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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/08/2025, n. 2037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2037 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 1763/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
In composizione monocratica, in persona del dott. Danilo Corvacchiola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]7, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Maurizio Castagno, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti
- ricorrente - nei confronti di
C.F. in personale del legale rappresentanti pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Torino, Via Lugaro 15, elettivamente domiciliata presso e nello studio degli Avv. Guido Galliano e Maria Paola Ferrari, che la rappresentano e la difendono, anche disgiuntamente fra loro, come da procura in atti
- convenuta -
* * * * * *
Conclusioni per il ricorrente: “ACCERTARE l'illecito trattamento dei dati personali del Sig.
, in qualità di interessato, da parte di in qualità di Parte_1 Controparte_1 titolare del trattamento, ACCERTARE il danno derivante dall'illecito trattamento dei dati personali del Sig. e derivante dalla lesione del suo diritto alla reputazione Parte_1 professionale, DICHIARARE tenuta a risarcire il Sig. Controparte_1 Parte_1
dei danni patiti in seguito all'illecito trattamento dei dati personali e, conseguentemente,
CONDANNARE con sede in Torino (TO), Via Ernesto Lugaro 15, cod. Controparte_1 fisc. e p. iva in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al P.IVA_1
risarcimento del danno per l'illecito trattamento dei dati del Sig. , per Parte_1
l'importo di Euro 50.000,00, o nell'importo maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa o nella misura che riterrà l'Ill.mo Giudice adito sulla base del suo equo apprezzamento.
In considerazione del fatto notorio consistente nella cessione di azienda, intervenuta in corso di causa da parte della Resistente, tra i cui beni è incluso il sito internet ove è archiviato l'articolo in questione, la presente difesa, emenda la domanda di cancellazione dell'articolo, come segue: ACCERTATO l'illecito trattamento dei dati personali del Sig.
, in qualità di interessato, da parte di con la diffusione Parte_1 Controparte_1
e successiva archiviazione e conservazione dell'articolo per cui è causa, DICHIARARE sussistente il diritto del Sig. ad ottenere la cancellazione, da qualsivoglia database, Pt_1
dell'articolo intitolato “L'ascesa di , dal commercio alimentare alla Parte_1 direzione della scuola per superare i test di medicina. Ma la sua laurea non ha valore legale”.
Per il motivo di cui sopra, la presente difesa, nel formulare istanza di pubblicazione della sentenza, emenda la domanda come segue:
Il Ricorrente, inoltre, INSTA affinché l'Ill.mo Giudice adito ordini a di Controparte_1
far pubblicare, a proprie spese, la sentenza di condanna sulla medesima testata giornalistica ex art.120 c.p.c., unitamente a idonea rettifica, fermo restando come a tale misura non possa essere attribuito valore ripristinatorio del danno neppure in misura parziale (c.f.r. Cass.
N.1091/2016).”
Conclusioni per la convenuta: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previo ogni incombente del caso e pronuncia meglio vista, dichiarare inammissibili e comunque respingere, siccome infondate in fatto e in diritto, tutte le domande formulate da Parte_1
nei confronti di a mezzo del ricorso notificato in data 2/10/2024 e
[...] Controparte_1 per cui è causa. Vinte le spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/02/2024 e ritualmente notificato, il Sig. Parte_1 ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale la per ivi sentir Controparte_1
accertare il presunto illecito trattamento dei suoi dati personali, nonché per sentirla condannare al risarcimento dei danni asseritamente patiti in conseguenza dell'illecito trattamento e della asserita lesione del suo diritto alla reputazione professionale, a seguito della pubblicazione, sull'edizione on line del quotidiano "Il Secolo XIX", di un articolo del
06/09/2023. A sostegno della propria domanda, parte ricorrente ha allegato che:
- attraverso la pubblicazione in questione in cui si riferiva dell'attività svolta dal Sig. Pt_1
quale socio fondatore ed amministratore della società che organizza corsi di CP_2 preparazione per il superamento del test d'ingresso alla facoltà di Medicina, sarebbero state divulgate circostanze non rispondenti al vero con riguardo al suo percorso di studi;
- in particolare, le notizie sarebbero state pubblicate senza alcuna verifica, senza prima contattarlo e senza acquisire il suo consenso alla pubblicazione;
- nonostante la richiesta di eliminazione della notizia dal web, “Il Secolo XIX” non vi avrebbe ottemperato, provvedendo unicamente a deindicizzare l'articolo, senza però cancellarlo dal proprio archivio;
- tali condotte avrebbero integrato un illecito trattamento dei dati personali del ricorrente arrecandogli pregiudizio sia alla riservatezza sia alla reputazione personale e professionale, non avendo la pubblicazione rispettato i principi regolatori del diritto di cronaca giornalistica.
