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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 21/07/2025, n. 1510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1510 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2165/2013 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2165/2013 R.G.A.C.
TRA
rapp.ta e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, Parte_1 dall'Avv. Cristiana COVIELLO, nel cui studio è elett.te dom.ta;
ATTRICE
E
rapp.to e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione Controparte_1
e risposta, dall'Avv. Rosario SANTORO, nel cui studio è elett.te dom.to;
CONVENUTO avente ad oggetto: risarcimento del danno da illecito extracontrattuale
CONCLUSIONI
Il verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. traeva in giudizio, innanzi al Giudice di pace di Potenza, Parte_1
affinché si accertasse che costui l'aveva aggredita, il 12 Novembre 2012, Controparte_1 ed affinché egli fosse condannato, di conseguenza, a risarcirle il danno non patrimoniale cagionatole, ed a rimborsarle le spese sostenute, oltre agli interessi legali.
Il , durante un litigio, aveva sferrato un pugno alla attraverso il CP_1 Pt_1 finestrino dell'autovettura nella quale la medesima si trovava, ed aveva danneggiato Pt_1 la stessa automobile.
2. si costituiva, negando l'ammissibilità della domanda, e che Controparte_1 esistesse prova della fondatezza della domanda medesima.
3. In corso di causa, fallivano due tentativi di composizione negoziale, promossi l'uno dallo scrivente e, l'altro, precedentemente, da un predecessore del medesimo scrivente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 N. 2165/2013 R.G.A.C.
1. L'atto di citazione non è indeterminato nel petitum, come, invece, opina il convenuto: anzi, appare particolareggiato.
2. La responsabilità del non può essere che ritenuta sussistere. CP_1
Egli ha pattuito, col P.M., per i fatti oggetto di questo giudizio civile, una condanna ex art. 444 c.p.p.
Il capo d'imputazione, in particolare, era il seguente:
La giurisprudenza, in proposito del valore probatorio, nel giudizio civile, della sentenza di applicazione della pena dietro richiesta delle parti, si è espressa nel senso che essa costituisca, quanto meno, elemento di prova:
Cass. civ., Sez. III, ord. 31.1.2024, n. 2897:
In tema di rapporti tra giudizio civile e giudizio penale, mentre il giudice può assumere a fondamento del proprio libero convincimento la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, la sentenza di patteggiamento - della quale l'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. sancisce l'inefficacia agli effetti civili - può essere assunta semplicemente come elemento di prova, che può essere considerato in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale.
Cass. civ., Sez. III, ord. 7.11.2023, n. 31010:
La sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova;
ad essa, peraltro, va riconosciuta la natura di elemento di prova di cui il giudice civile può tener conto, non essendogli precluso autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale.
2 N. 2165/2013 R.G.A.C.
Nel caso di specie, all'elemento probatorio costituito dalla sentenza ex art. 444 c.p.p. si aggiungono gli ulteriori, costituiti:
a) dalla circostanza che la si recava, dopo l'evento, presso il Medico di Pt_1
Guardia, nel Presidio di continuità assistenziale del Comune di Corleto Perticara, dal quale veniva inviata al Pronto Soccorso: ella, quindi, raggiungeva il Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Villa d'Agri, ove le veniva diagnosticata la «frattura delle ossa proprie del naso»; la medesima diagnosi veniva formulata, altresì, presso l'Ospedale 'San Carlo' di Potenza, il 14 Novembre 2012; si tratta di fatti coerenti e compatibili con la prospettazione dell'attrice;
b) dal fatto che, presso le singole strutture ospedaliere, la riferiva, Pt_1 costantemente e coerentemente (e ciò, insieme alla prossimità cronologica al fatto, corrobora l'autenticità delle dichiarazioni), di essere stata aggredita: anzi, al medico di guardia a Corleto Perticara indicava sinanche già l'identità dell'aggressore, identificandolo nel;
CP_1
c) dalla coerenza del danno biologico patito, rispetto all'evento dedotto in giudizio, accertata dal c.t.u.;
d) dalla circostanza, comunque significativa, che, nel costituirsi in giudizio, il non ha contestato che fosse accaduto il fatto storico, limitandosi ad CP_1 eccepire l'assenza di prova: e le due cose non appaiono esattamente sovrapponibili;
e) dal fatto che i Carabinieri di Corleto Perticara, esaminata l'autovettura della rilevavano quanto segue, a conferma della veridicità delle asserzioni di Pt_1 costei:
La contraria deposizione dell'unica teste escussa, moglie del Testimone_1
, escussa il 14 Giugno del 2024, appare, a questa stregua, inattendibile: in ogni caso, CP_1 costei non negava, quanto meno, che il marito fosse presente sul luogo dei fatti, nel momento indicato dalla Pt_1
3. Il c.t.u., che ha eseguito la propria opera in maniera adeguata, ed esente da censure di natura giuridica, logica o tecnica, ed ha risposto, altresì, puntualmente alle osservazioni presentate dalla difesa del convenuto, ha accertato che a sia stata Parte_1 cagionata, dal sinistro di cui si parla, un'invalidità permanente dell'8%: ella, poi, aveva patito un'inabilità temporanea totale di giorni 20, un'inabilità temporanea parziale, al 50%, nuovamente di giorni venti, ed ancora 20 giorni di inabilità temporanea al 25%.
