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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 30/10/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
Considerato che l'udienza del 30.10.2025 è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.;
Rilevato che parte ricorrente ha depositato note conclusive scritte nel termine assegnato;
Decide la causa come da sentenza che deposita telematicamente.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 1317/2023 R.G. promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
LU NT;
RICORRENTE contro
(C.F.: ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Roma, Piazza del Viminale n. 1, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello
Stato di Bologna;
RESISTENTE
Avente ad oggetto: vittime del dovere - benefici assistenziali
CONCLUSIONI
Il procuratore di parte ricorrente conclude come da note finali del 18.09.2025: “•
Accogliere la domanda e per effetto riconoscere in capo al ricorrente lo status di Vittima del
Dovere con una invalidità del 14% ;
• Dichiarare il diritto ai benefici assistenziali correlati allo status con esclusione di quelli patrimoniali:
pagina 1 di 10 • per intervenuta prescrizione della Speciale elargizione (prestazione una tantum) e degli assegni vitalizi, non dovuti essendo l'I.C. ,inferiore alla soglia di accesso ai benefici patrimoniali periodici previsti ex lege per una invalidità complessiva di almeno il 25%
• e pertanto, riconoscere:
1. Esenzione dal pagamento del ticket per ogni prestazione sanitaria ( art.4, comma 1 lettera a) punto 2 del d.P.R. n.243 del 2006 attuativo dell'articolo 1 comma 565 della legge n.266 del
2005);
2. Assegnazione di borse di studio (art.4 comma 1 lettera b) punto3) del d.P.R. n.243 del 2006 attuativo dell'articolo 1 comma 565 della legge n.266 del 2005 articolo 4 della legge n.407 del
1998 attuato con d.P.R. n. 318 del 2001 poi modificato con d.P.R. 5 maggio 2009 n.58);
3. Collocamento obbligatorio (art.4 ,comma 1 lettera b)punto 2) del d.P.R. n.243 del 2006 attuativo dell'articolo 1 comma 565 della legge n.266 del 2005 articolo 4 della legge n.407 del
1998,legge n.68 del 1999);
4. Assistenza psicologica a carico dello Stato (art.4 comma 1 lettera c punto 2 del d.P.R. n.243 del 2006 attuativo dell'articolo 1 comma 565 della legge n.266 del 2005 );
5. Benefici Fiscali. Esenzione dall'imposta sui redditi relativa ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere(art.1 comma 211 legge 11.12.2016 n.232).
• Vinte le spese con distrazione a favore del procuratore antistatario.”
Il procuratore di parte resistente conclude come da memoria difensiva del 22.02.2024:
“Respingersi il proposto ricorso e le connesse domande per intervenuta prescrizione dei diritti azionati in giudizio nonché in quanto nel merito infondate le medesime domande.
Con vittoria o quantomeno compensazione delle spese del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 30.10.2023, ha convenuto Parte_1 in giudizio il per sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
1) accertarsi lo status di Vittima del Dovere ai sensi della normativa vigente (Legge n.
466/1980, L. n. 266/2005, D.P.R. n. 243/2006);
2) dichiararsi che le infermità riportate nel corso dell'intervento del 22.12.2005 sono in rapporto causale diretto con l'attività comandata di contrasto della criminalità;
3) accertarsi che l'invalidità complessiva, riportata per le lesioni subite, corrisponde al grado di invalidità del 26%;
pagina 2 di 10 4) condannarsi il resistente al riconoscimento e all'erogazione di tutti i benefici CP_1 assistenziali previsti dalla normativa vigente a favore delle Vittime del Dovere, e per quelli economici, nei limiti della intervenuta prescrizione estintiva decennale.
A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) di aver riportato lesioni in data
22.12.2005 durante un intervento di servizio diretto alla prevenzione e repressione di reati, nel corso del quale si rendeva responsabile dei reati di Persona_1 resistenza a pubblico ufficiale e lesioni;
2) di aver riportato, in conseguenza dell'aggressione di , un “trauma contusivo-distorsivo V° dito mano Persona_1 destra, trauma distorsivo rachide cervicale, contusione ginocchio destro”; 3) la mancata definizione, da parte dell'Amministrazione, del procedimento amministrativo instaurato con domanda del 03.11.2020, volto all'accertamento dello status di vittima del dovere.
Nell'agire così in sede giurisdizionale per il riconoscimento di tale status, per l'accertamento dell'esistenza di un nesso di causa tra la patologia denunciata e i fatti occorsi in data 22.12.2005 e per l'accertamento di una situazione di invalidità permanente, ha avanzato domanda di condanna del alla corresponsione di tutti CP_1
i benefici di legge correlati a tale status, nei limiti della prescrizione decennale.
