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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 2893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2893 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21311/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n. 21311/2022 promossa da:
C.F. , rappresentata e difesa ai fini del presente atto, in Controparte_1 C.F._1 forza di giusta procura, dall'avv. Ernesta Sciarrotta del Foro di Milano, C.F. , C.F._2 con studio sito in Milano, alla Via Gaeta, n. 3,(PEC): Email_1
Parte opponente contro
, C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. , in persona CP_2 P.IVA_1 del Presidente del C.d.A., avv. Giovanni Luschi, in qualità di mandataria di , Controparte_3
C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n. con sede legale in P.IVA_2 Pestalozza n. 12/14 Milano, rappresentata e difesa dall'Avv. Teodora Teofilatto (c.f.
– pec: ) per procura in calce ed C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazzale Luigi Sturzo, pec:
); Email_2
Parte opposta
CONCLUSIONI
Parte opponente Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via assolutamente preliminare e pregiudiziale dichiarare l'ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. per nullità della notifica per tutti i motivi di cui alla suesposta narrativa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1619/2015 per inefficacia dello stesso;
sempre in via preliminare: sospendere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 1619/2015 per tutte le ragioni addotte nel presente atto.
Nel merito: accertare e dichiarare la radicale nullità e non autenticità del contratto sotteso alla presunta pretesa creditoria e, conseguentemente, dichiarare l'insussistenza del credito azionato in via monitoria per tutti i motivi di cui alla suesposta narrativa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 1 di 8 Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'On Giudicante dovesse ritenere valido il contratto di finanziamento, accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa agli interessi di mora per tutte le suesposte ragioni e, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso: con vittoria delle spese tutte di lite, diritti e onorari di difesa e spese successive occorrende. In via istruttoria: con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e documentare, di richiedere l'ordine di esibizione, di domandare l'ingresso di CTU, nonchè di richiedere prova per testi sulle circostanze di cui alla suesposta narrativa nei prefiggendi termini di legge dei quali si chiede, sin da ora, la concessione.
Parte opposta Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle suesposte motivazioni, da intendersi qui per integralmente trascritte, così decidere:
- in via preliminare, dichiarare inammissibile la spiegata opposizione ex art. 650 c.p.c. per tutti i motivi esposti;
- nel merito, rigettare integralmente la domanda dell'opponente, infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1619/2015 del 15/1/2015 (RG 56012/214) emesso dal Tribunale di Milano e per l'effetto condannare la IG.ra al pagamento della Controparte_1 somma ingiunta pari ad € 25.352,90, oltre spese ed interessi così come liquidati dal giudice; in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., da distrarsi in favore del presente procuratore che si dichiara antistatario.
Con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, produrre e articolare anche in via istruttoria.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione ex art.650 cpc Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1619/2015 del 15.01.2015 con cui le veniva ingiunto di pagare la somma di € 25.352,90, oltre interessi, nonché spese in favore della società _1
.
[...]
Preliminarmente l' opponente allegava che il decreto non le era mai stato ritualmente notificato;
che solo in data 22.04.2022, riceveva per la prima volta, copia del ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo provvedimento, nonchè copia del presunto contratto in riferimento al quale l'asserita pretesa creditoria trarrebbe il proprio fondamento;
che non aveva mai sottoscritto alcun contratto di finanziamento con la società né con alcuna altra società; che non aveva mai _1 incassato alcuna somma asseritamente erogata in suo favore. Sull'ammissibilità della spiegata opposizione tardiva deduceva che la copia dell'atto era stata consegnata a mani della , madre non convivente dell'odierna opponente, la cui presenza presso Pt_2 l'abitazione della stessa era da ritenersi del tutto eccezionale ed occasionale;
che la , a mani Pt_2 della quale il decreto ingiuntivo sarebbe stato consegnato, non aveva mai convissuto, neanche per un breve lasso di tempo, con l'opponente, pertanto la notifica era da ritenersi nulla e, in considerazione di ciò, doveva ritenersi ammissibile la spiegata opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c..
Altresì deduceva che attesa l'irritualità della notifica, non poteva ritenersi perfezionato il procedimento notificatorio e, dunque, preliminarmente chiedevano l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n.1619/2015. L'opponente allegava che non aveva mai sottoscritto, né inteso sottoscrivere alcun contratto di finanziamento, né con la società né tantomeno con alcun'altra società; che dalla _1 pagina 2 di 8 disamina del citato documento, prodotto nel procedimento monitorio dalla società _1 emergeva ictu oculi l'incontrovertibile falsità dello stesso;
che disconosceva espressamente ex art. 214 c.p.c., tutte (nessuna esclusa) le sottoscrizioni asseritamente apposte sul predetto documento in quanto in alcun modo alla stessa riferibili;
che non aveva mai incassato alcun importo asseritamente finanziato ed erogato;
che non aveva mai intrattenuto alcun rapporto di conto corrente con l'Istituto di credito,
Banca Regionale Europea, indicato nel presunto contratto, ove non risultano specificate neanche le coordinate IBAN, malgrado la modalità di pagamento asseritamente prescelta, concretizzantesi nell'addebito permanete in conto (R.I.D.); che a tal proposito disconosceva espressamente il doc. 2 di cui al fascicolo monitorio, in quanto il presunto ordine di bonifico asseritamente impartito dalla era stato disposto presso un conto corrente non intestato all'odierna opponente, _1 pertanto ne disconosceva formalmente la conformità all'originale ai sensi e per gli effetti di cui gli art. 2712 c.c. e 2719 c.c.; che in ogni caso tale documento nulla provava circa l'avvenuto effettivo incameramento delle somme asseritamente erogate che, a contrariis, non sono state dalla stessa mai incassate;
che per quanto esposto e documentato non vi era dubbio che il contratto di finanziamento dal quale la pretesa creditoria azionata trarrebbe il proprio fondamento era da ritenersi incontrovertibilmente nullo e/o giuridicamente inesistente ai sensi del combinato disposto di cui agli arti. 1418 c.c. e 1325 c.c., in quanto recante sottoscrizioni false e pertanto concluso in assenza del consenso delle parti. L'opponente deduceva altresì che la clausola di cui all'art. 15 del fantomatico contratto, relativa agli interessi moratori, e quella di cui all'art. 16, afferente alla penale, erano da ritenersi vessatorie e pertanto nulle, essendo l'odierna opponente una consumatrice;