3 N. 2165/2013 R.G.A.C.
L'ausiliario così descrive le conseguenze dannose:
In conclusione rispondendo ai quesiti formulati dalla S.V. il sottoscritto ritiene che: alla luce di tutta la documentazione allegata da parte attrice, alla luce dei rilievi anamnestici e clinici la nel sinistro per cui è causa, abbia riportato la frattura delle Pt_1 ossa nasali con deviazione del setto sottoposte a riduzione con manovre esterne ed esitate in modesta deviazione a sinistra del setto con area ipercromica che costituiscono danno estetico.
L'evento traumatico abbia, inoltre, generato una sindrome post-traumatica da stress, in soggetto già affetto da sindrome depressiva in trattamento farmacologico, che ha richiesto trattamenti di psicoterapia e cure farmacologiche. Il trauma possa anche aver generato una microencefalopatia multinfartuale in assenza di segni clinici neurologici. Per quanto riguarda le altre patologie costituite dalla artrosi cervicale con spondilouncoartrosi e dalle crisi emicraniche senza aure si debbano ritenere presistenti al fatto lesivo avvenuto in data 12-11-
11. Da quanto esposto il sottoscritto CTU deduce che l'evento traumatico abbia cagionato un peggioramento temporaneo delle generali condizioni del soggetto rispetto a quelle preesistenti;
dai dati clinici ed anamnestici il sottoscritto deduce che la malattia, intesa come inabilità ad attendere alle ordinarie occupazioni, è stata di giorni 60; dei quali 20 giorni di invalidità temporanea totale, 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%, 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 25 con marcata ripercussioni sulla vita di relazione, di svago
e sul tempo libero;
sussista rapporto causale tra le lesioni rilevate e un peggioramento permanente delle generali condizioni del soggetto rispetto a quelle preesiste;
il grado percentuale di danno biologico permanente, ivi compreso il danno estetico sia pari all'8%
(ottopercento), in considerazione delle citate condizioni cliniche, cui vada aggiunto il danno morale. I postumi non siano suscettibili di miglioramento ulteriore;
i postumi non impediscano
l'attività di lavorativa svolta all'epoca del sinistro
Il c.t.u. replica, infine, in maniera pertinente e convincente, alle osservazioni del convenuto (redatte dal c.t.p. Dott. ) come segue: Persona_1
Il dr. tende a minimizzare il danno estetico lieve della ma, in linea col Per_1 Pt_1
Decreto del 03-07-03 pubblicato sulla G.U. dell'11-09-03 n° 211, tale danno va valutato nella misura del 5% (esiti di minime alterazioni delle strutture di supporto del volto e alterazioni cutanee limitate, piccole cicatrici visibili e pigmentazioni anomale al volto con dismorfie del massiccio facciale). Dallo stesso Decreto si evince che la frattura delle ossa nasali con residua deviazione minima del setto va valutata da 2 a 6 punti. […] si sottolinea che negli ultimi anni, per quanto attiene alla valutazione del danno psichico, ha assunto importanza il concetto di
“preesistenza” ossia il trauma agisce su un preesistente substrato psichico strutturato mediante la concorrenza, in varia ed indeterminabile proporzione, di influenze biologiche, psicologiche, familiari ed ambientali. Il danno psichico, provocato dall'evento traumatico, deve comunque essere valutato anche alla luce di eventuali presistenze;
ossia il solo fatto di trovarsi davanti ad una presistenza non deve portare alla automatica esclusione di una
4 N. 2165/2013 R.G.A.C.
valutazione del danno psichico là dove è documentato, come nel caso della e là dove è Pt_1 evidente il nesso causale.