2. Con tempestiva memoria si è costituito in giudizio il che, Controparte_1 eccepito l'intervenuto decorso del termine prescrizionale estintivo decennale, contestata la sussistenza dei presupposti di legge - rientrando “l'attività svolta nelle ordinarie funzioni d'istituto di un operatore delle forze dell'ordine” - e la quantificazione della percentuale di invalidità permanente, ha insistito per il rigetto di tutte le domande formulate in ricorso.
3. Previo scambio di note difensive finali, all'esito dell'udienza del 30.10.2025
(celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.L. ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
4. Sul merito
4.1. Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio delle domande attoree volte al riconoscimento dello status di vittima del dovere in ragione dei fatti occorsi in data 22.12.2005 e al conseguente incameramento delle indennità di legge correlate a tale fatto e alla percentuale di invalidità permanente scaturente dall'evento dannoso.
4.2. Parte ricorrente agisce in primo luogo per il riconoscimento di tale status, denegato in sede amministrativa, in correlazione ai fatti occorsi il 22.12.2005. pagina 3 di 10 L'articolo 3 della Legge 13 agosto 1980 n. 466 stabilisce che: “Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo delle guardie di
Pubblica Sicurezza, del Corpo degli Agenti di Custodia, al personale del Corpo Forestale dello
Stato, ai funzionari di Pubblica Sicurezza, al personale del Corpo di Polizia Femminile, al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai Vigili del Fuoco, agli appartenenti alle Forze Armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque la cessazione del rapporto d'impiego è concessa un elargizione nella misura di lire 100 milioni attualmente per effetto dell'art. 2 D.L. 28 novembre 2003 n.337 pari ad euro 200.000”.
L'art. 1, comma 563 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 prescrive invece che: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980
n.466 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatasi: A) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente , caratteristiche di ostilità”. Il comma 564 amplia ulteriormente l'area dei soggetti beneficiari:
“Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”. Il successivo comma affida ad un apposito regolamento il compito di disciplinare “i termini
e le modalità per la corresponsione delle provvidenze” ai soggetti prima indicati o ai famigliari superstiti. Il regolamento è stato emanato con D.P.R. n. 243/06 che non si è limitato a disciplinare termini e modalità, ma ha compiuto una serie di precisazioni in ordine alla definizione di “benefici e provvidenze” e di “missioni”. Tale regolamento stabilisce che ai fini del presente regolamento si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre
1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al pagina 4 di 10 dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Il legislatore ha ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, ossia la L. n. 266 del
2005, art. 1, commi 563 e 564, individuando nel comma 563 talune attività che possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
ai sensi del comma 564, i benefici previsti per le vittime del dovere spettano anche ai "soggetti equiparati", ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività (enumerate nelle lettere da a) a f) e sopra richiamate) che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali. Il modello di selezione delle attività che è possibile equiparare, ai sensi del comma 564, non opera attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate, ma volutamente risulta formulata una fattispecie aperta, che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura.
E' stata adottata una nozione lata del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari. Qualunque tipo di attività e compito istituzionale può portare, in caso di infermità, ai benefici in questione.
In esegesi di dette disposizioni di legge, la Suprema Corte ha chiarito come il riconoscimento dello status di vittima del dovere sia subordinato all'esclusivo ricorrere di una delle ipotesi tipizzate dal comma 563: «senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari» (così Cass. SS. UU. n. 10791/2017; v. anche Cass., n. 26012/2018). In linea di coerenza con tale soluzione ermeneutica si è posta anche la giurisprudenza di merito:
«Dal quadro normativo, così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, ossia la legge n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, individuando nel comma 563 talune attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
ai sensi del comma 564, i
pagina 5 di 10 benefici previsti per le vittime del dovere spettano anche ai «soggetti equiparati», ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività (enumerate nelle lettere da a)
a f) e sopra richiamate) che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali» (così Trib.
Verona, Sent. n. 17/2019, C. App. Milano, Sent. n. 1808/2018).
