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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/02/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1528/2023 R.G.
Promossa da
nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso CodiceFiscale_1
l'avvocato Stefano Di Giacomo, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato Antonino Di Giacomo per procura speciale a margine del ricorso
Ricorrente
Contro
l' elettivamente Controparte_1
domiciliato in Cagliari presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente,
rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Doa e Mariantonietta
Piras per procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione
Convenuto
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3.5.2023 il signor ha Parte_1
agito in giudizio nei confronti dell' , richiedendo che venisse CP_1
accertata e dichiarata l'irripetibilità dell'indebito contestato, per una
pagina 1 somma pari ad euro 6.544,05, relativamente al periodo da gennaio 2018 a ottobre 2021.
A fondamento del ricorso, ha allegato di essere beneficiario della prestazione assistenziale di invalidità civile a far data dall'8.2.2011.
Ha quindi allegato che in data 5.10.2022 aveva ricevuto una comunicazione con la quale l' aveva richiesto la restituzione della CP_1
somma di euro 6.544,05 a titolo di indebito, maturato per la corresponsione delle prestazioni assistenziali.
Ha quindi rilevato di aver sempre assolto a tutti gli obblighi reddituali previsti in materia, e, più nello specifico, di aver sempre regolarmente presentato il Modello 730-3.
Nonostante ciò non sia obbligatorio secondo il consolidato orientamento in seno alla giurisprudenza, avverso tale comunicazione il ricorrente aveva presentato ricorso amministrativo al Comitato
Provinciale , rimasto senza esito positivo. CP_1
Tanto premesso, parte ricorrente ha affermato l'illegittimità
dell'avversa pretesa alla ripetizione dell'indebito assistenziale, alla luce della consolidata giurisprudenza formatasi in materia.
2. L' si è costituito in giudizio, contestando la domanda ed CP_1
invocandone il rigetto.
Ha esposto quanto segue.
Con provvedimento del 13.10.2021, l' aveva comunicato al CP_1
ricorrente la sospensione della prestazione cat. INVCIV n. 03838131, per mancata comunicazioni dei redditi dell'anno 2017, ai sensi dell'art. 35,
comma 10 bis, del D.L. 207/2008.
Successivamente, con nota del 5.12.2022, l' , “facendo seguito al CP_1
precedente provvedimento di preavviso di sospensione e alla successiva
sospensione della prestazione economica, non essendo pervenuta alla
scrivente sede alcuna Sua comunicazione in ordine ai redditi relativi agli anni 2017, 2020, 2021”, aveva inoltrato all'assicurato il formale provvedimento di revoca della predetta prestazione, per gli anni 2017,
pagina 2 2020 e 2021, “per i quali è mancata la regolare dichiarazione reddituale”, ed aveva intimato al medesimo il rimborso delle somme indebitamente percepite.
Da ultimo, con nota del 25.1.2023, l' aveva rappresentato CP_1
all'interessato che “non è stato possibile accogliere la domanda in
oggetto, presentata il 30.08.2022, per il seguente motivo: la prestazione
è stata revocata ai sensi dell'art.35 comma 10bis D.L. 207/2008”.
Tanto premesso, l' ha affermato la piena legittimità dei CP_1
provvedimenti sopra richiamati, in quanto adottati nel rispetto di quanto disposto dal citato art. 35, comma 10-bis, del D.L. n. 207/2008, non avendo controparte, in violazione della precisa previsione di legge,
provveduto a comunicare i redditi per gli anni 2017, 2020 e 2021.
Poiché il ricorrente non aveva ottemperato agli obblighi di comunicazione per gli anni in questione, l' aveva correttamente CP_1
proceduto alla sospensione prima e alla revoca poi della prestazione,
conseguentemente intimando il rimborso delle somme indebitamente erogate.
3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata quindi tenuta in decisione all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex
art. 127 – ter c.p.c..
*******
4. Il ricorso è infondato, per i motivi di seguito esposti.
4.1. Preliminarmente occorre richiamare le disposizioni normative applicabili al caso di specie.
A mente dell'art. 52, comma primo, L. 9 marzo 1989, n. 88
CP_ (Ristrutturazione dell' nazionale previdenza sociale e CP_1
dell' ), Controparte_2
le pensioni a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i
pagina 3 commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché
la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n.
153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
Aggiunge il secondo comma dello stesso articolo che “nel caso in cui,
in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di
pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme
corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo
dell'interessato”.
L'art. 13, L. 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di
finanza pubblica), stabilisce al primo comma che “le disposizioni di cui
all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel
senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme
corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia
data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da
errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od
incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul
diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti
dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente
percepite”.
Ai sensi del secondo comma della predetta disposizione, “L' CP_1
procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei
pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni
pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto
eventualmente pagato in eccedenza”.
A norma del combinato disposto delle norme sopra richiamate,
secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'irripetibilità
dell'indebito previdenziale è subordinata alla ricorrenza di quattro
pagina 4 specifiche condizioni (v. tra le varie pronunce in tal senso, Cass. civ.,
sezione lavoro, ordinanza n. 5894 del 23.2.2022):
1) pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento dell'Ente;
2) comunicazione del provvedimento all'interessato;
3) errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore;
4) insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata, quoad
effectum, l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente.