Ovviamente nel caso di specie il sottoscritto, che puntualmente ha riportato nella bozza che la assumeva, prima del trauma per cui è causa, psicofarmaci, ha tenuto conto di Pt_1 tali preesistenze nella valutazione del danno cui si rimette.
Si intendano qui riportati e trascritti, ad integrazione della presente motivazione, gli argomenti addotti dall'ausiliario.
4. Il danno non patrimoniale, in primis biologico, subito dalla consiste di Pt_1 lesioni c.d. micropermanenti:
Il danno biologico, prodotto da lesioni micropermanenti non cagionate da circolazione di veicoli a motore e natanti, o da colpa medica, non può essere liquidato secondo la tabella prevista dall'art. 139, d. lgs. 209/2005, giacché si tratta di un criterio specifico ed eccezionale, come tale insuscettibile di essere osservato in ipotesi ulteriori:
Cass. civ., Sez. VI - 3, ord. 11.2.2022, n. 4509 (e, poi, Cass. civ., Sez. III, ord. 5.9.2023,
n. 25922):
I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 c.ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva applicato le tabelle ex art. 139 c.ass. per la liquidazione del pregiudizio, riconducibile a responsabilità ex art. 2051 c.c., conseguente all'urto tra il veicolo condotto dalla danneggiata e alcune lastre di travertino abbandonate sulla sede stradale).
Cass. civ., Sez. Lav., sent. 7.7.2015, n. 13982:
In tema di danno biologico è precluso il ricorso in via analogica al criterio di liquidazione del danno non patrimoniale da micropermanente derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti ovvero mediante il rinvio al decreto emanato annualmente dal
Ministro delle attività produttive, mentre è congruo il riferimento ai valori inclusi nella tabella elaborata, ai fini della liquidazione del danno alla persona, dal Tribunale di Milano, in quanto assunti come valore “equo”, in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità.
(Principio enunciato con riferimento al risarcimento del danno connesso all'aggravamento delle condizioni di salute, derivato dall'adibizione del ricorrente, avente qualifica di operaio, ad attività lavorative incompatibili con la patologia di cui era affetto, nota all'ente pubblico datore di lavoro).
5 N. 2165/2013 R.G.A.C.
Alla stregua della più recente tabella, formata presso il Tribunale di Milano, il risarcimento, considerando che la al momento della cessazione dell'inabilità Pt_1 temporanea (Cass. civ., Sez. III, ord. 12.3.2021, n. 7126), aveva compiuto i cinquantotto anni, può essere liquidato in euro 2.264,08 per punto di danno biologico, cui è possibile sommare, considerata l'evidente sofferenza soggettiva, insita nell'aver subito un'aggressione fisica, un incremento del 25%, sino ad euro 2.830,10.
Il punto base dell'inabilità temporanea totale può essere liquidato in euro 115,00.
Nel complesso, allora, si tratta di euro 22.640,08 per invalidità permanente, e di euro
4.025,00 per l'inabilità temporanea.
Tali somme sono attuali, sicché debbono essere incrementate degli interessi legali dalla data di questa pronunzia sino al soddisfo.
5. L'ausiliario calcola euro 106,52 per le spese mediche congrue e documentate: si tratta delle spese strettamente inerenti alla cura della patologia, cui possono aggiungersi le ulteriori, anch'esse documentate, inerenti a trattamento psicoterapico ed a viaggi e spostamenti, verosimilmente collegati eziologicamente ai fatti, anche in ragione dell'elemento cronologico: il convenuto, peraltro, non ha sollevato eccezioni specificamente rivolte alle singole spese.
Si tratta di euro 2.307,11 complessivi di danno patrimoniale, cui deve aggiungersi, per ogni singolo esborso documentato, la rivalutazione monetaria, sino alla data della sentenza
(trattasi, in quanto risarcimento, di debito di valore: cfr., mutatis mutandis, Cass. civ., Sez. III, sent. 16.2.2012, n. 2211): successivamente, gli interessi legali, sino al soddisfo.