4.3. Ciò posto e spostando le considerazioni al caso di specie, deve evidenziarsi come non siano state specificatamente contestate da parte resistente le circostanze esposte in ricorso circa la dinamica dell'evento verificatosi in data 22.12.2005 a danno del ricorrente, in occasione di un'attività di controllo diretta alla prevenzione e repressione di reati (cfr. pag. 2,3 ricorso). In tale data, in località Solignano di Castelvetro
(MO), il ricorrente, unitamente all'unità operativa automontata, dopo aver inseguito e fermato una macchina il cui conducente procedeva con una condotta di guida pericolosa, veniva da quest'ultimo aggredito con calci e pugni riportando, nell'occasione, un “Trauma contusivo-distorsivo V° dito mano destra, trauma distorsivo cervicale, contusione ginocchio destro”. Circostanze che trovano riscontro nella relazione di servizio del 22.12.2005, negli atti del procedimento penale e nella documentazione medica versata in atti. 1
Dette lesioni, con il verbale mod. B n. 011326 del 28.03.2007 della Commissione medica ospedaliera del Dipartimento militare di medicina legale di Firenze, sono state ascritte alla tabella B, e riconosciute dipendenti da causa di servizio con relativa concessione dell'equo indennizzo. Il rapporto di causalità tra l'evento illecito del
22.12.2005 e le lesioni fisiche è attestato anche dalla C.T.U. espletata in corso di causa
(cfr. pag. 14).
Emerge con tutta evidenza come le lesioni patite dal ricorrente siano in stretta correlazione con una attività di servizio di “contrasto ad ogni tipo di criminalità”, come previsto dal comma 563, lett. a), L. n. 266/2005, dal momento che al conducente del veicolo sono stati contestati i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e giuda in stato di ebrezza, previsti e puniti dagli artt. 337, 582 c.p. e art. 186 C.d.S. (cfr. richiesta di rinvio a giudizio). L'Assistente Capo ha subito l'aggressione nel corso Pt_1 delle operazioni di repressione di reati cd. stradali, risultando quindi smentita la tesi del convenuto secondo cui le lesioni sarebbero conseguenza di un “semplice ed ordinario servizio di vigilanza strada” a cui era addetto il ricorrente nell'ambito dei servizi istituzionali propri della funzione esercitata. Come chiarito dalla citata pronuncia delle 1 Cfr. doc.ti 4,5,6 fascicolo ricorrente;
doc. C fascicolo resistente. pagina 6 di 10 Sezioni Unite n. 10791/2017, il comma 563, a differenza dal comma successivo, non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato in uno dei casi tipici individuati dalla norma. In sostanza il legislatore è intervenuto individuando nel comma 563 talune attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato la insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere (Cass. n.11012/2022).
Nel caso di specie, risulta per tabulas che l'evento dannoso si è verificato nello svolgimento di un servizio comandato di contrasto alla criminalità, di talché non vi è dubbio che la fattispecie rientri in una delle attività tipiche comprese nell'elenco di cui al comma 563 cit. E' poi evidente il nesso di causalità diretta ed immeditata con il servizio svolto, poiché il ricorrente è stato minacciato e colpito con calci e pugni da
[...]
; nesso comprovato anche dal riconoscimento della causa di servizio. Per_1
4.4. Quanto invece alla tardività della domanda per intervenuta prescrizione dei relativi diritti, sulla quale il ha fondato il provvedimento di rigetto qui CP_1 impugnato (cfr. nota del 05.10.2021-prot. n. 2962 2), si osserva che, con ampia motivazione da cui questo giudice non ha motivo alcuno di discostarsi, anche perché corroborata da ulteriori successive decisioni, la Suprema Corte ha ritenuto di affermare che mentre le provvidenze attribuite dalla legge alle vittime del dovere (e ai soggetti ad esse per legge equiparati) sono soggette a prescrizione decennale, altrettanto non può dirsi per l'accertamento dello status di vittima del dovere (o equiparato). Ed invero la
Corte di Cassazione, con orientamento da ritenersi consolidato a partire da Cass.
17440/2022, ha affermato il principio di diritto secondo cui «La condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge» (Cass. n. 17440/2022; nello stesso senso Cass. n. 3868/2023).
Il diritto vantato dal ricorrente, a veder accertato il proprio status di vittima del dovere, non può pertanto ritenersi prescritto.
4.5. Parte ricorrente agisce, poi, per l'accertamento del grado di invalidità permanente correlato al sinistro occorso nel dicembre 2005 e per la conseguente condanna di parte resistente alla corresponsione di tutti i benefici di legge correlati allo 2 Cfr. doc. A fascicolo resistente. pagina 7 di 10 status acquisito e al grado di invalidità riscontrato. Con riferimento proprio a tale ultimo profilo, all'esito di accurati accertamenti medico-legali, con condivisibile iter motivazionale (non specificatamente contestato dai CTP), tenuto conto della correttezza del criterio di valutazione e calcolo impiegato dal CTU (id est: i parametri di cui al DPR
181/2009, v. anche Cass. SS.UU. 6214/2022), la perizia esperita in atti ha permesso di apprezzare come parte ricorrente, in diretta correlazione con i fatti in esame, abbia riportato una percentuale di invalidità permanente in misura pari al 14% (cfr. pag. 13-17
C.T.U. del 22.07.2025). L'ausiliario del giudice ha adottato un metodo di indagine serio e razionale, provvedendo ad accertamenti dettagliati e approfonditi. Trattasi di indagine tecnica che questo giudice reputa di dover condividere e fare propria, in quanto le motivazioni sono esaustive, logiche e aderenti alla documentazione sanitaria.