che gli interessi asseritamente pattuiti all'interno del contratto de quo, nonchè il quantum pattuito a titolo di penale massima erano assolutamente spropositati e manifestamente eccessivi e pertanto le relativa clausole non potevano che ritenersi nulle; che se le predette clausole non dovessero ritenersi ricomprese tra quelle enucleate dal menzionato art. 33, comma 2, lettera f, in ogni caso non potevano che ritenersi vessatorie e dunque necessitanti della specifica approvazione per iscritto per la loro validità, in ossequio agli artt. 1341, comma 2 c.c. e 1342 c.c., condizione non sussistente nel caso di specie;
che in ogni modo la pretesa creditoria andava comunque ridimensionata e ridotta in misura corrispondente al quantum richiesto e ingiunto a titolo di interessi di mora e/o di penale in quanto non dovuto per tutte le ragioni esposte. L'opponente concludeva in via preliminare e pregiudiziale che venisse dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. per nullità della notifica e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1619/2015 per inefficacia dello stesso;
sempre in via preliminare: sospendere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 1619/2015; nel merito: accertare e dichiarare la radicale nullità e non autenticità del contratto e, conseguentemente, dichiarare l'insussistenza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito, in via subordinata: qualora dovesse ritenere valido il contratto di finanziamento, accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa agli interessi di mora e, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto. Si costituiva contestando tutto quanto dedotto ed eccepito dalla controparte in quanto CP_2 infondato in fatto ed in diritto. L'opposta preliminarmente eccepiva la tardività dell'opposizione, spiegata oltre il termine decadenziale previsto dell'art. 641 c.p.c. ; che la notifica si era regolarmente perfezionata in data 25.02.2015, mediante consegna dell'atto dall'Ufficiale Giudiziario a mani della madre dell'opponente; che l'art. 139, 2° comma c.p.c. facoltizza l'ufficiale giudiziario a consegnare l'atto in mani di un familiare pervenuto in uno dei luoghi individuati dal primo comma dell'art. 139 c.p.c. (casa di abitazione o dove il destinatario ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio); che l'opposizione era quindi da pagina 3 di 8 dichiarare improcedibile ed inammissibile per tardività della notifica e per l'effetto era da confermare il decreto ingiuntivo opposto, restando assorbita ogni altra valutazione relativa al merito della causa. In relazione all'efficacia eccepiva che poiché l'iter notificatorio si era perfezionato (in data 25/2/15) entro i 60 giorni dall'emissione del decreto (8/1/2015) era improprio ed errato discorrere di inefficacia. Sul disconoscimento allegava che il contratto di finanziamento conteneva copia della carta d'identità della sig.ra e della tessera del suo codice fiscale;
che in fase di autorizzazione del finanziamento, CP_1 inoltre, al contratto era stata allegata anche copia della busta paga a dimostrazione dei compensi percepiti, e del grado di solvibilità, copia dell'estratto conto relativo al c/c acceso presso Banca Regionale Europea intestato all'opponente e copia delle attestazioni di pagamento delle utenze dell'immobile in cui risultava residente;
che nessun dubbio poteva sussistere in merito all'esistenza del credito e all'obbligazione contrattuale di pagamento a carico dell'opponente, avendo _1 regolarmente provveduto all'erogazione della somma;
che le coordinate contenute nell'estratto conto della suddetta Banca erano infatti, identiche a quelle contenute nel contratto (c/c 827, ABI 6906, CAB 1621) e coincidevano con quelle indicate nella prova di erogazione del finanziamento
( CodiceFiscale_4 L'opposta in via subordinata, e al solo fine di non incorrere in alcuna decadenza processuale formulava istanza di verificazione giudiziale ex art 216 c.p.c., chiedendo di verificare la provenienza e l'autenticità della scrittura disconosciuta da parte opponente, intendendo valersene a fondamento della sua domanda.
In relazione al richiamo al codice del consumo eccepiva che non poteva escludersi la normativa prevista in materia di clausole vessatorie dall'art. 1341 c.c., nonché dal successivo art. 1342 c.c. relativo ai contratti conclusi mediante formulari o modulari che le due discipline, pertanto, non si sovrappongono ma si integrano l'un l'altra; che il codice civile prescrive che le condizioni generali di contratto sono efficaci nei confronti dell'aderente che le conosceva o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza e dunque impone al consumatore un onere di conoscenza o conoscibilità delle condizioni generali di contratto e che oltre a questa presunzione di conoscenza il codice civile prevede poi, all'art. 1341 2° co., un elenco tassativo di clausole che a priori giudica vessatorie per l'aderente, e che pertanto necessitano per poter avere efficacia, di una specifica approvazione per iscritto da parte dell'aderente e che dall'esame del contratto di finanziamento si evidenziava l'avvenuta sottoscrizione delle clausole contrattuali anche ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., con specifica approvazione dunque del debitore mediante apposita “clausola salva clausole”, posta a latere della prima pagina del contratto;
che la presenza di una clausola salva clausole, com'è quella apposta a margine del corpo centrale e graficamente evidenziato della prima pagina del contratto, era idonea a superare la presunzione di squilibrio normativo di cui alle norme in commento. In ultimo l'opposto per completezza chiariva che la era legittimata sostanziale e CP_2 processuale rinnovando il deposito di quanto già in parte allegato in fase monitoria.; che in data
6/7/2007 aveva ceduto il credito derivante dal contratto n.987188 alla Cassa di _1
Risparmio della Repubblica di San IN;
che successivamente, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, la Cassa di Risparmio della Repubblica di San IN S.p.A. e Controparte_3 avevano ceduto pro soluto a un portafoglio di crediti denominato CART 4, tra Controparte_4 cui rientrano numerosi crediti originati da e che la cessione ha avuto Controparte_5 ad oggetto numerosi contratti di finanziamento, analiticamente indicati in una lista di n. 2926 pagine, contenuti in un “cd non riscrivibile”, depositato fiduciariamente presso il Notaio e Persona_1 nel suddetto elenco, che comprende diverse migliaia di posizioni, era espressamente indicato il contratto n.987188; che i vari passaggi di delega che vanno a sostituire l'originaria titolare del credito,
con la cessionaria (la di un intero pacchetto (il c.d. Controparte_5 Controparte_4
“Cart 4”) cartolarizzato ed affidato in gestione e controllo dal Controparte_6 Controparte_3 pagina 4 di 8 (in qualità di Portfolio Manager addetto al controllo della gestione e degli incassi) e di lì al
[...]
