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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/07/2025, n. 3730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3730 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 1805/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice Est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento promosso da
, Parte_1 con l'avv. LEVANTINO ANDREA ricorrente contro
CP_1 contumace resistente e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: Modifica delle condizioni di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto ricorso nei confronti di , chiedendo la Parte_1 CP_1 modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio del 28 aprile 2022 n. 886/2022, pubblicata il 09/05/2022 nell'ambito del procedimento R.G. n. 4124/2021, così concludendo in via principale: “
1. Affidare in via esclusiva i minori e Persona_1 Per_2 alla madre, che compirà da sola anche tutte le scelte di maggiore rilevanza per la loro salute –
[...] anche psicologica – ed istruzione;
un tanto, per scongiurare il rischio – non remoto – che l'elevata conflittualità tra i genitori assuma toni drammatici ogniqualvolta si tratti di prendere una decisione per le minori e disporre che il padre non possa, se non previa conclusione di un percorso di pieno recupero tenere i minori per la notte, limitandosi a un pomeriggio a settimana da concordarsi con la madre, demandando alla volontà del medesimo l'inizio di tale percorso;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA CP_1
2. Qualora la S.V. Ill.ma non ritenesse di disporre l'affido esclusivo dei minori, confermando l'affido congiunto, Voglia tuttavia disporre un affido rafforzato in favore della sig.ra al fine di permettere Parte_1 alla stessa la sottoscrizione, senza la controfirma del sig. di tutta la documentazione necessaria CP_1 all'iscrizione scolastica dei minori, al rinnovo dei documenti di identità dei medesimi e alla sottoscrizione delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle visite mediche, anche specialistiche e dei trattamenti medici non ospedalieri (ortodontici, dermatologi, oculistici, otorinolaringoiatrici o di psicoterapia) nonchè a tutte le attività di tipo extrascolastico. Per tutte le altre questioni di carattere ordinario e straordinario rimane ferma la condivisione tra i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori. In detta ipotesi, regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli come da regime di fatto in essere, stabilendo a parziale modifica di quanto stabilito in sentenza di divorzio, che il sig. potrà tenere i minori solo dal sabato verso le ore 12.00 fino alla domenica alle CP_1 ore 18.00 a weekend alterni e sempre presso l'abitazione della nonna paterna e/o comunque alla presente di un componente adulto della famiglia paterna, senza ulteriori periodi durante le vacanze estive o invernali.
3. Per il resto confermare le condizioni di affido stabilite nella sentenza di divorzio ove compatibili con le presenti domande.
4. Con vittoria di spese diritti ed onorari come per legge in caso di opposizione”.
La ricorrente ha allegato in punto di fatto in particolare che:
- Da alcuni mesi i figli segnalano un nuovo importante decadimento delle condizioni psicofisiche (assenza, sonnolenza), dei comportamenti (ad esempio presenza di vino
“in cartone” nell'armadio della sua stanza, dove dormono i ragazzi quando lo vanno a trovare) e delle frequentazioni paterne (extracomunitari che stazionano al parco);
- in generale il sig. non ha mai passato delle vacanze con i figli, né il giorno CP_1 infrasettimanale concessogli da sentenza del Tribunale e non è quasi mai andato a vederli agli allenamenti o alle partite, non si cura di far loro un regalo per il compleanno o per Natale e talvolta si dimentica anche di fargli gli auguri;
pur passando solo due giorni al mese con i figli (dal sabato primo pomeriggio alla domenica verso le
18.00), le uniche domande che rivolge loro riguardano le frequentazioni della madre, mentre per il resto, passa spesso le domeniche in divano a dormire fino al primo pomeriggio della domenica quando li porta al parco;
- con il tempo i figli hanno notato che l'interesse del padre per le passeggiate al parco celava altro: il 10 novembre, lasciati i bambini da soli, si allontanava per consegnare del denaro ad un extracomunitario in cambio di un oggetto piccolo, di seguito spariva dalla vista dei minori e li ricontattava un'ora dopo al cellulare di dicendogli Per_1 di tornare a casa;
- mai il resistente cercava i ragazzi, né chiedeva di poterli vedere, trascorrendo con loro dal 10 novembre u.s. solo il pranzo di Natale presso l'abitazione della sorella, dove la ricorrente, terminato il proprio turno di lavoro, è andata a riprenderli.
, seppure ritualmente convenuto in giudizio, non è comparso ed è rimasto CP_1 contumace.
All'udienza del 29 maggio 2025 si è svolto l'ascolto del minore , che ha Persona_1 confermato il quadro sopra rappresentato di assoluto disinteresse del padre nei confronti dei figli.