In virtù di tali considerazioni e dei condivisibili accertamenti compiuti in sede peritale, al ricorrente vanno riconosciuti i benefici di cui all'art. 1, comma 562 della legge n. 266/05
e al D.P.R. n. 243/06, in proporzione al grado di invalidità come sopra determinato, nei limiti della prescrizione decennale. Con la precisazione che va rigettata la domanda volta al riconoscimento dei benefici assistenziali di natura patrimoniale, in quanto il diritto alla speciale elargizione è prescritta e perché non è stata raggiunta la soglia di accesso ai benefici patrimoniali periodici previsti ex lege per una invalidità complessiva di almeno il
25% (assegni vitalizi). Domanda, peraltro, espressamente rinunciata nelle note autorizzate del 18.09.2025.
Spettato, invece, al ricorrente i seguenti benefici:
1. Esenzione dal pagamento del ticket per ogni prestazione sanitaria (art. 4, comma 1 lettera a), punto 2 del d.P.R. n. 243 del 2006 attuativo dell'articolo 1 comma 565 della legge n.266 del 2005);
2. Assegnazione borse di studio (art.4 comma 1 lettera b) punto3) del d.P.R. n.243 del
2006 attuativo dell'articolo 1 comma 565 della legge n.266 del 2005 articolo 4 della legge n.407 del 1998 attuato con d.P.R. n. 318 del 2001 poi modificato con d.P.R. 5 maggio 2009 n.58);
3. Collocamento obbligatorio (art.4, comma 1 lettera b), punto 2) del d.P.R. n.243 del
2006 attuativo dell'articolo 1 comma 565 della legge n.266 del 2005 articolo 4 della legge n.407 del 1998, legge n.68 del 1999);
4. Assistenza psicologica a carico dello Stato (art. 4 comma 1 lettera c punto 2 del d.P.R.
n.243 del 2006 attuativo dell'articolo 1 comma 565 della legge n.266 del 2005); pagina 8 di 10 5. Benefici Fiscali: Esenzione dall'imposta sui redditi relativa ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere (art.1 comma 211 legge 11.12.2016
n.232).
5. Sulle spese di lite
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che è corretta l'individuazione di una situazione di reciproca soccombenza delle parti qualora siano rigettate alcune domande o nei casi in cui l'unica domanda di parte attrice risulti accolta solo parzialmente nel quantum: “la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91
c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento” (Cass. n. 3438/2016, Cass. n. 22381/2009, Cass. 901/2012, Cass. n.
21684/2013, Cass. n. 22871/2015).
L'accoglimento parziale del ricorso - con riconoscimento di una percentuale di invalidità ampiamente inferiore a quella prospettata in ricorso (14%) - e la fondatezza dell'eccezione di prescrizione del convenuto giustificano la compensazione parziale delle spese di lite, nella misura del 40%. La restante quota del 60% deve essere posta a carico del resistente in forza del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., CP_1 da liquidarsi secondo i parametri del D.M. n. 147/2022.
Le spese della CTU medico-legale vanno poste a carico del in quanto CP_1 soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) ACCERTA E DICHIARA che ha diritto al riconoscimento dello status Parte_1 di vittima del dovere, con un grado di invalidità del 14 %, in relazione alle lesioni riportate nell'attività comandata di contrasto alla criminalità del 22.12.2005, e a tutti i benefici assistenziali di legge previsti per la categoria delle vittime del dovere, quali pagina 9 di 10 benefici fiscali sul trattamento pensionistico, ex art 1 comma 211 L. 232/2016; esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per qualsiasi prestazione;
assistenza psicologica;
collocamento obbligatorio;
borse di studio, nei limiti dell'intervenuta prescrizione estintiva decennale interrotta con la domanda inoltrata in data 03.11.2020;
2) ACCERTA E DICHIARA prescritto il diritto alla speciale elargizione e non dovuti gli assegni vitalizi non sussistendo il parametro sanitario del 25%, presupposto necessario per la loro erogazione;
3) CONDANNA il al rimborso in favore del ricorrente del 60% delle Controparte_1 spese di lite, che liquida nella complessiva somma di €. 2.543,00 - già ridotta del 40% - di cui €. 43,00 per anticipazioni e €. 2.500,00 per competenze legali, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, IVA (se dovuta) e CPA come per legge;
dispone la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario;
4) PONE le spese della C.T.U. medico-legale definitivamente a carico del convenuto.