(incaricato per il suo recupero stragiudiziale e giudiziale) sono tutti messi in chiaro e CP_7 certificati dal Notaio di volta in volta rogante le singole procure. L'opposta concludeva in via preliminare, dichiarare inammissibile la spiegata opposizione ex art. 650 c.p.c. per tutti i motivi esposti;
nel merito, rigettare integralmente la domanda dell'opponente, infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1619/2015 del 15/1/2015 (RG 56012/214) emesso dal Tribunale di Milano e per l'effetto condannare CP_1 al pagamento della somma ingiunta pari ad € 25.352,90, oltre spese ed interessi così come
[...] liquidati dal giudice.
Il giudice sospendeva la provvisoria esecuzione ed assegnava i termini di cui all'articolo 183 sesto comma c.p.c, precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte la causa veniva assunta in decisione all' udienza del 1.102.2024 con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti che si dirà. Oggetto di causa è un contratto di finanziamento n.987188 stipulato in data 8.3.2007 tra l'opponente e la , il credito a seguito di diverse operazioni di cessione passava alla _1 la quale cessionaria nominava la suo procuratore Controparte_4 Controparte_3 Speciale che nell'ambito del proprio ruolo di Portfolio Manager, conferiva Controparte_3 mandato alla odierna opposta . CP_2
In relazione alla ammissibilità della opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. per nullità della notifica del decreto ingiuntivo l'opponente allegava che era venuta a conoscenza dell'atto solo in data 22.04.2022 in quanto il decreto era stato notificato a mani della madre non convivente la quale non le aveva consegnato l'atto.
Si deve osservare che l'art.139 c.p.c. dispone: “Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, allo ufficio o all'azienda, purchè non minore di quattordici anni o non palesemente incapace”. Orbene l'art 139 c.p.c. non richiede espressamente che ai fini della regolarità della notifica la persona di famiglia o addetta alla casa che provvede al ritiro dell'atto sia un convivente, sul punto la Corte di
Cassazione ha chiarito che :“la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139 cod. proc. dv., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui
è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all'uopo, sufficiente
l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo;
l'operativita' di tali principi e', pero', subordinata all'accertamento che il luogo di ricezione della notificazione e' quello di residenza o domicilio del destinatario, circostanza che, ove contestata dall'interessato, deve essere verificata dal giudice, tenendo conto delle prove agli atti” (Cass., sez. 5, ordinanza n.11815 del 18/06/2020). Rilevato che alcuna prova veniva offerta dall'opponente circa la mancata consegna dell'atto, né sull'occasionalità della presenza della madre, rilevato che l'indirizzo presso il quale avveniva la notifica era corretto si deve ritenere che la notifica si sia perfezionata e che l'atto sia entrato nella sfera di conoscibilità dell'ingiunto. Per le motivazioni esposte l'opposizione non può ritenersi ammissibile per nullità della notifica del decreto ingiuntivo.
La suddetta inammissibilità dell'opposizione risulta altresì assorbente in riferimento alle ulteriori questioni di merito sollevate, quali l'inefficacia del decreto, la nullità del decreto ingiuntivo opposto pagina 5 di 8 per nullità e/o inesistenza del contratto ed il disconoscimento delle sottoscrizioni del contratto di finanziamento in quanto tardive. Diversamente si deve ritenere ammissibile l'opposizione tardiva, ex art. 650 c.p.c., in forza della recente sentenza n. 9479/2023 del 6.04.2023 della Suprema Corte. La suddetta sentenza ha disposto l'ammissibilità della opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., quale rimedio al fine di dedurre la natura abusiva di clausole contenute nel contratto concluso dal consumatore con il professionista.
In relazione alla abusività delle clausole l'articolo 33, comma 2, del Codice del Consumo – da ultimo modificato dal d.lgs. n. 130/2015 – fornisce un elenco di clausole che si presumono vessatorie salvo prova contraria, nello specifico la lettera f richiamata dall'opponente rileva laddove venga imposto al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo. Si osserva che “il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d'ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in tal modo, ad ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista a partire dal momento in cui dispone degli Per_ elementi di diritto e di fatto necessari (sentenze del 14 marzo 2013, C-415/11, EU:C:2013:164, punto 46 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 21 dicembre 2016, GU. NA. e a., C-154/15, C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980, punto 58)” Corte di Giustizia europea - Sezione I - Sentenza 26 gennaio
2017, causa C-421/14.
Ai fini della valutazione dell'abusività di una clausola occorre osservare che “riferendosi alle nozioni di buona fede e di significativo squilibrio a danno del consumatore tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto, l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva definisce solo in modo astratto gli elementi che conferiscono carattere abusivo ad una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale “(v. sentenze , C-237/02, EU:C:2004:209, punto 19, Controparte_8
e Pannon GSM, C-243/08, EU:C:2009:350, punto 37) (ORDINANZA DELLA CORTE (Prima
Sezione) 3 aprile 2014).