In tali premesse, il Sig. ha chiesto la condanna della società convenuta al risarcimento Pt_1
del danno quantificato in € 50.000,00, la cancellazione della pubblicazione dagli archivi di e che venisse ordinato alla stessa la pubblicazione della sentenza di Controparte_1
condanna sul quotidiano “Il Secolo XIX”, unitamente ad idonea rettifica.
Con comparsa di costituzione e risposta del 04/11/2024, si è costituita in giudizio la
[...] contestando l'ammissibilità e la fondatezza delle domande, eccependo in via CP_1
preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, in ragione del fatto di non essere mai stata né editore del quotidiano “Il Secolo XIX” né titolare del trattamento dei dati personali contenuti negli articoli pubblicati su tale testata, sia cartacea sia on line, e contestando, in ogni caso, il lamentato non corretto trattamento dei dati personali del ricorrente.
Sentite le parti all'udienza del 19/11/2024 e disposto un rinvio, su concorde richiesta delle stesse, per acquisire copia del contratto intercorso fra la convenuta e la Controparte_3
secondo cui quest'ultima, editore della testata giornalistica, le avrebbe attribuito
[...]
unicamente la gestione degli abbonamenti, newsletter, concorsi a premio e spazi pubblicitari del sito internet, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata all'udienza di discussione finale del 15/07/2025, sostituita dal deposito di brevi note scritte ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale è stata trattenuta in decisione.
* * * * * *
Ciò premesso, l'eccezione preliminare è fondata e merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 82 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), norma direttamente applicabile nell'ordinamento di tutti i Paesi Membri, chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato dalla violazione delle norme sul trattamento dei propri dati personali ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile.
Con trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Titolare del trattamento è invece la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali, mentre il responsabile del trattamento è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare.
Nell'ambito dell'attività giornalistica, fermi restando i limiti del diritto di cronaca e, in particolare, quello dell'essenzialità, veridicità e continenza dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, sono responsabili del trattamento dei dati racconti nell'ambito dell'attività professionale, oltre all'autore della pubblicazione, l'editore e il proprietario della testata giornalistica in qualità di titolari del trattamento.
Orbene, nel caso di specie, risulta per tabulas dalla documentazione prodotta che, all'epoca della pubblicazione di cui si tratta, proprietario ed editore della testata giornalistica online de
“Il Secolo XIX” era la come si evince dall'iscrizione al n. 6/2020 Controparte_3 presso il registro stampa di questo Tribunale, la quale ha attribuito all'odierna convenuta la gestione tecnologica delle piattaforme necessarie per la diffusione dei contenuti e dei servizi delle testate giornalistiche facenti capo a Controparte_3 In particolare, in forza della scrittura privata stipulata fra l'editore e la Controparte_1
prodotta in data 26/11/2024, quest'ultima si sarebbe occupata della fornitura di servizi complementari di produzione e pubblicazione di informazioni strutturate, per i siti web e mobile, per le pubblicazioni digitali in materia di finanza e di sport, nonché di produzione di contenuti multimediali e di consulenza specialistica sulle piattaforme digitali, della fornitura di servizi di customer care e della fornitura di ulteriori servizi specializzati, quali marketing e vendita spazi pubblicitari, accordi commerciali con terzi per cessione di contenuti.
