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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/05/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2049/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
04/04/2025 da:
Parte_1
con l'avv. FIOR MASSIMILIANO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. FIOR MASSIMILIANO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di omologare o
1 prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 5.5.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; dato atto che il fascicolo è stato trasmesso al P.M. per il suo parere in data 8.4.2025 e che nulla è pervenuto;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Per
- dispone l'affidamento cd. super-esclusivo dei figli minori e alla madre, IG.ra Per_2 Parte_1
con conseguente collocazione e residenza anagrafica presso l'abitazione ove risiede la stessa in
[...]
Valdobbiadene (TV), Vicolo Palada n. 5;
- per quanto attiene alla regolamentazione delle visite paterne, per l'eventualità in cui il padre dovesse fare ritorno in Italia e ne faccia richiesta, le stesse saranno rimesse all'accordo con la madre e in ogni caso tenuto conto dei desideri e delle eIGenze dei minori;
Per
- è in ogni caso inibito l'espatrio ovvero la mobilità internazionale dei figli minori e senza il Per_2
preventivo consenso scritto della madre affidataria, essendo vieppiù richiesto l'assenso della madre per il rilascio del documento valido per l'espatrio;
- dispone l'obbligo in capo al IG. di corrispondere alla IG.ra , in via anticipata Parte_2 Pt_1
entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario, un contributo al mantenimento ordinario per
Per i figli e di € 600,00= mensili (€ 300,00 cadauno), importo che verrà rivalutato annualmente Per_2
secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso;
- il IG. si farà carico, inoltre, del 50% delle spese straordinarie non coperte dall'assegno Parte_2
ordinario di mantenimento come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Treviso;
le predette spese, nel limite qui indicato, verranno rifuse al genitore che le avrà anticipate dietro esibizione della
2 documentazione attestante la spesa sostenuta, entro giorni 15 dalla relativa richiesta fatta, mensilmente, a mezzo PEC, e-mail, sms o a mezzo WhatsApp.
- d'accordo tra le parti, la IG.ra , avrà diritto a richiedere, percepire e trattenere per l'intero Pt_1
l'assegno unico universale. Il presente atto e successivo provvedimento valgono come assenso del IG. alla richiesta e all'incasso degli stessi ad opera della IG.ra , il quale si obbliga a Parte_2 Pt_1
fornire il proprio benestare qualora necessario.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di conIGlio del 05/05/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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