6. Si precisa che non appaiono dedotti, né quindi provati, gli elementi occorrenti affinché, sino alla data della presente decisione, si possano cumulare, alla rivalutazione monetaria, gli interessi legali (cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. III, sent. 10.3.2025, n. 6351: «Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso,
è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi.»).
7. Le spese di lite rimangono a carico del convenuto, secondo la soccombenza: lo scaglione di valore è quello dagli euro 26.000,01 agli euro 52.000,00.
Come evidenzia l'attrice, deve considerarsi, altresì, che non ha Controparte_1 aderito ad una proposta del Giudice, che prevedeva che egli pagasse all'attrice la somma di euro 15.000,00, oltre a spese di lite calcolate, per compensi, in euro 4.000,00.
La conseguenza di tale condotta non è regolata né dall'art. 91 (che si riferisce all'accoglimento della domanda, quando chi l'aveva proposta non abbia accettato la proposta
6 N. 2165/2013 R.G.A.C.
conciliativa), né dall'art. 96 c.p.c., pur richiamato dall'attrice, ma i cui presupposti di applicazione paiono mancare.
In realtà, però, è possibile calcolare un sia pur non cospicuo incremento dell'ammontare medio dei compensi parametrici, in considerazione, appunto, dell'ostacolo ad una meno protratta durata del giudizio, frapposto dal convenuto nel rifiutare una proposta che si rivela più vantaggiosa dell'esito ottenuto attraverso la sentenza.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2165/2013 R.G.A.C., promossa da contro ogni diversa domanda, eccezione, Parte_1 Controparte_1 richiesta disattesa, così decide:
1. dichiara responsabile dei danni, patiti da Controparte_1 Parte_1
2. condanna a pagare a le somme: di euro Controparte_1 Parte_1
26.665,08, quale danno non patrimoniale;
di euro 2.307,11, quale danno patrimoniale;
tali somme sono attuali, sicché debbono essere incrementate degli interessi legali dalla data di questa pronunzia sino al soddisfo;
3. condanna a rifondere a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 liquidate in euro 8.200,00 per compensi, in euro 519,13 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge.
Potenza, 19 Luglio 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
7
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2165/2013 R.G.A.C.
TRA
rapp.ta e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, Parte_1 dall'Avv. Cristiana COVIELLO, nel cui studio è elett.te dom.ta;
ATTRICE
E
rapp.to e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione Controparte_1
e risposta, dall'Avv. Rosario SANTORO, nel cui studio è elett.te dom.to;
CONVENUTO avente ad oggetto: risarcimento del danno da illecito extracontrattuale
CONCLUSIONI
Il verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. traeva in giudizio, innanzi al Giudice di pace di Potenza, Parte_1
affinché si accertasse che costui l'aveva aggredita, il 12 Novembre 2012, Controparte_1 ed affinché egli fosse condannato, di conseguenza, a risarcirle il danno non patrimoniale cagionatole, ed a rimborsarle le spese sostenute, oltre agli interessi legali.
Il , durante un litigio, aveva sferrato un pugno alla attraverso il CP_1 Pt_1 finestrino dell'autovettura nella quale la medesima si trovava, ed aveva danneggiato Pt_1 la stessa automobile.
2. si costituiva, negando l'ammissibilità della domanda, e che Controparte_1 esistesse prova della fondatezza della domanda medesima.
3. In corso di causa, fallivano due tentativi di composizione negoziale, promossi l'uno dallo scrivente e, l'altro, precedentemente, da un predecessore del medesimo scrivente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 N. 2165/2013 R.G.A.C.
1. L'atto di citazione non è indeterminato nel petitum, come, invece, opina il convenuto: anzi, appare particolareggiato.
2. La responsabilità del non può essere che ritenuta sussistere. CP_1
Egli ha pattuito, col P.M., per i fatti oggetto di questo giudizio civile, una condanna ex art. 444 c.p.p.
Il capo d'imputazione, in particolare, era il seguente:
La giurisprudenza, in proposito del valore probatorio, nel giudizio civile, della sentenza di applicazione della pena dietro richiesta delle parti, si è espressa nel senso che essa costituisca, quanto meno, elemento di prova:
Cass. civ., Sez. III, ord. 31.1.2024, n. 2897:
In tema di rapporti tra giudizio civile e giudizio penale, mentre il giudice può assumere a fondamento del proprio libero convincimento la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, la sentenza di patteggiamento - della quale l'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. sancisce l'inefficacia agli effetti civili - può essere assunta semplicemente come elemento di prova, che può essere considerato in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale.
