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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il
30/04/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
GIANFELICE ANNALISA, LA
APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 30/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 209/2020 depositato il 10/03/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pesaro-Urbino - Via Mameli, 9 61100 Pesaro PU
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 428/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PESARO sez. 1 e pubblicata il 18/12/2019
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 17777-2018 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Tributaria provinciale di Pesaro, con la sentenza in epigrafe, ha accolto il ricorso avanzato da Resistente_1 spa avverso il provvedimento di compensazione del credito IVA anno 2016 di cui al provv. Prot. n. 17777/18 notificato il 05.04.2018, credito vantato in origine dalla Società_1
s.r.l. in fallimento poi ceduto alla banca ricorrente.
Con scrittura privata del 29.12.2015 il fallimento aveva ceduto a Resistente_1 s.p.a. l'intero credito IVA che si sarebbe definito con la dichiarazione di chiusura del fallimento derivante dalla dichiarazione annuale IVA;
in data 28.02.2017 il Fallimento aveva presentato in via telematica il Modello Iva/2016, con cui chiedeva il rimborso di € 9.015,00, in data 04.04.2017 era stato notificato all'Agenzia delle Entrate e all'Agente della
Riscossione l'atto di cessione del credito;
l'Agenzia poneva in compensazione il credito ceduto con altro debito IVA della società fallita, iscritto nella cartella n. 082201800000367818 per l'anno 2014, pari a
€ 10.467,67, notificata in data 31.05.2018 presso la casa comunale per irreperibilità della società presso la sede legale: detta cartella si fondava su avviso di irregolarità ex artt. 36 bis dpr 600/73 e 54 bis dpr 633/72, avviso con cui il credito IVA 2013, riportato nella dichiarazione Iva presentata dal fallimento per l'anno d'imposta 2014, era stato annullato per omessa presentazione nei termini della dichiarazione IVA 2013
(presentata il 28.02.2015).
La commissione di prime cure riteneva la validità della cessione, essendo sufficiente al momento della conclusione del contratto la sussistenza del rapporto giuridico di base dal quale traggonono origine i crediti futuri in modo che questi siano, se non determinati, almeno determinabili;
il collegio inoltre osservava che l'art. 56 fall ammette la compensazione solo fra debiti e crediti sorti in periodi precedenti l'apertura del fallimento e crediti maturati in costanza della procedura, e che nel caso di specie il credito era maturato in costanza di fallimento ed era stato chiesto a rimborso dal curatore, quale credito della massa, in sede di dichiarazione finale della procedura, che pertanto se tale credito fosse stato posto in compensazione con un debito del fallito, riferito a periodi ante fallimento, sarebbero stati pregiudicati illegittimamente i creditori concorsuali, per violazione del principio di parità di trattamento.
La sentenza è stata impugnata dalla l'Agenzia delle Entrate prospettando i motivi di doglianza riportati in parte motiva. Si è costituita la Banca resistente, contestando in fatto ed in diritto il gravame, presentando appello incidentale condizionato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di gravame l'ufficio ricorrente denuncia l'erroneità della pronuncia di prime cure per violazione e/o falsa applicazione degli artt 115-116 cpc in relazione all'accertamento dei fatti di causa, essendo stata erroneamente dichiarato l'implicito riconoscimento del diritto al rimborso da parte dell'Ufficio.
Col secondo motivo l'Ufficio contesta l'errata applicazione degli artt. 1241 ss cc. e art. 56 LF: essendo stata erroneamente ritenuta l'illegittimità della compensazione per diversa soggettività tra il titolare
(dell'eventuale) diritto al rimborso Iva e il titolare del debito Iva v/RA; argomenta l'Ufficio che sia il debito tributario a carico del fallimento che il credito IVA ceduto sono maturati dopo la dichiarazione di fallimento e in costanza di procedura, quindi entrambi riguardano la procedura concorsuale e non il fallito.
Il secondo motivo, assorbente del primo, è fondato. La compensazione ex art. 56 l. fall. opera nel fallimento unicamente per crediti omogenei;
detta compensazione può riguardare anche i crediti erariali, purché sempre tra crediti omogenei, entrambi o anteriori alla procedura o in corso di procedura, non potendo operare la compensazione tra crediti del debitore e debiti della massa o viceversa (Cass. n. 36400 del 13/12/2022). L'Amministrazione finanziaria può opporre in compensazione ai crediti maturati dalla procedura concorsuale i propri controcrediti vantati nei confronti di quest'ultima (Cass. n. 13467 del 02/07/2020) da ritenersi omogenei al pari dei crediti ante procedura.