Tuttavia, ai sensi dell'art.
6.2 del medesimo contratto, la proprietà intellettuale dei contenuti editoriali è espressamente rimasta in capo alla quale unico ed Controparte_3 esclusivo titolare nonché responsabile del trattamento dei dati intrinsecamente connessi all'espletamento dell'attività giornalistica.
Ne consegue che l'odierna convenuta, può essere considerata titolare e responsabile unicamente delle violazioni delle norme sul trattamento dei dati personali acquisiti nell'ambito della propria attività di sviluppo delle piattaforme e di accesso alle stesse presso l'utenza, non essendo invece esigibile in capo alla stessa alcuna forma di controllo sul contenuto delle pubblicazioni diffuse.
Ciò, peraltro, lo si evince chiaramente dall'art. 9 dell'informativa privacy predisposta dalla estratta dal sito internet e prodotta dallo stesso ricorrente in cui si dà atto Controparte_1 che nessuna cessione dei dati contenuti negli articoli giornalistici è mai avvenuta da parte dell'editore, che è rimasto pertanto responsabile direttamente delle relative violazione delle norme sul trattamento.
Ne consegue che deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva in capo alla
[...]
con conseguente inammissibilità della domanda per carenza di un presupposto CP_1 processuale della stessa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del ricorrente nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri minimi, stante la natura documentale della causa, di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii per i procedimenti dal valore dichiarato compreso fra € 26.001,00 e € 52.000,00, dedotta l'attività istruttoria non espletata e ridotto del 50% ai sensi dell'art. 4 co. 9 del predetto decreto per la pronuncia in mero rito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis
DICHIARA inammissibile la domanda per difetto di legittimazione passiva in capo alla convenuta;
CONDANNA il Sig. al pagamento in favore della in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che liquida in € 1.453,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA se dovuta.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, 08/08/2025
Il Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
In composizione monocratica, in persona del dott. Danilo Corvacchiola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]7, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Maurizio Castagno, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti
- ricorrente - nei confronti di
C.F. in personale del legale rappresentanti pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Torino, Via Lugaro 15, elettivamente domiciliata presso e nello studio degli Avv. Guido Galliano e Maria Paola Ferrari, che la rappresentano e la difendono, anche disgiuntamente fra loro, come da procura in atti
- convenuta -
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Conclusioni per il ricorrente: “ACCERTARE l'illecito trattamento dei dati personali del Sig.
, in qualità di interessato, da parte di in qualità di Parte_1 Controparte_1 titolare del trattamento, ACCERTARE il danno derivante dall'illecito trattamento dei dati personali del Sig. e derivante dalla lesione del suo diritto alla reputazione Parte_1 professionale, DICHIARARE tenuta a risarcire il Sig. Controparte_1 Parte_1
dei danni patiti in seguito all'illecito trattamento dei dati personali e, conseguentemente,
CONDANNARE con sede in Torino (TO), Via Ernesto Lugaro 15, cod. Controparte_1 fisc. e p. iva in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al P.IVA_1
risarcimento del danno per l'illecito trattamento dei dati del Sig. , per Parte_1
l'importo di Euro 50.000,00, o nell'importo maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa o nella misura che riterrà l'Ill.mo Giudice adito sulla base del suo equo apprezzamento.
In considerazione del fatto notorio consistente nella cessione di azienda, intervenuta in corso di causa da parte della Resistente, tra i cui beni è incluso il sito internet ove è archiviato l'articolo in questione, la presente difesa, emenda la domanda di cancellazione dell'articolo, come segue: ACCERTATO l'illecito trattamento dei dati personali del Sig.