Cass. civ., Sez. III, ord. 7.11.2023, n. 31010:
La sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova;
ad essa, peraltro, va riconosciuta la natura di elemento di prova di cui il giudice civile può tener conto, non essendogli precluso autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale.
2 N. 2165/2013 R.G.A.C.
Nel caso di specie, all'elemento probatorio costituito dalla sentenza ex art. 444 c.p.p. si aggiungono gli ulteriori, costituiti:
a) dalla circostanza che la si recava, dopo l'evento, presso il Medico di Pt_1
Guardia, nel Presidio di continuità assistenziale del Comune di Corleto Perticara, dal quale veniva inviata al Pronto Soccorso: ella, quindi, raggiungeva il Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Villa d'Agri, ove le veniva diagnosticata la «frattura delle ossa proprie del naso»; la medesima diagnosi veniva formulata, altresì, presso l'Ospedale 'San Carlo' di Potenza, il 14 Novembre 2012; si tratta di fatti coerenti e compatibili con la prospettazione dell'attrice;
b) dal fatto che, presso le singole strutture ospedaliere, la riferiva, Pt_1 costantemente e coerentemente (e ciò, insieme alla prossimità cronologica al fatto, corrobora l'autenticità delle dichiarazioni), di essere stata aggredita: anzi, al medico di guardia a Corleto Perticara indicava sinanche già l'identità dell'aggressore, identificandolo nel;
CP_1
c) dalla coerenza del danno biologico patito, rispetto all'evento dedotto in giudizio, accertata dal c.t.u.;
d) dalla circostanza, comunque significativa, che, nel costituirsi in giudizio, il non ha contestato che fosse accaduto il fatto storico, limitandosi ad CP_1 eccepire l'assenza di prova: e le due cose non appaiono esattamente sovrapponibili;
e) dal fatto che i Carabinieri di Corleto Perticara, esaminata l'autovettura della rilevavano quanto segue, a conferma della veridicità delle asserzioni di Pt_1 costei:
La contraria deposizione dell'unica teste escussa, moglie del Testimone_1
, escussa il 14 Giugno del 2024, appare, a questa stregua, inattendibile: in ogni caso, CP_1 costei non negava, quanto meno, che il marito fosse presente sul luogo dei fatti, nel momento indicato dalla Pt_1
3. Il c.t.u., che ha eseguito la propria opera in maniera adeguata, ed esente da censure di natura giuridica, logica o tecnica, ed ha risposto, altresì, puntualmente alle osservazioni presentate dalla difesa del convenuto, ha accertato che a sia stata Parte_1 cagionata, dal sinistro di cui si parla, un'invalidità permanente dell'8%: ella, poi, aveva patito un'inabilità temporanea totale di giorni 20, un'inabilità temporanea parziale, al 50%, nuovamente di giorni venti, ed ancora 20 giorni di inabilità temporanea al 25%.
3 N. 2165/2013 R.G.A.C.
L'ausiliario così descrive le conseguenze dannose:
In conclusione rispondendo ai quesiti formulati dalla S.V. il sottoscritto ritiene che: alla luce di tutta la documentazione allegata da parte attrice, alla luce dei rilievi anamnestici e clinici la nel sinistro per cui è causa, abbia riportato la frattura delle Pt_1 ossa nasali con deviazione del setto sottoposte a riduzione con manovre esterne ed esitate in modesta deviazione a sinistra del setto con area ipercromica che costituiscono danno estetico.