In tema Cass. n. 16779 del 15/06/2021: In materia di fallimento, in forza dell'art. 56 l.fall., applicabile anche ai crediti erariali, qualora sia richiesto all'amministrazione finanziaria il rimborso di un credito IVA formatosi durante lo svolgimento della procedura concorsuale, l'erario può opporre in compensazione solamente i crediti che siano sorti successivamente all'apertura della procedura medesima, con esclusione di quelli formatisi in epoca precedente, non potendo la compensazione ex art. 56 cit. - quand'anche veicolata alla stregua di eccezione riconvenzionale - avvenire fra un credito concorsuale, preesistente al fallimento, e un credito della massa, sorto dopo la dichiarazione di fallimento, il quale, facendo capo alla curatela, non è un credito del fallito, né condivide alcun rapporto di reciprocità con il credito concorsuale.
Ed ancora Cassazione civile sez. trib., 29/04/2024, n.11464: "L'Amministrazione finanziaria, cui è presentata istanza di rimborso di un credito IVA maturato nel corso di una procedura concorsuale e successivamente ceduto, può legittimamente opporre in compensazione al cessionario istante crediti erariali "omogenei", ovvero maturati anch'essi dopo l'inizio della procedura concorsuale, non ostando alla compensazione gli effetti esdebitatori riconnessi alla chiusura della procedura medesima. In tal caso, peraltro, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di fornire in giudizio la prova dell'esistenza dei crediti erariali opposti in compensazione, non essendo sufficiente la produzione di semplici estratti di ruolo".
Quindi a fronte di crediti maturati antecedentemente (crediti concorsuali) o in corso di procedura concorsuale
(crediti di massa), possono essere opposti in compensazione crediti erariali maturati, rispettivamente, ante procedura o in corso di procedura;
non possono, invece, essere opposti in compensazione crediti erariali maturati antecedentemente alla procedura concorsuale a crediti di massa ovvero crediti erariali maturati nel corso della procedura concorsuale con crediti concorsuali.
Nel caso di specie il fallimento della cedente è stato dichiarato il 20/01/1999 e si è chiuso nel 2017. Il credito Iva chiesto a rimborso dalla cessionaria Resistente_1 si è formato dopo la dichiarazione di fallimento;
il debito tributario a carico del fallimento, iscritto nella cartella di pagamento n. 08220180000367818, deriverebbe secondo le allegazioni dell'ufficio appellante dal disconoscimento del credito Iva per omessa presentazione della dichiarazione Iva per anno 2013, che doveva essere presentata dal curatore fallimentare: tale debito erariale è quindi sorto dopo la dichiarazione di fallimento e in costanza di procedura.
Pertanto l'RA ha opposto in compensazione un proprio credito omogeneo, maturato cioè in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento. Dette conclusioni non sono messe in discussione dagli effetti esdebitatori del fallimento: da un lato, detti effetti riguardano esclusivamente i crediti concorsuali (e non anche quelli di massa) e, dall'altro, la compensazione ex art. 56 l. fall. opera, laddove eccepita, prima e indipendentemente dal verificarsi di un simile effetto.
La fondatezza del motivo non basta tuttavia per accogliere l'appello principale, essendo fondato l'appello incidentale condizionato.
Deduce la Banca appellante incidentale il mancato assolvimento dell'onere gravante sull'Ufficio di provare l'esistenza, la validità e la corretta notifica dei titoli opposti in compensazione;
in particolare la Banca osserva che l'Ufficio ha allegato ma non provato il credito erariale, attesa l'inesistenza/invalidità della notifica della cartella esattoriale, considerato che la mera enunciazione dell'esistenza di ruoli contenuta nel decreto di compensazione reclamato, non altrimenti comprovata documentalmente, non vale come prova dell'esistenza di un carico erariale. E' documentalmente provato che la cartella di pagamento è stata notificata in data 31.05.2018, alla società Società_1 come se fosse tornata in bonis, con deposito alla casa comunale di Luogo_1, previo accesso e dichiarazione di irreperibilità della società fallita presso la sede in Indirizzo_1. Va inoltre rilevato che la cartella di pagamento più volte menzionata non risulta essere stata depositata in atti.
