Trib. Brescia, sentenza 30/06/2025, n. 2780
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Sentenza 30 giugno 2025

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Il Tribunale Ordinario di Brescia, Terza Sezione Civile, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da una persona fisica, attrice, nei confronti di una società e di un'altra persona fisica, convenuti, con l'intervento di una società terza. L'attrice ha chiesto l'accertamento dell'acquisto per usucapione ordinaria (art. 1158 c.c.) o, in subordine, per usucapione abbreviata (art. 1159 c.c.) della proprietà di una villetta sita in Desenzano del Garda, sulla base di un contratto preliminare di compravendita stipulato nel 1993, in cui era stata immessa nel possesso del bene e aveva versato l'intero prezzo. Ha sostenuto che tale preliminare, per le modalità di esecuzione, configurasse un possesso qualificato e non una mera detenzione, e che la sentenza ex art. 2932 c.c. ottenuta successivamente costituisse titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà, con buona fede. I convenuti e l'intervenuta hanno eccepito l'improcedibilità della domanda per mancata partecipazione personale dell'attrice alla mediazione obbligatoria, l'inammissibilità per contrasto con l'accertamento della pretesa creditoria in sede fallimentare e per violazione dell'art. 52 L. Fall., nonché l'infondatezza delle domande per insussistenza del possesso utile all'usucapione e per assenza di buona fede.

Il Tribunale ha rigettato la domanda di usucapione ordinaria e dichiarato inammissibile la domanda subordinata di usucapione abbreviata. Quanto all'eccezione di improcedibilità per mediazione, l'ha ritenuta tardiva, poiché sollevata solo in sede di precisazione delle conclusioni e non tempestivamente. L'eccezione di inammissibilità per preclusione derivante dallo stato passivo del fallimento è stata respinta, poiché l'accertamento in sede concorsuale ha efficacia limitata al concorso tra creditori. L'eccezione di inammissibilità per violazione dell'art. 52 L. Fall. è stata parzialmente accolta, ritenendo ammissibile la sola domanda di usucapione ordinaria, in quanto acquisto a titolo originario perfezionatosi astrattamente prima del fallimento, ma non quella abbreviata, il cui termine decennale si sarebbe protratto anche dopo la dichiarazione di fallimento, periodo in cui il possesso non sarebbe stato utile ad usucapionem. Nel merito, il Tribunale ha rigettato la domanda di usucapione ordinaria, ribadendo il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'immissione nella disponibilità del bene in esecuzione di un preliminare di compravendita configura mera detenzione qualificata, non possesso utile ad usucapionem, in assenza di una sopraggiunta interversio possessionis. Di conseguenza, ha ordinato la cancellazione della trascrizione della citazione e condannato l'attrice al pagamento delle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Brescia, sentenza 30/06/2025, n. 2780
    Giurisdizione : Trib. Brescia
    Numero : 2780
    Data del deposito : 30 giugno 2025

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