Modena, 01 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte
pagina 10 di 10
Rilevato che parte ricorrente ha depositato note conclusive scritte nel termine assegnato;
Decide la causa come da sentenza che deposita telematicamente.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 1317/2023 R.G. promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
LU NT;
RICORRENTE contro
(C.F.: ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Roma, Piazza del Viminale n. 1, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello
Stato di Bologna;
RESISTENTE
Avente ad oggetto: vittime del dovere - benefici assistenziali
CONCLUSIONI
Il procuratore di parte ricorrente conclude come da note finali del 18.09.2025: “•
Accogliere la domanda e per effetto riconoscere in capo al ricorrente lo status di Vittima del
Dovere con una invalidità del 14% ;
• Dichiarare il diritto ai benefici assistenziali correlati allo status con esclusione di quelli patrimoniali:
pagina 1 di 10 • per intervenuta prescrizione della Speciale elargizione (prestazione una tantum) e degli assegni vitalizi, non dovuti essendo l'I.C. ,inferiore alla soglia di accesso ai benefici patrimoniali periodici previsti ex lege per una invalidità complessiva di almeno il 25%
• e pertanto, riconoscere:
1. Esenzione dal pagamento del ticket per ogni prestazione sanitaria ( art.4, comma 1 lettera a) punto 2 del d.P.R. n.243 del 2006 attuativo dell'articolo 1 comma 565 della legge n.266 del
2005);
2. Assegnazione di borse di studio (art.4 comma 1 lettera b) punto3) del d.P.R. n.243 del 2006 attuativo dell'articolo 1 comma 565 della legge n.266 del 2005 articolo 4 della legge n.407 del
1998 attuato con d.P.R. n. 318 del 2001 poi modificato con d.P.R. 5 maggio 2009 n.58);
3. Collocamento obbligatorio (art.4 ,comma 1 lettera b)punto 2) del d.P.R. n.243 del 2006 attuativo dell'articolo 1 comma 565 della legge n.266 del 2005 articolo 4 della legge n.407 del
1998,legge n.68 del 1999);
4. Assistenza psicologica a carico dello Stato (art.4 comma 1 lettera c punto 2 del d.P.R. n.243 del 2006 attuativo dell'articolo 1 comma 565 della legge n.266 del 2005 );
5. Benefici Fiscali. Esenzione dall'imposta sui redditi relativa ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere(art.1 comma 211 legge 11.12.2016 n.232).
• Vinte le spese con distrazione a favore del procuratore antistatario.”
Il procuratore di parte resistente conclude come da memoria difensiva del 22.02.2024:
“Respingersi il proposto ricorso e le connesse domande per intervenuta prescrizione dei diritti azionati in giudizio nonché in quanto nel merito infondate le medesime domande.
Con vittoria o quantomeno compensazione delle spese del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 30.10.2023, ha convenuto Parte_1 in giudizio il per sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
1) accertarsi lo status di Vittima del Dovere ai sensi della normativa vigente (Legge n.
466/1980, L. n. 266/2005, D.P.R. n. 243/2006);
2) dichiararsi che le infermità riportate nel corso dell'intervento del 22.12.2005 sono in rapporto causale diretto con l'attività comandata di contrasto della criminalità;
3) accertarsi che l'invalidità complessiva, riportata per le lesioni subite, corrisponde al grado di invalidità del 26%;
pagina 2 di 10 4) condannarsi il resistente al riconoscimento e all'erogazione di tutti i benefici CP_1 assistenziali previsti dalla normativa vigente a favore delle Vittime del Dovere, e per quelli economici, nei limiti della intervenuta prescrizione estintiva decennale.
A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) di aver riportato lesioni in data
22.12.2005 durante un intervento di servizio diretto alla prevenzione e repressione di reati, nel corso del quale si rendeva responsabile dei reati di Persona_1 resistenza a pubblico ufficiale e lesioni;
2) di aver riportato, in conseguenza dell'aggressione di , un “trauma contusivo-distorsivo V° dito mano Persona_1 destra, trauma distorsivo rachide cervicale, contusione ginocchio destro”; 3) la mancata definizione, da parte dell'Amministrazione, del procedimento amministrativo instaurato con domanda del 03.11.2020, volto all'accertamento dello status di vittima del dovere.
Nell'agire così in sede giurisdizionale per il riconoscimento di tale status, per l'accertamento dell'esistenza di un nesso di causa tra la patologia denunciata e i fatti occorsi in data 22.12.2005 e per l'accertamento di una situazione di invalidità permanente, ha avanzato domanda di condanna del alla corresponsione di tutti CP_1
i benefici di legge correlati a tale status, nei limiti della prescrizione decennale.