L'evento traumatico abbia, inoltre, generato una sindrome post-traumatica da stress, in soggetto già affetto da sindrome depressiva in trattamento farmacologico, che ha richiesto trattamenti di psicoterapia e cure farmacologiche. Il trauma possa anche aver generato una microencefalopatia multinfartuale in assenza di segni clinici neurologici. Per quanto riguarda le altre patologie costituite dalla artrosi cervicale con spondilouncoartrosi e dalle crisi emicraniche senza aure si debbano ritenere presistenti al fatto lesivo avvenuto in data 12-11-
11. Da quanto esposto il sottoscritto CTU deduce che l'evento traumatico abbia cagionato un peggioramento temporaneo delle generali condizioni del soggetto rispetto a quelle preesistenti;
dai dati clinici ed anamnestici il sottoscritto deduce che la malattia, intesa come inabilità ad attendere alle ordinarie occupazioni, è stata di giorni 60; dei quali 20 giorni di invalidità temporanea totale, 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%, 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 25 con marcata ripercussioni sulla vita di relazione, di svago
e sul tempo libero;
sussista rapporto causale tra le lesioni rilevate e un peggioramento permanente delle generali condizioni del soggetto rispetto a quelle preesiste;
il grado percentuale di danno biologico permanente, ivi compreso il danno estetico sia pari all'8%
(ottopercento), in considerazione delle citate condizioni cliniche, cui vada aggiunto il danno morale. I postumi non siano suscettibili di miglioramento ulteriore;
i postumi non impediscano
l'attività di lavorativa svolta all'epoca del sinistro
Il c.t.u. replica, infine, in maniera pertinente e convincente, alle osservazioni del convenuto (redatte dal c.t.p. Dott. ) come segue: Persona_1
Il dr. tende a minimizzare il danno estetico lieve della ma, in linea col Per_1 Pt_1
Decreto del 03-07-03 pubblicato sulla G.U. dell'11-09-03 n° 211, tale danno va valutato nella misura del 5% (esiti di minime alterazioni delle strutture di supporto del volto e alterazioni cutanee limitate, piccole cicatrici visibili e pigmentazioni anomale al volto con dismorfie del massiccio facciale). Dallo stesso Decreto si evince che la frattura delle ossa nasali con residua deviazione minima del setto va valutata da 2 a 6 punti. […] si sottolinea che negli ultimi anni, per quanto attiene alla valutazione del danno psichico, ha assunto importanza il concetto di
“preesistenza” ossia il trauma agisce su un preesistente substrato psichico strutturato mediante la concorrenza, in varia ed indeterminabile proporzione, di influenze biologiche, psicologiche, familiari ed ambientali. Il danno psichico, provocato dall'evento traumatico, deve comunque essere valutato anche alla luce di eventuali presistenze;
ossia il solo fatto di trovarsi davanti ad una presistenza non deve portare alla automatica esclusione di una
4 N. 2165/2013 R.G.A.C.
valutazione del danno psichico là dove è documentato, come nel caso della e là dove è Pt_1 evidente il nesso causale.
Ovviamente nel caso di specie il sottoscritto, che puntualmente ha riportato nella bozza che la assumeva, prima del trauma per cui è causa, psicofarmaci, ha tenuto conto di Pt_1 tali preesistenze nella valutazione del danno cui si rimette.
Si intendano qui riportati e trascritti, ad integrazione della presente motivazione, gli argomenti addotti dall'ausiliario.
4. Il danno non patrimoniale, in primis biologico, subito dalla consiste di Pt_1 lesioni c.d. micropermanenti:
Il danno biologico, prodotto da lesioni micropermanenti non cagionate da circolazione di veicoli a motore e natanti, o da colpa medica, non può essere liquidato secondo la tabella prevista dall'art. 139, d. lgs. 209/2005, giacché si tratta di un criterio specifico ed eccezionale, come tale insuscettibile di essere osservato in ipotesi ulteriori:
Cass. civ., Sez. VI - 3, ord. 11.2.2022, n. 4509 (e, poi, Cass. civ., Sez. III, ord. 5.9.2023,
n. 25922):
I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 c.ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva applicato le tabelle ex art. 139 c.ass. per la liquidazione del pregiudizio, riconducibile a responsabilità ex art. 2051 c.c., conseguente all'urto tra il veicolo condotto dalla danneggiata e alcune lastre di travertino abbandonate sulla sede stradale).
Cass. civ., Sez. Lav., sent. 7.7.2015, n. 13982:
In tema di danno biologico è precluso il ricorso in via analogica al criterio di liquidazione del danno non patrimoniale da micropermanente derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti ovvero mediante il rinvio al decreto emanato annualmente dal
Ministro delle attività produttive, mentre è congruo il riferimento ai valori inclusi nella tabella elaborata, ai fini della liquidazione del danno alla persona, dal Tribunale di Milano, in quanto assunti come valore “equo”, in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità.