A tal fine per rilevare il tasso soglia cui fare riferimento per valutare la usurarietà degli interessi moratori si ritiene di applicare i principi della Suprema Corte di Cassazione S. U. n. 19597/2020 e pertanto in relazione ai contratti conclusi dall'01/04/2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30/06/2011, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente. Si deve ora affrontare l'effetto della pronuncia di abusività sul contratto . Orbene si rileva che l'art. 6, paragrafo 1 direttiva 93/13/CEE, della suddetta direttiva statuisce che: «Gli
Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».
Altresì rileva il precedente della Corte di Giustizia «contribuirebbe a eliminare l'effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice non applicazione nei confronti del consumatore di siffatte clausole abusive […], dal momento che essi rimarrebbero tentati di utilizzare tali clausole, consapevoli che, quand'anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale in modo tale, quindi, da garantire l'interesse di detti professionisti» (cfr. sentenza della Corte di giustizia UE, 14 giugno 2012, punto 69).
pagina 6 di 8 Ritiene lo scrivente Giudice che in osservanza del principio dell'art.6 e dell'intento dissuasorio il giudice nazionale non possa integrare o sostituire la clausola abusiva in quanto ciò comprometterebbe l'obbiettivo dissuasivo nei confronti del professionista. Passando ora all'esame del caso de quo. Risulta non contestata la qualità di consumatore dell'opponente.
Altresì rileva che il decreto ingiuntivo opposto sia privo di motivazione in punto di valutazione della vessatorietà delle clausole e dell'avvertimento circa la possibilità di far valere detta abusività solo entro un certo termine.
Orbene ai fini della valutazione di abusività si devono esaminare le clausole contrattuali. Le clausole in oggetto art. 15 relativa agli interessi moratori, e quella di cui all'art. 16, afferente alla penale, L'art.15 stabilisce: “ Il ritardo nel pagamento di qualsiasi importo dovuto (ivi incluse le somme di cui al successivo articolo-9 comporterà l'applicazione si tali somme , senza bisogno di messa in mora, degli interessi nella misura massima del 2,5 % per mese o frazione di mese e comunque non superiore alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto….” L'art.16 dispone nel caso di decadenza dal beneficio del termine e risoluzione “….In tal caso il cliente dovrà rimborsare in un'unica soluzione , entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, a insindacabile scelta di Plusvalore) il capitale residuo scaduto e a scadere , gli interessi e gli eventuali oneri relativi alle rate scadute e impagate ed una penale massima pari al 10% del capitale a scadere ovvero b) l'intero debito residuo comprensivo di rate scadute e a scadere, inclusa la relativa quota di interessi che si riterrà acquisita a titolo di penale, oltre le eventuali somme dovute ai sensi dell'art. 15) e salvo il risarcimento dell'ulteriore danno .In caso di mancato pagamento della predetta somma, dalla data della ricezione della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto, decorreranno gl'interessi di mora sull'intero capitale non pagato nella misura prevista dall'Art. 15).
L'art.16 non assume rilievo al fine del giudizio di abusività che deve essere effettuato tenuto conto della concreta applicazione delle clausole atteso che nel caso di specie la penale per decadenza dal beneficio del termine come dichiarato dall'opposta è stata stornata e nessuna penale è stata applicata a tale titolo. In relazione alla clausola n.15 alla luce delle precedenti osservazioni e dalla lettura delle clausole rilevato che il contratto è stato stipulato nel 2007 e la maggiorazione media degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi era pari al 2,1%, che gli interessi di mora erano fissati nella misura massima del 2,5% per mese quindi quasi il doppio rispetto il t.a.n. fissato al 15,88% ed il taeg al
18,45%, risulta la manifesta sproporzione degli interessi e pertanto, la clausola è da ritenersi abusiva ai sensi dell'art.33 f cod. Consumo. Si osserva che priva di pregio la deduzione di parte opposta che le clausole erano state specificatamente sottoscritte;
sul punto si osserva che “In realtà, la disciplina delle condizioni generali di contratto di cui all'art. 1341 cod. civ. non ha nulla a che vedere con la vessatorietà delle clausole regolamentata, per i contratti del consumatore, dall'art. 33 cod. cons. (Cass. ord. 28/47 2020, n. 8268). Si deve infine osservare che alla luce della riconosciuta abusività delle clausole alcun interesse di mora potrà essere riconosciuto al professionista in conformità all'orientamento della Corte di Giustizia ed il fine dissuasorio perseguito nei confronti del professionista.
Ne discende che, il decreto ingiuntivo va revocato, l'opponente deve essere condannata al pagamento della sola somma capitale di euro 16.242,07 (capitale più spese come da conteggio analitico pag.7 memoria ex art. 183, vi comma, n. 1, c.p.c opposta) oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
pagina 7 di 8 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate alla luce dell'importo rideterminato come in dispositivo.
Dispone la restituzione dei documenti custoditi in cassaforte a mani dell'opposta che ha provveduto al loro deposito.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando, ogni altra istanza o eccezione disattesa: revoca il decreto ingiuntivo n.1619/2015 emesso il 16/01/2015 dal Tribunale di Milano;
condanna al pagamento dell'importo rideterminato di € 16.242,07 in favore di Controparte_1 ltre interessi legali dalla domanda al saldo. CP_2 Condanna a rifondere a le spese di lite liquidate in € 5.077,00 oltre Controparte_1 CP_2 spese generali, oneri e accessori che vengono distratti in favore del difensore che si è dichiarato anticipatario. Dispone la restituzione dei documenti custoditi in cassaforte a mani dell'opposta che ha provveduto al loro deposito
Milano, 4 aprile 2025
La Giudice
dott. ssa Rossella Filippi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n. 21311/2022 promossa da:
C.F. , rappresentata e difesa ai fini del presente atto, in Controparte_1 C.F._1 forza di giusta procura, dall'avv. Ernesta Sciarrotta del Foro di Milano, C.F. , C.F._2 con studio sito in Milano, alla Via Gaeta, n. 3,(PEC): Email_1
Parte opponente contro
, C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. , in persona CP_2 P.IVA_1 del Presidente del C.d.A., avv. Giovanni Luschi, in qualità di mandataria di , Controparte_3
C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n. con sede legale in P.IVA_2 Pestalozza n. 12/14 Milano, rappresentata e difesa dall'Avv. Teodora Teofilatto (c.f.