Va ricordato che alla dichiarazione di chiusura di fallimento di srl per avvenuto riparto dell'attivo, consegue ordinariamente la cancellazione ed estinzione della società, ai sensi dell'art. 118, comma 1, n. 3 e 4 L. Fall.
e, quindi, il venir meno definitivo della persona giuridica, e il trasferimento di eventuali posizioni creditorie/ debitorie residue ai soci. Nel caso specifico, l'estinzione della società per cancellazione è avvenuta in data
13.04.2018, ossia in data antecedente la notifica della cartella esattoriale presso l'ex sede;
detta notifica è invalida, non potendo essere invocato l'art. 28 comma 4 Decreto legislativo del 21/11/2014 n. 175, secondo cui “Ai soli fini della validita' e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della societa' di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese”, non applicabile in via analogica alla cancellazione dal registro delle imprese conseguente alla dichiarazione di chiusura del fallimento per riparto dell'attivo, trattandosi di norma derogatoria alla disciplina ordinaria e quindi di stretta interpretazione. La cancellazione di cui all'art. 2495 c.c. chiude infatti il diverso procedimento di scioglimento e liquidazione delle società contemplato dal codice civile, e l'art. 2984 c.c. comma 1 n. 7 relativo allo scioglimento per apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata, non è applicabile ratione temporis al caso di specie.
Del resto, va osservato che secondo l'elaborazione giurisprudenziale dell'articolo 2495 del codice civile e dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 175/2014, in tema di rappresentanza e alla legittimazione nei procedimenti fiscali a seguito della cancellazione di una società dal registro delle imprese, il destinatario della notifica avrebbe semmai dovuto essere il liquidatore.
Infatti il differimento degli effetti dell'estinzione di una società sussiste per un quinquennio a partire dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese, il che comporta che il liquidatore, nonostante la società non abbia più esistenza legale, conserva la legittimazione processuale: secondo la Cassazione la norma citata è disposizione di natura sostanziale (come evidenziato anche da Corte cost. n. 142/2020), e comporta che il liquidatore conserva tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale
(come chiarito da Cass. n. 36892/22; S.U. n. 32790 del 2023; Cass. n. 18310/2023; n. 10639/2024).
Inoltre va osservato che l'Ufficio, in sede di impugnazione del decreto di compensazione, ha l'onere di dimostrare compiutamente i fatti costitutivi del proprio credito opposto in compensazione, non essendo sufficiente la produzione del semplice estratto di ruolo che, come noto, è un atto interno all'Amministrazione finanziaria (cfr., ex multis, Cass. n. 22507 del 09/09/2019; Cass. n. 22184 del 22/09/2017). Nel caso di specie, non risulta essere stata depositata la cartella di pagamento, ma solo la relata di notifica della stessa, peraltro invalida (v. elenco depositi controdeduzioni ufficio fascicolo di primo grado).
L'Agenzia delle Entrate quindi non ha assolto all' onere probatorio su essa gravante, non avendo dimostrato il credito opposto in compensazione.
Infondato infine il terzo rilievo di appello principale relativo alla invalidità della cessione di credito futuro, atteso che ove oggetto di cessione sia un credito eventuale e futuro, la venuta ad esistenza dello stesso - che segna il momento in cui si produce l'effetto traslativo - integra un requisito di efficacia della cessione, la cui prova incombe sul creditore cessionario, trattandosi di fatto costitutivo della sua pretesa. (Cass., sez. 1,
10/12/2018, n. 31896; Cass., sez. 1, 02/10/2023, n. 27690). Nel caso di specie, la presentazione del
Modello Iva/2016 in data 28.02.2017, ammessa dall'ufficio, segna la venuta ad esistenza del credito ceduto e la produzione del conseguente effetto traslativo. In conclusione l'appello principale va rigettato, mentre va accolto l'appello incidentale con conseguente conferma della pronuncia gravata, sia pure emendata nella motivazione.
La condanna alle spese di lite del grado segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia così provvede:
rigetta l'appello principale, accoglie l'appello incidentale e per l'effetto conferma la sentenza gravata;
Condanna Agenzia delle Entrate di Pesaro e Urbino al pagamento delle spese di lite del grado in favore di Resistente_1 spa che si liquidano in €. 3.187,00 oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge. Ancona lì 30.04.2025
Il Giudice rel.
