l'altra metà
(pomeriggio o mattina) con il padre;
• i pernotti presso il padre saranno introdotti gradualmente a partire dal compimento da parte di del Per_1
terzo anno d'età, iniziando con un pernotto a settimana, nella giornata concordemente individuata dai genitori, nel rispetto anche delle reazioni e delle emozioni manifestate dalla IN;
• quanto alla regolamentazione di vacanze estive, invernali, natalizie e pasquali, tenuto conto che è necessario per la tenera età di considerare, nell'ottica di reciproca responsabilità genitoriale e di osservanza del Per_1
principio di bigenitorialità, una progressiva e graduale regolamentazione dei tempi di frequentazione e permanenza della IN con il genitore non collocatario, fino almeno al compimento dei quattro anni, viene individuato un calendario come segue, da rivedersi nel tempo, con la crescita di : Per_1
- durante le vacanze estive, trascorrerà con il padre 15 giorni non consecutivi e non per l'intera giornata, Per_1
escluso il pernotto sino al compimento da parte di del terzo anno d'età; Per_1
- durante le vacanze natalizie, trascorrerà con il padre 7 giorni non consecutivi e non per l'intera Per_1
giornata escluso il pernotto sino al compimento da parte di del terzo anno d'età, avendo cura di Per_1
alternare tra i genitori, di anno in anno, il giorno di Natale e quello del primo dell'anno; - durante le vacanze pasquali, trascorrerà con il padre 3 giorni non consecutivi e non per l'intera Per_1
giornata escluso il pernotto sino al compimento da parte di del terzo anno d'età, avendo cura di Per_1
alternare tra i genitori, di anno in anno, il giorno di Pasqua e quello di Lunedì dell'Angelo;
f) qualora le Parti siano impossibilitate per motivi lavorativi e/o di salute ad occuparsi della gestione e dell'accudimento di nelle giornate/nei momenti di rispettiva spettanza, potranno accordarsi Per_1
semplicemente a mezzo telefonata/ messaggio whatsapp affinché sia l'altro genitore a sostituire quello impossibilitato oppure affinché siano i nonni, sia materni che paterni, ad occuparsi della gestione della bambina, anche presso la propria abitazione previo accordo tra i genitori;
g ) qualora il processo di crescita di richieda una declinazione diversa delle tempistiche con cui la Per_1
bambina starà con ciascun genitore, il NO e la NOa potranno accordarsi semplicemente a Pt_1 Pt_2
mezzo telefonata/ messaggio whatsapp al fine di ridefinire modalità e tempistiche con cui vedrà ciascun Per_1
genitore;
h) i genitori continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla FI IN
con riferimento alle decisioni di maggiore interesse che riguardano e riguarderanno quest'ultima, mentre Per_1
potranno esercitarla separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando ciascuna di esse sarà con la FI;
i) le Parti provvederanno a farsi carico delle spese straordinarie relative alla FI IN , da Per_1
individuarsi secondo il Protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Venezia (DOC. 8), fatte salve eventuali modifiche e/o aggiornamenti di detto Protocollo, e secondo le rispettive condizioni economiche – reddituali, nella misura del 50% a carico di ciascun genitore;
l) il NO corrisponderà alla NOa a mezzo bonifico bancario, l'importo mensile di euro Pt_1 Pt_2
280,00 annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT a titolo di contributo mensile al mantenimento ordinario della FI IN , e ciò entro il giorno 10 di ogni mese;
Per_1
m) l'Assegno Unico, calcolato in base all'ISEE della NOa relativo alla FI IN , Pt_2 Per_1
continuerà ad essere percepito in via esclusiva ed integrale dalla NOa stessa mentre le detrazioni Pt_2
fiscali relative alla FI IN verranno percepite dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
Per_1 n) per il periodo decorrente dalla sottoscrizione del presente ricorso e, quindi, per il periodo in cui la NOa
continuerà a risiedere presso l'immobile già casa familiare sito a CO (VE) in via G. Leopardi n. Pt_2
2/B - vale a dire, fino al momento in cui non saranno ultimati gli interventi di straordinaria manutenzione/ ristrutturazione nell'immobile in TE acquistato tramite ricorso a mutuo ipotecario a novembre 2024
e, comunque, fino ad un massimo di quattro mesi decorrenti dalla sottoscrizione del presente ricorso congiunto
- termine da intendersi liberamente prorogabile su accordo delle parti, il pagamento delle bollette relative alle utenze del predetto immobile verrà sostenuto in via integrale dal NO;
Pt_1