– pec: ) per procura in calce ed C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazzale Luigi Sturzo, pec:
); Email_2
Parte opposta
CONCLUSIONI
Parte opponente Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via assolutamente preliminare e pregiudiziale dichiarare l'ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. per nullità della notifica per tutti i motivi di cui alla suesposta narrativa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1619/2015 per inefficacia dello stesso;
sempre in via preliminare: sospendere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 1619/2015 per tutte le ragioni addotte nel presente atto.
Nel merito: accertare e dichiarare la radicale nullità e non autenticità del contratto sotteso alla presunta pretesa creditoria e, conseguentemente, dichiarare l'insussistenza del credito azionato in via monitoria per tutti i motivi di cui alla suesposta narrativa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 1 di 8 Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'On Giudicante dovesse ritenere valido il contratto di finanziamento, accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa agli interessi di mora per tutte le suesposte ragioni e, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso: con vittoria delle spese tutte di lite, diritti e onorari di difesa e spese successive occorrende. In via istruttoria: con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e documentare, di richiedere l'ordine di esibizione, di domandare l'ingresso di CTU, nonchè di richiedere prova per testi sulle circostanze di cui alla suesposta narrativa nei prefiggendi termini di legge dei quali si chiede, sin da ora, la concessione.
Parte opposta Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle suesposte motivazioni, da intendersi qui per integralmente trascritte, così decidere:
- in via preliminare, dichiarare inammissibile la spiegata opposizione ex art. 650 c.p.c. per tutti i motivi esposti;
- nel merito, rigettare integralmente la domanda dell'opponente, infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1619/2015 del 15/1/2015 (RG 56012/214) emesso dal Tribunale di Milano e per l'effetto condannare la IG.ra al pagamento della Controparte_1 somma ingiunta pari ad € 25.352,90, oltre spese ed interessi così come liquidati dal giudice; in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., da distrarsi in favore del presente procuratore che si dichiara antistatario.
Con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, produrre e articolare anche in via istruttoria.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione ex art.650 cpc Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1619/2015 del 15.01.2015 con cui le veniva ingiunto di pagare la somma di € 25.352,90, oltre interessi, nonché spese in favore della società _1
.
[...]
Preliminarmente l' opponente allegava che il decreto non le era mai stato ritualmente notificato;
che solo in data 22.04.2022, riceveva per la prima volta, copia del ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo provvedimento, nonchè copia del presunto contratto in riferimento al quale l'asserita pretesa creditoria trarrebbe il proprio fondamento;
che non aveva mai sottoscritto alcun contratto di finanziamento con la società né con alcuna altra società; che non aveva mai _1 incassato alcuna somma asseritamente erogata in suo favore. Sull'ammissibilità della spiegata opposizione tardiva deduceva che la copia dell'atto era stata consegnata a mani della , madre non convivente dell'odierna opponente, la cui presenza presso Pt_2 l'abitazione della stessa era da ritenersi del tutto eccezionale ed occasionale;
che la , a mani Pt_2 della quale il decreto ingiuntivo sarebbe stato consegnato, non aveva mai convissuto, neanche per un breve lasso di tempo, con l'opponente, pertanto la notifica era da ritenersi nulla e, in considerazione di ciò, doveva ritenersi ammissibile la spiegata opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c..
Altresì deduceva che attesa l'irritualità della notifica, non poteva ritenersi perfezionato il procedimento notificatorio e, dunque, preliminarmente chiedevano l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n.1619/2015. L'opponente allegava che non aveva mai sottoscritto, né inteso sottoscrivere alcun contratto di finanziamento, né con la società né tantomeno con alcun'altra società; che dalla _1 pagina 2 di 8 disamina del citato documento, prodotto nel procedimento monitorio dalla società _1 emergeva ictu oculi l'incontrovertibile falsità dello stesso;
che disconosceva espressamente ex art. 214 c.p.c., tutte (nessuna esclusa) le sottoscrizioni asseritamente apposte sul predetto documento in quanto in alcun modo alla stessa riferibili;
che non aveva mai incassato alcun importo asseritamente finanziato ed erogato;
che non aveva mai intrattenuto alcun rapporto di conto corrente con l'Istituto di credito,
Banca Regionale Europea, indicato nel presunto contratto, ove non risultano specificate neanche le coordinate IBAN, malgrado la modalità di pagamento asseritamente prescelta, concretizzantesi nell'addebito permanete in conto (R.I.D.); che a tal proposito disconosceva espressamente il doc. 2 di cui al fascicolo monitorio, in quanto il presunto ordine di bonifico asseritamente impartito dalla era stato disposto presso un conto corrente non intestato all'odierna opponente, _1 pertanto ne disconosceva formalmente la conformità all'originale ai sensi e per gli effetti di cui gli art. 2712 c.c. e 2719 c.c.; che in ogni caso tale documento nulla provava circa l'avvenuto effettivo incameramento delle somme asseritamente erogate che, a contrariis, non sono state dalla stessa mai incassate;
che per quanto esposto e documentato non vi era dubbio che il contratto di finanziamento dal quale la pretesa creditoria azionata trarrebbe il proprio fondamento era da ritenersi incontrovertibilmente nullo e/o giuridicamente inesistente ai sensi del combinato disposto di cui agli arti. 1418 c.c. e 1325 c.c., in quanto recante sottoscrizioni false e pertanto concluso in assenza del consenso delle parti. L'opponente deduceva altresì che la clausola di cui all'art. 15 del fantomatico contratto, relativa agli interessi moratori, e quella di cui all'art. 16, afferente alla penale, erano da ritenersi vessatorie e pertanto nulle, essendo l'odierna opponente una consumatrice;