Dott NA EL
IL PRESIDENTE
Dott. Ugo Maria Fantini
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il
30/04/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
GIANFELICE ANNALISA, LA
APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 30/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 209/2020 depositato il 10/03/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pesaro-Urbino - Via Mameli, 9 61100 Pesaro PU
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 428/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PESARO sez. 1 e pubblicata il 18/12/2019
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 17777-2018 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Tributaria provinciale di Pesaro, con la sentenza in epigrafe, ha accolto il ricorso avanzato da Resistente_1 spa avverso il provvedimento di compensazione del credito IVA anno 2016 di cui al provv. Prot. n. 17777/18 notificato il 05.04.2018, credito vantato in origine dalla Società_1
s.r.l. in fallimento poi ceduto alla banca ricorrente.
Con scrittura privata del 29.12.2015 il fallimento aveva ceduto a Resistente_1 s.p.a. l'intero credito IVA che si sarebbe definito con la dichiarazione di chiusura del fallimento derivante dalla dichiarazione annuale IVA;
in data 28.02.2017 il Fallimento aveva presentato in via telematica il Modello Iva/2016, con cui chiedeva il rimborso di € 9.015,00, in data 04.04.2017 era stato notificato all'Agenzia delle Entrate e all'Agente della
Riscossione l'atto di cessione del credito;
l'Agenzia poneva in compensazione il credito ceduto con altro debito IVA della società fallita, iscritto nella cartella n. 082201800000367818 per l'anno 2014, pari a
€ 10.467,67, notificata in data 31.05.2018 presso la casa comunale per irreperibilità della società presso la sede legale: detta cartella si fondava su avviso di irregolarità ex artt. 36 bis dpr 600/73 e 54 bis dpr 633/72, avviso con cui il credito IVA 2013, riportato nella dichiarazione Iva presentata dal fallimento per l'anno d'imposta 2014, era stato annullato per omessa presentazione nei termini della dichiarazione IVA 2013
(presentata il 28.02.2015).
La commissione di prime cure riteneva la validità della cessione, essendo sufficiente al momento della conclusione del contratto la sussistenza del rapporto giuridico di base dal quale traggonono origine i crediti futuri in modo che questi siano, se non determinati, almeno determinabili;
il collegio inoltre osservava che l'art. 56 fall ammette la compensazione solo fra debiti e crediti sorti in periodi precedenti l'apertura del fallimento e crediti maturati in costanza della procedura, e che nel caso di specie il credito era maturato in costanza di fallimento ed era stato chiesto a rimborso dal curatore, quale credito della massa, in sede di dichiarazione finale della procedura, che pertanto se tale credito fosse stato posto in compensazione con un debito del fallito, riferito a periodi ante fallimento, sarebbero stati pregiudicati illegittimamente i creditori concorsuali, per violazione del principio di parità di trattamento.
La sentenza è stata impugnata dalla l'Agenzia delle Entrate prospettando i motivi di doglianza riportati in parte motiva. Si è costituita la Banca resistente, contestando in fatto ed in diritto il gravame, presentando appello incidentale condizionato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di gravame l'ufficio ricorrente denuncia l'erroneità della pronuncia di prime cure per violazione e/o falsa applicazione degli artt 115-116 cpc in relazione all'accertamento dei fatti di causa, essendo stata erroneamente dichiarato l'implicito riconoscimento del diritto al rimborso da parte dell'Ufficio.
Col secondo motivo l'Ufficio contesta l'errata applicazione degli artt. 1241 ss cc. e art. 56 LF: essendo stata erroneamente ritenuta l'illegittimità della compensazione per diversa soggettività tra il titolare
(dell'eventuale) diritto al rimborso Iva e il titolare del debito Iva v/RA; argomenta l'Ufficio che sia il debito tributario a carico del fallimento che il credito IVA ceduto sono maturati dopo la dichiarazione di fallimento e in costanza di procedura, quindi entrambi riguardano la procedura concorsuale e non il fallito.
Il secondo motivo, assorbente del primo, è fondato. La compensazione ex art. 56 l. fall. opera nel fallimento unicamente per crediti omogenei;
detta compensazione può riguardare anche i crediti erariali, purché sempre tra crediti omogenei, entrambi o anteriori alla procedura o in corso di procedura, non potendo operare la compensazione tra crediti del debitore e debiti della massa o viceversa (Cass. n. 36400 del 13/12/2022). L'Amministrazione finanziaria può opporre in compensazione ai crediti maturati dalla procedura concorsuale i propri controcrediti vantati nei confronti di quest'ultima (Cass. n. 13467 del 02/07/2020) da ritenersi omogenei al pari dei crediti ante procedura.