(Principio enunciato con riferimento al risarcimento del danno connesso all'aggravamento delle condizioni di salute, derivato dall'adibizione del ricorrente, avente qualifica di operaio, ad attività lavorative incompatibili con la patologia di cui era affetto, nota all'ente pubblico datore di lavoro).
5 N. 2165/2013 R.G.A.C.
Alla stregua della più recente tabella, formata presso il Tribunale di Milano, il risarcimento, considerando che la al momento della cessazione dell'inabilità Pt_1 temporanea (Cass. civ., Sez. III, ord. 12.3.2021, n. 7126), aveva compiuto i cinquantotto anni, può essere liquidato in euro 2.264,08 per punto di danno biologico, cui è possibile sommare, considerata l'evidente sofferenza soggettiva, insita nell'aver subito un'aggressione fisica, un incremento del 25%, sino ad euro 2.830,10.
Il punto base dell'inabilità temporanea totale può essere liquidato in euro 115,00.
Nel complesso, allora, si tratta di euro 22.640,08 per invalidità permanente, e di euro
4.025,00 per l'inabilità temporanea.
Tali somme sono attuali, sicché debbono essere incrementate degli interessi legali dalla data di questa pronunzia sino al soddisfo.
5. L'ausiliario calcola euro 106,52 per le spese mediche congrue e documentate: si tratta delle spese strettamente inerenti alla cura della patologia, cui possono aggiungersi le ulteriori, anch'esse documentate, inerenti a trattamento psicoterapico ed a viaggi e spostamenti, verosimilmente collegati eziologicamente ai fatti, anche in ragione dell'elemento cronologico: il convenuto, peraltro, non ha sollevato eccezioni specificamente rivolte alle singole spese.
Si tratta di euro 2.307,11 complessivi di danno patrimoniale, cui deve aggiungersi, per ogni singolo esborso documentato, la rivalutazione monetaria, sino alla data della sentenza
(trattasi, in quanto risarcimento, di debito di valore: cfr., mutatis mutandis, Cass. civ., Sez. III, sent. 16.2.2012, n. 2211): successivamente, gli interessi legali, sino al soddisfo.
6. Si precisa che non appaiono dedotti, né quindi provati, gli elementi occorrenti affinché, sino alla data della presente decisione, si possano cumulare, alla rivalutazione monetaria, gli interessi legali (cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. III, sent. 10.3.2025, n. 6351: «Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso,
è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi.»).
7. Le spese di lite rimangono a carico del convenuto, secondo la soccombenza: lo scaglione di valore è quello dagli euro 26.000,01 agli euro 52.000,00.
Come evidenzia l'attrice, deve considerarsi, altresì, che non ha Controparte_1 aderito ad una proposta del Giudice, che prevedeva che egli pagasse all'attrice la somma di euro 15.000,00, oltre a spese di lite calcolate, per compensi, in euro 4.000,00.
La conseguenza di tale condotta non è regolata né dall'art. 91 (che si riferisce all'accoglimento della domanda, quando chi l'aveva proposta non abbia accettato la proposta
6 N. 2165/2013 R.G.A.C.
conciliativa), né dall'art. 96 c.p.c., pur richiamato dall'attrice, ma i cui presupposti di applicazione paiono mancare.
In realtà, però, è possibile calcolare un sia pur non cospicuo incremento dell'ammontare medio dei compensi parametrici, in considerazione, appunto, dell'ostacolo ad una meno protratta durata del giudizio, frapposto dal convenuto nel rifiutare una proposta che si rivela più vantaggiosa dell'esito ottenuto attraverso la sentenza.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2165/2013 R.G.A.C., promossa da contro ogni diversa domanda, eccezione, Parte_1 Controparte_1 richiesta disattesa, così decide:
1. dichiara responsabile dei danni, patiti da Controparte_1 Parte_1
2. condanna a pagare a le somme: di euro Controparte_1 Parte_1
26.665,08, quale danno non patrimoniale;
di euro 2.307,11, quale danno patrimoniale;
tali somme sono attuali, sicché debbono essere incrementate degli interessi legali dalla data di questa pronunzia sino al soddisfo;
3. condanna a rifondere a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 liquidate in euro 8.200,00 per compensi, in euro 519,13 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge.
Potenza, 19 Luglio 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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