che gli interessi asseritamente pattuiti all'interno del contratto de quo, nonchè il quantum pattuito a titolo di penale massima erano assolutamente spropositati e manifestamente eccessivi e pertanto le relativa clausole non potevano che ritenersi nulle; che se le predette clausole non dovessero ritenersi ricomprese tra quelle enucleate dal menzionato art. 33, comma 2, lettera f, in ogni caso non potevano che ritenersi vessatorie e dunque necessitanti della specifica approvazione per iscritto per la loro validità, in ossequio agli artt. 1341, comma 2 c.c. e 1342 c.c., condizione non sussistente nel caso di specie;
che in ogni modo la pretesa creditoria andava comunque ridimensionata e ridotta in misura corrispondente al quantum richiesto e ingiunto a titolo di interessi di mora e/o di penale in quanto non dovuto per tutte le ragioni esposte. L'opponente concludeva in via preliminare e pregiudiziale che venisse dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. per nullità della notifica e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1619/2015 per inefficacia dello stesso;
sempre in via preliminare: sospendere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 1619/2015; nel merito: accertare e dichiarare la radicale nullità e non autenticità del contratto e, conseguentemente, dichiarare l'insussistenza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito, in via subordinata: qualora dovesse ritenere valido il contratto di finanziamento, accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa agli interessi di mora e, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto. Si costituiva contestando tutto quanto dedotto ed eccepito dalla controparte in quanto CP_2 infondato in fatto ed in diritto. L'opposta preliminarmente eccepiva la tardività dell'opposizione, spiegata oltre il termine decadenziale previsto dell'art. 641 c.p.c. ; che la notifica si era regolarmente perfezionata in data 25.02.2015, mediante consegna dell'atto dall'Ufficiale Giudiziario a mani della madre dell'opponente; che l'art. 139, 2° comma c.p.c. facoltizza l'ufficiale giudiziario a consegnare l'atto in mani di un familiare pervenuto in uno dei luoghi individuati dal primo comma dell'art. 139 c.p.c. (casa di abitazione o dove il destinatario ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio); che l'opposizione era quindi da pagina 3 di 8 dichiarare improcedibile ed inammissibile per tardività della notifica e per l'effetto era da confermare il decreto ingiuntivo opposto, restando assorbita ogni altra valutazione relativa al merito della causa. In relazione all'efficacia eccepiva che poiché l'iter notificatorio si era perfezionato (in data 25/2/15) entro i 60 giorni dall'emissione del decreto (8/1/2015) era improprio ed errato discorrere di inefficacia. Sul disconoscimento allegava che il contratto di finanziamento conteneva copia della carta d'identità della sig.ra e della tessera del suo codice fiscale;
che in fase di autorizzazione del finanziamento, CP_1 inoltre, al contratto era stata allegata anche copia della busta paga a dimostrazione dei compensi percepiti, e del grado di solvibilità, copia dell'estratto conto relativo al c/c acceso presso Banca Regionale Europea intestato all'opponente e copia delle attestazioni di pagamento delle utenze dell'immobile in cui risultava residente;
che nessun dubbio poteva sussistere in merito all'esistenza del credito e all'obbligazione contrattuale di pagamento a carico dell'opponente, avendo _1 regolarmente provveduto all'erogazione della somma;
che le coordinate contenute nell'estratto conto della suddetta Banca erano infatti, identiche a quelle contenute nel contratto (c/c 827, ABI 6906, CAB 1621) e coincidevano con quelle indicate nella prova di erogazione del finanziamento
( CodiceFiscale_4 L'opposta in via subordinata, e al solo fine di non incorrere in alcuna decadenza processuale formulava istanza di verificazione giudiziale ex art 216 c.p.c., chiedendo di verificare la provenienza e l'autenticità della scrittura disconosciuta da parte opponente, intendendo valersene a fondamento della sua domanda.
In relazione al richiamo al codice del consumo eccepiva che non poteva escludersi la normativa prevista in materia di clausole vessatorie dall'art. 1341 c.c., nonché dal successivo art. 1342 c.c. relativo ai contratti conclusi mediante formulari o modulari che le due discipline, pertanto, non si sovrappongono ma si integrano l'un l'altra; che il codice civile prescrive che le condizioni generali di contratto sono efficaci nei confronti dell'aderente che le conosceva o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza e dunque impone al consumatore un onere di conoscenza o conoscibilità delle condizioni generali di contratto e che oltre a questa presunzione di conoscenza il codice civile prevede poi, all'art. 1341 2° co., un elenco tassativo di clausole che a priori giudica vessatorie per l'aderente, e che pertanto necessitano per poter avere efficacia, di una specifica approvazione per iscritto da parte dell'aderente e che dall'esame del contratto di finanziamento si evidenziava l'avvenuta sottoscrizione delle clausole contrattuali anche ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., con specifica approvazione dunque del debitore mediante apposita “clausola salva clausole”, posta a latere della prima pagina del contratto;
che la presenza di una clausola salva clausole, com'è quella apposta a margine del corpo centrale e graficamente evidenziato della prima pagina del contratto, era idonea a superare la presunzione di squilibrio normativo di cui alle norme in commento. In ultimo l'opposto per completezza chiariva che la era legittimata sostanziale e CP_2 processuale rinnovando il deposito di quanto già in parte allegato in fase monitoria.; che in data
6/7/2007 aveva ceduto il credito derivante dal contratto n.987188 alla Cassa di _1
Risparmio della Repubblica di San IN;
che successivamente, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, la Cassa di Risparmio della Repubblica di San IN S.p.A. e Controparte_3 avevano ceduto pro soluto a un portafoglio di crediti denominato CART 4, tra Controparte_4 cui rientrano numerosi crediti originati da e che la cessione ha avuto Controparte_5 ad oggetto numerosi contratti di finanziamento, analiticamente indicati in una lista di n. 2926 pagine, contenuti in un “cd non riscrivibile”, depositato fiduciariamente presso il Notaio e Persona_1 nel suddetto elenco, che comprende diverse migliaia di posizioni, era espressamente indicato il contratto n.987188; che i vari passaggi di delega che vanno a sostituire l'originaria titolare del credito,
con la cessionaria (la di un intero pacchetto (il c.d. Controparte_5 Controparte_4
“Cart 4”) cartolarizzato ed affidato in gestione e controllo dal Controparte_6 Controparte_3 pagina 4 di 8 (in qualità di Portfolio Manager addetto al controllo della gestione e degli incassi) e di lì al
[...]