In tema Cass. n. 16779 del 15/06/2021: In materia di fallimento, in forza dell'art. 56 l.fall., applicabile anche ai crediti erariali, qualora sia richiesto all'amministrazione finanziaria il rimborso di un credito IVA formatosi durante lo svolgimento della procedura concorsuale, l'erario può opporre in compensazione solamente i crediti che siano sorti successivamente all'apertura della procedura medesima, con esclusione di quelli formatisi in epoca precedente, non potendo la compensazione ex art. 56 cit. - quand'anche veicolata alla stregua di eccezione riconvenzionale - avvenire fra un credito concorsuale, preesistente al fallimento, e un credito della massa, sorto dopo la dichiarazione di fallimento, il quale, facendo capo alla curatela, non è un credito del fallito, né condivide alcun rapporto di reciprocità con il credito concorsuale.
Ed ancora Cassazione civile sez. trib., 29/04/2024, n.11464: "L'Amministrazione finanziaria, cui è presentata istanza di rimborso di un credito IVA maturato nel corso di una procedura concorsuale e successivamente ceduto, può legittimamente opporre in compensazione al cessionario istante crediti erariali "omogenei", ovvero maturati anch'essi dopo l'inizio della procedura concorsuale, non ostando alla compensazione gli effetti esdebitatori riconnessi alla chiusura della procedura medesima. In tal caso, peraltro, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di fornire in giudizio la prova dell'esistenza dei crediti erariali opposti in compensazione, non essendo sufficiente la produzione di semplici estratti di ruolo".
Quindi a fronte di crediti maturati antecedentemente (crediti concorsuali) o in corso di procedura concorsuale
(crediti di massa), possono essere opposti in compensazione crediti erariali maturati, rispettivamente, ante procedura o in corso di procedura;
non possono, invece, essere opposti in compensazione crediti erariali maturati antecedentemente alla procedura concorsuale a crediti di massa ovvero crediti erariali maturati nel corso della procedura concorsuale con crediti concorsuali.
Nel caso di specie il fallimento della cedente è stato dichiarato il 20/01/1999 e si è chiuso nel 2017. Il credito Iva chiesto a rimborso dalla cessionaria Resistente_1 si è formato dopo la dichiarazione di fallimento;
il debito tributario a carico del fallimento, iscritto nella cartella di pagamento n. 08220180000367818, deriverebbe secondo le allegazioni dell'ufficio appellante dal disconoscimento del credito Iva per omessa presentazione della dichiarazione Iva per anno 2013, che doveva essere presentata dal curatore fallimentare: tale debito erariale è quindi sorto dopo la dichiarazione di fallimento e in costanza di procedura.
Pertanto l'RA ha opposto in compensazione un proprio credito omogeneo, maturato cioè in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento. Dette conclusioni non sono messe in discussione dagli effetti esdebitatori del fallimento: da un lato, detti effetti riguardano esclusivamente i crediti concorsuali (e non anche quelli di massa) e, dall'altro, la compensazione ex art. 56 l. fall. opera, laddove eccepita, prima e indipendentemente dal verificarsi di un simile effetto.
La fondatezza del motivo non basta tuttavia per accogliere l'appello principale, essendo fondato l'appello incidentale condizionato.
Deduce la Banca appellante incidentale il mancato assolvimento dell'onere gravante sull'Ufficio di provare l'esistenza, la validità e la corretta notifica dei titoli opposti in compensazione;
in particolare la Banca osserva che l'Ufficio ha allegato ma non provato il credito erariale, attesa l'inesistenza/invalidità della notifica della cartella esattoriale, considerato che la mera enunciazione dell'esistenza di ruoli contenuta nel decreto di compensazione reclamato, non altrimenti comprovata documentalmente, non vale come prova dell'esistenza di un carico erariale. E' documentalmente provato che la cartella di pagamento è stata notificata in data 31.05.2018, alla società Società_1 come se fosse tornata in bonis, con deposito alla casa comunale di Luogo_1, previo accesso e dichiarazione di irreperibilità della società fallita presso la sede in Indirizzo_1. Va inoltre rilevato che la cartella di pagamento più volte menzionata non risulta essere stata depositata in atti.