o) non appena saranno ultimati gli interventi di straordinaria manutenzione/ristrutturazione nell'immobile in TE (VE) e, comunque, fino ad un massimo di quattro mesi decorrenti dalla sottoscrizione del presente ricorso congiunto - termine da intendersi liberamente prorogabile su accordo delle Parti - la NOa
unitamente alla FI IN , si trasferirà presso il predetto immobile, provvedendo ad Pt_2 Per_1
asportare dall'immobile già casa familiare parte del mobilio in merito alla quale è già intervenuto separato idoneo accordo tra le Parti, e lasciando libero l'immobile di CO (VE) in buone condizioni salvo il degrado d'uso;
p) al momento del rilascio da parte della NOa l'immobile già casa familiare sito a CO (VE) Pt_2
in via G. Leopardi n. 2/B, dovrà essere riconsegnato dalla medesima in uno stato di pulizia, decoro e manutenzione idoneo e, comunque, tale da consentirne l'immediata fruizione, senza spese di ripristino e salvo solo il degrado d'uso, ad opera del NO quale proprietario esclusivo. In tal senso, le parti Pt_1
provvederanno insieme a dare atto, con raccolta ad opera di ciascuna di esse di idonea documentazione fotografica nel corso di un sopralluogo congiunto, dello stato dei luoghi e delle cose presenti nell'immobile al momento dell'allontanamento del NO , ed altrettanto insieme verificheranno, con spirito di bonaria Pt_1
definizione e sempre nel corso di un sopralluogo congiunto, lo stato dei luoghi e delle cose presenti nell'immobile al momento della riconsegna dello stesso al NO , ferma restando ogni eventuale responsabilità in capo Pt_1
alla NOa in presenza di danni ovvero della necessità di interventi di manutenzione al fine di Pt_2
conseguirne il ripristino e/o la riparazione e/o la sistemazione, salvo ovviamente il deterioramento legato all'uso ordinario della cosa;
q) il veicolo marca BMW serie 1, diesel euro 4 dell'anno 2007 intestato in via esclusiva al NO , Pt_1
utilizzato dalla NOa dal giorno in cui ha venduto la propria autovettura FIAT 500, diesel euro Pt_2
5 dell'anno 2009, rimarrà in uso, per il momento, alla medesima, salva restituzione al NO al Pt_1
momento del rilascio, da parte della NOa dell'immobile già casa familiare sito a CO (VE) in Pt_2
via G. Leopardi n. 2/B;
r) la intestata al padre della NOa rimarrà accantonata per sino al momento in Parte_3 Pt_2 Per_1
cui potrà essere intestata e/o utilizzata dalla stessa ovvero, nel caso in cui i NOi e decidano Pt_1 Pt_2
concordemente di procedere alla vendita a terzi, il ricavato andrà versato in favore della bambina in apposito conto corrente/libretto di risparmio alla stessa intestato;
s) con riferimento al cane lupo cecoslovacco di nome intestato al NO , lo stesso rimarrà presso CP_1 Pt_1
l'immobile già casa familiare, fatto salvo il diritto del NO per il periodo in cui la NOa Pt_1 Pt_2
risiederà nel predetto immobile ed il diritto della NOa dal momento in cui la stessa si trasferirà Pt_2
presso la nuova abitazione, di recarsi nell'immobile già casa familiare per vederlo e/o per prenderlo e portarlo a passeggio previo semplice accordo telefonico (messaggio/telefonata/whatsapp). Ogni e qualsiasi spesa che si renderà necessario sostenere per il cane - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano, nella presente sede, spese CP_1
mediche e/o veterinarie, spese per il cibo - verranno sostenute in via esclusiva dal NO;
Pt_1
t) le Parti dichiarano sin d'ora di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento essendo entrambe economicamente indipendenti ed autosufficienti;
u ) salvo quanto sopra e salva l'esatta esecuzione degli accordi contenuti nel presente ricorso, le Parti dichiarano di non avere null'altro a che pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa;
v) le Parti si autorizzano al rilascio e al rinnovo del passaporto relativo alla FI IN e/o di ogni Per_1
documento valido per l'espatrio con l'eventuale iscrizione della stessa. Le parti si rendono parte diligente nel trasferire, senza indugio, all'altro genitore i documenti relativi alla FI quando se ne ravvisi l'opportunità
e/o la necessità;
z) le spese legali della presente procedura debbono intendersi integralmente compensate tra le Parti.” Il P.M. è intervenuto, concludendo per l'accoglimento del ricorso.
Ritenuto che l'assetto complessivo dei rapporti concordato tra le parti sia adeguato a garantire le esigenze di mantenimento, educazione e cura della IN.
P.Q.M.
Visto l'art. 473bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando:
- Ratifica le conclusioni concordemente rassegnate dai ricorrenti.
- Nulla in punto di spese.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 10/07/2025
Il Presidente estensore dott. Alessandro Cabianca