(incaricato per il suo recupero stragiudiziale e giudiziale) sono tutti messi in chiaro e CP_7 certificati dal Notaio di volta in volta rogante le singole procure. L'opposta concludeva in via preliminare, dichiarare inammissibile la spiegata opposizione ex art. 650 c.p.c. per tutti i motivi esposti;
nel merito, rigettare integralmente la domanda dell'opponente, infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1619/2015 del 15/1/2015 (RG 56012/214) emesso dal Tribunale di Milano e per l'effetto condannare CP_1 al pagamento della somma ingiunta pari ad € 25.352,90, oltre spese ed interessi così come
[...] liquidati dal giudice.
Il giudice sospendeva la provvisoria esecuzione ed assegnava i termini di cui all'articolo 183 sesto comma c.p.c, precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte la causa veniva assunta in decisione all' udienza del 1.102.2024 con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti che si dirà. Oggetto di causa è un contratto di finanziamento n.987188 stipulato in data 8.3.2007 tra l'opponente e la , il credito a seguito di diverse operazioni di cessione passava alla _1 la quale cessionaria nominava la suo procuratore Controparte_4 Controparte_3 Speciale che nell'ambito del proprio ruolo di Portfolio Manager, conferiva Controparte_3 mandato alla odierna opposta . CP_2
In relazione alla ammissibilità della opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. per nullità della notifica del decreto ingiuntivo l'opponente allegava che era venuta a conoscenza dell'atto solo in data 22.04.2022 in quanto il decreto era stato notificato a mani della madre non convivente la quale non le aveva consegnato l'atto.
Si deve osservare che l'art.139 c.p.c. dispone: “Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, allo ufficio o all'azienda, purchè non minore di quattordici anni o non palesemente incapace”. Orbene l'art 139 c.p.c. non richiede espressamente che ai fini della regolarità della notifica la persona di famiglia o addetta alla casa che provvede al ritiro dell'atto sia un convivente, sul punto la Corte di
Cassazione ha chiarito che :“la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139 cod. proc. dv., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui
è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all'uopo, sufficiente
l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo;
l'operativita' di tali principi e', pero', subordinata all'accertamento che il luogo di ricezione della notificazione e' quello di residenza o domicilio del destinatario, circostanza che, ove contestata dall'interessato, deve essere verificata dal giudice, tenendo conto delle prove agli atti” (Cass., sez. 5, ordinanza n.11815 del 18/06/2020). Rilevato che alcuna prova veniva offerta dall'opponente circa la mancata consegna dell'atto, né sull'occasionalità della presenza della madre, rilevato che l'indirizzo presso il quale avveniva la notifica era corretto si deve ritenere che la notifica si sia perfezionata e che l'atto sia entrato nella sfera di conoscibilità dell'ingiunto. Per le motivazioni esposte l'opposizione non può ritenersi ammissibile per nullità della notifica del decreto ingiuntivo.
La suddetta inammissibilità dell'opposizione risulta altresì assorbente in riferimento alle ulteriori questioni di merito sollevate, quali l'inefficacia del decreto, la nullità del decreto ingiuntivo opposto pagina 5 di 8 per nullità e/o inesistenza del contratto ed il disconoscimento delle sottoscrizioni del contratto di finanziamento in quanto tardive. Diversamente si deve ritenere ammissibile l'opposizione tardiva, ex art. 650 c.p.c., in forza della recente sentenza n. 9479/2023 del 6.04.2023 della Suprema Corte. La suddetta sentenza ha disposto l'ammissibilità della opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., quale rimedio al fine di dedurre la natura abusiva di clausole contenute nel contratto concluso dal consumatore con il professionista.
In relazione alla abusività delle clausole l'articolo 33, comma 2, del Codice del Consumo – da ultimo modificato dal d.lgs. n. 130/2015 – fornisce un elenco di clausole che si presumono vessatorie salvo prova contraria, nello specifico la lettera f richiamata dall'opponente rileva laddove venga imposto al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo. Si osserva che “il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d'ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in tal modo, ad ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista a partire dal momento in cui dispone degli Per_ elementi di diritto e di fatto necessari (sentenze del 14 marzo 2013, C-415/11, EU:C:2013:164, punto 46 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 21 dicembre 2016, GU. NA. e a., C-154/15, C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980, punto 58)” Corte di Giustizia europea - Sezione I - Sentenza 26 gennaio
2017, causa C-421/14.
Ai fini della valutazione dell'abusività di una clausola occorre osservare che “riferendosi alle nozioni di buona fede e di significativo squilibrio a danno del consumatore tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto, l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva definisce solo in modo astratto gli elementi che conferiscono carattere abusivo ad una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale “(v. sentenze , C-237/02, EU:C:2004:209, punto 19, Controparte_8
e Pannon GSM, C-243/08, EU:C:2009:350, punto 37) (ORDINANZA DELLA CORTE (Prima
Sezione) 3 aprile 2014).