Va ricordato che alla dichiarazione di chiusura di fallimento di srl per avvenuto riparto dell'attivo, consegue ordinariamente la cancellazione ed estinzione della società, ai sensi dell'art. 118, comma 1, n. 3 e 4 L. Fall.
e, quindi, il venir meno definitivo della persona giuridica, e il trasferimento di eventuali posizioni creditorie/ debitorie residue ai soci. Nel caso specifico, l'estinzione della società per cancellazione è avvenuta in data
13.04.2018, ossia in data antecedente la notifica della cartella esattoriale presso l'ex sede;
detta notifica è invalida, non potendo essere invocato l'art. 28 comma 4 Decreto legislativo del 21/11/2014 n. 175, secondo cui “Ai soli fini della validita' e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della societa' di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese”, non applicabile in via analogica alla cancellazione dal registro delle imprese conseguente alla dichiarazione di chiusura del fallimento per riparto dell'attivo, trattandosi di norma derogatoria alla disciplina ordinaria e quindi di stretta interpretazione. La cancellazione di cui all'art. 2495 c.c. chiude infatti il diverso procedimento di scioglimento e liquidazione delle società contemplato dal codice civile, e l'art. 2984 c.c. comma 1 n. 7 relativo allo scioglimento per apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata, non è applicabile ratione temporis al caso di specie.
Del resto, va osservato che secondo l'elaborazione giurisprudenziale dell'articolo 2495 del codice civile e dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 175/2014, in tema di rappresentanza e alla legittimazione nei procedimenti fiscali a seguito della cancellazione di una società dal registro delle imprese, il destinatario della notifica avrebbe semmai dovuto essere il liquidatore.
Infatti il differimento degli effetti dell'estinzione di una società sussiste per un quinquennio a partire dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese, il che comporta che il liquidatore, nonostante la società non abbia più esistenza legale, conserva la legittimazione processuale: secondo la Cassazione la norma citata è disposizione di natura sostanziale (come evidenziato anche da Corte cost. n. 142/2020), e comporta che il liquidatore conserva tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale
(come chiarito da Cass. n. 36892/22; S.U. n. 32790 del 2023; Cass. n. 18310/2023; n. 10639/2024).
Inoltre va osservato che l'Ufficio, in sede di impugnazione del decreto di compensazione, ha l'onere di dimostrare compiutamente i fatti costitutivi del proprio credito opposto in compensazione, non essendo sufficiente la produzione del semplice estratto di ruolo che, come noto, è un atto interno all'Amministrazione finanziaria (cfr., ex multis, Cass. n. 22507 del 09/09/2019; Cass. n. 22184 del 22/09/2017). Nel caso di specie, non risulta essere stata depositata la cartella di pagamento, ma solo la relata di notifica della stessa, peraltro invalida (v. elenco depositi controdeduzioni ufficio fascicolo di primo grado).
L'Agenzia delle Entrate quindi non ha assolto all' onere probatorio su essa gravante, non avendo dimostrato il credito opposto in compensazione.
Infondato infine il terzo rilievo di appello principale relativo alla invalidità della cessione di credito futuro, atteso che ove oggetto di cessione sia un credito eventuale e futuro, la venuta ad esistenza dello stesso - che segna il momento in cui si produce l'effetto traslativo - integra un requisito di efficacia della cessione, la cui prova incombe sul creditore cessionario, trattandosi di fatto costitutivo della sua pretesa. (Cass., sez. 1,
10/12/2018, n. 31896; Cass., sez. 1, 02/10/2023, n. 27690). Nel caso di specie, la presentazione del
Modello Iva/2016 in data 28.02.2017, ammessa dall'ufficio, segna la venuta ad esistenza del credito ceduto e la produzione del conseguente effetto traslativo. In conclusione l'appello principale va rigettato, mentre va accolto l'appello incidentale con conseguente conferma della pronuncia gravata, sia pure emendata nella motivazione.
La condanna alle spese di lite del grado segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia così provvede:
rigetta l'appello principale, accoglie l'appello incidentale e per l'effetto conferma la sentenza gravata;
Condanna Agenzia delle Entrate di Pesaro e Urbino al pagamento delle spese di lite del grado in favore di Resistente_1 spa che si liquidano in €. 3.187,00 oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge. Ancona lì 30.04.2025
Il Giudice rel.
Dott NA EL
IL PRESIDENTE
Dott. Ugo Maria Fantini