Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 5
CGT2
Sentenza 2 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Errata applicazione degli artt. 115-116 cpc

    Questo motivo è assorbito dal secondo motivo di gravame.

  • Rigettato
    Errata applicazione degli artt. 1241 ss cc. e art. 56 LF

    La Corte ritiene fondato questo motivo, affermando che l'Agenzia delle Entrate può opporre in compensazione crediti propri omogenei maturati dopo la dichiarazione di fallimento. Tuttavia, l'appello principale viene rigettato a causa dell'accoglimento dell'appello incidentale.

  • Rigettato
    Invalidità della cessione di credito futuro

    La Corte ritiene infondato questo motivo, poiché la presentazione della dichiarazione IVA che ha fatto emergere il credito è ammessa dall'Ufficio e segna la venuta ad esistenza del credito ceduto.

  • Accolto
    Mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Ufficio

    La Corte accoglie l'appello incidentale, ritenendo che la notifica della cartella esattoriale sia invalida poiché effettuata dopo l'estinzione della società fallita e che l'Ufficio non abbia assolto all'onere probatorio dimostrando compiutamente il proprio credito.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 5
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
    Numero : 5
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

    Testo completo