2. Con tempestiva memoria si è costituito in giudizio il che, Controparte_1 eccepito l'intervenuto decorso del termine prescrizionale estintivo decennale, contestata la sussistenza dei presupposti di legge - rientrando “l'attività svolta nelle ordinarie funzioni d'istituto di un operatore delle forze dell'ordine” - e la quantificazione della percentuale di invalidità permanente, ha insistito per il rigetto di tutte le domande formulate in ricorso.
3. Previo scambio di note difensive finali, all'esito dell'udienza del 30.10.2025
(celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.L. ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
4. Sul merito
4.1. Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio delle domande attoree volte al riconoscimento dello status di vittima del dovere in ragione dei fatti occorsi in data 22.12.2005 e al conseguente incameramento delle indennità di legge correlate a tale fatto e alla percentuale di invalidità permanente scaturente dall'evento dannoso.
4.2. Parte ricorrente agisce in primo luogo per il riconoscimento di tale status, denegato in sede amministrativa, in correlazione ai fatti occorsi il 22.12.2005. pagina 3 di 10 L'articolo 3 della Legge 13 agosto 1980 n. 466 stabilisce che: “Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo delle guardie di
Pubblica Sicurezza, del Corpo degli Agenti di Custodia, al personale del Corpo Forestale dello
Stato, ai funzionari di Pubblica Sicurezza, al personale del Corpo di Polizia Femminile, al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai Vigili del Fuoco, agli appartenenti alle Forze Armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque la cessazione del rapporto d'impiego è concessa un elargizione nella misura di lire 100 milioni attualmente per effetto dell'art. 2 D.L. 28 novembre 2003 n.337 pari ad euro 200.000”.
L'art. 1, comma 563 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 prescrive invece che: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980
n.466 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatasi: A) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente , caratteristiche di ostilità”. Il comma 564 amplia ulteriormente l'area dei soggetti beneficiari:
“Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”. Il successivo comma affida ad un apposito regolamento il compito di disciplinare “i termini
e le modalità per la corresponsione delle provvidenze” ai soggetti prima indicati o ai famigliari superstiti. Il regolamento è stato emanato con D.P.R. n. 243/06 che non si è limitato a disciplinare termini e modalità, ma ha compiuto una serie di precisazioni in ordine alla definizione di “benefici e provvidenze” e di “missioni”. Tale regolamento stabilisce che ai fini del presente regolamento si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre
1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al pagina 4 di 10 dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Il legislatore ha ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, ossia la L. n. 266 del
2005, art. 1, commi 563 e 564, individuando nel comma 563 talune attività che possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
ai sensi del comma 564, i benefici previsti per le vittime del dovere spettano anche ai "soggetti equiparati", ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività (enumerate nelle lettere da a) a f) e sopra richiamate) che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali. Il modello di selezione delle attività che è possibile equiparare, ai sensi del comma 564, non opera attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate, ma volutamente risulta formulata una fattispecie aperta, che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura.
E' stata adottata una nozione lata del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari. Qualunque tipo di attività e compito istituzionale può portare, in caso di infermità, ai benefici in questione.
In esegesi di dette disposizioni di legge, la Suprema Corte ha chiarito come il riconoscimento dello status di vittima del dovere sia subordinato all'esclusivo ricorrere di una delle ipotesi tipizzate dal comma 563: «senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari» (così Cass. SS. UU. n. 10791/2017; v. anche Cass., n. 26012/2018). In linea di coerenza con tale soluzione ermeneutica si è posta anche la giurisprudenza di merito:
«Dal quadro normativo, così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, ossia la legge n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, individuando nel comma 563 talune attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
ai sensi del comma 564, i
pagina 5 di 10 benefici previsti per le vittime del dovere spettano anche ai «soggetti equiparati», ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività (enumerate nelle lettere da a)
a f) e sopra richiamate) che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali» (così Trib.
Verona, Sent. n. 17/2019, C. App. Milano, Sent. n. 1808/2018).
4.3. Ciò posto e spostando le considerazioni al caso di specie, deve evidenziarsi come non siano state specificatamente contestate da parte resistente le circostanze esposte in ricorso circa la dinamica dell'evento verificatosi in data 22.12.2005 a danno del ricorrente, in occasione di un'attività di controllo diretta alla prevenzione e repressione di reati (cfr. pag. 2,3 ricorso). In tale data, in località Solignano di Castelvetro
(MO), il ricorrente, unitamente all'unità operativa automontata, dopo aver inseguito e fermato una macchina il cui conducente procedeva con una condotta di guida pericolosa, veniva da quest'ultimo aggredito con calci e pugni riportando, nell'occasione, un “Trauma contusivo-distorsivo V° dito mano destra, trauma distorsivo cervicale, contusione ginocchio destro”. Circostanze che trovano riscontro nella relazione di servizio del 22.12.2005, negli atti del procedimento penale e nella documentazione medica versata in atti. 1
Dette lesioni, con il verbale mod. B n. 011326 del 28.03.2007 della Commissione medica ospedaliera del Dipartimento militare di medicina legale di Firenze, sono state ascritte alla tabella B, e riconosciute dipendenti da causa di servizio con relativa concessione dell'equo indennizzo. Il rapporto di causalità tra l'evento illecito del
22.12.2005 e le lesioni fisiche è attestato anche dalla C.T.U. espletata in corso di causa
(cfr. pag. 14).