A tal fine per rilevare il tasso soglia cui fare riferimento per valutare la usurarietà degli interessi moratori si ritiene di applicare i principi della Suprema Corte di Cassazione S. U. n. 19597/2020 e pertanto in relazione ai contratti conclusi dall'01/04/2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30/06/2011, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente. Si deve ora affrontare l'effetto della pronuncia di abusività sul contratto . Orbene si rileva che l'art. 6, paragrafo 1 direttiva 93/13/CEE, della suddetta direttiva statuisce che: «Gli
Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».
Altresì rileva il precedente della Corte di Giustizia «contribuirebbe a eliminare l'effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice non applicazione nei confronti del consumatore di siffatte clausole abusive […], dal momento che essi rimarrebbero tentati di utilizzare tali clausole, consapevoli che, quand'anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale in modo tale, quindi, da garantire l'interesse di detti professionisti» (cfr. sentenza della Corte di giustizia UE, 14 giugno 2012, punto 69).
pagina 6 di 8 Ritiene lo scrivente Giudice che in osservanza del principio dell'art.6 e dell'intento dissuasorio il giudice nazionale non possa integrare o sostituire la clausola abusiva in quanto ciò comprometterebbe l'obbiettivo dissuasivo nei confronti del professionista. Passando ora all'esame del caso de quo. Risulta non contestata la qualità di consumatore dell'opponente.
Altresì rileva che il decreto ingiuntivo opposto sia privo di motivazione in punto di valutazione della vessatorietà delle clausole e dell'avvertimento circa la possibilità di far valere detta abusività solo entro un certo termine.
Orbene ai fini della valutazione di abusività si devono esaminare le clausole contrattuali. Le clausole in oggetto art. 15 relativa agli interessi moratori, e quella di cui all'art. 16, afferente alla penale, L'art.15 stabilisce: “ Il ritardo nel pagamento di qualsiasi importo dovuto (ivi incluse le somme di cui al successivo articolo-9 comporterà l'applicazione si tali somme , senza bisogno di messa in mora, degli interessi nella misura massima del 2,5 % per mese o frazione di mese e comunque non superiore alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto….” L'art.16 dispone nel caso di decadenza dal beneficio del termine e risoluzione “….In tal caso il cliente dovrà rimborsare in un'unica soluzione , entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, a insindacabile scelta di Plusvalore) il capitale residuo scaduto e a scadere , gli interessi e gli eventuali oneri relativi alle rate scadute e impagate ed una penale massima pari al 10% del capitale a scadere ovvero b) l'intero debito residuo comprensivo di rate scadute e a scadere, inclusa la relativa quota di interessi che si riterrà acquisita a titolo di penale, oltre le eventuali somme dovute ai sensi dell'art. 15) e salvo il risarcimento dell'ulteriore danno .In caso di mancato pagamento della predetta somma, dalla data della ricezione della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto, decorreranno gl'interessi di mora sull'intero capitale non pagato nella misura prevista dall'Art. 15).
L'art.16 non assume rilievo al fine del giudizio di abusività che deve essere effettuato tenuto conto della concreta applicazione delle clausole atteso che nel caso di specie la penale per decadenza dal beneficio del termine come dichiarato dall'opposta è stata stornata e nessuna penale è stata applicata a tale titolo. In relazione alla clausola n.15 alla luce delle precedenti osservazioni e dalla lettura delle clausole rilevato che il contratto è stato stipulato nel 2007 e la maggiorazione media degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi era pari al 2,1%, che gli interessi di mora erano fissati nella misura massima del 2,5% per mese quindi quasi il doppio rispetto il t.a.n. fissato al 15,88% ed il taeg al
18,45%, risulta la manifesta sproporzione degli interessi e pertanto, la clausola è da ritenersi abusiva ai sensi dell'art.33 f cod. Consumo. Si osserva che priva di pregio la deduzione di parte opposta che le clausole erano state specificatamente sottoscritte;
sul punto si osserva che “In realtà, la disciplina delle condizioni generali di contratto di cui all'art. 1341 cod. civ. non ha nulla a che vedere con la vessatorietà delle clausole regolamentata, per i contratti del consumatore, dall'art. 33 cod. cons. (Cass. ord. 28/47 2020, n. 8268). Si deve infine osservare che alla luce della riconosciuta abusività delle clausole alcun interesse di mora potrà essere riconosciuto al professionista in conformità all'orientamento della Corte di Giustizia ed il fine dissuasorio perseguito nei confronti del professionista.
Ne discende che, il decreto ingiuntivo va revocato, l'opponente deve essere condannata al pagamento della sola somma capitale di euro 16.242,07 (capitale più spese come da conteggio analitico pag.7 memoria ex art. 183, vi comma, n. 1, c.p.c opposta) oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
pagina 7 di 8 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate alla luce dell'importo rideterminato come in dispositivo.
Dispone la restituzione dei documenti custoditi in cassaforte a mani dell'opposta che ha provveduto al loro deposito.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando, ogni altra istanza o eccezione disattesa: revoca il decreto ingiuntivo n.1619/2015 emesso il 16/01/2015 dal Tribunale di Milano;
condanna al pagamento dell'importo rideterminato di € 16.242,07 in favore di Controparte_1 ltre interessi legali dalla domanda al saldo. CP_2 Condanna a rifondere a le spese di lite liquidate in € 5.077,00 oltre Controparte_1 CP_2 spese generali, oneri e accessori che vengono distratti in favore del difensore che si è dichiarato anticipatario. Dispone la restituzione dei documenti custoditi in cassaforte a mani dell'opposta che ha provveduto al loro deposito
Milano, 4 aprile 2025
La Giudice
dott. ssa Rossella Filippi
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