, in qualità di interessato, da parte di con la diffusione Parte_1 Controparte_1
e successiva archiviazione e conservazione dell'articolo per cui è causa, DICHIARARE sussistente il diritto del Sig. ad ottenere la cancellazione, da qualsivoglia database, Pt_1
dell'articolo intitolato “L'ascesa di , dal commercio alimentare alla Parte_1 direzione della scuola per superare i test di medicina. Ma la sua laurea non ha valore legale”.
Per il motivo di cui sopra, la presente difesa, nel formulare istanza di pubblicazione della sentenza, emenda la domanda come segue:
Il Ricorrente, inoltre, INSTA affinché l'Ill.mo Giudice adito ordini a di Controparte_1
far pubblicare, a proprie spese, la sentenza di condanna sulla medesima testata giornalistica ex art.120 c.p.c., unitamente a idonea rettifica, fermo restando come a tale misura non possa essere attribuito valore ripristinatorio del danno neppure in misura parziale (c.f.r. Cass.
N.1091/2016).”
Conclusioni per la convenuta: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previo ogni incombente del caso e pronuncia meglio vista, dichiarare inammissibili e comunque respingere, siccome infondate in fatto e in diritto, tutte le domande formulate da Parte_1
nei confronti di a mezzo del ricorso notificato in data 2/10/2024 e
[...] Controparte_1 per cui è causa. Vinte le spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/02/2024 e ritualmente notificato, il Sig. Parte_1 ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale la per ivi sentir Controparte_1
accertare il presunto illecito trattamento dei suoi dati personali, nonché per sentirla condannare al risarcimento dei danni asseritamente patiti in conseguenza dell'illecito trattamento e della asserita lesione del suo diritto alla reputazione professionale, a seguito della pubblicazione, sull'edizione on line del quotidiano "Il Secolo XIX", di un articolo del
06/09/2023. A sostegno della propria domanda, parte ricorrente ha allegato che:
- attraverso la pubblicazione in questione in cui si riferiva dell'attività svolta dal Sig. Pt_1
quale socio fondatore ed amministratore della società che organizza corsi di CP_2 preparazione per il superamento del test d'ingresso alla facoltà di Medicina, sarebbero state divulgate circostanze non rispondenti al vero con riguardo al suo percorso di studi;
- in particolare, le notizie sarebbero state pubblicate senza alcuna verifica, senza prima contattarlo e senza acquisire il suo consenso alla pubblicazione;
- nonostante la richiesta di eliminazione della notizia dal web, “Il Secolo XIX” non vi avrebbe ottemperato, provvedendo unicamente a deindicizzare l'articolo, senza però cancellarlo dal proprio archivio;
- tali condotte avrebbero integrato un illecito trattamento dei dati personali del ricorrente arrecandogli pregiudizio sia alla riservatezza sia alla reputazione personale e professionale, non avendo la pubblicazione rispettato i principi regolatori del diritto di cronaca giornalistica.
In tali premesse, il Sig. ha chiesto la condanna della società convenuta al risarcimento Pt_1
del danno quantificato in € 50.000,00, la cancellazione della pubblicazione dagli archivi di e che venisse ordinato alla stessa la pubblicazione della sentenza di Controparte_1
condanna sul quotidiano “Il Secolo XIX”, unitamente ad idonea rettifica.
Con comparsa di costituzione e risposta del 04/11/2024, si è costituita in giudizio la
[...] contestando l'ammissibilità e la fondatezza delle domande, eccependo in via CP_1
preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, in ragione del fatto di non essere mai stata né editore del quotidiano “Il Secolo XIX” né titolare del trattamento dei dati personali contenuti negli articoli pubblicati su tale testata, sia cartacea sia on line, e contestando, in ogni caso, il lamentato non corretto trattamento dei dati personali del ricorrente.
Sentite le parti all'udienza del 19/11/2024 e disposto un rinvio, su concorde richiesta delle stesse, per acquisire copia del contratto intercorso fra la convenuta e la Controparte_3
secondo cui quest'ultima, editore della testata giornalistica, le avrebbe attribuito
[...]
unicamente la gestione degli abbonamenti, newsletter, concorsi a premio e spazi pubblicitari del sito internet, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata all'udienza di discussione finale del 15/07/2025, sostituita dal deposito di brevi note scritte ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale è stata trattenuta in decisione.