Emerge con tutta evidenza come le lesioni patite dal ricorrente siano in stretta correlazione con una attività di servizio di “contrasto ad ogni tipo di criminalità”, come previsto dal comma 563, lett. a), L. n. 266/2005, dal momento che al conducente del veicolo sono stati contestati i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e giuda in stato di ebrezza, previsti e puniti dagli artt. 337, 582 c.p. e art. 186 C.d.S. (cfr. richiesta di rinvio a giudizio). L'Assistente Capo ha subito l'aggressione nel corso Pt_1 delle operazioni di repressione di reati cd. stradali, risultando quindi smentita la tesi del convenuto secondo cui le lesioni sarebbero conseguenza di un “semplice ed ordinario servizio di vigilanza strada” a cui era addetto il ricorrente nell'ambito dei servizi istituzionali propri della funzione esercitata. Come chiarito dalla citata pronuncia delle 1 Cfr. doc.ti 4,5,6 fascicolo ricorrente;
doc. C fascicolo resistente. pagina 6 di 10 Sezioni Unite n. 10791/2017, il comma 563, a differenza dal comma successivo, non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato in uno dei casi tipici individuati dalla norma. In sostanza il legislatore è intervenuto individuando nel comma 563 talune attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato la insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere (Cass. n.11012/2022).
Nel caso di specie, risulta per tabulas che l'evento dannoso si è verificato nello svolgimento di un servizio comandato di contrasto alla criminalità, di talché non vi è dubbio che la fattispecie rientri in una delle attività tipiche comprese nell'elenco di cui al comma 563 cit. E' poi evidente il nesso di causalità diretta ed immeditata con il servizio svolto, poiché il ricorrente è stato minacciato e colpito con calci e pugni da
[...]
; nesso comprovato anche dal riconoscimento della causa di servizio. Per_1
4.4. Quanto invece alla tardività della domanda per intervenuta prescrizione dei relativi diritti, sulla quale il ha fondato il provvedimento di rigetto qui CP_1 impugnato (cfr. nota del 05.10.2021-prot. n. 2962 2), si osserva che, con ampia motivazione da cui questo giudice non ha motivo alcuno di discostarsi, anche perché corroborata da ulteriori successive decisioni, la Suprema Corte ha ritenuto di affermare che mentre le provvidenze attribuite dalla legge alle vittime del dovere (e ai soggetti ad esse per legge equiparati) sono soggette a prescrizione decennale, altrettanto non può dirsi per l'accertamento dello status di vittima del dovere (o equiparato). Ed invero la
Corte di Cassazione, con orientamento da ritenersi consolidato a partire da Cass.
17440/2022, ha affermato il principio di diritto secondo cui «La condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge» (Cass. n. 17440/2022; nello stesso senso Cass. n. 3868/2023).
Il diritto vantato dal ricorrente, a veder accertato il proprio status di vittima del dovere, non può pertanto ritenersi prescritto.
4.5. Parte ricorrente agisce, poi, per l'accertamento del grado di invalidità permanente correlato al sinistro occorso nel dicembre 2005 e per la conseguente condanna di parte resistente alla corresponsione di tutti i benefici di legge correlati allo 2 Cfr. doc. A fascicolo resistente. pagina 7 di 10 status acquisito e al grado di invalidità riscontrato. Con riferimento proprio a tale ultimo profilo, all'esito di accurati accertamenti medico-legali, con condivisibile iter motivazionale (non specificatamente contestato dai CTP), tenuto conto della correttezza del criterio di valutazione e calcolo impiegato dal CTU (id est: i parametri di cui al DPR
181/2009, v. anche Cass. SS.UU. 6214/2022), la perizia esperita in atti ha permesso di apprezzare come parte ricorrente, in diretta correlazione con i fatti in esame, abbia riportato una percentuale di invalidità permanente in misura pari al 14% (cfr. pag. 13-17
C.T.U. del 22.07.2025). L'ausiliario del giudice ha adottato un metodo di indagine serio e razionale, provvedendo ad accertamenti dettagliati e approfonditi. Trattasi di indagine tecnica che questo giudice reputa di dover condividere e fare propria, in quanto le motivazioni sono esaustive, logiche e aderenti alla documentazione sanitaria.