Difettando anche una sola delle predette condizioni, riprende pieno vigore la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c..
L'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi CP_1
dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (v. Cass civ.,
Sez. Lavoro, sentenza n. 953 del 24.1.2012 e successive pronunce conformi).
In merito agli obblighi di comunicazione gravanti sui beneficiari dei trattamenti assistenziali, l'art. 15 comma 1 del D.L. n. 78/2009,
convertito dalla L. n. 102/2009, proprio per semplificare le attività di verifica annuale da parte dell' sulle situazioni reddituali dei CP_1
pensionati, ha stabilito che “A decorrere dal 1 gennaio 2010, al fine di
semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui
all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione
finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono
informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali
ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire
all' e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via CP_1
pagina 5 telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi,
nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le
predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione,
relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni
pensionistiche o assistenziali residenti in Italia”.
Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2010, i soggetti tenuti a comunicare i redditi all' , tramite l'invio telematico dei c.d. Modelli RED, sono CP_1
solo quelli in possesso di redditi non dichiarati all'Agenzia delle Entrate.
Il successivo art. 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del 2010,
convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, ha modificato l'art. 35
del D.L. n. 207/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 14/2009,
introducendo il citato comma 10-bis, che così dispone, al primo periodo:
“Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al
reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano
integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale
incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la
comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la
prestazione”.
I periodi successivi disciplinano il procedimento che, in caso di inadempimento del percettore agli obblighi comunicativi, conduce alla revoca della prestazione, previa sospensione della medesima: “In caso di
mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti
stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito
nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi
avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione
non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in
via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte
le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione
dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione
dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti
pagina 6 procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo
alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per
l'anno in corso”.
Secondo la Circolare n. 195 del 30 novembre 2015, “Tale CP_1
norma ha apportato una modifica sostanziale rispetto a quanto previsto
dall'art. 13 della citata legge n. 412 del 1991. Viene posto espressamente in capo al titolare della prestazione collegata al reddito l'obbligo di dichiarare all' la propria situazione reddituale incidente sul CP_1
diritto o sulla misura della prestazione medesima”.
Soggiunge la predetta Circolare che “Tale obbligo viene rispettato
attraverso o la dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO)
all'Amministrazione finanziaria, ovvero mediante la dichiarazione diretta all'Istituto con il modello RED”.
4.2. Tornando al caso concreto, si osserva che i provvedimenti sopra richiamati sono stati adottati dall' ai sensi del citato art. 35 comma CP_1
10-bis, avendo l' dapprima sospeso e quindi revocato la CP_1
prestazione.
Dall'istruttoria svolta è possibile desumere il dolo omissivo in capo al ricorrente, il quale si è reso responsabile dell'omessa segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione.
Ed infatti, non risulta che il ricorrente abbia presentato né la dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO) all'Amministrazione
finanziaria, né la dichiarazione diretta all'Istituto mediante il modello
RED.
Si rileva che le dichiarazioni prodotte da parte ricorrente (v. i modelli
730 prodotti con l'allegato C, relativi agli anni d'imposta dal 2016 al
2021), si riferiscono ad un soggetto diverso da lui, la signora R_
[...]
Dall'autocertificazione relativa all'esenzione del pagamento del contributo unificato si apprende che la signora è il Persona_1
coniuge del ricorrente.
pagina 7 Tuttavia, nelle dichiarazioni dei redditi allegate, risulta solo il reddito percepito dalla signora soggetto dichiarante, e non Persona_1
quello percepito dal ricorrente, suo coniuge (le relative colonne indicano un reddito pari a zero).
Pertanto, attraverso la condotta omissiva del ricorrente, l' non è CP_1
stato posto nelle condizioni di poter conoscere la sua situazione reddituale, relativamente agli anni oggetto del provvedimento di revoca.
Del resto, lo stesso ricorrente, nella fase amministrativa, una volta raggiunto dal provvedimento di sospensione, avrebbe potuto sanare il suo inadempimento, comunicando all' i propri redditi, e ciò CP_1
evidentemente non è avvenuto.
5. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.,
parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali.
Le spese si liquidano nel dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014,
tenuto conto della tabella per le cause di previdenza e con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da euro 5.200,01 sino ad euro
26.000,00 (il valore della presente causa è pari ad euro 6.544,00).
I compensi si liquidano ai valori minimi, in ragione della natura non complessa della controversia e dell'assai limitata attività processuale svolta, e con esclusione dei compensi per la fase istruttoria.
Sul punto si precisa che, ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., “La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Nel caso di specie, tale fase non può dirsi “effettivamente svolta”,
posto che la presente causa, trattata ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., è
stata decisa unicamente in base alle produzioni di cui ai rispettivi atti introduttivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
pagina 8 1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dell' delle CP_1
spese processuali, che liquida in euro 1.865,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
Cagliari, 3.2.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
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