* * * * * *
Ciò premesso, l'eccezione preliminare è fondata e merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 82 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), norma direttamente applicabile nell'ordinamento di tutti i Paesi Membri, chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato dalla violazione delle norme sul trattamento dei propri dati personali ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile.
Con trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Titolare del trattamento è invece la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali, mentre il responsabile del trattamento è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare.
Nell'ambito dell'attività giornalistica, fermi restando i limiti del diritto di cronaca e, in particolare, quello dell'essenzialità, veridicità e continenza dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, sono responsabili del trattamento dei dati racconti nell'ambito dell'attività professionale, oltre all'autore della pubblicazione, l'editore e il proprietario della testata giornalistica in qualità di titolari del trattamento.
Orbene, nel caso di specie, risulta per tabulas dalla documentazione prodotta che, all'epoca della pubblicazione di cui si tratta, proprietario ed editore della testata giornalistica online de
“Il Secolo XIX” era la come si evince dall'iscrizione al n. 6/2020 Controparte_3 presso il registro stampa di questo Tribunale, la quale ha attribuito all'odierna convenuta la gestione tecnologica delle piattaforme necessarie per la diffusione dei contenuti e dei servizi delle testate giornalistiche facenti capo a Controparte_3 In particolare, in forza della scrittura privata stipulata fra l'editore e la Controparte_1
prodotta in data 26/11/2024, quest'ultima si sarebbe occupata della fornitura di servizi complementari di produzione e pubblicazione di informazioni strutturate, per i siti web e mobile, per le pubblicazioni digitali in materia di finanza e di sport, nonché di produzione di contenuti multimediali e di consulenza specialistica sulle piattaforme digitali, della fornitura di servizi di customer care e della fornitura di ulteriori servizi specializzati, quali marketing e vendita spazi pubblicitari, accordi commerciali con terzi per cessione di contenuti.
Tuttavia, ai sensi dell'art.
6.2 del medesimo contratto, la proprietà intellettuale dei contenuti editoriali è espressamente rimasta in capo alla quale unico ed Controparte_3 esclusivo titolare nonché responsabile del trattamento dei dati intrinsecamente connessi all'espletamento dell'attività giornalistica.
Ne consegue che l'odierna convenuta, può essere considerata titolare e responsabile unicamente delle violazioni delle norme sul trattamento dei dati personali acquisiti nell'ambito della propria attività di sviluppo delle piattaforme e di accesso alle stesse presso l'utenza, non essendo invece esigibile in capo alla stessa alcuna forma di controllo sul contenuto delle pubblicazioni diffuse.
Ciò, peraltro, lo si evince chiaramente dall'art. 9 dell'informativa privacy predisposta dalla estratta dal sito internet e prodotta dallo stesso ricorrente in cui si dà atto Controparte_1 che nessuna cessione dei dati contenuti negli articoli giornalistici è mai avvenuta da parte dell'editore, che è rimasto pertanto responsabile direttamente delle relative violazione delle norme sul trattamento.
Ne consegue che deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva in capo alla
[...]
con conseguente inammissibilità della domanda per carenza di un presupposto CP_1 processuale della stessa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del ricorrente nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri minimi, stante la natura documentale della causa, di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii per i procedimenti dal valore dichiarato compreso fra € 26.001,00 e € 52.000,00, dedotta l'attività istruttoria non espletata e ridotto del 50% ai sensi dell'art. 4 co. 9 del predetto decreto per la pronuncia in mero rito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis
DICHIARA inammissibile la domanda per difetto di legittimazione passiva in capo alla convenuta;
CONDANNA il Sig. al pagamento in favore della in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che liquida in € 1.453,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA se dovuta.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, 08/08/2025
Il Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola