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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/04/2025, n. 1486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1486 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7700/2024 R.G. avente ad oggetto opposizione avverso sanzione amministrativa per omissione contributiva
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Catania ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso il suo studio, sito in Belpasso via dell'Aquila n. 111, giusta procura in atti telematici
-RICORRENTE-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma via Ciro CP_1 il Grande n.21, cod. fisc.: , rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Orsingher, P.IVA_1
d'intesa con l'avv. Pier Luigi Tomaselli, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
Distrettuale dell'Istituto, sita in Catania piazza della Repubblica n. 26, come da procura in atti telematici
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato l'1.08.2024, ha impugnato l'ordinanza Parte_1 ingiunzione n. 84663 di € 2846,00 riferita all'anno 2011 e relativa all'atto di accertamento n
2100.21/06/2018.0279523 asseritamente notificato il 08.02.2019 nonché l'ordinanza ingiunzione n. 84662 riferita all'anno 2012 di € 3562,50 e relativa all'atto di accertamento n
2100.21/06/2018.0279528 asseritamente notificato il 08.02.2019, entrambe comunicate il
19.07.2024 assumendo la presunta violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del d.l. 12.09.1983 n.
463 convertito con modificazioni dalla l. 11.11.1983 n. 638 e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali).
A sostegno della spiegata opposizione, in estrema sintesi, parte ricorrente ha eccepito:
- che difetta il presupposto impositivo, in quanto le sanzioni opposte ineriscono all'asserito omesso versamento (dei soci della Parte_2
) dei contributi a carico dei lavoratori, rispettivamente per gli anni 2011 e 2012,
[...]
mentre lo stesso è stato amministratore e socio della
[...]
, fino al 15.02.2006, in quanto, con atto di cessione di Parte_2
quote redatto dal notaio di Scordia trascritto il 22.02.2006 avente n. di rep. Persona_1
8108, ha formalizzato il proprio recesso della predetta società e, per effetto, ha Parte_3
continuato ad essere socio accomandante, mentre è divenuto il nuovo socio Controparte_2
accomandatario, amministratore e legale rappresentante della società sì assumendo illimitata e piena responsabilità per obbligazioni sociali come per legge;
- che, ad ogni modo, nell'esercitare il potere sanzionatorio, l'ente previdenziale non ha osservato il disposto degli artt. 14 e 16 della l. n.689/1981;
- che la pretesa creditoria è prescritta;
- che l'ingiunzione oggetto di causa è illegittima per difetto di motivazione, essendo stati indicati negli atti impugnati soltanto i dati relativi al pagamento che con essa si richiede (tipo di sanzione, ente accertatore,) e non anche i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'ente accertatore.
Su tali premesse, parte ricorrente ha testualmente chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione impugnata, di “… dichiarare la mancanza del presupposto impositivo per i motivi di cui in premessa delle O.I. n 84663 e O.I. n 84662 notificate il 19.07.2024 e conseguentemente annullare gli atti impugnati;
accertare e dichiarare l'omessa notifica dell'atto di accertamento e per l'effetto dichiarare non dovute le somme intimante con le O.I. n 84663 e O.I. n 84662 notificate il 19.07.2024; accertare e dichiarare intervenuta decadenza, ed estinzione della sanzione in contestazione - mancanza del
Pagina 2 presupposto impositivo e per l'effetto dichiarare non dovute le somme intimante con le O.I. n
84663 e O.I. n 84662 notificate il 19.07.2024; accertare e dichiarare prescrizione ai sensi dell' art 28 1 comma legge 681/81 e per l'effetto dichiarare non dovute le somme intimante con le
O.I. n 84663 e O.I. n 84662 notificate il 19.07.2024. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del(l') … avvocato che ne ha fatta anticipazione”.
In data 3.01.2025 si è ritualmente costituito in giudizio l' depositando nel fascicolo CP_1 telematico memoria difensiva con la quale ha dedotto che “… Riscontrato che il sig. Parte_2
è stato socio accomandatario e legale rappresentante della sino al Parte_2
7.3.2006 l'ente previdenziale ha provveduto ad avviare l'iter per annullamento in autotutela delle ordinanze ingiunzione relative alle annualità 2011 e 2012, dalle quali scaturiscono i provvedimenti di rideterminazione delle sanzioni, impugnati nel presente ricorso.
2. Appena completato l'iter i provvedimenti di annullamento verranno comunicati al ricorrente”.
Conseguentemente, l' ha chiesto di dichiararsi la cessazione della materia Controparte_3
del contendere.
Con provvedimento del 16-31.01.2025 la presente controversia è stata assegnata a questo giudice a seguito del trasferimento del precedente istruttore presso altro Ufficio ed istruita con l'acquisizione dì prove documentali;
quindi, all'udienza del 2.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata.
______________________
In punto di fatto, risulta dalla visura camerale prodotta dall'ente previdenziale che in data
7.03.2006 è intervenuta la variazione della denominazione Parte_2
in e,
[...] Parte_4
contestualmente, è cessato dalla carica di socio accomandatario e legale Parte_1 rappresentante di tale società. In particolare, dalla lettura dell'atto pubblico del 15.02.2006 ai rogiti del notaio di Scordia avente rep n. 8108 resta accertato che il ricorrente Persona_2 ha ceduto a la propria quota sociale, sicché “Per effetto della presente Controparte_2
cessione, il comparente dichiara di non far più parte della società e che la Parte_1
società ha in precedenza determinato nei suoi confronti le modalità di liquidazione della sua quota. In detta società in accomandita semplice, il signor continuerà ad essere Parte_3
quindi il socio accomandante, mentre il signor sarà il nuovo socio Controparte_2
accomandatario, amministratore e legale rappresentante della società e pertanto la sua
Pagina 3 responsabilità, nei confronti delle obbligazioni sociali, sarà illimitata come per legge. …”.
Nel costituirsi nel giudizio de quo, l'ente previdenziale ha rappresentato di aver provveduto ad avviare l'iter per annullamento in autotutela delle ordinanze ingiunzione relative alle annualità 2011 e 2012, dalle quali scaturiscono i provvedimenti di rideterminazione impugnati nel presente ricorso, proprio per aver “Riscontrato che il sig. è stato socio Parte_2 accomandatario e legale rappresentante della sino al 7.3.2006”. Parte_2
In data 13.03.2025 l'Istituto resistente ha prodotto:
- provvedimento di annullamento in cui afferma per le violazioni relative all'anno 2011
“Vista l'Ordinanza Ingiunzione emessa nei confronti di , C.F. Parte_1
, in conseguenza dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali C.F._1
relative alla violazione articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali) per l'annualità 2011, periodi omessi e non versati 12/2010 e da 01 a 11/2011;
Considerato che
il provvedimento di rideterminazione della suddetta Ordinanza Ingiunzione è stato impugnato con ricorso avente RG 7700/2024;
Vista la visura camerale dell'azienda, dalla quale risulta la cessazione dalla qualifica di socio accomandatario del sig. a far data dal 07.03.2006. Tenuto conto che è Parte_1 interesse dell'Amministrazione procedere all'annullamento del provvedimento emanato e considerato che non è decorso un periodo di tempo eccessivamente ampio dall'emanazione dell'atto stesso;
Rilevato sussistente e prevalente, alla luce di quanto indicato sopra, l'interesse pubblico e dell'Istituto all'annullamento in sede di autotutela dell'atto in oggetto”.
- provvedimento di annullamento del medesimo contenuto a quello appena trascritto per le violazioni relative all'anno 2012 e segnatamente afferenti ai “periodi omessi e non versati
12/2011 e da 01 a 09/2012”.
Alla luce delle causali su cui si struttura i provvedimenti di annullamento versati in atti, deve ritenersi frutto di un mero refuso il fatto che nella parte dispositiva di essi sia riportata l'ordinanza ingiunzione n. 000525303 protocollo .2100.01/04/2022.0223517 e l'ordinanza CP_1
ingiunzione n. 000525301 protocollo .2100.01/04/2022.0223509, anziché i riferimenti CP_1
corretti dei titoli opposti, rispettivamente, OI-000084663 relativa all'atto di accertamento n
2100.21/06/2018.0279523 ed O.I. n. 000084662 relativa all'atto di accertamento n
2100.21/06/2018.0279528 riferito all'anno 2012.
In questa prospettiva, del resto, non è superfluo sottolineare che con le note cartolari del
13.03.2025 l'ente previdenziale ha ribadito il proprio disinteresse a coltivare nei confronti del ricorrente la pretesa sanzionatoria di cui alle ordinanze ingiunzione opposte richiamando per
Pagina 4 intero quanto già spiegato nella memoria difensiva di costituzione ed emergente dalle allegazioni documentali versare in atti, sì riconoscendo, di fatto, che nella fattispecie concreta non sussistono elementi sufficienti a comprovare l'asserita responsabilità dell'opponente rispetto all'obbligo violato e la conseguenziale legittimità della reazione sanzionatoria adottata nei confronti di quest'ultimo.
In considerazione dei superiori rilievi e tenuto conto dei refusi presenti nei provvedimenti di annullamento opposti, assorbita la disamina di ogni ulteriore questione, le ordinanze di ingiunzione opposta restano annullate.
Le spese processuali sono per un terzo compensate alla luce della condotta processuale non oppositiva assunta dall' rispetto alle difese e alle domande spiegate dal ricorrente e per i CP_1
restanti due terzi, secondo il principio della causalità che informa la regola della soccombenza, poste a carico del primo e liquidate in favore del secondo avuto riguardo alla domanda di distrazione avanzata in ricorso dal procuratore costituito e reiterata nelle note cartolari del
26.03.2025, in concreto, tenendo conto della natura e del valore della causa, del mancato espletamento della fase istruttoria e del mancato apporto di nuovi elementi valutativi in sede di discussione cartolare della presente controversia, oltre agli ulteriori parametri di cui agli artt. 2
e 4 DM 55/2014 per come modificato dal DM n.147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
DICHIARA cessata la materia del contendere relativa alle ordinanze ingiunzione n.OI-
000084663 e O.I. n. 000084662, che, per l'effetto, annulla
COMPENSA per un terzo le spese processuali
CONDANNA l' al pagamento dei restanti due terzi delle spese processuali a favore CP_1
della parte ricorrente che liquida in euro 43,00 a titolo di spese vive ed in euro 1.245,00 a titolo di compensi professionali, oltre 15% spese forfettarie, iva e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore del relativo procuratore antistatario
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 3.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
Pagina 5