Il minore ha, infatti, riferito con riferimento al rapporto con il padre che: “Con il AP,
l'ultima volta che l'ho visto è stato due weekend fa, a casa della nonna con mio TE: lì parlo con mia nonna, mio AP non mi viene a parlare, guardo la tv, poi mi ascolto la musica in cucina. Durante questo tempo mio AP dorme in divano o va in cantina. Una volta, tre mesi sono andato a vedere cosa stesse facendo di nascosto e appena mi ha visto ha nascosto qualcosa che aveva in mano. Una volta al parco, stavamo giocando a palla, mio AP ha detto che sarebbe tornato a casa per prendere un altro pallone che si era bucato. Ad una certa si è avvicinato un signore un po' strano che poi è andato a casa di AP, io li ho visto dopo che sono tornato a casa. AP allora ha nascosto un barattolo e ha chiesto come mai fossimo tornati a casa così presto. Di solito vedo che in cantina sistema attrezzi, ma recentemente ha queste cose strane in mano. Quando mangiamo assieme non mi chiede mai della scuola, al di fuori della casa della nonna non lo vediamo mai, così è sempre stato. Non c'è dialogo con AP, mi piacerebbe che ci fosse un po' più dialogo con lui, ma non lo vado cercare, è tanti anni che va avanti così e mi sono abituato. Nemmeno mio TE nell'ultimo periodo non vuole più andare da AP a differenza del passato. Con mia nonna e mia zia che ogni tanto viene insieme a mio cugino mi trovo bene. La nonna con AP non ci parla più di tanto. AP sta molto spesso isolato. Secondo me è difficile che migliori la situazione con mio AP”.
Ciò posto, le domande proposte dalla ricorrente possono essere accolte.
Innanzitutto, va disposto l'affidamento “super esclusivo” dei figli minori alla madre, dato il disinteresse dimostrato dal padre per la prole, confermato anche dall'ascolto del minore e palesato anche dalla condotta “processuale” tenuta dal sig. . Per_1 CP_1
Com'è noto, l'affidamento “condiviso” – comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore – si pone ad oggi come regola;
rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo;
alla regola dell'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore"; l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi comunque precluso, di per sé, dalla mera conflittualità esistente fra i genitori, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale;
occorre, viceversa, che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, per cui l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso deve essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento nel caso di specie sono emersi elementi tali da indurre a formulare, da un lato, un giudizio positivo circa la capacità genitoriale della madre, dall'altro una prognosi negativa in ordine all'idoneità del padre di farsi carico della crescita dei figli – dato che ha dimostrato un chiaro disinteresse nei loro confronti, palesando anche condotte disfunzionali – rendendo ipotizzabile un regime diverso e più favorevole a quest'ultimo solo allorquando questi dimostri di essere in grado di esercitare in maniera responsabile e fattiva il proprio ruolo genitoriale.
Quanto alla frequentazione tra padre e figli, può essere accolta la domanda di parte ricorrente che il padre potrà tenere i minori solo dal sabato verso le ore 12.00 fino alla domenica alle ore 18.00 a weekend alterni e sempre presso l'abitazione della nonna paterna e/o comunque alla presente di un componente adulto della famiglia paterna, senza ulteriori periodi durante le vacanze estive o invernali, dato che tale modalità può consentire di mantenere un pur minima relazione padre – figli, evitando che gli stessi siano esposti a rischi derivanti dalle eventuali condotte disfunzionali del padre.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo considerando il valore indeterminabile della causa e la limitata attività svolta.
P.Q.M.
A modifica della sentenza di divorzio del 28 aprile 2022, n. 886/2022, pubblicata il
9/5/2022 nell'ambito del procedimento R.G. n. 4124/2021 di questo Tribunale,
- Dispone l'affidamento esclusivo dei minori e alla Persona_1 Persona_2 madre, attribuendo alla madre l'esclusivo esercizio della responsabilità genitoriale, anche con riferimento alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei figli.
- Dispone che il padre potrà tenere i minori dal sabato verso le ore 12.00 fino alla domenica alle ore 18.00 a weekend alterni e sempre presso l'abitazione della nonna paterna e/o comunque alla presente di un componente adulto della famiglia paterna, senza ulteriori periodi durante le vacanze estive o invernali.
- Fermo il resto. - Condanna a rimborsare a le spese di lite che si CP_1 Parte_1 liquidano in €2.906,00 per compensi (€851,00 fase di studio, €602,00 fase introduttiva, ed
€1.453,00 fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 9/07/2025
Il Giudice estensore dott. Alessandro Cabianca
Il Presidente dott.ssa Lisa Micochero