In virtù di tali considerazioni e dei condivisibili accertamenti compiuti in sede peritale, al ricorrente vanno riconosciuti i benefici di cui all'art. 1, comma 562 della legge n. 266/05
e al D.P.R. n. 243/06, in proporzione al grado di invalidità come sopra determinato, nei limiti della prescrizione decennale. Con la precisazione che va rigettata la domanda volta al riconoscimento dei benefici assistenziali di natura patrimoniale, in quanto il diritto alla speciale elargizione è prescritta e perché non è stata raggiunta la soglia di accesso ai benefici patrimoniali periodici previsti ex lege per una invalidità complessiva di almeno il
25% (assegni vitalizi). Domanda, peraltro, espressamente rinunciata nelle note autorizzate del 18.09.2025.
Spettato, invece, al ricorrente i seguenti benefici:
1. Esenzione dal pagamento del ticket per ogni prestazione sanitaria (art. 4, comma 1 lettera a), punto 2 del d.P.R. n. 243 del 2006 attuativo dell'articolo 1 comma 565 della legge n.266 del 2005);
2. Assegnazione borse di studio (art.4 comma 1 lettera b) punto3) del d.P.R. n.243 del
2006 attuativo dell'articolo 1 comma 565 della legge n.266 del 2005 articolo 4 della legge n.407 del 1998 attuato con d.P.R. n. 318 del 2001 poi modificato con d.P.R. 5 maggio 2009 n.58);
3. Collocamento obbligatorio (art.4, comma 1 lettera b), punto 2) del d.P.R. n.243 del
2006 attuativo dell'articolo 1 comma 565 della legge n.266 del 2005 articolo 4 della legge n.407 del 1998, legge n.68 del 1999);
4. Assistenza psicologica a carico dello Stato (art. 4 comma 1 lettera c punto 2 del d.P.R.
n.243 del 2006 attuativo dell'articolo 1 comma 565 della legge n.266 del 2005); pagina 8 di 10 5. Benefici Fiscali: Esenzione dall'imposta sui redditi relativa ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere (art.1 comma 211 legge 11.12.2016
n.232).
5. Sulle spese di lite
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che è corretta l'individuazione di una situazione di reciproca soccombenza delle parti qualora siano rigettate alcune domande o nei casi in cui l'unica domanda di parte attrice risulti accolta solo parzialmente nel quantum: “la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91
c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento” (Cass. n. 3438/2016, Cass. n. 22381/2009, Cass. 901/2012, Cass. n.
21684/2013, Cass. n. 22871/2015).
L'accoglimento parziale del ricorso - con riconoscimento di una percentuale di invalidità ampiamente inferiore a quella prospettata in ricorso (14%) - e la fondatezza dell'eccezione di prescrizione del convenuto giustificano la compensazione parziale delle spese di lite, nella misura del 40%. La restante quota del 60% deve essere posta a carico del resistente in forza del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., CP_1 da liquidarsi secondo i parametri del D.M. n. 147/2022.
Le spese della CTU medico-legale vanno poste a carico del in quanto CP_1 soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) ACCERTA E DICHIARA che ha diritto al riconoscimento dello status Parte_1 di vittima del dovere, con un grado di invalidità del 14 %, in relazione alle lesioni riportate nell'attività comandata di contrasto alla criminalità del 22.12.2005, e a tutti i benefici assistenziali di legge previsti per la categoria delle vittime del dovere, quali pagina 9 di 10 benefici fiscali sul trattamento pensionistico, ex art 1 comma 211 L. 232/2016; esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per qualsiasi prestazione;
assistenza psicologica;
collocamento obbligatorio;
borse di studio, nei limiti dell'intervenuta prescrizione estintiva decennale interrotta con la domanda inoltrata in data 03.11.2020;
2) ACCERTA E DICHIARA prescritto il diritto alla speciale elargizione e non dovuti gli assegni vitalizi non sussistendo il parametro sanitario del 25%, presupposto necessario per la loro erogazione;
3) CONDANNA il al rimborso in favore del ricorrente del 60% delle Controparte_1 spese di lite, che liquida nella complessiva somma di €. 2.543,00 - già ridotta del 40% - di cui €. 43,00 per anticipazioni e €. 2.500,00 per competenze legali, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, IVA (se dovuta) e CPA come per legge;
dispone la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario;
4) PONE le spese della C.T.U. medico-legale definitivamente a carico del convenuto.
Modena, 01 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte
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